ASSEMBLEA GENERALE LUNEDI 20 novembre 2017 dalle ore alle 15.30

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ASSEMBLEA GENERALE LUNEDI 20 novembre 2017 dalle ore 13.30 alle 15.30 Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) Università degli Studi di Milano Via F. del Perdono 7 – 20122 Milano rsu@unimi.it http://users.unimi.it/rsu/ Trattativa sulle Indennita’: di Posizione e Responsabilita’, Professionali ed Orarie (straordinario, disagiato, etc) ASSEMBLEA GENERALE LUNEDI 20 novembre 2017 dalle ore 13.30 alle 15.30 Via F. del Perdono, 3 AULA 113

SITUAZIONE VIGENTE L’accordo vigente in materia di indennita’ risale al 28 settembre 2007 consultabile sul sito www.unimi.it. L’accordo vigente prevede tre tipologie di indennita’: per posizione di responsabilita’ (e per gli EP contiene 1/3 di retribuzione di risultato); per funzioni specialistiche; per indennita’ orarie (disagio, turno, reperibilita’)

Le attuali posizioni di responsabilita’ sono «STATICHE», non soggette a valutazione periodica e con relativa retribuzione identica nel tempo. Il modello e’ «POSIZIONALE»: ad una posizione corrisponde una ed una sola retribuzione. Idem per le funzioni specialistiche: poche funzioni specifiche identificate che danno luogo ad una retribuzione. A titolo di esempio: respons. Smaltimento rifiuti tossici, respons. Grandi apparecchiature scientifiche, etc.

LEGISLAZIONE MUTATA Negli ultimi 10 anni e’ mutata la legislazione, soprattutto per le università nei seguenti settori: Didattica (legge Gelmini); Contabile (diverse leggi di stabilita’) a titolo di es.: centrale acquisti; Appalti; Anticorruzione (turnazione di alcuni ruoli «sensibili»)

Cosa propone l’Amministrazione – 1^ vers. Al pari di molti altri atenei, l’Amministrazione intende adottare un modello di «pesature» dei ruoli di responsabilita’ e di alcuni ruoli professionali (ex funzioni specialistiche) che danno luogo ad una retribuzione «VARIABILE». La durata dell’attribuzione e’ proposta per 5 anni, ma con valutazione annuale (e possibilita’ di revoca per «valutazione non adeguata»). Le posizione di responsabilita’ per i D contiene 1/3 di retribuzione di risultato mentre per gli EP ne contiene 1/5 (si sarebbe potuto optare anche per il 30%: range previsto dal CCNL va dal 10% al 30%); Tale modello «ACCOMPAGNA» la riorganizzazione dell’ateneo in atto.

Limiti della proposta 1° limite: le risorse economiche sono sostanzialmente uguali a quelle di 10 anni fa. 2° limite: le risorse economiche per le indennità degli EP attingono al fondo EP definito contrattualmente e non decurtato per le PEO; 3° limite: le risorse economiche per le indennita’ per B,C e D attingono al fondo per la contrattazione complessiva (per intendersi quella con cui finanziamo tutto); 4° limite: per gli EP si prevede la retribuzione max prevista dal CCNL, per i B,C e D non si giunge alla retribuzione max prevista dal CCNL per carenza del fondo; 5° limite: per ogni posizione e’ prevista una retribuzione di «INGRESSO» (neo- responsabile) e dopo una retribuzione «CONFERMATA» 6° limite: la riorganizzazione e’ ancora in atto ed ha registrato anche dei «cambiamenti in corsa»

Cosa ha detto la RSU La RSU ha illustrato i punti (estratti dal verbale della riunione RSU del 19 ottobre 2017) che di seguito riportiamo: l’accordo sulle indennita’ dovra’ contenere l’espresso divieto di travaso di fondi dalla categoria B, C e D alla categoria EP (per evitare quanto accaduto all’ UNIPV); l’accordo sulle indennita’ parte da un processo di riorganizzazione dell’Ateneo, seppur a tappe, pertanto nessuno potra’ vantare rendite di posizione derivanti dal precedente accordo: nessun “ad personam”; le posizioni indicate nel nuovo accordo sulle indennita’ dovranno essere contenute nel modello organizzativo indicato all’Allegato A dell’accordo del 14 giugno 2017. Posizioni organizzative non contenute nel modello organizzativo sono escluse dall’accordo; le indennita’ di posizione e di responsabilita’ non possono che essere temporanee, verificate annualmente e verificabili nel tempo; la pesatura delle posizioni per le categorie B, C e D dovra’ riguardare la struttura dove il dipendente presta servizio e non la valutazione del dipendente; la pesatura delle posizioni per le categorie EP dovra’ riguardare la struttura dove il dipendente presta servizio e non la valutazione del dipendente, mentre per quanto attiene la retribuzione di risultato la valutazione annuale vertera’ sul dipendente (come da CCNL);

l’importo della retribuzione per la categoria EP non necessariamente deve giungere al massimo previsto dal CCNL (12.912 euro annui lordi); qualora il modello di retribuzione di posizione per la categoria EP non giungesse al massimo previsto allora la retribuzione di risultato potrebbe essere del 30% della retribuzione di posizione attribuita; nella pesatura delle posizioni si dovra’ tener conto della categoria professionale di appartenenza; ogni categoria ha in se’ un determinato livello di posizione di responsabilita’ che non da adito a retribuzione o, nel caso degli EP, alla retribuzione minima prevista dal CCNL; la pesatura delle posizioni dovra’ maggiormente valorizzare la responsabilita’ amministrativa – contabile rispetto la semplice gestione di risorse umane che fanno ad esso riferimento; in previsioni di posti vacanti di posizioni di responsabilita’ si potranno assegnare incarichi temporanei fino a presa servizio dell’ avente diritto; non sono ammessi figure quali Vicari, Reggenti, “ a scavalco”; l’accordo potra’ prevedere alcune condizioni particolari riguardanti la gestione dell’orario di lavoro ed altre condizioni normative connesse al livello di posizione di responsabilita’; l’accordo dovra’ riguardare tutte le tipologie di indennita’: posizione, risultato, specialistiche, disagio, orarie; l’accordo dovra’ prevedere un periodo di sperimentazione tale da consentire alle parti di verificarne l’efficacia e, nel caso, proporre i dovuti correttivi.

La 2^ versione dopo il confronto con la RSU La durata dell’attribuzione e’ proposta per 3 anni (anziché 5), ma con valutazione annuale (e possibilita’ di revoca per «valutazione non adeguata»); per ogni posizione NON e’ piu’ prevista una retribuzione di «INGRESSO» (neo- responsabile) e dopo una retribuzione «CONFERMATA», ma un’unica retribuzione legata alla pesatura della posizione organizzativa; Sovrapponibilita’ degli importi del vecchio accordo e nuovo accordo; considerato che la riorganizzazione e’ in corso evitiamo differenze tra chi ha ancora vecchi importi e chi ha ricevuto nuove determine organizzative; Sono introdotti una serie di elementi di «TRASPARENZA» per poter leggere la pesatura ricevuta per la posizione di responsabilita’ che si ricopre; IMPEGNO AD AUMENTARE I FONDI PER LE INDENNITA’ ORARIE; IMPEGNO AD AFFRONTARE – SUBITO DOPO L’ACCORDO DELLE POSIZIONI DI RESPONSABILITA’ – UNA REVISIONE DELL’ACCORDO PER LE INDENNITA’ ORARIE.