Privacy e giornalismo.

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Transcript della presentazione:

Privacy e giornalismo

“L’inconveniente del dominio della pubblica opinione, che d’altro canto rende liberi, è che essa si insinua in un campo che non la riguarda: la vita privata” (Stendhal). “La tirannide che il giornalista si propone di esercitare sulla vita privata delle persone mi sembra assolutamente straordinaria. Il fatto è che il pubblico nutre l’insaziabile curiosità di sapere tutto, meno quello che vale la pena di sapere. Il giornalismo, consapevole di ciò, e avendo abitudini commerciali, soddisfa le sue richieste” (O. Wilde).

“Il giornalismo è il luogo ove uno passa la vita a parlare di cose che ignora e a tacere le cose che sa” (K. Kraus). Sento un profondo disgusto per i giornali, ossia per l'effimero, per il transitorio, per quanto oggi è importante ma domani non lo sarà più. (G. Flaubert) I giornalisti si scusano sempre con noi in privato per quello che hanno scritto contro di noi in pubblico. (O. Wilde)

I limiti alla libertà di manifestazione del pensiero Il necessario bilanciamento dei diritti: i limiti alla libertà di espressione Limite espresso: buon costume Limiti impliciti: onore e reputazione tutela della riservatezza regolare funzionamento della giustizia sicurezza dello Stato ordine pubblico (?)

Il reato di diffamazione: mezzi di tutela Art. 597 c. p., comma1: I delitti preveduti dagli articoli 594 e 595 sono punibili a querela della persona offesa. Azione penale, nell'ambito della quale può anche essere richiesto un risarcimento costituendosi parte civile nel processo. Azione civile per il risarcimento del danno ingiusto (art. 2043 c.c). NB: in sede penale il reato è punibile solo se si accerta il dolo; in sede civile invece il risarcimento per danni patrimoniali o morali può aversi anche in caso di condotta colposa; questo determina il più frequente ricorso a questa forma di tutela. Richiesta di rettifica (obbligo previsto dall’art. 8 legge 47/1948 sulla stampa, dall’art. 2 della legge 69/1963 sulla professione giornalistica, dall’art. 10 della legge 223/1990 sul sistema radiotelevisivo e oggi dall’art. 4 comma e e dall’art. 32 del testo unico della radiotelevisione, d. lgs. 177/2005). Possibilità di presentare un esposto all’Ordine regionale in cui il giornalista risulta iscritto, per sollecitarne l’azione disciplinare.

Libertà di cronaca vs. diffamazione (le scriminanti) La c.d sentenza “decalogo” Cass. 5259/1984 Interesse pubblico della notizia (utilità sociale dell’informazione) Inderogabile rispetto della verità oggettiva di quanto riferito (non quindi veridicità o verosimiglianza). Va bene anche la verità putativa, purché preceduta da una attenta verifica. Continenza espressiva, ovvero forma civile dell’esposizione, che deve evitare espressioni ingiuriose o degradanti eccedenti rispetto allo scopo informativo della notizia.

Il limite della privacy Codice privacy e attività giornalistica – artt. 136-139. Principio della libertà del trattamento: I giornalisti non devono acquisire il consenso delle persone dei cui dati si tratta, né l’autorizzazione del Garante privacy, salvo i casi in cui si occupino di dati sanitari e dati riguardanti la vita sessuale, per i quali il codice deontologico prescrive determinate misure. Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (29 luglio 1998).

Art. 1 Codice deontologico L’art. 1 afferma con forza l’originalità del tipo di trattamento: 1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa. 2. In forza dell'art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l'esercizio del diritto dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell'ambito dell'attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti.

Importanza del Codice deontologico Sezioni Unite Cass. (20/12/2007, n. 26810), nel solco tracciato dalle Sezioni semplici del 23 marzo 2004, n. 5776 e 14 luglio 2004, n. 13078, hanno affermato che, nell’ambito della violazione di legge, va compresa anche la violazione delle norme dei codici deontologici degli ordini professionali, trattandosi di norme giuridiche obbligatorie valevoli per gli iscritti all’albo, che integrano il diritto oggettivo ai fini della configurazione dell’illecito disciplinare. Posizione questa, ribadita con vigore dalla Cass. Pen., sez. III, con la sentenza n. 16145 del 5 marzo 2008.

A chi si applica il Codice deontologico? Ampia è la platea dei soggetti cui si applicano le disposizioni del Codice. Questo si applica: - a chi esercita la professione di giornalista - ai soggetti iscritti nell’elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti - ai trattamenti finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero (tra queste è ricompresa anche l’attività di chi svolge occasionalmente la professione di fotografo)

Le condizioni poste dal Codice privacy (artt. 136-137) Affinché operino le eccezioni previste dal Codice per i giornalisti, occorre che: 1) il trattamento sia effettuato nell’esercizio della professione di giornalista oppure da soggetti iscritti nell’elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti (di cui agli artt. 26 e 33 legge 69/1963); 2) il giornalista operi per l’esclusivo perseguimento delle finalità della professione giornalistica (ossia finalità da identificarsi nell’esercizio del diritto di informazione e di critica);

Le condizioni poste dal Codice privacy (artt. 136-137) 3) nel caso in cui il trattamento consista nella comunicazione o diffusione dei dati stessi, occorre che il giornalista rispetti i limiti del diritto di cronaca, in particolare quello dell’ESSENZIALITA’ dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Essenzialità dell’informazione (art. 6 Codice deontologico) 1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti. 2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica. 3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.

Persone note La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica. Requisito del legame tra fatto e ruolo pubblico (es. sindaco leghista a caccia di trans; giornalista sportivo Rai e inchiesta sulla prostituzione).

Diritto all'informazione e dati personali, in particolare dati sensibili (art. 5 Codice deontologico) 1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti. 2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.

Tutela della dignità delle persone (art. 8 Codice deontologico) 1. Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine. 2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato. 3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.

Tutela del diritto alla non discriminazione (art Tutela del diritto alla non discriminazione (art. 9 Codice deontologico) Nell'esercitare il diritto dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.

Tutela del domicilio (art. 3) La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell'uso corretto di tecniche invasive.

Persone malate (art. 10) Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Sfera sessuale (art. 11) 1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile. 2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Tutela dei minori (Art. 7) 1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione. 2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.

Tutela dei minori (art. 7) 3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso".

La Carta dei doveri del giornalista (8 luglio 1993) “Il giornalista rispetta i principi sanciti dalla Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e le regole sottoscritte con la Carta di Treviso per la tutela della personalità del minore, sia come protagonista attivo sia come vittima di un reato. In particolare: a) non pubblica il nome o qualsiasi elemento che possa condurre all’identificazione dei minori coinvolti in casi di cronaca; b) evita possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti portati a rappresentare e a far prevalere esclusivamente il proprio interesse; c) valuta, comunque, se la diffusione della notizia relativa al minore giovi effettivamente all’interesse del minore stesso”.

La Carta di Treviso I giornalisti sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni penali, civili ed amministrative che regolano l’attività di informazione e di cronaca giudiziaria in materia di minori, in particolare di quelli coinvolti in procedimenti giudiziari.

La Carta di Treviso Va garantito l’anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità, come autore, vittima o teste; tale garanzia viene meno allorché la pubblicazione sia tesa a dare positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando.

La Carta di Treviso Va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano con facilità portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l’indirizzo dell’abitazione o della residenza, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati, e qualsiasi altra indicazione o elemento: foto e filmati televisivi non schermati, messaggi e immagini on-line che possano contribuire alla sua individuazione. Analogo comportamento deve essere osservato per episodi di pedofilia, abusi e reati di ogni genere…

Interesse prevalente del minore Anche la nostra Carta Costituzionale (in particolare l’art. 31, comma 2) assegna al minore una posizione prioritaria e gli riconosce un catalogo speciale di diritti fondamentali. Interesse, dunque, preminente del minore, che, anche se in conflitto con altri valori costituzionali, come la libertà di manifestazione del pensiero, è sempre destinato a prevalere. Il diritto di cronaca incontra, pertanto, un grave limite, che viene ancor prima della considerazione delle condizioni di esercizio della cronaca. Nel bilanciamento tra gli interessi in conflitto avrà sempre, pertanto, prevalenza il diritto del minore.

L’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (ratificata dall’Italia con la legge n. 176/1991) hanno posto le basi del diritto del minore alla salvaguardia della propria personalità e allo sviluppo della personalità del fanciullo, delle sue facoltà e attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità.

Adempimenti ai quali è tenuto il giornalista Informativa Banche dati di uso redazionale Archivi personali dei giornalisti

Informativa Il giornalista che raccoglie notizie rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell'informativa di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 675/1996 (ora art. 13, comma 1, D.lgs. 196/2003).

Banche dati di uso redazionale Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l'anno, l'esistenza dell'archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/1996. Le imprese editoriali indicano altresì fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/1996.

Archivi personali dei giornalisti Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69/1963 e dell'art. 13, comma 5, della legge n. 675/1996. Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.

Dovere di rettifica (art. 4) Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Cronaca giudiziaria e minori (d.P.R. 448/1988) Art. 13 Divieto di pubblicazione e di divulgazione (1) 1. Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento. 2. La disposizione del comma 1 non si applica dopo l'inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica.

Art. 114, comma 6, c.p.p. E' vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni. Il Tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione .