DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO

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Transcript della presentazione:

DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO Trieste 20 novembre 2017 Prof. Sara Tonolo

ALTRE MISURE RIFERIBILI AL CAPO VII Altre misure sono state adottate quando il CdS dichiarando di agire secondo quanto prevede il cap. VII e invocando la necessità di mantenere la pace e la sicurezza internazionali ha predisposto altri procedimenti di esercizio delle sue prerogative: GOVERNO DI TERRITORI; ISTITUZIONE DI TRIBUNALI AD HOC

KOSOVO E TIMOR EST 1999 In queste missioni l’intervento dell’ONU e in particolare del CdS è più inciviso, dal momento che lo stesso ha affidato al Segretario Generale poteri legislativi, giudiziari ed esecutivi. In questo caso il CdS ha espressamente qualificato la situazione in cui interveniva come “minaccia alla pace”, decidendo di adottare una misura prevista dal cap. VII della Carta.

KOSOVO – UNMIK RIS. 1244/1999 L’UNMIK è l’United Nations Interim Administration Mission in Kosovo è stata istituita dal CdS con la ris. 1244/1999. La missione è tuttora operativa anche se si sta ridiscutendo la sua competenza dopo la dichiarazione di indipendenza del Kosovo del febbraio 2008, riconosciuta da circa sessanta Stati ma contestata da Serbia e Russia. Organizza e controlla lo sviluppo di istituzioni temporanee di autogoverno democratico in attesa di una sistemazione politica del territorio e di sopraintendere al trasferimento dei poteri dalle istituzioni provvisorie a quelle definitive.

KOSOVO – UNMIK RIS. 1244/1999 L’UNMIK è guidata da un rappresentante speciale del Segretario generale ed è assistita dall’OSCE per la democratizzazione del territorio, dalla UE per la ricostruzione dello sviluppo economico e dalla NATO per la difesa esterna. Regolamento UNMIK n. 9/2001 ha disegnato il quadro costituzionale: Assemblea Parlamentare, Presidente e altri organi.

TIMOR EST – UNTAET ris. 1272/1999 La missione United Nations Transitional Administration in East Timor- UNTAET è stata creata per mantenere la sicurezza e l’ordine a Timor Est e per fornire assistenza umanitaria alla popolazione sottoposta a terribili massacri perpetrati dall’Indonesia dopo il referendum per l’indipendenza del 1999. Tale missione ha cessato di svolgere le sue funzioni nel 2002 quando il territorio è divenuto indipendente ed è stato ammesso all’ONU con il nome di Timor Leste.

TIMOR EST – UNTAET ris. 1272/1999 Il nuovo governo è stato assistito dapprima dalla missione UNMISET (2002 – 2006) per applicare leggi, sicurezza, giustizia (personale civile e militare), e poi da UNMIT (2006 – 2010) sempre con compiti di assistenza nella amministrazione della giustizia.

ISTITUZIONE DI TRIBUNALI INTERNAZIONALI PER LA PUNIZIONE DI CRIMINI COMMESSI DA INDIVIDUI Nell’ambito delle misure atipiche implicitamente previste dal capitolo VII della Carta vi è anche l’istituzione di tribunali penali internazionali per la punizione di crimini commessi da individui: Ris. 827 del 25.5.1993 istitutiva del Tribunale penale internazionale per i crimini commessi nella ex Jugoslavia dal 1.1.1991 in poi; Ris. 955 dell’8.11.1994 istitutiva del Tribunale penale internazionale per i crimini commessi in Ruanda nel 1994.

ISTITUZIONE DI TRIBUNALI INTERNAZIONALI PER LA PUNIZIONE DI CRIMINI COMMESSI DA INDIVIDUI Il Tribunale per la ex Jugoslavia ha sede a L’Aja; Il Tribunale per il Ruanda ha sede ad Arusha. Essi avrebbero dovuto chiudere la loro attività il 31.12.2014 – con ris. 22.12. 2010 1966 del CdS è stato istituito il Meccanismo internazionale residuale per i tribunali penali con il compito di portare a termine loro attività dopo la loro chiusura (dal 1.7.2012 per il Ruanda e dall’1.7.2013 per l’ex Jugoslavia).

ISTITUZIONE DI TRIBUNALI MISTI PER LA COMMISSIONE DI CRIMINI INTERNAZIONALI CdS ha anche avuto un ruolo nell’istituzione dei tribunali MISTI o INTERNAZIONALIZZATI, ovvero i tribunali composti in parte da giudici dello Stato ove hanno sede e in parte (maggiore) da giudici stranieri nominati dalle Nazioni Unite o dalle autorità che amministrano il territorio in modo da giudicare non solo crimini internazionali ma anche reati previsti da leggi nazionali.

ISTITUZIONE DI TRIBUNALI MISTI PER LA COMMISSIONE DI CRIMINI INTERNAZIONALI Corte Speciale per la Sierra Leone-accordo 2002 tra ONU e Sierra Leone, per crimini commessi dal 1996; Camere Straordinarie per la Cambogia l. 2001 e accordo ONU 2003;

ISTITUZIONE DI TRIBUNALI MISTI PER LA COMMISSIONE DI CRIMINI INTERNAZIONALI Panels di Timor Est creati nel 2000 dall’UNTAET entro la Corte distrettuale di Dili; Panels del Kosovo creati nel 2000 dall’UNMIK; Commissione internazionale di inchiesta per il Darfur ris. 1564/2004 (dal rapporto della Commissione si segnala il caso alla Corte penale internazionale)

ISTITUZIONE DI TRIBUNALI MISTI PER LA COMMISSIONE DI CRIMINI INTERNAZIONALI Tribunale per il Libano creato nel 2007 con accordo concluso da Nazioni Unite con il governo del Libano – non ratificato e la cui entrata in vigore è stata imposta dal CdS- ris 2007/1757 – tribunale anomalo, creato per sottoporre a processo attentatori presunti contro ex primo ministro libanese Hariri ucciso il 14.2.2005. Tribunale fondato su ris. 1757/2007 –vari problemi: non può giudicare CdS all’atto della istituzione dello stesso?

FONDAMENTO DI TALI MISURE ATIPICHE DEL CdS VARIE TEORIE: ANALOGIA CON AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA DI TERRITORI; CONSENSO DELLO STATO COINVOLTO; MISURE DI ARTT. 41 e 42 CARTA; ART. 24 CARTA; ANALOGIA CON OCCUPAZIONE BELLICA; NORMA CONSUETUDINARIA CHE HA DEROGATO A CAP. VII.

FONDAMENTO DI TALI MISURE ATIPICHE DEL CdS Tema ampiamente dibattuto…ma….alcuni punti fondamentali…

MISURE COERCITIVE DI ARTT. 41 e 42 CARTA Amministrazione di territori e tribunali internazionali sono misure c.d. di state building e implicano esercizio di poteri di governo interni ai territori, o finalizzati alla ricostruzione delle istituzioni interne di uno Stato e sono diverse da quanto prevedono art. 41 e 42 come sanzioni verso uno Stato.

ART. 24 CARTA ONU Possibile fondamento sulla competenza generale dell’art. 24 della Carta; Tale norma è però accompagnata dalla descrizione di singoli poteri previsti all’interno del par. 2 dell’art. 24 quindi se non fosse accompagnata dalla tassatività di tale par. 2 lo renderebbe del tutto superfluo.

NORMA CONSUETUDINARIA Per l’ambito che è venuta ad assumere attività ONU in amministrazione di territori e tribunali internazionali si può ritenere che si sia formata norma consuetudinaria particolare (entro ambito ONU). CdS ha interpretato esigenze della pace in maniera estensiva quindi ritenendo che minaccia alla pace possa essere rappresentata anche da una situazione interna di uno Stato se appare poco convincente per ONU…

NORMA CONSUETUDINARIA FONDAMENTO GENERALE: interpretazione ampia della norma dell’art. 39 con cui si accerta minaccia alla pace; CdS può ritenere tale situazione interna degli Stati , ma tale interpretazione è stata accettata da generalità degli Stati.

STRUTTURA DEL TRIBUNALE PER LA EX JUGOSLAVIA (SIMILE RUANDA) 3 CAMERE DI PRIMA ISTANZA (ciascuna di 3 giudici); nominati da AG su lista del CdS; 1 CAMERA D’APPELLO (7 giudici): nominati da AG su lista del CdS; PROCURATORE indipendente avvia l’indagine penale- nominato dal CdS su designazione del Segretario generale; CANCELLERIA: amministra e assiste il tribunale. A capo vi è il Cancelliere nominato dal Segretario generale

COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER LA EX JUGOSLAVIA (SIMILE RUANDA) Violazioni gravi del diritto internazionale umanitario (art. 1): Violazioni gravi della Convenzione di Ginevra del 1949 (art.2); Violazioni delle leggi e consuetudini di guerra (art. 3); Genocidio definito nella Convenzione del 1948 (art. 4); Persone fisiche; Crimini commessi dopo il 1° gennaio 1991 Crimini commessi sul territorio della ex Jugoslavia.

L’illecito internazionale e la responsabilità

RESPONSABILITA’ INTERNAZIONALE = relazioni giuridiche che vengono ad esistere come conseguenza della commissione del fatto illecito; = Insieme degli obblighi derivanti dalla violazione di un obbligo discendente da una norma di diritto internazionale (Art. 1 Progetto articoli su responsabilità 9.8. 2001)

PROGETTO ARTICOLI RESPONSABILITA’ 2001 – ORIGINE (1949/1996/2001) Inizio dei lavori della Commissione di diritto internazionale: 1949; Prima approvazione in prima lettura: 1996 (relatore Ago poi Riphagen e Arangio Ruiz): progetto c.d. “forte” anche crimini internazionali.

PROGETTO ARTICOLI RESPONSABILITA’ - STORIA Nomina di nuovo relatore: 1997 (Crawford); Approvazione in seconda lettura (2001) da Commissione;

PROGETTO ARTICOLI RESPONSABILITA’ 1996/2001 Progetto 1996= progetto “forte” per: Art. 19 e distinzione tra crimini e delitti internazionali degli Stati; Riferibilità dei crimini alle gravi violazioni di obblighi erga omnes; Esistenza di SANZIONI specifiche, più gravi, per i crimini dall’art. 52 del Progetto; Concorso di tutti gli Stati per reagire alle gravi violazioni di obblighi erga omnes; Proposta di un meccanismo di accertamento dei crimini davanti alla Corte Internazionale di Giustizia.

PROGETTO ARTICOLI RESPONSABILITA’ 1996/2001 Progetto 2001= progetto “debole” per: NO distinzione tra crimini e delitti internazionali degli Stati – evitare la c.d. “criminalization of international law”; NO Riferibilità dei crimini alle gravi violazioni di obblighi erga omnes- nel progetto 2001 vi è riferimento alla violazione dello ius cogens; - criticabile; si parla di obligations under peremptory norms of general international law o communitarian norms; NO Concorso di tutti gli Stati per reagire alle gravi violazioni di obblighi erga omnes – art. 48 par. 2 distingue i casi in cui vi siano pretese di Stati diversi dallo injured State; Proposta di un meccanismo di accertamento dei crimini davanti alla Corte Internazionale di Giustizia.

PROGETTO ARTICOLI RESPONSABILITA’ 2001 Corrisponde al diritto consuetudinario? Conferme di CIG e di altri organi internazionali.

RESPONSABILITA’ INTERNAZIONALE - 2001 Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati della Commissione di diritto internazionale – 9 agosto 2001  L’Assemblea generale si è limitata a “prendere atto” del progetto e a “raccomandarlo all’attenzione degli Stati” (Ris. 56/83 del 12.12.2001) codificazione di soft law – AG ha preso nota con ris. 2001 e ha raccomandato agli Stati di porre attenzione (ris 59/35 del 16.12.2004, ris. 62/61 del 6.12.2007 e ris. 65/19 del 6.12.2010).

RESPONSABILITA’ INTERNAZIONALE Violazione di un trattato/di una norma consuetudinaria Illecito Responsabilità internazionale

RESPONSABILITA’ INTERNAZIONALE = Insieme degli obblighi derivanti dalla violazione di un obbligo discendente da una norma di diritto internazionale Rapporto tra lo Stato autore dell’illecito e lo Stato leso Lo Stato autore ha l’obbligo di effettuare la riparazione; lo Stato leso ha il diritto di pretenderla, e il diritto di comminare una contromisura.

RESPONSABILITA’ INTERNAZIONALE Stato autore dell’illecito è obbligato a compiere la riparazione Stato leso può pretendere la riparazione o adottare una contromisura

RESPONSABILITA’ INTERNAZIONALE DA FATTI LECITI E’ tema controverso. Progetto su resp. Internazionale non se ne occupa resp. Interna internazionalmente prevista. Progetto di articoli 2001 sulla prevenzione del danno transfrontaliero da attività rischiose; progetto 2006 su ripartizione di perdite a causa di danni transfrontalieri da attività pericolose.

RESPONSABILITA’ INTERNAZIONALE Caratteristica fondamentale del Progetto: Disciplinare la materia a prescindere dal contenuto dell’obbligo violato dallo Stato  art. 1:”ogni fatto internazionalmente illecito di uno Stato comporta la sua responsabilità internazionale”.

RESPONSABILITA’ INTERNAZIONALE Progetto = sistema generale di responsabilità comune a tutte le materie (n. secondarie regolano conseguenze della violazione delle n. primarie). Regole generali del progetto non escludono l’applicazione di norme speciali di diritto internazionale relative alle condizioni per l’esistenza di un fatto illecito e al contenuto e alla messa in opera della responsabilità (art. 55): ad es. in tema di diritto diplomatico e consolare.

ELEMENTI COSTITUTIVI DELL’ILLECITO INTERNAZIONALE – Art. 2 Progetto Elemento soggettivo: imputabilità/riferibilità del comportamento allo Stato Elemento oggettivo: antigiuridicità del comportamento stesso

ELEMENTI COSTITUTIVI DELL’ILLECITO INTERNAZIONALE – Art. 2 Progetto ELEMENTO SOGGETTIVO: Riferibilità del comportamento di un organo o di un agente ad uno Stato in base ad un’indagine EFFETTUALE, che considera la reale connessione tra una condotta umana e la responsabilità dello Stato; Non vi sono regole giuridiche al riguardo. Terminologia differente: riferibilità, imputabilità (più penale che internazionale),

ELEMENTI COSTITUTIVI DELL’ILLECITO INTERNAZIONALE – Art. 2 Progetto Elementi controversi: COLPA: la responsabilità dello Stato è in genere oggettiva anche se non è assoluta (nelle cause di esclusione dell’illiceità – ricorre la forza maggiore che si definisce in assenza di colpa dello Stato); a meno che la norma non richieda per la sua violazione la presenza della colpa, come nel caso degli ostaggi a Teheran, nella prima fase riferibile all’Iran per avere omesso le misure di protezione dei diplomatici USA. DANNO: pregiudizio materiale (distruzione di una nave da guerra) o morale (lesione dell’onore di uno Stato) NON è elemento costitutivo del fatto illecito: d’altra parte, vi sono norme la cui violazione non comporta danno a un altro Stato: ad es. norme sui diritti dell’uomo Non sono indicati dall’art. 2 del Progetto tra gli elementi costitutivi

ELEMENTO SOGGETTIVO– Art. 2 Progetto ELEMENTO SOGGETTIVO: IMPUTABILITA’ DEL COMPORTAMENTO ALLO STATO Comportamento degli organi dello Stato (art. 4); Comportamento di persone o enti abilitati dal diritto interno ad esercitare prerogative dell’autorità di governo (Art. 5): ad es. Regioni, prov., comuni.

ELEMENTO SOGGETTIVO – Art. 2 Progetto Elemento soggettivo: imputabilità del comportamento allo Stato per: - comportamento di persone, gruppi di persone o enti che agiscono di fatto in totale dipendenza dallo Stato, qulificandosi come organi di fatto: CIG 27.6.1986 Nicaragua par. 109 – 110; CIG 26.2.2007 par. 390 – 395: - se un individuo agisce su istruzione dello Stato: es. commando che rapisca un individuo all’estero su ordine dello Stato; - se un individuo agisce in seguito a controllo di uno Stato per patientia o receptus (complice o tollerante di comportamenti illeciti).

ELEMENTO SOGGETTIVO – Art. 2 Progetto Elemento soggettivo: imputabilità del comportamento allo Stato per: - comportamento tenuto da soggetti non qualificabili come organi ma riconosciuto dallo Stato (art. 11) – Iran CIG 24.5.1980

ELEMENTO SOGGETTIVO – Art. 2 Progetto Elemento soggettivo: imputabilità del comportamento allo Stato per: - comportamento di organi che agiscono ultra vires e commettono un eccesso di potere, agendo al di fuori delle istruzioni ricevute (art. 7 del Progetto): teoria dell’apparenza attribuisce allo Stato la responsabilità di tale organo purchè abbia agito in qualità di organo, seppure al di fuori delle sue competenze.

RESPONSABILITA’ INDIRETTA PER INSORTI ELEMENTO SOGGETTIVO: - imputabilità allo Stato per attività di insorti? No, a meno che non siano configurabili come organi di fatto ai sensi dell’art. 4 - inoltre…in caso di esito vittorioso del movimento insurrezionale (secessione o sostituzione al governo legittimo): art. 10 del Progetto prevede responsabilità del nuovo Stato per illeciti precedentemente commessi da governo insurrezionale.

ELEMENTO SOGGETIVO - RESPONSABILITA’ INDIRETTA Stato leso Stato autore materiale Stato responsabile

ELEMENTO SOGGETIVO - RESPONSABILITA’ INDIRETTA Varie soluzioni, a seconda dell’elemento psicologico dello Stato coinvolto nell’illecito altrui, che comunque deve avere “consapevolezza” delle circostanze del fatto…

ELEMENTO SOGGETIVO - RESPONSABILITA’ INDIRETTA 1 – AIUTO o assistenza nella commissione dell’illecito (art. 16) 2 – DIREZIONE e controllo (art. 17) analogia con organo di fatto 3 – COERCIZIONE nei confronti di uno Stato (art. 18) anche economica

ELEMENTO SOGGETIVO - RESPONSABILITA’ INDIRETTA 1 – AIUTO : o assistenza nella commissione dell’illecito si verifica quando lo Stato assiste o aiuta un altro nella commissione dell’illecito; l’illecito è commesso dal secondo Stato, altrimenti si tratterebbe di commissione congiunta: ad es. quando lo Stato territoriale facilita il rapimento di persone o mette il territorio a disposizione per il compimento di atti di aggressione o per altre violazioni.

ELEMENTO SOGGETIVO - RESPONSABILITA’ INDIRETTA 1 – AIUTO : ad es. raid aerei in partenza dal territorio di uno Stato comporta la responsabilità dello Stato territoriale se l’uso della forza è in violazione del diritto internazionale (no legittima difesa): STATO AIUTANTE risponde per aver aiutato la commissione di un illecito internazionale; e non per l’illecito commesso dall’altro Stato.

RESPONSABILITA’ INDIRETTA-AIUTO STATO AIUTANTE illecito STATO RESPONSABILE Illecito

ELEMENTO SOGGETIVO - RESPONSABILITA’ INDIRETTA 2- DIREZIONE E CONTROLLO: uno Stato dirige e controlla un altro nella commissione di un illecito; in passato poteva venire in rilievo ad es. nei rapporti tra Stato protettore e Stato protetto. Risponde lo Stato che esercita la direzione.

ELEMENTO SOGGETIVO - RESPONSABILITA’ INDIRETTA 2- DIREZIONE E CONTROLLO: ad es. può accadere negli Stati gestiti da governi la cui effettività dipende dallo Stato o dagli Stati presenti militarmente nel territorio (ad es. Afghanistan e Iraq prima del ritiro delle truppe straniere). Se le forze locali commettono gravi violazioni dei diritti umani sotto la direzione di uno Stato presente militarmente nel territorio sarà questi a essere ritenuto responsabile.

RESPONSABILITA’ INDIRETTA - CONTROLLO STATO CONTROLLANTE illecito STATO CONTROLLATO No illecito

ELEMENTO SOGGETIVO - RESPONSABILITA’ INDIRETTA 3- COERCIZIONE: Uno Stato esercita su un altro una coercizione, che può essere militare, economica, ecc. al fine di fargli commettere un illecito.

ELEMENTO SOGGETIVO - RESPONSABILITA’ INDIRETTA 3- COERCIZIONE: La coercizione NON è necessariamente illecita, ma l’illecito viene attribuito allo Stato che ha compiuto la coercizione, anche se la violazione vera è stata commessa dallo Stato che ha subito la coercizione, ad es. violando la norma di un trattato internazionale; è come se avesse agito per causa di forza maggiore (causa di giustificazione dell’illecito).

ELEMENTO SOGGETIVO - RESPONSABILITA’ INDIRETTA 3- COERCIZIONE: ad es.: caso dei depositi di carburante di una società USA in Romania nella I guerra mondiale. Nel timore che ila Germania invadesse la Romania, il Regno Unito costringe la Romania a distruggere i depositi di carburante. USA agiscono in protezione diplomatica della società contro Regno Unito affermando che aveva costretto il suo debole alleato a compiere azione contraria al diritto internazionale (causa di forza maggiore).

RESPONSABILITA’ INDIRETTA - COERCIZIONE STATO CHE ATTUA COERCIZIONE illecito STATO CHE LA SUBISCE No illecito

ELEMENTO OGGETTIVO – ANTIGIURIDICITA’ ANTIGIURIDICITA’ del comportamento attribuibile allo Stato: comportamento contrario a un obbligo che incombe a uno Stato in base a una norma internazionale (art. 12) in vigore nel momento in cui il comportamento è stato adottato (art. 13). E’ irrilevante la fonte dell’obbligo violato.

ELEMENTO OGGETTIVO ILLECITO COMMISSIVO ILLECITO OMISSIVO Obbligo negativo/positivo ILLECITO COMMISSIVO ILLECITO OMISSIVO Obbligo comportamento/risultato VIOLAZIONE DI OBBLIGHI DI MEZZI VIOLAZIONE DI OBBLIGHI DI RISULTATO TEMPO ILLECITI ISTANTANEI ILLECITI A CARATTERE CONTINUATIVO ILLECITI COMPLESSI GRAVITA’ DELITTI CRIMINI