Transfer pricing Prof. Mario Miscali.

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Transfer pricing Prof. Mario Miscali

Art. 110, comma 7, del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) 7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito”. Prof. Mario Miscali

segue L’art. 110, comma 7, del Tuir, riferendosi al principio di libera concorrenza rappresenta il riferimento normativo domestico al principio internazionalmente riconosciuto dell’arm’s length. Prof. Mario Miscali

segue La normativa sul transfer pricing di cui all’art. 110, comma 7, del Tuir, prevede che le transazioni intercorrenti tra controparti correlate, residenti in Paesi diversi, debbano avvenire con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili,. Fondamentale per l’applicazione della disciplina in esame è il fatto che l’operazione posta in essere sia infragruppo. Prof. Mario Miscali

segue In caso di rettifica ex art. 110, comma 7, del Tuir, l’oggetto del contenzioso tra il contribuente e l’Amministrazione è l’individuazione con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza dell’operazione. L’onere della prova grava sempre sull’Amministrazione Finanziaria, la quale deve provare che: (i) ricorrono i requisiti per applicare l’art. 110, comma 7, del Tuir; e, (ii) vi è discrepanza tra il corrispettivo pattuito dalle parti correlate e il prezzo di «libera concorrenza». Prof. Mario Miscali

Prezzo di libera concorrenza I criteri previsti si riassumono nell’individuazione del: Prezzo di libera concorrenza: ossia, del “prezzo che sarebbe stato pattuito per transazioni similari da imprese indipendenti”. (ii) - ossia, del prezzo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel medesimo tempo e luogo. . Prof. Mario Miscali

segue Principio di libera concorrenza “arm’s length principle” (art. 9 Modello di Convenzione OCSE): si riferisce al prezzo che sarebbe stato convenuto tra imprese indipendenti per transazioni identiche o analoghe sul mercato libero. Fonti: Modello di Convenzione OCSE, art. 9. Commentario al Modello di Convenzione OCSE. Rapporto OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali,. A livello comunitario, il Codice di Condotta UE (approvato con risol. UE n. 2006/C-176/01 del 27 giugno 2006), nonché i documenti emanati dall’EU Joint Transfer Pricing Forum a partire dal 2002. La Convenzione Arbitrale europea n. 90/436/CEE del 28 agosto 1990. Prof. Mario Miscali

Prezzo di libera concorrenza Si ottiene attraverso l’utilizzo del: 1) metodo del confronto dei prezzi (comparable uncontrolled pricing method). Il confronto dei prezzi può essere: interno, applicando i listini e le tariffe del fornitore; esterno, basato sui prezzi fissati da imprese diverse da quella esaminata. Prof. Mario Miscali

segue Tuttavia, è possibile che nemmeno il confronto con altri prezzi sia realizzabile, poiché a tal fine occorre: che i beni/servizi siano comparabili; gli stessi siano commerciati all’interno dello stesso mercato; gli scambi avvengano al medesimo stadio di commercializzazione; contengano le medesime clausole contrattuali in merito alle prestazioni accessorie, alle quantità ordinate, etc. Per queste ragioni è ammissibile anche il ricorso agli altri criteri elaborati dall’OCSE quali metodi alternativi al confronto del prezzo. Prof. Mario Miscali

La metodologia suggerita dall’OCSE: (i) I metodi tradizionali Oltre all’utilizzo del metodo del confronto dei prezzi (comparable uncontrolled pricing method), di seguito l’OCSE suggerisce l’utilizzo del: 2) metodo del prezzo di rivendita (resale pricing method): determinazione del prezzo tramite l’individuazione di una percentuale di margine lordo di ricarico mediamente applicato dagli operatori del settore rispetto al prezzo di rivendita della merce acquistata, da moltiplicare in seguito per il corrispettivo sottoposto a verifica (cd. resale price margin); 3) metodo del costo maggiorato (cost plus method): aggiunta di un margine di utile al costo complessivo di produzione. Questo metodo è impiegato in particolare per i beni semilavorati e le prestazioni di servizi, poiché mira ad aggiungere al costo di produzione un’adeguata percentuale di ricarico. Prof. Mario Miscali

(ii) I metodi reddituali I metodi cd. “reddituali” suggeriti dall’OCSE sono il: 1) metodo di ripartizione dell’utile (profit split method): calcolo del valore globale dell’utile che le imprese avrebbero raggiunto se avessero operato indipendentemente, individuando la quota di profitto relativa all’operazione esaminata in base all’apporto di ciascuna unità in termini di rischi e contributi; 5) metodo del margine del profitto netto (transactional net margin method): individuazione del margine di profitto ricavato nell’operazione infragruppo e confronto con quello ricavato in un’operazione comparabile con un soggetto indipendente. Prof. Mario Miscali

segue 6) metodo della comparazione dell’utile (comparable profit method): confronto dei profitti netti realizzati da un’operazione infragruppo con quelli di imprese indipendenti che svolgono la medesima attività. 7) metodo del rendimento del capitale investito (return on investment method): il confronto con imprese terze è posto in essere non più a partire dall’utile netto, bensì dal rendimento del capitale investito generato dall’operazione. Prof. Mario Miscali

La disciplina della documentazione dei prezzi di trasferimento infragruppo Prof. Mario Miscali

Il Masterfile della società capogruppo, con le informazioni riguardanti le attività e le strategie di business di ogni componente europea di un gruppo multinazionale; - Il Country-specific documentation con le informazioni relative ad ogni Stato membro di riferimento Prof. Mario Miscali

A) Il Masterfile. È un documento che con riferimento ad un gruppo multinazionale di imprese riporta: la sua descrizione generale: storia, evoluzione, settori di operatività e mercati di riferimento; la sua struttura: organizzativa, in termini di organigramma, elenco e forma giuridica delle varie società che lo compongono e relative quote partecipative; operativa, in termini di ruolo svolto da ciascuna delle imprese che lo compongono rispetto alle complessive attività del gruppo; le strategie generali perseguite: con particolare riferimento al suo sviluppo o al suo consolidamento, evidenziando gli eventuali mutamenti strategici intervenuti rispetto al periodo d’imposta precedente; i flussi delle operazioni ricorrenti: si deve predisporre un diagramma dove si evidenzino anche le modalità di fatturazione ed i relativi importi, nonché le motivazioni economiche/giuridiche per le quali l’attività è stata in tal modo strutturata; Prof. Mario Miscali

segue le operazioni infragruppo ricorrenti, con indicazione separata di: - cessione di beni materiali o immateriali, prestazioni di servizi, prestazioni di servizi finanziari. Per ogni tipologia di operazioni in particolare si deve: (i) descrivere la natura delle operazioni infragruppo, con facoltà di escludere quelle aventi ad oggetto beni o servizi intercorrenti tra imprese associate entrambe residenti in Paesi diversi da quelli membri dell’UE; (ii) indicare i soggetti appartenenti al gruppo tra cui sono intercorse le operazioni aventi ad oggetto i beni ed i servizi descritti. - servizi funzionali allo svolgimento delle attività infragruppo (si deve definire con sufficiente precisione le caratteristiche dei servizi funzionali allo svolgimento delle attività di gruppo resi da una o più imprese associate a beneficio di una o più delle altre imprese associate, nonché i soggetti appartenenti al gruppo tra cui gli stessi servizi intercorrono); - eventuali accordi in essere per la ripartizione dei costi (elenco di ripartizione dei costi, con rispettiva indicazione del relativo oggetto, durata, soggetti partecipanti, perimetro delle attività e progetti coperti); Prof. Mario Miscali

segue le funzioni svolte da ogni impresa, i beni strumentali impiegati e i rischi da ognuna assunti (descrizione generale rispetto al periodo d’imposta precedente, con particolare riferimento a quelli derivanti da operazioni di riorganizzazione aziendale); i beni immateriali (elencazione dei beni immateriali detenuti da ciascuna impresa coinvolta nelle operazioni, con separata indicazione di eventuali canoni, distinti per soggetto percipiente o erogante, corrisposti per lo sfruttamento degli stessi); la politica di determinazione dei prezzi di trasferimento del gruppo (nonché le ragioni per le quali si ritiene che essa sia conforme al principio di libera concorrenza; sintetica menzione dei contenuti essenziali di contratti a base di detta politica); i rapporti con le Amministrazioni fiscali dei Paesi UE e l’avvenuta effettuazione di ruling in materia di prezzi di trasferimento (Advance Price Arrangements – APA). Prof. Mario Miscali

B) La Documentazione nazionale Riporta: la descrizione generale della società (storia, evoluzione recente e lineamenti generali dei mercati di riferimento); il settore in cui opera la società (settore 1, 2, n.); la struttura operativa della società (descrizione sommaria del ruolo che ciascuna delle articolazioni e delle unità organizzative dell’impresa svolge nell’ambito dell’attività); le strategie generali da essa perseguite ed eventuali mutamenti di strategia rispetto al periodo d’imposta precedente (anche in riferimento a specifiche strategie legate a particolari settori e mercati); Prof. Mario Miscali

segue le operazioni infragruppo (capitolo suddivisibile in tanti paragrafi quante sono le operazioni intercorse con i soggetti appartenenti al gruppo), dove si deve: - riportare dettagliatamente la descrizione delle operazioni, - svolgere un’analisi di comparabilità, esplicitando: le caratteristiche dei beni: l’analisi delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni strumentali utilizzati; i termini contrattuali; le condizioni economiche; le strategie d’impresa perseguite. indicare il metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento delle operazioni, esplicitando: il metodo prescelto e le ragioni della sua conformità rispetto al principio di libera concorrenza; i criteri applicativi del metodo prescelto; i risultati derivanti dall’applicazione del metodo adottato. Prof. Mario Miscali

i soggetti, l’oggetto e la durata del CCA; l’esistenza di accordi per la ripartizione dei costi (CCA) a cui l’impresa partecipa, indicando: i soggetti, l’oggetto e la durata del CCA; il perimetro delle attività e dei progetti coperti; il metodo di determinazione dei benefici attesi in capo ad ognuna delle imprese partecipanti all’accordo e le relative previsioni espressi in cifre, esiti parziali e scostamenti, fa forma e il valore dei contributi forniti da ognuna delle imprese partecipanti, nonché i metodi e i criteri utilizzati per la loro determinazione; le previsioni negoziali relative a versamenti compensativi o modifiche dei termini dell’accordo dipendenti dal mutare delle circostanze; gli eventuali mutamenti intervenuti nell’accordo. Prof. Mario Miscali

Caso pratico Transfer Price

Mario Miscali - Diritto Tributario - 2018 Si ipotizzi il caso di un distributore X appartenente al Gruppo Zeta localizzato nel paese B che vende rotoli di tessuto, diverso dal Paese A in cui è localizzata la casa madre produttrice del tessuto Y. Allo scopo di verificare che il prezzo di trasferimento applicato da Y a X sia conforme al criterio del prezzo di libera concorrenza: si procede alla identificazione della tested party; dopodiché si procede alla scelta del metodo secondo la gerarchia definita dall’OCSE. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2018

Mario Miscali - Diritto Tributario - 2018 Poniamo che nel caso specifico sia applicabile il metodo del confronto del prezzo (o Comparable Uncontrolled Price “CUP ”) che consiste nel confrontare il prezzo dei beni oggetto di transazioni infragruppo con il prezzo di beni oggetto di transazioni comparabili tra soggetti indipendenti. La tested party Z è un distributore indipendente che vende lo stesso bene, rotoli di tessuto di tipo, qualità e quantità simili a quello venduto tra Y e X del Gruppo Zeta, presumibilmente: allo stesso momento, allo stesso stadio di commercializzazione ed in condizioni simili. In questo caso perché tale transazione sia considerata potenzialmente comparabile si è accertato che: le differenze nella qualità del prodotto non influiscono sostanzialmente sul prezzo; non vi sono differenze nella marca che hanno ricadute sul prezzo; non ci sono differenze rilevanti nelle condizioni di vendita (trasporto, assicurazione, quantità vendute) che possano influire sul prezzo. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2018

Mario Miscali - Diritto Tributario - 2018 Le condizioni contrattuali sono sostanzialmente simili tra le due transazioni: entrambi i distributori godono, infatti, del diritto di esclusiva nel rispettivo mercato. I mercati in cui operano i distributori, pur essendo geograficamente diversi, non sono dissimili sotto il profilo economico dato che appartengono entrambi all’Unione Europea. La strategia messa in atto dal Gruppo nei due mercati è sostanzialmente simile. Alla luce di quanto sopra, i fattori base di comparabilità sono allineati Mario Miscali - Diritto Tributario - 2018

Mario Miscali - Diritto Tributario - 2018 Poniamo che il prezzo di acquisto del tessuto pagato da X a Y sia 100 e che i costi di trasporto 16 siano a carico del produttore Y; poniamo inoltre che il Paese di B abbia vantaggi fiscali rispetto al Paese di A. Possiamo così avere quattro diverse ipotesi: il prezzo che X paga per il tessuto a Y è di 84; il prezzo che X paga per il tessuto a Y è di 80 (la differenza di 4 è dovuta alla remunerazione per rischio insolvenza commerciale che viene riconosciuto da X a Y per operare nel Paese B); il prezzo che X paga per il tessuto a Y è di 80 (la differenza di 4 è dovuta alla scelta di sottrarre materia imponibile alla tassazione nel Paese A e al minor carico fiscale di Y nel Paese B ); il prezzo che X paga per il tessuto a Y è di 80 (la differenza di 4 è il corrispettivo di un contratto di assistenza commerciale) Mario Miscali - Diritto Tributario - 2018

Mario Miscali - Diritto Tributario - 2018 Nell’ipotesi a) il prezzo praticato di 84 è conforme al prezzo di libera concorrenza di 100 in quanto il produttore si accolla il costo di trasporto di 16. Nell’ipotesi b) il prezzo praticato di 80 non è conforme al prezzo di libera concorrenza , non è giustificabile applicando il principio dell’ arm’s length e sulla base delle Guidelines OCSE ma c'è una norma che ammette la inerenza e quindi la deducibilità dei costi di remunerazione dei rischi di insolvenza commerciale. Nell’ipotesi c) il prezzo praticato di 80 non è conforme al prezzo di libera concorrenza , non è giustificabile applicando il principio dell’arm’s length e sulla base delle Guidelines OCSE, è motivato da politiche di prezzo di gruppo che fiscalmente e che economicamente comportano un minor prelievo fiscale per il Paese A. Nell’ipotesi d) il prezzo praticato di 80 è dovuto ad un contratto di assistenza commerciale privo di sostanza economica e stipulato al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2018

Mario Miscali - Diritto Tributario - 2018 Vediamo quali sono le conseguenze: In b) non viene leso l’interesse alla ripartizione del potere impositivo fra gli Stati poiché se è vero che il Paese A subisce un ridotto prelievo fiscale dovuto al fatto che il prezzo di trasferimento praticato non è conforme al valore normale, d'altro canto nell’ordinamento tributario di questo Paese vi è una norma che riconosce la inerenza e quindi la deducibilità dei costi di remunerazione dei rischi di insolvenza commerciale e pertanto il comportamento dell'impresa è perfettamente legittimo; se invece tale norma non vi fosse stata l’Amministrazione Finanziaria avrebbe dovuto rettificare il corrispettivo della transazione mediante applicazione del criterio del " prezzo di libera concorrenza " senza riconoscere la componente di prezzo infragruppo denominata “remunerazione per rischio insolvenza commerciale”. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2018

Mario Miscali - Diritto Tributario - 2018 In c) viene leso l’interesse alla ripartizione del potere impositivo fra gli Stati poiché il Paese A ha un ridotto prelievo fiscale dovuto al fatto che il prezzo di trasferimento praticato non è conforme al valore normale in quanto Y intende sottrarsi alla applicazione delle norme impositive del Paese A trasferendo materia imponibile ad un soggetto localizzato in un Paese a più bassa fiscalità; cosicché l’Amministrazione Finanziaria rettificherà il valore della transazione applicando le sanzioni che seguono all'infedeltà del comportamento nei confronti della amministrazione fiscale. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2018

Mario Miscali - Diritto Tributario - 2018 In d) il fine perseguito dalle parti ed il fine tipico coincidono, ma diverge il fine economico poiché il contratto di assistenza commerciale non è conforme alle “normali logiche di mercato” ed è quindi, in quanto privo di sostanza economica, inopponibile alla amministrazione finanziaria Mario Miscali - Diritto Tributario - 2018