CONCORSO DI REATI VALENTINA LO VOI.

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CONCORSO DI REATI VALENTINA LO VOI

IL CONCORSO DI REATI La plurima violazione, da parte di uno stesso soggetto della legge penale comporta la responsabilità in ordine a ciascuno. Concorso di reati indica appunto la circostanza per cui uno stesso soggetto deve rispondere di più reati con la pena irrogata per ciascuno di essi, a prescindere dal fatto che la condanna sia contenuta in una o più pronunce.

Trattamento sanzionatorio In astratto sono possibili tre forme di trattamento sanzionatorio: Cumulo materiale: tutte le pene corrispondenti ai reati commessi; Cumulo giuridico: pena prevista per il reato più grave aumentata in relazione alle ulteriori violazioni commesse; Assorbimento: irrogazione della sola pena prevista per il reato più grave

Concorso materiale Si ha quando un soggetto compie più reati con una pluralità di azioni o di omissioni. È omogeneo quando l’agente viola più volte la stessa fattispecie incriminatrice (Tizio commette più omicidi); È eterogeneo quando le norme violate sono diverse (Tizio prima ruba un’auto e poi commette una rapina). Il codice Rocco ha adottato la disciplina del cumulo materiale temperato dalla previsione di limiti agli aumenti, fissati, in particolare, dagli artt. 78 e 79.

Concorso formale Si ha quando uno stesso soggetto con una sola azione o omissione commette più reati. È omogeneo quando l’agente viola contestualmente la stessa norma incriminatrice (Tizio con un ordigno esplosivo uccide più persone) È eterogeneo quando si ha la contemporanea violazione di fattispecie differenti (Tizio incendia la propria casa per conseguire il prezzo dell’assicurazione – 423 e 642 c.p.). Ciò che distingue il concorso formale da quello materiale è l’unità di azione o omissione.

Segue. Concorso formale Per comprendere quando vi sia unità e quando pluralità di azione, si sono interrogati gli studiosi, dando vita a due tesi: Tesi naturalistica: l’azione consisterebbe in un movimento muscolare esercitato dall’agente verso l’esterno, quindi è necessario che vi sia contestualità degli atti e unicità del fine. Tesi normativa: azione è quella tipica e penalmente rilevante, quindi vi sarà concorso formale quando vi sia un unico processo esecutivo, interamente riconducibile alo schema astratto di una pluralità di fattispecie.

Unità o pluralità di reati Mentre unità e pluralità di azioni serve a distinguere il concorso materiale da quello formale, la differenza tra unità e pluralità di reati serve a distinguere tra concorso formale e reato unitario. anche al riguardo sono state elaborate due teorie: Concezione naturalistica: per distinguere tra unità e pluralità di reati deve guardarsi al concreto atteggiarsi dell’agire umano. La critica mossa a questa tesi ha obiettato che in natura non esiste in natura né unità né pluralità, ma solo una serie meccanicistica di movimenti muscolari, di atti psicologici e di accadimenti. Concezione normativa: unità o pluralità di reati va desunta unicamente dalla norma penale che può liberamente valutare il dato naturale come illecito unico o plurimo.

Il punto della giurisprudenza La giurisprudenza ritiene che sia configurabile il concorso formale di reati ex art. 81 purchè l’azione abbia per oggetto una pluralità di cose aventi una propria specificità ed autonomia (per esempio, simultanea detenzione di armi, o di più banconote false, o di diverse quantità di droga eterogenea).

Trattamento sanzionatorio del concorso formale ex art. 81cp È previsto il regime del cumulo giuridico: si applica all’autore di più reati in concorso formale la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave, aumentata fino al triplo. I reati, cmq, rimangono distinti ad ogni altro effetto giuridico, si pensi, per esempio, a prescrizione, amnistia, indulto e a tutte le cause di estinzione del reato e della pena.

Il concorso apparente Si ha concorso formale quando prima facie sembrerebbe che più norme possano regolare un medesimo fatto ma, una sola di esse è effettivamente applicabile al caso concreto. Presupposti: Pluralità di norme incriminatrici; Identità del fatto incriminato; Solo una norma è in concreto applicabile, e quindi si ha unicità e non pluralità di reati. Si tratta, quindi, di un’alternativa logica al concorso di reati

Criteri regolatori del concorso apparente di norme Art. 15 cp: ravvisa nella specialità il criterio da applicare nel delimitare l’ambito riservato al concorso apparente di norme. Vi sono due grandi tesi: Tesi monistica che ravvisa nella specialità l’unico principio applicabile, in quanto è l’unico criterio enunciato dal legislatore; Tesi pluralistica per cui alla specialità andrebbero affiancati altri criteri , quali, in particolare, sussidiarietà e assorbimento.

Pr. di specialità Una norma è speciale quando contenga tutti gli elementi costitutivi di un’altra norma più un contenuto ulteriore, c.d. specializzante. Presupposto indefettibile è che entrambe regolamentino la “stessa materia”. Il concetto di “stessa materia” è stato diversamente interpretato, da alcuni, come medesimo bene giuridico, da altri, come medesima situazione di fatto

Segue. Pr. di specialità Specialità per specificazione: una delle norme in conflitto presenta elementi specializzanti specificativi di corrispondenti elementi di fattispecie generale (violenza sessuale-violenza privata). Specialità per aggiunta: una delle norme in conflitto presenta elementi specializzanti aggiuntivi rispetto alla fattispecie generale (sequestro di persona – sequestro di persona a scopo di estorsione)

Segue. Pr. di specialità Specialità unilaterale: le norme si pongono come due cerchi concentrici. Una sola norma è speciale rispetto all’altra. Specialità bilaterale o reciproca: le norme si pongono come cerchi intersecantisi. Le norme hanno un nucleo comune e, poi, ciascuna, degli elementi specializzanti. L’esempio è aggiotaggio comune (501 co 1) in cui elemento specializzante è il dolo specifico, e aggiotaggio societario (2628 cc) in cui elemento specializzante è la qualifica soggettiva dell’agente.

Segue. Specialità bilaterale Nel caso della specialità bilaterale non può sovvenire l’art. 15 cp, e allora parte della dottrina ritiene di dover far ricorso alla consunzione o sussidiarietà. Tuttavia, la giursprudenza ha ritenuto che la specialità reciproca non sia specialità e quindi non vi sarebbe subordinazione della norma generale rispetto a quella speciale e non sarebbe possibile determinare quale sarebbe la norma speciale da applicare. Si verterebbe, quindi, in un’ipotesi di concorso reale di norme e di reati.

Principio di sussidiarietà La legge primaria deroga alla sussidiaria. Si avrebbe sussidiarietà quando le norme tutelano uno stesso bene a diversi stadi di aggressione (si pensi alla fattispecie di pericolo e a quelle di lesione). Sostanzialmente quando una fattispecie presenta apparentemente tutti gli elementi costitutivi di più fattispecie incriminatrici si applica quella il cui interesse appare più importante, o comprensivo di ogni altro interesse tutelato. La sussidiarietà è espressa, quando vi siano apposite clausole di riserva; È tacita, quando invece è desumibile dal raffronto tra i beni tutelati.

Principio di assorbimento o consunzione La norma consumante prevale sulla consumata, intendendosi per consumante quella il cui fatto comprenda in sé il fatto previsto dalla consumata, esaurendo, per intero, il disvalore del caso concreto (tra danneggiamento e violazione di domicilio). Rileva anche qui il giudizio sul disvalore complessivo del fatto concreto, in relazione ai beni protetti dalle fattispecie astratte. Questo principio che si basa sul ne bis in idem sostanziale dovrebbe portare a riconoscere l’applicabilità della norma che prevede il trattamento sanzionatorio più grave.

Il punto della giurisprudenza La Cassazione ha più volte ribadito il proprio supporto alle tesi monistiche che, quindi, ripudiano i criteri doversi da quello di specialità per risolvere i casi di conflitto apparente. Tuttavia, in alcune ipotesi isolate, la stessa Cassazione ha rinvenuto ipotesi di consunzione. Un esempio è la sent. 7629 del 2006 che esamina i rapporti tra il 423 cp e il 434 comma 2. In questa ipotesi il reato di crollo di costruzione comporta la prevalenza della norma che prevede la pena in concreto più severa. Ove quindi il reato di crollo di costruzione (art. 434 cp) sia commesso cagionando l’incendio della stessa costruzione)si applicherà la sola norma che incrimina il crollo doloso, poiché l’offesa maggiore assorbirebbe quella minore.

Il reato progressivo Ricorre quando un reato contiene un elemento costitutivo o eventuale di un reato minore, la cui commissione quindi è necessaria o possibile per l’integrazione della fattispecie progressiva. Il reato minore resta assorbito nel maggiore, ecco perché si colloca nel concorso apparente. Si devono distinguere: Reati necessariamente progressivi: la condotta del reato maggiore include necessariamente quella del reato minore (riduzione in schiavitù rispetto al sequestro di persona) Reati eventualmente progressivi: il reato minore è solo una delle possibili modalità di realizzazione del reato maggiore (il favoreggiamento rispetto all’omessa denuncia o all’omissione di referto).

Progressione criminosa La progressione criminosa deve distinguersi dal reato progressivo. Nella progressione difetta l’unità naturalistica del fatto e dunque nella progressione l’offesa si configura nel rapporto tra fattispecie concrete, che si susseguono in unità di contesto, e senza apprezzabili intervalli di tempo. Nella progressione, inoltre, al susseguirsi delle azioni corrisponde una pluralità di risoluzioni successive, dovute alo stesso agente e nei confronti dello stesso soggetto passivo.

Ante e post factum Sono istituti di elaborazione dottrinale con cui si identificano fatti corrispondenti a figure criminose che secondo l’id quod precedono un reato più grave, quali mezzi ordinari per la sua esecuzione, o lo seguono come consolidamento del risultato illecito o realizzazione dello scopo. La dottrina è divisa tra chi nega ogni rilevanza ad ante e post factum e chi invece le ritiene manifestazioni di sussidiarietà o assorbimento.

Il reato complesso L’art. 84 cp considera l’ipotesi in cui i più fatti di reato anziché mantenere la propria autonomia concettuale si fondono in un solo reato rispetto al quale si atteggiano come elementi costitutivi o circostanze aggravanti. In realtà il reato complesso abbraccia due ipotesi: Reato complesso speciale: fusione, in posizione paritetica di due reati in altro e differente reato (a+b=c; furto più violenza=rapina) Reato complesso aggravato o circostanziato: affievolimento di un reato come figura accessoria di altro e prevalente reato (a diviene elemento aggravante di B; Furto aggravato da violazione di domicilio).

Segue. Il reato complesso Il reato complesso si differenzia da reato abituale perché nell’abituale i singoli reati componenti sono distanti nel tempo; mentre per la fusione o unificazione nel reato complesso si ha una contestualità o unicità di esecuzione delle condotte illecite. Si differenzia anche da reato continuato perché qui si ha mera unitarietà che è dissolubile ogni volta in cui il favor rei lo suggerisca o lo imponga. Nel reato complesso, invece, l’unione è indissolubile per volontà legislativa. N.b. l’art. 84 cp sembra riferirsi al solo reato necessariamente complesso o anche all’eventualmente complesso? La tesi maggioritaria propende per la tesi estensiva, includendovi, anche gli eventualmente, complessi.

Parere Valentina, veniva condannata in primo grado per avere acquistato, senza averne accertato prima la provenienza, una borsa con il logo LV, in una boutique del Vomero dal nome “accattativillo”. La borsa si era rivelata avere un marchio contraffatto e la pena che Valentina è stata condannata ad espiare è quella per ricettazione, ex art. 648 c.p.. Valentina, quindi, si rivolge ad Antonino, suo legale di fiducia per avere consigli circa l’opportunità di impugnare la sentenza di prime cure. Il candidato, assunte le vesti dell’avv. Antonino, premessi brevi cenni sul principio di specialità tra illecito penale e illecito amministrativo, rediga motivato parere.

Brevi cenni Il rapporto tra gli illeciti amministrativi e quelli penali è regolato, in via generale, dall’art. 9 della l. 689 del 1981. La disposizione in esame, sancisce il principio di specialità tra illecito penale e illecito amministrativo, prevedendo, nello specifico, che quando uno stesso fatto sia punito da una disposizione penale e da una disposizione che commina una sanzione amministrativa, si applicherà la disposizione speciale. La formulazione letterale dell’art. 9 della l. 689/1981 si distanzia da quella speculare di cui all’art. 15 c.p. in quanto si riferisce allo “stesso fatto” e non alla stessa “materia”. Tale differenza terminologica non ha indotto, tuttavia, la giurisprudenza a ritenere che si tratti di un tipo di specialità in concreto, dovendo, viceversa, ritenersi che si sia operato un richiamo alla fattispecie tipica prevista dalle norme che vengono, di volta in volta, sottoposte all’attenzione dell’interprete. Tali succinte premesse valgono ad inquadrare la fattispecie sottoposta nel caso in esame all’avv. Antonino, il quale dovrà comprendere se vi siano o meno i presupposti per impugnare la sentenza di primo grado che condanna Valentina per il delitto di ricettazione. La questione nodale va ravvisata nella necessità di stabilire, preliminarmente, il rapporto tra la ricettazione, ex art. 648 cp e l’acquisto di materiale contraffatto, ex art. 1, comma 7, DL 35/2005.