Diritto all’oblio, privacy e cronaca giornalistica nel Testo unico di Michele Partipilo © 2017 – Riproduzione vietata Padova – 13 novembre 2017 Le immagini presenti in queste slide sono per uso esclusivamente didattico Seminario Ordine dei giornalisti – Fiuggi Michele Partipilo – 9 aprile 2014 Seminario Ordine dei giornalisti – Fiuggi Michele Partipilo - 21 marzo 2013 1 1 1 1
L’oblio o la privacy? Tiziana Cantone si è uccisa per non aver retto alla vergogna di veder circolare alcuni suoi filmati hard mandati a 4 amici su WhatsApp e poi finiti in Rete
Come nasce il diritto all’oblio Elaborato dai giudici, è riconosciuto dalla Cassazione già nel 1998 (n. 3679) Non veder ripubblicate notizie rispetto a fatti non più attuali Contestualizzare nel momento attuale notizie del passato (web) Cancellare i propri dati personali dai motori di ricerca 3 3 3 3 3
L’articolo 3 del Testo unico «Identità personale e diritto all’oblio» Il giornalista: a) rispetta il diritto all’identità personale ed evita di far riferimento a particolari relativi al passato, salvo quando essi risultino essenziali per la completezza dell’informazione; 4 4 4 4 4
La persona nella società L’ identità personale è il diritto a vedersi rappresentati senza che venga travisata la propria immagine fisica, sociale e ideale o morale L’oblio è diritto a non vedere ricordato il proprio passato senza che vi siano una necessità o un interesse sociale attuali 5 5
Il diritto all’identità personale
I beni della persona Dignità Onore Identità Immagine personale Privacy
L’articolo 3 del Testo unico «Identità personale e diritto all’oblio» b) nel diffondere a distanza di tempo dati identificativi del condannato valuta anche l’incidenza della pubblicazione sul percorso di reinserimento sociale dell’interessato e sulla famiglia, specialmente se congiunto (padre, madre, fratello) di persone di minore età; 8 8 8 8 8
Inseguita per strada
Il diritto all’oblio Prima pagina del Corriere della Sera del 30 ottobre 2015. Titolo evidente su Raffaele Sollecito, assolto con due sentenze della Cassazione dall’accusa di aver ucciso una studentessa inglese . Il presupposto – all’interno c’è un’intera pagina di intervista – è di mostrare come un presunto assassino si sia «reinserito» nella società. Ma Sollecito è diventata una persona qualunque: né assassino né presunto, solo uno come gli altri. Nella legge dei media questo però non vale. 10
Il diritto all’oblio in concreto
L’articolo 3 del Testo unico «Identità personale e diritto all’oblio» c) considera che il reinserimento sociale è un passaggio complesso, che può avvenire a fine pena oppure gradualmente, e usa termini appropriati in tutti i casi in cui un detenuto usufruisce di misure alternative al carcere o di benefici penitenziari; 12 12 12 12 12
Scarcerati di serie A e di serie B
Ecco la differenza
L’articolo 3 del Testo unico «Identità personale e diritto all’oblio» d) tutela il condannato che sceglie di esporsi ai media, evitando di identificarlo solo con il reato commesso e valorizzando il percorso di reinserimento che sta compiendo; 15 15 15 15 15
Wanna Marchi: e il reinserimento?
Ecco che dice Wikipedia
Ecco che dice Wikipedia
L’articolo 3 del Testo unico «Identità personale e diritto all’oblio» e) non pubblica i nomi di chi ha subito violenze sessuali né fornisce particolari che possano condurre alla loro identificazione a meno che ciò sia richiesto dalle stesse vittime; 19 19 19 19 19
O si esagera con i particolari
O si forniscono altri particolari
L’articolo 3 del Testo unico «Identità personale e diritto all’oblio» f) non pubblica i nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca, a meno che ciò sia indispensabile alla comprensione dei fatti, e comunque non li rende noti nel caso in cui si metta a rischio la loro incolumità; non diffonde altri elementi che ne rendano possibile l’identificazione o l’individuazione della residenza; 22 22 22 22 22
L’articolo 3 del Testo unico «Identità personale e diritto all’oblio» g) presta cautela nel diffondere ogni elemento che possa condurre all’identificazione dei collaboratori dell’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, soprattutto quando ciò possa mettere a rischio l’incolumità loro e delle famiglie. 23 23 23 23 23
Testo unico: gli articoli 4 e 5 Sempre sotto il titolo dei «Doveri nei confronti delle persone» sono inseriti: Il «Codice di deontologia» previsto dal dlgs 196/2003 La «Carta di Treviso», richiamata dall’articolo 7 dello stesso Codice 24 24 24 24 24
I «padri» della privacy Louis Brandeis Samuel Warren
Privacy e i “dati personali” Il termine privacy viene dal latino privatus: sottratto alla conoscenza Qualsiasi elemento che anche indirettamente può far identificare la persona cui si riferiscono I dati personali appartengono alla persona cui si riferiscono che è l’unica a poterne disporre 26 26 26 26 26
La riservatezza e la privacy La riservatezza è l’esclusione di ingerenze nella vita privata La privacy è il controllo sui propri dati personali: fondamentale al tempo di Internet La Costituzione non tutela la privacy in quanto tale ma la scompone in una «costellazione di diritti» 27 27 27 27 27
Il diritto alla privacy
La legge sui dati personali L’Italia ha approvato 1996 la legge n. 675 altrimenti sarebbe stata esclusa dal Trattato di Schengen La legge è stata modificata una decina di volte fino al «Testo Unico» (dlgs 196 del 30 giugno 2003) Il «Codice della privacy» conta oggi 186 articoli e diversi allegati 29 29 29 29 29
Dati normali e dati sensibili I dati personali sono suddivisi in dati normali e dati sensibili I dati sensibili attengono alla sfera più intima della persona (salute, sesso, razza e fede) Per raccogliere, trattare e conservare i dati sensibili sono necessari: consenso dell’interessato autorizzazione del Garante 30 30 30 30 30
Le eccezioni per i giornalisti I giornalisti non devono chiedere il consenso – anche quando trattano dati sensibili – se: Esercitano il diritto di cronaca Rispettano l’essenzialità dell’informazione su fatti d’interesse pubblico Si attengono al Codice di deontologia 31 31
A proposito di essenzialità della informazione
La privacy e le tecnologie Il diritto alla privacy permane anche su Internet e nei social network Ai giornalisti che professionalmente utilizzano questi strumenti si applica il Codice di deontologia Il diritto alla privacy permane anche dopo la morte dell’interessato 33 33
È tutto un selfie
I requisiti per raccogliere dati I giornalisti devono trattare i dati personali secondo 5 requisiti: Liceità (raccolti in maniera lecita) Correttezza (per scopi determinati) Esattezza (corrispondere alla realtà) Pertinenza (necessari e non eccedenti) Durata (per il tempo necessario) 35 35 35 35 35
Il Codice di deontologia: art. 8.1 “Salva l’essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine”. 36 36 36 36 36
Quale interesse tutela questa immagine? È una delle ragazze ferite dall’esplosione di una rudimentale bomba piazzata nel cassonetto davanti a una scuola di Brindisi il 19 maggio 2012. Un’altra ragazza di 16 anni, Melissa Bassi, resterà uccisa
Il pregiudizio al decoro
Il Codice di deontologia: art. 8.2 «Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell’interessato» 39 39 39 39 39
Le manette scomparse
Se l’anonimato è un’opinione 25/03/07
La «libertà d’immagine» È possibile realizzare immagini senza il consenso degli interessati quando: Riguardino eventi svoltisi in pubblico o in luogo aperto al pubblico e di interesse pubblico Riguardino persone note o persone che ricoprono un incarico pubblico Quando vi sia un consenso implicito (presenza di fotografi e cineoperatori)
Il consenso implicito
Persona nota e persona pubblica 44
La massima L’unico limite alla libertà del giornalista è dato dalla sua capacità di trovare le parole, le immagini e i modi giusti per raccontare i fatti