La famiglia oggi … responsabilità e diritti Corso di formazione per genitori e docenti Circolo Didattico Via Tacito Civitanova Marche Istituto in rete collaborativa con l’Università degli studi di Macerata
definizione di potesta’ genitoriale Complesso dei diritti e dei doveri che l'ordinamento attribuisce ai genitori sul figlio minore, nel suo esclusivo interesse: poteri decisori relativi alla cura, all'educazione, all'istruzione del minore; poteri di rappresentanza legale del minore; potere di gestione economica dei figli minori, salvo l'autorizzazione del giudice tutelare per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione; dovere di mantenere, educare ed istruire la prole (art. 30 Cost. ed art. 147 c.c.) l’interesse esclusivo del minore, fa sì che la potestà genitoriale debba essere intesa come FUNZIONE PUBBLICA dei genitori, che debbono garantire ai figli una crescita armoniosa in tutte le sue forme
ESERCIZIO DELLA POTESTA’ GENITORIALE IN ASSENZA DI CONFLITTUALITA’ FIGLIO LEGITTIMO (figlio nato nel matrimonio oppure adottivo): la potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori, fino al raggiungimento della sua maggiore età (art. 316 c.c.). FIGLIO NATURALE (figlio nato fuori dal matrimonio), la potestà spetta ad entrambi i genitori, qualora entrambi lo abbiano riconosciuto e siano conviventi (art. 317 bis c.c.).
L’affido condiviso art. 155 cod.civ. E’ stato introdotto in Italia con la Legge 54/2006 e si applica a tutte le ipotesi di disgregazione familiare (separazione, divorzio, nullità del matrimonio, procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati). Si propone di garantire al minore il diritto ad un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure genitoriali, che dovranno garantirgli cura, educazione ed istruzione, salvaguardando la coppia genitoriale pur quando sia compromessa quella coniugale. Il Giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, e solo in presenza di specifiche circostanze che rendano contrario al loro interesse l’affidamento ad entrambi, stabilisce l’affido esclusivo o monogenitoriale.
POTESTA’ GENITORIALE ED AFFIDO CONDIVISO Mantenimento della potestà genitoriale e del suo esercizio, in capo ad entrambi i genitori, sia nelle questioni di ordinaria che in quelle di straordinaria Amministrazione. Le decisioni di maggior interesse o di straordinaria amministrazione, (es. scelta dell’indirizzo di studi o dell’insegnamento della religione cattolica), dovranno essere prese da entrambi i genitori concordemente. Le incombenze ordinarie in relazione ai figli, (es. partecipazione alle riunioni, vigilanza sullo svolgimento dei compiti ecc.), potranno essere svolte anche separatamente da ciascun genitore, ed a volte è il Giudice stesso che ripartisce tali incombenze (es. attribuzione al papà delle decisioni inerenti all’ordinarietà della vita sportiva, ed alla mamma quelle attinenti all’ordinarietà della vita scolastica): -FARE I GENITORI SEPARATAMENTE, MA INSIEME-
L’affido esclusivo o monogenitoriale art. 155-bis cod. civ. Di norma viene disposto in casi particolari e gravi, in cui l’affido all’altro genitore potrebbe comportare dei pregiudizi per gli interessi del minore. L’ individuazione delle particolari e gravi circostanze che possono condurre all’affido monogenitoriale, nonché la loro valutazione nel caso concreto, restano rimesse alla decisione del Giudice. I casi in cui, di norma, viene disposto l’affido monogenitoriale sono: - Generale condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore tale da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore. - Anomala condizione di vita del genitore. - Insanabile contrasto con il figlio. - Obiettiva lontananza.
POTESTA’ GENITORIALE ED AFFIDO ESCLUSIVO ° Il genitore non affidatario rimane titolare della potestà genitoriale ma, di fatto, essa viene esercitata in via esclusiva dal genitore cui il figlio è stato affidato, che dovrà attenersi alle condizioni determinate dal giudice. ° Il genitore non affidatario avrà comunque titolo per adottare, congiuntamente all’affidatario, le decisioni di maggior interesse per il figlio (es. scelta dell’indirizzo di studi e dell’insegnamento della religione cattolica), ed avrà il diritto ed il dovere di vigilare sull’istruzione e sull’educazione del minore.
L’affido a terzi soggetti La limitazione della potestà genitoriale si attua come forma di tutela e di protezione del minore, in ipotesi gravi in cui l’interesse del figlio è incompatibile con la permanenza in famiglia o comunque con il pieno esercizio della potestà genitoriale. Le segnalazioni dei casi possono partire d’ufficio (se Pubblico Ministero o Giudici si trovino di fronte a situazioni che lo richiedono), su istanza dei servizi sociali o su denuncia di chiunque abbia sicuro e chiaro sentore che si stanno realizzando abusi su minori. Dai provvedimenti a tutela del minore, adottati dall’Autorità Giudiziaria, possono derivare: - la semplice vigilanza del Servizio Sociale sul ruolo genitoriale, senza limitazioni alla potestà genitoriale; - in casi eccezionali, l’allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare e l’affidamento ai Servizi Sociali, affinchè lo collochino in idonea sistemazione presso altra famiglia o presso una comunità di tipo familiare (L. 149/2001): Affidamento consensuale: disposto con il consenso della famiglia di origine; Affidamento Giudiziale: disposto dal Tribunale per i Minorenni anche senza il consenso della famiglia di origine. Affidamento di fatto a parenti entro il quarto grado
potesta’ genitoriale ed affidamento a terzi soggetti Le scelte ordinarie relative al minore, sono prese dalla famiglia affidataria o dal legale rappresentante della Comunità, le scelte straordinarie vanno invece concordate con i genitori Più specificamente: Gli affidatari esercitano i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l’istituzione scolastica e con le autorità sanitarie: iscrivono il bambino a scuola; mantengono i periodici contatti con gli insegnanti circa l’andamento scolastico del minore; partecipano agli organismi scolastici; giustificano le assenze scolastiche; firmano le autorizzazioni per le gite scolastiche. I genitori concordano con gli affidatari, tramite il Servizio Sociale che segue il minore, decisioni importanti quali: il cambiamento di scuola; la scelta di indirizzo scolastico o di attività di formazione oltre la scuola dell’obbligo; la scelta dell’insegnamento della religione cattolica.
Figli con uguale attaccamento per entrambi i genitori; Dall’attaccamento di entrambi i genitori alla sindrome di alienazione genitoriale Figli con uguale attaccamento per entrambi i genitori; Figli con un’affinità per uno dei due genitori; Figli allineati con uno dei genitori: - Figli con una preferenza ambivalente. Figli alienati da un genitore: - Figli con una prevalenza non ambivalente: a) realisticamente non ambivalente; b) patologicamente non ambivalente.
Le precise tecniche di “lavaggio del cervello” del proprio figlio Per riuscire ad inculcare il programma appena accennato vengono selezionate delle tecniche di «lavaggio del cervello» precise, quali: - la negazione dell'esistenza dell'altro. - I ripetuti attacchi all'altro in forma indiretta, subito negati. - Il mettere sempre il figlio in posizione di giudice dei comportamenti scorretti dell'altro. - La manipolazione delle circostanze a proprio favore e a svantaggio dell'altro. - Il costante tentativo di allearlo con il proprio pensiero e giudizio. - Il drammatizzare gli eventi facendone una «tragedia della moralità». - Il minacciare un calo d'affetto nel caso il figlio si riavvicinasse all'altro. - Il ricordare costantemente di essere il genitore migliore. - Il far cadere dall'alto le proprie azioni positive e il proprio amore. Il sottolineare di essere l'unico capace di prendersi cura dei figli (l'altro è inaffidabile).
Un genitore ha uno sguardo di tristezza, rabbia o dolore quando esce per andare dall’altro genitore. Un genitore chiede di fare la spia. Uno dei genitori dice mezze bugie o comunque mente sull’altro genitore. Un genitore non vuole che il figlio abbia foto dell’altro genitore. Un genitore vuole che il figlio chiami l’altro genitore con il nome proprio e non mamma o papà. Uno dei genitori propone al figlio di andare a vivere con lui/lei. Un genitore ignora l’altro e ne sminuisce il ruolo e l’autorità. Un genitore dice che l’altro è pericoloso. Un genitore chiede che il nuovo compagno/a venga chiamato mamma o papà. Un genitore dice al figlio che l’altro non gli vuole bene. Un genitore interferisce nella comunicazione del figlio con l’altro genitore. Un genitore chiede al figlio di mantenere un segreto sull’altro genitore. Un genitore non segnala i recapiti dell’altro nei rapporti con la scuola e con altre realtà. Un genitore si irrita quando il figlio presta attenzione nei confronti dell’altro genitore. Un genitore svela al figlio cose private o personali dell’altro genitore.
è faticoso frequentare bambini. Avete ragione. Poi aggiungete: Dite: è faticoso frequentare bambini. Avete ragione. Poi aggiungete: bisogna mettersi al loro livello, abbassarsi,inclinarsi,curvarsi,farsi piccoli. Ora avete torto. Non è questo che più stanca. E' piuttosto il fatto di essere obbligati ad innalzarsi fino all'altezza dei loro sentimenti. Tirarsi,allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi. Per non ferirli. (Janusz Korczack)