Istituzioni di Diritto Romano III cattedra Prof. Francesca Reduzzi (lettere D-E-F) A/A 2014/15 Prof. Francesca Reduzzi
GUARINO, Diritto privato romano, XIIa edizione, Corso di Istituzioni di diritto romano LIBRO CONSIGLIATO: GUARINO, Diritto privato romano, XIIa edizione, Napoli, Editore Jovene, 2001
Corso di Istituzioni di diritto romano Parte speciale LIBRO CONSIGLIATO: F. Reduzzi Merola, Quasi secundum hominum genus. Studi su schiavi e sottoposti in diritto romano Napoli, Satura Editrice, 2014
NEGOZIO GIURIDICO: (atto di autonomia privata) >atto di autoregolamento di specifici interessi privati da parte dei portatori degli stessi interessi. >lecito >conforme alla volontà di chi lo pone in essere
>forma >causa Elementi essenziali del negozio giuridico: >volontà >forma >causa
Per i Romani: il negozio che poteva produrre effetti =utile (anche se era invalido) il negozio inefficace= inutile Il negozio con inutilità totale: atto “quod nullum est”(=a zero)
Cause di inutilità di un atto negoziale: Contrario al fas (=inutilizzabile sempre) o al ius (iniustum) mancanza di requisiti indispensabili negozio reso inutilizzabile da un provvedimento giurisdizionale (nella cognitio ordinaria attraverso exceptio, in quella extra ordinem con restitutio in integrum o l’annullamento esplicito dell’attoconcetto annullabilità del negozio)
Interpretazione degli atti negoziali: >interpretazione oggettiva >soggettiva canoni interpretativi : favor testamenti (class.) favor libertatis (class.) favor promissoris (class.) a favore, in una stipulatio, di colui che aveva aderito alla promessa (promittis?promitto)
Segue: canoni interpretativi del negozio favor debitoris (postcl.) favor benignitatis (postcl.)= soluzione da adottare: la meno dannosa per tutti Diritto postclassico: tutti = “Praesumptiones iuris”
FORMA nei NEGOZI GIURIDICI età arcaica: negozi formali inizi dell’età preclassica: negozi soprattuto formali Diritto classico e postclassico: forma libera - Affermazione della forma scritta, prima ad probationem, poi vincolata (obbligatoria) ad substantiam
Negozi formali del ius privatum, 4 gruppi: Librali: es. mancipatio x trasferimento del dominium Verbali: es. stipulatio e actus contrarius = acceptilatio verbis Documentali: es. expensilatio e acceptilatio litteris; chirographa e syngraphae Negozi a forma complessa, es.: in iure cessio, manumissio (servi) vindicta, testamentum per aes et libram
“Funzione oggettiva” del negozio Illiceità della causa: contrasto con principi del ius privatum contrasto con provvedimenti di governo NEGOZI CONTRA LEGEM e IN FRAUDEM LEGIS: Cfr. Paulus, D. 1.3.29: Contra legem facit qui id facit, quod lex prohibet; in fraudem vero, qui salvis verbis legis sententiam eius circumvenit (agisce contro la legge colui che fa ciò che la legge proibisce; invece agisce in frode alla legge chi, rispettando la lettera della legge, aggira il suo tenore).
Segue: ILLICEITA’ della CAUSA Contrarietà ai boni mores : “… quae facta laedunt pietatem existimationem verecundiam” = “tutti i fatti lesivi della pietà, della reputazione o della verecondia”, Papiniano, D.28.7.15)
Sulla difficoltà di riconoscere la causa del negozio Gai 3.146: Item si gladiatores ea lege (=con l’intesa) tibi tradiderim, ut in singulos, qui integri exierint, pro sudore denarii XX mihi darentur, in eos vero singulos, qui occisi aut debilitati fuerint, denarii mille, quaeritur, utrum emptio et venditio an locatio et conductio contrahatur. Et magis placuit eorum, qui integri exierint, locationem et conductionem contractam videri, at eorum, qui occisi aut debilitati sunt, emptionem et venditionem esse… Se ti ho consegnato dei gladiatori con l’intesa che per i singoli che risultassero in buone condizioni mi fossero dati per la fatica 20 denarii, invece per quelli uccisi o ridotti in cattive condizioni 1000 denarii, si chiede se si sia contratta una compravendita o una locazione. E prevalse il ritenere che riguardo a quelli sopravvissuti integri, vi fosse stata una locazione, mentre per quelli uccisi o ridotti male, una compravendita…
Negozi a causa plurima (negozi misti) es.: donatio mortis causa Cause a negozi plurimi (=cause autonome) es.: causa di dote, causa di donazione
Volontà nel negozio vizi Simulazione: assoluta, negozio invalido ; relativa (=dissimulazione), valido il negozio dissimulato Dolus malus (exceptio doli, in i. restitutio ob dolum, actio de dolo) Metus (violenza morale) (exceptio metus, in i.rest.ob metum, a. quod m. causa) Error facti=> negozio nullo (error iuris: irrilevante)
Formula dell’actio de dolo Sia giudice Caio Aquilio. Se risulta che, per effetto del dolo di Numerio Negidio, Aulo Agerio ha mancipato a Numerio Negidio il fondo di cui si tratta e non è trascorso più di un anno dal giorno in cui l’azione avrebbe potuto essere intentata e la cosa non sarà stata restituita in conformità alla valutazione arbitrale del giudice C. Aquilio, il giudice C. Aquilio condanni Numerio Negidio a pagare ad Aulo Agerio una somma pari al valore che avrà la cosa; se non risulta lo assolva.
ELEMENTI ACCIDENTALI DEL NEGOZIO Condicio (condizione) influisce sull’efficacia Dies (termine) influisce sull’efficacia Modus (clausola modale) NON influisce sull’efficacia
NEGOTIORUM GESTIO (rappresentanza) Ius civile vetus: rappresentanza necessaria Ius civile novum: mandatum mea gratia Ius honorarium: cognitor, procurator ad litem Actiones adiecticiae qualitatis Procurator omnium bonorum Negotiorum gestor spontaneo