riflessi sui principi contabili OIC dopo la DIRETTIVA 2013/34/UE

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riflessi sui principi contabili OIC dopo la DIRETTIVA 2013/34/UE

Le norme La direttiva 2013/34/UE ha abolito la 4a e la 7a direttiva Recepimento nazionale: Decreto legislativo 139 del 18 agosto 2015 attuazione della direttiva per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge Decreto legislativo 138 del 18 agosto 2015 … banche e altri istituti finanziari

Modifiche per le società commerciali codice civile: da 2423 a 2428; 2435-bis; 2435-ter; 2478-bis; 2357-ter norme del D.Lgs 127/91 sul bilancio consolidato art. 14 D.Lgs 39/2010 per adeguare il giudizio del revisore

Principi contabili OIC modificati 18 Ratei e risconti 19 Debiti 20 Titoli di debito 21 Partecipazioni 23 Lavori in corso su ordinazione 24 Immobilizzazioni immateriali 25 Imposte sul reddito 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera 28 Patrimonio netto 31 Fondi per rischi e oneri e TFR

Effetti della novella Abrogazioni: OIC 22: Conti d’ordine OIC 3: Informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella Nota integrativa e nella relazione sulla gestione Introduzione: OIC 32: Strumenti finanziari derivati Modifica: OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Ulteriori variazioni degli OIC 9 svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali 10 rendiconto finanziario 11 composizione schemi del bilancio d’esercizio 13 rimanenze 14 disponibilità liquide 15 crediti 16 immobilizzazioni materiali 17 bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto

Entrata in vigore della norma 1° gennaio 2016 applicazione i bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio dal 1 gennaio 2016 conseguenze: obbligo di riprendere i saldi del bilancio precedente esprimendoli con i nuovi criteri

Valore legale dell’OIC L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha un evidente ruolo pubblicistico È FONTE NORMATIVA SECONDARIA Ha funzione di standard setter nazionale, oltre che di consulente degli organi che legiferano in materia Legge 116/2014 (conversione D.L. 91/2014). OIC: emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci ai sensi delle disposizioni previste dal Codice Civile supporta l'attività parlamentare in materia di normativa contabile esprime pareri su richiesta delle istituzioni pubbliche o per legge partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali, collaborando con IASB (International Accounting Standards Board), EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) ed altri organismi contabili

Ruolo e funzioni dell’OIC Art. 9-bis DLgs 38/2005 – Ruolo e funzioni dell’Organismo Italiano di Contabilità L’Organismo Italiano di Contabilità, istituto nazionale per i principi contabili: a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile

Novità sostanziali in tema di bilancio prospetti dello SP e del CE e obbligo del rendiconto finanziario principi di redazione del bilancio metodi di valutazione informativa da dare in nota integrativa e nella relazione sulla gestione

Nuovo schema di bilancio: il rendiconto finanziario Art. 2423 (Redazione del bilancio) Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa

principio di rilevanza o materialità Nuovo comma dopo il 3° nell’art. 2423: “Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”.

Esemplificazione del principio di rilevanza o materialità – OIC 19 Una società tenuta all’applicazione del criterio del costo ammortizzato decide di non utilizzarlo per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi o di non attualizzare un debito nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato la società deve illustrare in nota integrativa le politiche di bilancio adottate

Esemplificazione del principio di rilevanza o materialità – OIC 16 (immobilizzazioni materiali) Iscrizione in bilancio ad un valore costante delle attrezzature industriali e commerciali, qualora: siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all'attivo di bilancio e quando non si hanno variazioni sensibili nell'entità, valore e composizione di tali immobilizzazioni materiali, o vi sia l'utilizzo ai fini dell'ammortamento della metà dell'aliquota normale per i cespiti acquistati nell'anno, se la quota di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso

2423-bis (Principi di redazione del bilancio) Comma 1: la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato;

2423-bis (Principi di redazione del bilancio) Inserimento del n.1-bis (prevalenza della sostanza sulla forma) “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto”

Il perché delle modifiche Eliminando l’inciso nel comma 1 (riferimento alla funzione economica) e inserendo un numero 1-bis), si chiarisce che la valutazione delle voci deve invece essere fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto, secondo quanto prescritto nei principi generali elencati nell'articolo 6 della direttiva.  sebbene l’articolo 6 della direttiva attribuisca agli Stati membri la possibilità di esonerare le società dall'ottemperanza di tale obbligo, con tali modifiche si intende superare i problemi interpretativi legati al precedente concetto di “funzione economica” dell’elemento dell'attivo o del passivo

OIC 16 – immobilizzazioni materiali – prevalenza della sostanza sulla forma le stesse sono rilevate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi (obsolescenza-deterioramento-perdita) e dei benefici (utilizzo) connessi al bene acquisito il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà “se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici” comunque “nell’effettuare tale analisi occorre analizzare tutte le clausole contrattuali”

Mutamenti nello Stato Patrimoniale Attivo: A) …. B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: I - Immobilizzazioni immateriali: 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di sviluppo (“costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità);

Mutamenti nello Stato Patrimoniale III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: 4) Strumenti derivati finanziari attivi (“azioni proprie con indicazione anche del valore nominale complessivo”)

Le azioni proprie Il nuovo 2357-ter  prevede che le azioni proprie (anche non destinate a permanere durevolmente nel patrimonio della società) siano iscritte in bilancio in diretta riduzione del patrimonio netto (l’art.10 della direttiva non consente l'iscrizione nell’attivo immobilizzato delle azioni proprie) Per opportuno coordinamento sono modificati il 2424 (contenuto SP) e il 2424-bis (disposizioni su singole voci SP) Prima le azioni proprie erano iscritte nell'attivo, separatamente dalle altre partecipazioni. Nella voce, accanto al valore contabile delle azioni proprie, era indicato il valore nominale complessivo; al momento dell’iscrizione delle azioni proprie nell'attivo dello stato patrimoniale andava costituita una riserva di pari ammontare da indicare nel PN, quale contropartita di pari ammontare, alla voce “Riserva per azioni proprie in portafoglio”

Crediti vs le c.d. “imprese sorelle” C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 5-bis) crediti tributari; 5-ter)imposte anticipate; 5-quater) verso altri (introduzione di una specifica voce di dettaglio)

Crediti vs le c.d. “imprese sorelle” C) ATTIVO CIRCOLANTE III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 4) altre partecipazioni; 5) strumenti finanziari derivati attivi (azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo – eliminazione coerente con l’art. 2357-ter); 6) altri titoli. D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti (eliminazione coerente con l’introduzione del criterio del costo ammortizzato)

Influssi sul Passivo A) Patrimonio netto: I- Capitale. II - Riserva da soprapprezzo delle azioni. III - Riserve di rivalutazione. IV - Riserva legale. V - Riserve statutarie. VI - Altre riserve, distintamente indicate (Riserva per azioni proprie in portafoglio) VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio. X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Influssi sul Passivo B) Fondi per rischi e oneri: 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 2) per imposte, anche differite; 3) strumenti finanziari derivati passivi; 4) altri I nuovi artt. 2424 e 2424-bis recepiscono gli effetti sulle voci di bilancio derivanti dalla nuova disciplina sugli strumenti derivati. È corretta pertanto una separata evidenziazione

Influssi sul Passivo D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) obbligazioni; 2) obbligazioni convertibili; 3) debiti verso soci per finanziamenti; 4) debiti verso banche; 5) debiti verso altri finanziatori; 6) acconti; 7) debiti verso fornitori; 8) debiti rappresentati da titoli di credito; 9) debiti verso imprese controllate; 10) debiti verso imprese collegate; 11) debiti verso controllanti; 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell’aggio su prestiti (eliminazione coerente con l’introduzione del criterio del costo ammortizzato)

cosa cambia nel C.E. ? C) Proventi e Oneri Finanziari: 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 16) altri Proventi Finanziari: da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime; proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

cosa cambia nel C.E. ? D) Rettifiche di valore di Attività e Passività Finanziarie: 18) rivalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti all’A. circolante che non costituiscono partecipazioni; d) di strumenti finanziari derivati; 19) svalutazioni:

Eliminazione della sezione E) Proventi e oneri straordinari 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5); 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21).

Introduzione 2425-ter (Rendiconto finanziario) Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, e i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci

Cosa cambia nel 2427 “nota integrativa” 3) la composizione delle voci: “costi di impianto e di ampliamento” e “costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità” nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento (eliminati in quanto costi non più capitalizzabili) 7) La composizione delle voci “ratei e risconti attivi” e “ratei e risconti passivi” e della voce “altri fondi” dello SP, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce “altre riserve” (eliminazione di alcuni riferimenti testuali presenti nel 2427 alla “significatività” o alla “rilevanza”: si tratta di valutazioni già ricomprese nel più generale principio di rilevanza)

Cosa cambia nel 2427 “nota integrativa” 9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime (in precedenza: in nota integrativa gli impegni non risultanti dallo SP, le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, distinti per controllate, collegate, controllanti e consorelle. Ora: importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo SP, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllale, collegate, nonché controllanti e consorelle, sono distintamente indicati)

Cosa cambia nel 2427 “nota integrativa” 10) Se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche; 13) La composizione delle voci: "proventi straordinari" e: "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile; l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali (eliminata l'informativa sulla composizione delle voci straordinarie del conto economico in nota integrativa, sostituita ora dalle informazioni circa l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali);

Cosa cambia nel 2427 “nota integrativa” 16) l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti agli amministratori e ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria (si integrano le informazioni da fornire sui rapporti economici che possono intercorrere tra società, amministratori e sindaci)

Cosa cambia nel 2427 “nota integrativa” 18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono; 22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato.

Cosa cambia nel 2427 “nota integrativa” 22-quater) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; 22-quinquies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato; (potrebbero esserci più controlli)

Cosa cambia nel 2427 “nota integrativa” 22-sexies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato; 22-septies) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite;

2427: precedente 2° comma Ai fini dell'applicazione del 1°comma, numeri 22-bis) e 22-ter), e degli articoli 2427-bis e 2428, terzo comma, numero 6-bis), per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair value", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'UE. (ora n.11-bis del 2426 sui criteri di valutazione)

Vigente art. 2427 c.c. 2°comma Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico (norma di coordinamento)

2427-bis: Informazioni relative al "fair value" degli strumenti finanziari Nella nota integrativa sono indicati: 1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati: a) il loro fair value; b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;

2427-bis: Informazioni relative al "fair value" degli strumenti finanziari Nella nota integrativa sono indicati: per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati: b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.; 2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 e delle partecipazioni in joint venture: a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività; b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.

2428: relazione sulla gestione eliminato il riferimento all'informativa sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (era nel c.3), in attuazione delle modificazioni apportate dalla direttiva (art.19) L’informazione è ora compresa nell'ambito della nota integrativa (articolo 2427, comma 1, nuovo numero 22-quater)

2435-bis: bilancio in forma abbreviata Tipologia Attivo Ricavi N° dipendenti micro 350.000 700.000 10 piccole 4.400.000 8.800.000 50 grandi Superare 2 dei 3 limiti Possibile forma abbreviata se, nel 1° esercizio o, successivamente, per 2 esercizi consecutivi, non abbiano superato 2 dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 €; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 €; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità

2435-bis: S.P. comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani le voci A (Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata) e D (Ratei e risconti) dell’Attivo possono essere inserite nella voce C II (Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) la voce E (Ratei e risconti) del Passivo può essere inserita nella voce D (Debiti) nelle voci CII dell’Attivo (Crediti) e D del Passivo (Debiti) devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo eliminata la previsione secondo cui dalle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni

2435-bis: rendiconto finanziario Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario

2435-bis: C/E – possibili raggruppamenti di voci A.2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti A.3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione B9 c) d) e) c) trattamento di fine rapporto; d) trattamento di quiescenza e simili; e) altri costi

2435-bis: C/E – possibili raggruppamenti di voci B10 a) b) c) a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali; b) Ammortamento immobilizzazioni materiali; c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; C16 b) c) (Altri proventi finanziari) b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

2435-bis: C/E – possibili raggruppamenti di voci D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie: 18) rivalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) di strumenti finanziari derivati 19) svalutazioni: c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

piccole imprese: nota integrativa Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo Principio della rilevanza o materialità

Presupposti nota integrativa (2423, c. 3, 4 e 5) Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Presupposti nota integrativa (art. 2424, c.2) Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto

Presupposti nota integrativa (art. 2426, c.1, nn 4 e 6) Possibilità di iscrivere le partecipazioni nell’attivo con il metodo del patrimonio netto “ma il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa” Modalità di iscrizione e di ammortamento dell’avviamento: “Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento”

contenuto minimo nota integrativa piccole imprese CON L’ABOLIZIONE DEI CONTI D’ORDINE L’INDICAZIONE IN NOTA INTEGRATIVA DIVENTA L’UNICA INFORMATIVA 1) criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato; 2) movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;

contenuto minimo nota integrativa piccole imprese 6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;

contenuto minimo nota integrativa piccole imprese 8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce; 9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati

contenuto minimo nota integrativa piccole imprese 13) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali; 15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria; 16) l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti agli amministratori ed ai sindaci,

contenuto minimo nota integrativa piccole imprese 22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società;

Parti correlate Le informazioni possono essere limitate alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente - con i loro maggiori azionisti - quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, - con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione.

www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/particorrelate-213.htm

contenuto minimo nota integrativa piccole imprese 22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società

contenuto minimo nota integrativa piccole imprese 22-quater) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (non più inserita nella relazione sulla gestione); 22-sexies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;

Piccole Imprese: possibile esenzione dalla relazione sulla gestione Se le piccole imprese forniscono nella nota integrativa le informazioni richieste dai nn 3) e 4) del 2428, sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente; 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;

COSTO AMMORTIZZATO: deroga per le Piccole Imprese Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dal 2426, possono iscrivere - i titoli al costo di acquisto - i crediti al valore di presumibile realizzo - i debiti al valore nominale

Micro imprese: caratteristiche Nuovo art. 2435 ter Sono considerate micro-imprese le società di cui all'art.2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 € ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 € dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

Micro imprese: esoneri l'art. 2435-bis determina gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese Le Micro Imprese sono ESONERATE DALLA REDAZIONE del rendiconto finanziario della relazione sulla gestione (se in calce allo stato patrimoniale risultano le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428)

Micro imprese: altri esoneri ESONERO DALLA REDAZIONE della nota integrativa se in calce allo SP risultano le informazioni di cui al 1°c. del 2427, nn 9) e 16): 9)l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo SP, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e consorelle sono distintamente indicati; 16) l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti agli amministratori ed ai sindaci, per ciascuna categoria cumulativamente, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria

Inapplicabilità art. 2423, c.5 sulla deroga per casi eccezionali alle M.I. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato

Inapplicabilità art. 2426, c.1 n.11-bis disposizioni di cui al numero 11-bis del 1°comma dell'articolo 2426: la nuova disciplina sulla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati

il criterio del costo ammortizzato per attività , passività e titoli 2426 C.C. (Criteri di valutazione) «1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile;

Costo ammortizzato per crediti e debiti art. 2426 c.c. (criteri di valutazione) n. 8 i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo;

Costo ammortizzato IAS 39 Il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria è il valore a cui l’attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità

attività finanziaria (IAS 32) Un’attività finanziaria è qualsiasi attività che sia: a) disponibilità liquide; b) uno strumento rappresentativo di capitale di un'altra entità; c) un diritto contrattuale: i) a ricevere disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria da un'altra entità; o ii) a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità a condizioni che sono potenzialmente favorevoli all'entità; d) un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell'entità

passività finanziaria (IAS 32) Una passività finanziaria è qualsiasi passività che sia: a) un'obbligazione contrattuale: i) a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria a un'altra entità; o ii) a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità a condizioni che sono potenzialmente sfavorevoli all'entità; o b) un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell'entità

Costo ammortizzato: cosa è possibili deroghe Obiettivo del costo ammortizzato à ripartire tra i periodi di competenza non l'intero valore dell'investimento, ma solamente la differenza tra l’importo dell’investimento iniziale e il valore di rimborso OIC 15 Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore determinato Generalmente gli effetti sono irrilevanti se i crediti sono a breve termine (scadenza inferiore ai 12 mesi) OIC 19 Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore determinato Generalmente gli effetti sono irrilevanti se i debiti sono a breve termine (scadenza inferiore ai 12 mesi)

Calcolo del costo ammortizzato il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è determinato: Valore di iscrizione iniziale +/- ammortamento cumulato differenza tra valore iniziale e valore finale dello strumento calcolato in base al tasso di interesse effettivo - svalutazioni durature - Rimborsi di capitale

i costi di ricerca, sviluppo e pubblicità Vecchio art. 2426 c.c. (criteri di valutazione) «5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell’Attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;

i costi di ricerca, sviluppo e pubblicità novità nell’art. 2426 c.c. (criteri di valutazione) 5) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati

OIC 24 – immobilizzazioni immateriali PUNTO 7) Lo sviluppo è l’applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione (PUNTO 8) La ricerca di base è un’indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze e scoperte, scientifiche o tecniche, che si considera di utilità generica alla società. I costi di ricerca di base sono normalmente precedenti a quelli sostenuti una volta identificato lo specifico prodotto o processo che si intende sviluppare

OIC 24 – immobilizzazioni immateriali PUNTO 26) Stato patrimoniale La voce BI2 “costi di sviluppo” può comprendere i costi per : la progettazione, la costruzione e la verifica di prototipi o modelli che precedono la produzione o l’utilizzo degli stessi la progettazione di mezzi, prove, stampi e matrici concernenti la nuova tecnologia la progettazione, la costruzione e l’attivazione di un impianto pilota che non è di dimensioni economicamente idonee per la produzione commerciale la progettazione, la costruzione e la prova di materiali, progetti, prodotti, processi, sistemi o servizi nuovi o migliorati i costi per l’applicazione della ricerca di base

Previgente regime per ricerca di base e applicata Ricerca di base: studi, ricerche, esperimenti ed indagini che non hanno un obiettivo specifico e che servono ad accrescere le conoscenze generiche dell’impresa. Questi costi, fino all’entrata in vigore del DLGS 139 erano trattati come costi di competenza del periodo in cui sono sostenuti Ricerca applicata: rientrano in questa categoria studi, ricerche ed esperimenti che hanno un preciso obiettivo in termini di produzione di un nuovo prodotto, un processo o un servizio, o miglioramenti di un prodotto esistente. Questi costi, fino all’entrata in vigore del DLGS 139, potevano essere capitalizzati o imputati a CE, e essere ammortizzati nel limite dei 5 anni. Dal bilancio 2016 non possono essere più capitalizzati

Capitalizzazione delle spese di sviluppo (punti 46-49 OIC 24) – ricerca di base I costi sostenuti per la ricerca di base sono costi di periodo e sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti Essi rientrano nella ricorrente operatività dell'impresa e sono, in sostanza, di supporto ordinario all’attività imprenditoriale della stessa

Sviluppo: cosa è capitalizzabile Gli stipendi, i salari e gli altri costi relativi al personale impegnato; i costi dei materiali e dei servizi impiegati nell’attività di sviluppo; l’ammortamento di immobili, impianti e macchinari, nella misura in cui tali beni sono impiegati nell’attività di sviluppo; i costi indiretti, diversi dai costi e dalle spese generali ed amministrativi, relativi all’attività di sviluppo; gli altri costi, quali ad esempio l'ammortamento di brevetti e licenze, nella misura in cui tali beni sono impiegati nell'attività di sviluppo

Condizioni per la capitalizzazione 1.PRODOTTO / PROCESSO DEFINITO, IDENTIFICABILE E MISURABILE La società deve essere in grado di dimostrare, per es., che i costi di sviluppo hanno diretta inerenza al prodotto, al processo o al progetto per la cui realizzazione essi sono stati sostenuti. Nei casi in cui risulti dubbio se un costo di natura generica possa essere attribuito ad un progetto specifico, ovvero alla gestione quotidiana e ricorrente, il costo non sarà capitalizzato ma spesato al conto economico 2. PROGETTO REALIZZABILE, TECNICAMENTE FATTIBILE La realizzabilità del progetto è, di regola, frutto di un processo di stima che dimostri la fattibilità tecnica del prodotto o del processo ed è connessa all’intenzione della direzione di produrre e commercializzare il prodotto o utilizzare o sfruttare il processo 3. COSTI RECUPERABILI La società deve avere prospettive di reddito in modo che i ricavi che prevede di realizzare dal progetto siano almeno sufficienti a coprire i costi sostenuti per lo studio dello stesso, dopo aver dedotto tutti gli altri costi di sviluppo, i costi di produzione e di vendita che si sosterranno per la commercializzazione del prodotto

OIC 24 – immobilizzazioni immateriali decorrenza dell’ammortamento L'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso La sistematicità dell’ammortamento è definita nel piano di ammortamento, che è funzionale alla correlazione dei benefici attesi Oltre all’utilizzo di piani di ammortamento a quote costanti, è ammesso anche l'utilizzo di piani a quote decrescenti, oppure parametrati ad altre variabili quantitative La sistematicità dell’ammortamento non presuppone necessariamente l’applicazione del metodo a quote costanti

modifica dell’ammortamento dell’avviamento (art. 2426, 1° c. , n modifica dell’ammortamento dell’avviamento (art. 2426, 1° c., n. 6): vecchio testo: L’avviamento può essere iscritto nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l’avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l’utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;

modifica dell’ammortamento dell’avviamento (art. 2426, 1° c. , n modifica dell’ammortamento dell’avviamento (art. 2426, 1° c., n. 6): nuovo testo: L’avviamento può essere iscritto nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a 10 anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento

ammortamento dell’avviamento: processo di stima della vita utile (OIC 24 §68 e §70): a. il periodo di tempo entro il quale la società si attende di godere dei benefici economici addizionali legati alle prospettive reddituali favorevoli della società oggetto di aggregazione e alle sinergie generate dall’operazione straordinaria b. il periodo di tempo entro il quale l’impresa si attende di recuperare, in termini finanziari o reddituali, l’investimento effettuato (cd payback period) sulla base di quanto previsto formalmente dall’organo decisionale della società c. la media ponderata delle vite utili delle principali attività (core assets) acquisite con l’operazione di aggregazione aziendale (incluse le immobilizzazioni immateriali) Quando l’applicazione degli elementi di cui al § 68 determina una stima della vita utile dell’avviamento superiore ai 10 anni, occorrono fatti e circostanze oggettivi a supporto di tale stima. In ogni caso la vita utile dell’avviamento non può superare i 20 anni

Imposte sul reddito OIC 25 Ha lo scopo di definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle imposte sul reddito, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa 2424 cc: nello SP, le attività correlate alle imposte correnti e alle imposte anticipate vanno rilevate nelle seguenti voci: CII5-bis “crediti tributari” CII5-ter “imposte anticipate”

Crediti tributari Voce che accoglie i valori certi e determinati per i quali la società ha un diritto al realizzo tramite rimborso o compensazione, quali ad esempio i crediti per eccedenze d’imposte correnti per i quali è stato richiesto il rimborso l’IVA a credito da portare a nuovo le ritenute a titolo di acconto subite all’atto della riscossione di determinati proventi Gli acconti eccedenti il debito tributario per imposte correnti

Imposte anticipate Voce accoglie le attività per le imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee deducibili negli esercizi successivi o al riporto a nuovo delle perdite fiscali Per le imposte anticipate non è fornita l’indicazione separata di quelle esigibili oltre l’esercizio successivo Le attività per imposte anticipate sono rilevate, nel rispetto del principio della prudenza, solo quando vi è la ragionevole certezza del loro futuro recupero

Ragionevole certezza e Differenza temporanea: elementi (OIC25) esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un periodo di tempo ragionevole, da cui si evince l’esistenza, negli esercizi in cui si annulleranno le differenze temporanee deducibili, di redditi imponibili non inferiori all’ammontare delle differenze che si annulleranno negli esercizi in cui si prevede l’annullamento della differenza temporanea deducibile, vi sono sufficienti differenze temporanee imponibili di cui si prevede l’annullamento Una differenza temporanea rappresenta, ad una certa data, la differenza tra il valore di una attività o una passività determinato con criteri di valutazione civilistici ed il loro valore riconosciuto ai fini fiscali, destinate ad annullarsi negli esercizi successivi

operazioni che hanno effetto sul conto economico Sono componenti negativi (o positivi) di reddito parzialmente o totalmente indeducibili (o imponibili) ai fini fiscali tali differenze derivano dalle differenze tra il risultato civilistico e il reddito imponibile, che hanno origine in un esercizio e si annullano in uno o più esercizi successivi si tratta, dunque, di ricavi e costi (o di parte di essi) che concorrono a formare il reddito imponibile in un esercizio diverso da quello nel quale concorrono a formare il risultato civilistico

differenza permanente È, ad una certa data, una differenza tra il reddito imponibile e il risultato civilistico che non è destinata ad annullarsi negli esercizi successivi Si tratta, ad esempio, di componenti negativi o positivi di reddito parzialmente o totalmente indeducibili o esenti ai fini fiscali Esempio Art. 109, c.5 Tuir spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al c.3 dell'art. 95, sono deducibili nella misura del 75% Spese alberghiere 100 Deducibili 75 Indeducibili 25 à DIFFERENZA PERMANENTE

Differenze temporanee deducibili negli esercizi successivi differenze temporanee che, nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale) di esercizi successivi, si tradurranno in importi deducibili quando il valore contabile dell’attività o della passività sarà estinto o realizzato, in tutto o in parte

Differenze temporanee: esempi Art. 102 c.6 Tuir Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei 5 esercizi successivi COSTO BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI ALL’1/1: 100 SPESE DI MANUTENZIONE: 15 DEDUCIBILI: 5 ECCEDENZA DEDUCIBILE NEI CINQUE ESERCIZI SUCCESSIVI: 10 à DIFFERENZA TEMPORANEA 128 se ammissibile, si calcolerà l’effetto fiscale di recupero dell’imposta nei futuri esercizi: IRES 24% Manutenzioni deducibili nei futuri esercizi: 10 Imposte anticipate 2,4

perdite pregresse riportabili art. 84 Tuir La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare

ANNO REDDITO CONSEGUITO   PERDITA DEDUCIBILE REDDITO IMPONIBILE PERDITA PORTATA A NUOVO 2011 Perdita fiscale:  60.000 euro - 60.000 2012 Utile fiscale:  10.000 euro 10.000 x 80% = 8.000 10.000 – 8.000 = 2.000 52.000 2013 Utile fiscale::  12.000 euro 12.000 x 80% = 9.600  12.000 – 9.600= 2.400 42.400 2014  15.000 euro 15.000 x 80% = 12.000 15.000 – 12.000= 3.000 30.400 2015 Utile fiscale:  18.000 euro 18.000 x 80% = 14.400 18.000-14.400= 3.600 16.000 2016 20.000 euro 20.000 x 80% = 16.000 20.000 – 16.000= 4.000 4.000 2017 25.000 euro 25.000 x 80% = 20.000 25.000 – 4.000= 21.000

perdite pregresse riportabili art. 84 Tuir Il beneficio connesso a una perdita fiscale è rilevato tra le attività dello SP alla voce CII5-ter “imposte anticipate” solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero L’esistenza di perdite fiscali non utilizzate è un indicatore significativo del fatto che potrebbe non essere disponibile un reddito imponibile futuro, ciò soprattutto se la società ha una storia di perdite recenti Un’attività per imposte anticipate derivante dal riporto a nuovo di perdite fiscali, non contabilizzata in esercizi precedenti in quanto non sussistevano i requisiti per il suo riconoscimento, è iscritta nell’esercizio in cui sono soddisfatti tali requisiti alla voce CII5- Ter “imposte anticipate” dell’attivo, in contropartita alla voce 20 del conto economico (Imposte e tasse)

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO B2 – FONDO IMPOSTE: le passività per imposte probabili, aventi ammontare o data di sopravvenienza indeterminata, derivanti, ad esempio, da accertamenti non definitivi o contenziosi in corso e altre fattispecie similari le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili

Imposte differite differenze temporanee che, nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale) di esercizi successivi, si tradurranno in importi imponibili quando il valore contabile dell’attività o della passività sarà estinto o realizzato, in tutto o in parte

Es. Rateizzazione imposte su plusvalenza patrimoniale Art. 86 c.4 Tuir Le plusvalenze realizzate … determinate a norma del c.2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, … a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto PLUSVALENZA PATRIMONIALE: 100 Quote costanti nell’esercizio e nei quattro successivi Pertanto, negli esercizi successivi avremo certezza della ripresa in aumento di 20 in ogni esercizio e di 80 complessivi: Ripresa certa: 80 IRES: 24% Imposte differite: 19,2 La contropartita al conto economico degli accantonamenti al fondo per imposte è rappresentata dalla voce 20 “imposte sul reddito dell’esercizio correnti, differite e anticipate”

Imposte differite - Esercizi successivi Anno di realizzazione di plusvalenza Imposte correnti (voce 20 C/E) a Debiti tributari (D12) 4,8 Imposte differite (voce 20 C/E) a F.do Imposte differite (B2)19,2 Anno successivo In correlazione con la variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi: F.do Imposte differite (B2) a Imposte differite (voce 20 C/E) 4,8

Compensazione dei “debiti tributari” Ai fini della classificazione in bilancio, la società effettua la compensazione dei crediti e debiti tributari solo se: i) ha un diritto legale a compensare gli importi rilevati in base alla legislazione fiscale ii) intende regolare i debiti e i crediti tributari su base netta mediante un unico pagamento

RILEVAZIONE DELLA FISCALITÀ CORRENTE OIC 15/19 Alla fine dell’esercizio, in sede di redazione del bilancio, la società determina l’ammontare delle imposte Il costo derivante delle imposte correnti (o dovute) è calcolato in base al reddito imponibile e alle aliquote d’imposta vigenti alla data di bilancio I crediti e debiti tributari sono esposti in bilancio secondo quanto previsto dall’OIC 15 e dall’OIC 19 Per i crediti e i debiti derivanti da imposte sul reddito inferiori a 12 mesi non si applica il costo ammortizzato Nell’esercizio di definizione del contenzioso o dell’accertamento, se l’ammontare accantonato nel fondo imposte in esercizi precedenti risulta eccedente (carente) rispetto all’ammontare dovuto, la differenza positiva (negativa) è imputata a conto economico nella Voce 20 del Conto Economico

Voce 20 del Conto Economico Voce 20 Varie componenti Imposte correnti: accoglie le imposte dovute sul reddito imponibile dell’esercizio La voce comprende anche le eventuali sanzioni pecuniarie e gli interessi maturati attinenti ad eventi dell’esercizio (es. ritardato versamento degli acconti ed altre irregolarità) Imposte relative a esercizi precedenti: le imposte relative ad esercizi precedenti, comprensive dei relativi oneri accessori (interessi e sanzioni) possono derivare, ad esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica ed altre situazioni di contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria

Voce 20 del Conto Economico Voce 20 Varie componenti imposte differite e anticipate con segno positivo l’accantonamento al fondo per imposte differite e l’utilizzo delle attività per imposte anticipate; e con segno negativo, le imposte anticipate e l’utilizzo del fondo imposte differite; esse concorrono con tale segno ad identificare, nella voce 20, l’importo complessivo delle imposte sul reddito di competenza dell’esercizio La voce accoglie sia le imposte differite e anticipate dell’esercizio sia quelle provenienti da esercizi precedenti. Più in generale, tutte le variazioni delle attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite sono iscritte a CE nella voce 20“Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate”