Possibili vesti giuridiche dei professionisti sanitari VESTE BASE esercente un servizio di pubblica necessità (art. 359 C.P.) come tutti i professionisti che, per operare, necessitano dell’abilitazione dello stato LIBERI PROFESSIONISTI Possibili VESTI ULTERIORI pubblico ufficiale (artt. 357 e 358 C.P.) incaricato di un pubblico servizio se esercitano una pubblica funzione (legislativa), giudiziaria o amministrativa se prestano un pubblico servizio DIPENDENTI DEL S.S.N. o CONVENZIONATI CON IL S.S.N.
Nozione del pubblico ufficiale CODICE PENALE Art. 357 Nozione del pubblico ufficiale Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio CODICE PENALE Art. 358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.
Persone esercenti un servizio di pubblica necessità CODICE PENALE Art. 359 Persone esercenti un servizio di pubblica necessità Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità: i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; i privati che, non esercitando una pubblica funzione, ne prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.
CODICE PENALE Art. 593 Omissione di soccorso Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente e di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'Autorità, è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.
Rifiuto di atti di ufficio. Omissione CODICE PENALE Art. 328 Rifiuto di atti di ufficio. Omissione Il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.
I DOVERI FONDAMENTALI CODIFICATI A FINI SANITARI DOVERE DI MANTENERE IL SEGRETO Quali le fonti normative di riferimento? in ambito giuridico : art. 622 C.P. (rivelazione del segreto professionale) : art. 326 C.P. (rivelazione del segreto d’ufficio) : art. 200 C.P.P. (segreto professionale) : art. 201 C.P.P.(segreto d’ufficio) in ambito deontologico : artt. 9-11 C.D.M. in ambito etico
Rivelazione di segreto professionale CODICE PENALE Art. 622 Rivelazione di segreto professionale Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio CODICE PENALE Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a se o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.
CODICE PROCEDURA PENALE Segreto professionale Art. 200 Segreto professionale Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l`obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria (331, 334): i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l`ordinamento giuridico italiano; gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici (2224 coord.) e i notai; i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria; gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale . ……
CODICE PROCEDURA PENALE Segreto professionale Art. 200 Segreto professionale …… Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell’albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della loro professione ( 1957). Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l`identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.
CODICE PROCEDURA PENALE Art. 201 Segreto di ufficio Salvi i casi in cui hanno l`obbligo di riferirne all`autoritý giudiziaria (331), i pubblici ufficiali (357 c.p.), i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio (358 c.p.) hanno l`obbligo di astenersi dal deporre (204) su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti (326 c.p.) . Si applicano le disposizioni dell’art. 200 commi 2 e 3.
Corso per Infermieri 6/5/2005 IL CONSENSO AGLI ATTI SANITARI
CONSENSO INFORMATO
FONTI DEL CONSENSO AGLI ATTI SANITARI Art. 50 c.p. Consenso dell'avente diritto: Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne. Art. 610 c.p. Violenza privata: Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339. BASTANO?
FONTI DEL CONSENSO AGLI ATTI SANITARI per la TUTELA DELLA SALUTE Art. 32 COST. (2° comma) Art. 33 Legge N.833/1978 CONVENZIONE DI OVIEDO (artt. 5-9)
ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI Principio costituzionale (art. 32 Cost., 2° comma) …Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari. Legge 833/1978 Art. 33. Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari. Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina Convenzione sui Diritti dell’Uomo e della biomedicina Oviedo 4 Aprile 1997
Consenso Articolo 6 – Protezione delle persone che non hanno la capacità di dare consenso 1. Sotto riserva degli articoli 17 e 20, un intervento non può essere effettuato su una persona che non ha capacità di dare consenso, se non per un diretto beneficio della stessa. 2. Quando, secondo la legge, un minore non ha la capacità di dare consenso a un intervento, questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, di un’autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge. Il parere di un minore è preso in considerazione come un fattore sempre più determinante, in funzione della sua età e del suo grado di maturità.
Consenso Articolo 6 – Protezione delle persone che non hanno la capacità di dare consenso 3. Allorquando, secondo la legge, un maggiorenne, a causa di un handicap mentale, di una malattia o per un motivo similare, non ha la capacità di dare consenso ad un intervento, questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, di un’autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge. La persona interessata deve nei limiti del possibile essere associata alla procedura di autorizzazione. 4. Il rappresentante, l’autorità, la persona o l’organo menzionati ai paragrafi 2 e 3 ricevono, alle stesse condizioni, l’informazione menzionata all’articolo 5. 5. L’autorizzazione menzionata ai paragrafi 2 e 3 può, in qualsiasi momento, essere ritirata nell’interesse della persona interessata.
Consenso Articolo 7 – Tutela delle persone che soffrono di un disturbo mentale La persona che soffre di un disturbo mentale grave non può essere sottoposta, senza il proprio consenso, a un intervento avente per oggetto il trattamento di questo disturbo se non quando l’assenza di un tale trattamento rischia di essere gravemente pregiudizievole alla sua salute e sotto riserva delle condizioni di protezione previste dalla legge comprendenti le procedure di sorveglianza e di controllo e le vie di ricorso.
Consenso Articolo 8 – Situazioni d’urgenza Allorquando in ragione di una situazione d’urgenza, il consenso appropriato non può essere ottenuto, si potrà procedere immediatamente a qualsiasi intervento medico indispensabile per il beneficio della salute della persona interessata. Articolo 9 – Desideri precedentemente espressi I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione.
COMUNICAZIONE informazione COMUNICAZIONE CONSENSO IL PROCESSO DI FORMAZIONE DEL CONSENSO COMUNICAZIONE informazione COMUNICAZIONE CONSENSO … ma la comunicazione non si interrompe ..
MOMENTI FORMALI DI ESPRESSIONE DEL CONSENSO DA PARTE DI SOGGETTI “CAPACI” INFORMAZIONE : da parte di chi? ESPRESSIONE DEL CONSENSO : a chi? DOCUMENTAZIONE : in che modo?
DOCUMENTAZIONE DEL CONSENSO Quando è previsto come obbligatoria o scritta? Trasfusione Sperimentazione Procreazione assistita Negli altri casi, quali possibili modalità? Scritto Testimonianza Riportata in cartella
E SE IL CONSENSO NON VIENE CHIESTO? (O LA VOLONTA’ DEL PAZIENTE VIENE IGNORATA?)
IL CONSENSO NEL CASO DI SOGGETTI “INCAPACI” Incapaci per età: minorenni i genitori vedi però Convenzione di Oviedo (art. 6) Incapaci per provvedimento legale: interdetti il tutore e legge 6/2004 Amministrazione di sostegno Incapaci per infermità transitoria: se urgenza il medico Incapaci per infermità permanente: il medico (o amministratore di sostegno)
… E SE IL PAZIENTE NEGA IL CONSENSO? Art. 32 Cost. (2° comma): “…nessuno può essere obbligato… se non per disposizione di legge” I trattamenti ( e gli accertamenti ) sanitari obbligatori
ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI Trattamenti sanitari obbligatori previsti attualmente Vaccinazioni obbligatorie (secondo le rispettive leggi) Cura delle malattie veneree in fase contagiosa (L. 837/58) *Cure e ricovero per tossicodipendenti (l. 685/75) [autorità giudiziaria] Cure (ed eventualmente isolamento) per malattie infettive (T.U.LL.SS.) Cure per infortuni sul lavoro, malattie professionali e per assicurati INPS o già pensionati per invalidità (in caso di rifiuto, perdita benefici economici) [TSO improprio!] Cura malattie mentali (per degenza ospedaliera v. procedura artt. 34 e 35 legge N.833/78) * Non più previsto (vedi T.U. N. 309/90)
ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI Principi e procedure ordinarie (art. 33 legge N.833/78) Procedura per l’accertamento o il trattamento Proposta motivata di un medico Provvedimento del sindaco (quale autorità sanitaria locale) Procedura per la revoca o la modifica Chiunque può rivolgere richiesta al sindaco Entro 10 giorni il sindaco decide
TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO per malattia mentale in condizioni di degenza ospedaliera (artt. 33-34-35) Requisiti di legge che lo giustificano (art. 34) Alterazioni psichiche che richiedono urgenti interventi terapeutici Che gli stessi non vengono accettati dall’infermo Impossibilità di adottare tempestive e idonee misure sanitarie extraospedaliere
TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO per malattia mentale in condizioni di degenza ospedaliera (artt. 33-34-35) Procedura per il ricovero (artt. 33-34-35) Proposta motivata di un medico Convalida della proposta da parte di un medico della ULSS Provvedimento di ricovero da parte del sindaco (in servizio psichiatrico di diagnosi e cura e sua comunicazione entro 48 ore al giudice tutelare Decreto di convalida da parte del giudice tutelare (entro le successive 48 ore)
TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO per malattia mentale in condizioni di degenza ospedaliera (artt. 33-34-35) Procedura per prolungare il ricovero oltre il 7° giorno (art. 35) Proposta motivata del sanitario responsabile del servizio psichiatrico della ULSS Comunicazione da parte del sindaco al giudice tutelare
DOVERE DI OPERARE PER LA SALUTE LA DIMENSIONE NEGATIVA DELLA RESPONSABILITA’
RESPONSABILITA’ PER DANNI ALLA PERSONA IN AMBITO PENALE DELITTI DI OMICIDIO DELITTI DI LESIONE IN AMBITO CIVILE “DANNO INGIUSTO” PENA RISARCIMENTO
METODOLOGIA DEL RAGIONAMENTO PER VALUTARE L’IPOTESI DI RESPONSABILITA’ PER DANNO ALLA PERSONA CONSEGUENTE A COLPA PROFESSIONALE DEGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE IDENTIFICAZIONE DEL DANNO IDENTIFICAZIONE DELL’ATTO SANITARIO (COMMISSIVO/OMISSIVO) VERIFICA DEL NESSO DI CAUSALITA’ (PER ATTO COMMISSIVO/OMISSIVO) VALUTAZIONE DELL’ELEMENTO SOGGETTIVO (COMPORTAMENTO COLPOSO?)
LE REGOLE DELLA CAUSALITA’ CODICE PENALE Art. 40 - Rapporto di causalità Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
LE REGOLE DELLA CAUSALITA’ CODICE PENALE Art. 41 Concorso di cause Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per se un reato, si applica la pena per questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.
ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO CODICE PENALE Art. 43 - Elemento psicologico del reato Il delitto: è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è preterintenzionale, o oltre la intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente; è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.
QUALI SONO LE FINALITA’ DELLE PRESTAZIONI SANITARIE Corso per Infermieri 6/5/2005 QUALI SONO LE FINALITA’ DELLE PRESTAZIONI SANITARIE
QUALI SONO LE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE DEGLI ATTI SANITARI ? Non esistendo (per lo più) una normativa specifica occorre fare riferimento ai principi generali dell’ordinamento giuridico che riguardano i seguenti comportamenti: Atti che riguardano la libertà personale di terzi Atti che ledono l’incolumità di terzi Atti che pongono terzi in stato di incapacità
QUALI CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE? Riferimenti “tipici” Art. 50 c.p. consenso dell’avente diritto Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne. Art. 5 c.c. Atti di disposizione del proprio corpo Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altamente contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume
QUESTE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE SONO ADEGUATE PER OGNI ATTIVITA’ SANITARIA? Verifica a seconda delle finalità tutela degli stati di bisogno collaborazione all’attività giudiziaria anche per la tutela della salute? Limiti dell’art. 50 c.p. (è un esimente; quali beni disponibili?) Limiti dell’art. 5 c.c. (integrità fisica)
PER LA TUTELA DELLA SALUTE esigenza di giustificazioni più adeguate Art. 54 c.p. ? stato di necessità Non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, ne' altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità é determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.
PER LA TUTELA DELLA SALUTE esigenza di giustificazioni più adeguate Art. 51 c.p. ? Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità. Se un fatto costituente reato e' commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine. Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo. Non e' punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.
La Costituzione della Repubblica Italiana PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
DOVERI FONDAMENTALI CODIFICATI SENZA FINALITÀ SANITARIE Corso per Infermieri 6/5/2005 DOVERI FONDAMENTALI CODIFICATI SENZA FINALITÀ SANITARIE DOVERI DI COLLABORARE A FINI DI GIUSTIZIA A - DOVERE DI INFORMARE L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA A1 – A FINI PENALI informativa di reati perseguibili d’ufficio A quale A.G.? Autorità Giudiziaria PENALE Con quali strumenti? DENUNCIA (come Pubblico Ufficiale o Incaricato di un Pubblico Servizio) REFERTO (come Professionista Sanitario) (art. 365) A2 – A TUTELA del MINORE informativa degli stati di abbandono A quale A.G.? Tribunale Minorenni SEGNALAZIONE (art. 9 legge 184/83)
DOVERI FONDAMENTALI CODIFICATI SENZA FINALITÀ SANITARIE DOVERI DI COLLABORARE A FINI DI GIUSTIZIA A - DOVERE DI INFORMARE L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA …… A3 – A TUTELA DELL’“INCAPACE” informativa degli stati di incapacità (anche parziale, anche temporanea) A quale A.G.? Giudice Tutelare (oppure P.M.) Con quali strumenti? SEGNALAZIONE (art. 406 C.C. ex lege 6/2004)
Art. 361 - Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale CODICE PENALE Art. 361 - Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire sessantamila a un milione. La pena è della reclusione fino a un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.
CODICE PENALE Art. 362 - Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del suo servizio, è punito con la multa fino a lire duecentomila. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa ne si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio- riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico..
Art. 365 - Omissione di referto Corso per Infermieri 6/5/2005 CODICE PENALE Art. 365 - Omissione di referto Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'art. 361, è punito con la multa fino a lire un milione. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.
I DELITTI PERSEGUIBILI D’UFFICIO (di interesse sanitario) 2. Identificazione delle conseguenti ipotesi di reato Quali ipotesi di reato? A Omicidio (varie ipotesi) – morte come aggravante di alcuni reati (titolo XII – delitti contro la persona) B1 “lesioni personali” come delitto contro l’incolumità individuale (titolo XII – delitti contro la persona) B2 Lesività conseguente a delitti contro l’incolumità pubblica (titolo VI – delitti di pericolo mediante violenza o mediante frode)
TITOLO VI DEI DELITTI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA Capo III - DEI DELITTI COLPOSI DI COMUNE PERICOLO Art. 451 - Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a un milione. Art. 452 - Delitti colposi contro la salute pubblica Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito: [1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte;] 2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo; 3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione. Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.
I DELITTI PERSEGUIBILI D’UFFICIO (di interesse sanitario) Lesioni volontarie regola: d’ufficio se malattia superiore a 20 giorni o “lesioni aggravate” (vedi art. 583) eccezione: anche per malattie di durata inferiore se provocate da armi o sostanze tossiche (vedi art. 585) Lesioni colpose regola: solo su querela eccezione: d’ufficio se conseguenti all’attività lavorativa (vedi art. 590) e “aggravate” (vedi art. 583)
CODICE PENALE Art. 581 - Percosse Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, e` punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a L. 600.000. Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.
Art. 582 - Lesione personale CODICE PENALE Art. 582 - Lesione personale Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Art. 583 - Circostanze aggravanti CODICE PENALE Art. 583 - Circostanze aggravanti La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; [3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.] ……
Art. 583 - Circostanze aggravanti CODICE PENALE Art. 583 - Circostanze aggravanti …… La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso; 5) [l'aborto della persona offesa.] [NOTA: i nn. 3) del primo comma e 5) del secondo, sono stati abrogati dall’art. 22 della L. 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza. Tali argomenti sono ora regolamentati dall’art. 17 della stessa legge.]
Art. 585 - Circostanze aggravanti CODICE PENALE Art. 585 - Circostanze aggravanti Nei casi preveduti dagli artt. 582, 583 e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 576; ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive. Agli effetti della legge penale, per "armi" s'intendono: quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo. Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.
Art. 590 - Lesioni personali colpose CODICE PENALE Art. 590 - Lesioni personali colpose Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire un milione. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire quattrocentomila a due milioni; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire un milione a quattro milioni. …… Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.