“Le condotte riparatorie alla luce della riforma Orlando”

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Transcript della presentazione:

“Le condotte riparatorie alla luce della riforma Orlando” Scuola Superiore della Magistratura Dott. Margherita Cardona Albini Giudice del Tribunale di Campobasso Firenze – Scandicci 19.12.2017

Ispirazioni legislative recenti: la messa alla prova per adulti, ex art. 168 bis e ss. c.p.; la non procedibilita’ per tenuita’ del fatto, prevista dall’articolo 131 bis c.p.; l’estinzione del reato per condotte riparatorie introdotto dall’articolo 1 e seguenti della Legge 23 Giugno 2017 n. 103 (cosiddetta “riforma Orlando”) vigente dal trentesimo giorno dalla sua pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale”, avvenuta in data 4 Luglio 2017; La ratio ispiratrice degli interventi: ragionevole durata del processo deflazione del contenzioso

Le condotte riparatorie nel processo davanti al GDP L’istituto della estinzione per condotte riparatorie era in realtà già stato introdotto nel procedimento davanti al giudice di pace e previsto dall’art. 35 del d.lgs. 274/2000, volto a valorizzare, ai fini dell’estinzione del reato, una condotta post delictum dell’imputato, consistente in un’attività di segno contrario rispetto all’illecito perpetrato e finalizzata al risarcimento del danno, alla riparazione ed all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Il che a valorizzare una condotta successiva alla commissione del reato che sia sintomatica di inequivocabile resipiscenza ed, al contempo, esaustiva delle istanze risarcitorie e riparatorie provenienti dalla persona offesa.

1) Attivita’ dell’imputato 2) Valutazione del Giudice Ambito applicativo Reati procedibili d’ufficio ed a querela dinanzi al Giudice di Pace (Nei lavori preparatori alla legge se ne circoscriveva l’applicabilita’ ai soli reati procedibili d’ufficio) Presupposti : 1) Attivita’ dell’imputato 2) Valutazione del Giudice

Forme riparatorie e risarcitorie diverse presenti nel sistema art. 62 n.6 c.p. (riduzione di pena) 2) art.185 c.p. ( obblighi derivanti da reato) Non aventi potenzialita’ estintiva del reato

Coesistenza necessaria delle condotte previste dalla disciplina dell’art.35 dlgs n.274/2000 Cass. Sezioni Unite del 23.04.2015 sentenza n.33864 Per l’operativita’ della speciale causa di estinzione occorre la necessaria coesistenza: Riparazione del danno cagionato mediante restituzioni/risarcimento; Eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato; Entrambe le esigenze operative devono essere effettive ed integrali

Valutazione del Giudice La presenza dei requisiti oggettivi che connotano la condotta dell’imputato non risulta sufficiente a realizzare l’effetto estintivo contemplato dalla norma Giudizio di Idoneita’ : il giudice ha il potere di sindacare la congruita’ delle attivita’ riparatorie Parametri di valutazione: tutela della collettivita’; Tutela della vittima del reato. Requisito della idoneita’ della condotta a soddisfare esigenze di prevenzione e riprovazione del reato

Il legislatore ed il giudizio di idoneita’ Ponderazione tra gli interessi pubblici e privati Valorizzazione delle finalita’ preventive/efficacia rieducativa dell’istituto Necessita’ di ancorare tale giudizio a parametri oggettivi: gravita’ del reato Parametri ex art.133 c.p. Volontarieta’ della condotta (comportamento sintomatico dell’avvenuto ravvedimento e della minore pericolosita’ dell’imputato)

Limite temporale perentorio e sue eccezioni Anteriorita’ all’udienza di comparizione Esclusi: ravvedimenti tardivi e conseguentemente in appello Ratio: opzione premiale per uscire rapidamente dal circuito penale costituendo una precisa scelta difensiva dell’imputato Atipica rimessione in termini (sospensione del processo non superiore a tre mesi) : Prevista in caso di impossibilita’ oggettiva della puntuale riparazione del danno nel termine previsto dalla norma Possibilita’ di verificare l’attivita’ riparatoria da parte del giudice affidandosi a diverse professionalita’ (polizia giudiziaria, assistenti sociali)

Ruolo della persona offesa Non ne e’ richiesto il consenso, ma deve essere sentita Il legislatore esprime l’esigenza di un contraddittorio tra le parti del processo Di conseguenza in caso di dissenso a fronte della presenza di tutti gli elementi normativi finora elencati, l’estinzione opera ugualmente Effetti: ricadute sulla motivazione del provvedimento di estinzione che dovra’ essere necessariamente piu’ dettagliato sotto il profilo della motivazione dell’idoneita’ della condotta dell’imputato

L’art.162 ter c.p. Nuova causa estintiva generale del reato conseguente a condotte riparatorie Ambito di operativita’ Reati procedibili a querela soggetta a remissione Si tratta di una nuova scelta processuale dell’imputato che, nell’esercizio del suo diritto di difesa, puo’ optare per una diversa soluzione della vicenda penale mutuata dall’esperienza operativa di analogo istituto previsto per il sistema del processo dinanzi al GDP Effetto: divaricazione tra reati di maggiore gravita’ e quelli di minore gravita’. Per i secondi, nell’ottica dell’obiettivo della ragionevole durata del processo, si fornisce un’altra modalita’ di uscire dal circuito penale.

Esigenze di inquadramento Norma di portata generale Giustizia alternativa rispetto a quella del processo penale Ispirazione ricevuta dall’art.35 del dlgs 274\2000 sebbene la fattispecie presenti rilevanti differenze dall’istituto operante nel processo dinanzi al GDP

Criticita’ Operativita’ concreta ridotta: Ipotesi in cui la vittima gia’ risarcita non rimetta la querela (La restrizione dell’ambito applicativo ai reati procedibili a querela soggetta a remissione condiziona fortemente l’operativita’ della norma e ne restringe di fatto la concreta applicazione conseguendosi lo stesso risultato pratico con l’istituto gia’ esistente della remissione) La proposta prevedeva uno scenario piu’ ampio (taluni reati contro il patrimonio procedibili d’ufficio, nonche’ i delitti di cui agli artt. 636 e 638 c.p.)

natura soggettiva della causa estintiva Valore dell’inciso “ove possibile” Valore del termine “dichiara” ai fini del peso del ruolo del Giudice nella determinazione estintiva del reato Escluso qualsiasi giudizio di idoneita’ della condotta

Art.35 dlgs 274/2000 art.162 ter c.p. Natura soggettiva causa estintiva Natura soggettiva causa estintiva Reati procedibili a querela e d’ufficio reati procedibili a querela/remissione Formula valutativa Formula dichiarativa Ruolo della persona offesa Ruolo della persona offesa Sentita ma non incidente Sentita ma non incidente La valutazione di congruita’ supera Estinzione anche in caso di rifiuto l’eventuale opposizione all’estinzione di offerta reale ex art.1208 c.c. Termine per adempiere in caso di Termine per adempiere in caso di Impossibilita’ nel termine perentorio impossibilita’ nel termine perentorio prescrizioni (contenuto delle stesse ?) prescrizioni (contenuto delle stesse?) La prescrizione non e’ sospesa La prescrizione e’ sospesa durante il tempo concesso per adempiere durante il tempo concesso per adempiere

L’art. 162 ter c.p. come chance ripetibile Il legislatore non ha chiarito infatti come ha fatto in altri casi analoghi prevedendo istituti premiali se si tratti di un istituto utilizzabile dallo stesso imputato una sola o piu’ volte Nel caso della messa alla prova ha ritenuto di consentire l’accesso all’istituto “una sola volta”. Nel caso della particolare tenuita’ ha limitato l’applicazione ai casi di “comportamento occasionale”.

Casi dubbi di operativita’ della causa estintiva Ipotesi in cui (come per l’art. 35 dlgs 274/2000) a pagare sia la societa’ di assicurazione La Suprema Corte (Cass..pen.sez.IV n.112/2011) si era gia’ pronunciata sull’art 35 con argomenti estensibili alla nuova norma sostenendo la valorizzazione del dato oggettivo della riparazione con conseguente soddisfacimento della vittima

Vuoti di disciplina e spunti di riflessione L’art. 162 c.p. non disciplina i criteri valutativi di verifica della condotta riparatoria dell’imputato A differenza di quanto previsto dall’art.35 che correla la condotta al soddisfacimento delle “esigenze di prevenzione e riprovazione del reato” cosi’ da evitare automatismi processuali Si rischia una discrezionalita’ disancorata da parametri normativi

Danno criminale o danno civile? Integrale riparazione del danno nella previsione dell’art. 162 ter c.p. Danno criminale o danno civile? Le sezioni Unite della Suprema Corte pronunciandosi in ordine alla medesima questione contenutistica del danno riparato ai sensi dell’art. 35 dlgs 274/2000 hanno ritenuto la non coincidenza tra tale forma di riparazione ed il ristoro di danni civili Militano nella stessa direzione interpretativa l’esclusione di preclusioni per le azioni civili connesse nonche’ l’assenza dell’obbligo per il giudice penale di quantificare o valutare il danno secondo i parametri del danno emergente e del lucro cessante.

La disciplina dell’art. 162 ter c. p La disciplina dell’art. 162 ter c.p. non prevede quando debba essere operativo l’istituto in caso di emissione del decreto penale di condanna (va richiesto con l’atto di opposizione?) Si pone anche il correlato problema dell’avviso all’imputato di poter godere del beneficio cosi’ come quello del Giudice competente. Recente intervento della Corte Costituzionale per l’analogo problema sorto per l’istituto della messa alla prova (Corte Cost. n.201/2016) con riguardo all’obbligo del decreto penale di condanna di contenere l’avviso della facolta’ di richiedere l’ammissione all’istituto.

Fallimento della condotta riparatoria L’imputato puo’ ancora accedere ai riti alternativi? Il dubbio sorge attesa la coincidenza del termine per accedere all’istituto in esame piuttosto che ai riti alternativi. Utilizzabilita’ delle dichiarazioni dell’offeso Compatibilita’ del giudice per la successiva fase

Ulteriori criticita’ irrisolte -L’omessa audizione della persona offesa e’ traducibile in un motivo di impugnazione? -omesso riferimento al 129 c.p.p. Per il 162 ter c.p. non e’ stata prevista una disciplina di acquisizione delle prove non rinviabili durante il periodo di sospensione - Non risulta prevista la possibilita’ che il PM chieda l’archiviazione nel caso in cui il reato sia stato “riparato” in assenza di modifiche sul 411 c.p.p. -Si puo’ applicare la disciplina al processo dinanzi al GDP?