relatore: avv. Roberta Trevisiol 14 Gennaio 2012 MILANO LA TUTELA DELLA FAMIGLIA NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA relatore: avv. Roberta Trevisiol
PRIMA PARTE Lo “spirito” della Familiaris Consortio La Famiglia nella Costituzione e nel Codice Civile Il Matrimonio I figli
da Esortazione apostolica “Familiaris Consortio” di Giovanni Paolo II “L’avvenire dell’umanità passa attraverso la famiglia! E’, dunque, indispensabile ed urgente che ogni uomo di buona volontà si impegni a salvare e a promuovere i valori e le esigenze della famiglia”. Beato Giovanni Paolo II
Dal discorso del Papa Benedetto XVI al Corpo Diplomatico 9 Gennaio 2012 LA FAMIGLIA come luogo di educazione è fondata sul matrimonio di un uomo con una donna. Questa non è una semplice convenzione sociale, bensì la cellula fondamentale di ogni società. Pertanto, le politiche lesive della famiglia minacciano la dignità umana e il futuro stesso dell’umanità. Il contesto familiare è fondamentale nel percorso educativo e per lo sviluppo stesso degli individui e degli Stati; di conseguenza occorrono politiche che lo valorizzino e aiutino così la coesione sociale e il dialogo.
La FAMIGLIA ed il riconoscimento Costituzionale del matrimonio Artt. 29 e 31 Costituzione della Repubblica Italiana Art. 29 - La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare. Art. 31 – La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
FAMIGLIA fondata sul MATRIMONIO cd. famiglia legittima B) con EFFETTI civili A) Concordatario (celebrato avanti il Ministro di culto cattolico) con effetti civili
FAMIGLIA LEGITTIMA e LE FORME MATRIMONIALI Matrimonio Concordatario Matrimonio Civile
Matrimonio di altre confessioni con effetti civili Art. 83 c.c ., artt. 7 e 12 L. 1159 del 24 giugno 1929; artt. 25 e 28 del D.R. n° 289 del 28 febbraio 1930 Adempimenti per la validità del matrimonio acattolico: Lettura degli artt. 143, 144, 147 c.c. La presenza di due testimoni La dichiarazione da parte dei nubendi di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie
CODICE CIVILE (1942) E Legge del 19 maggio 1975 n°151 Codice Civile Legge 151/75 CONCEZIONE AUTORITARIA E GERARCHICA ELIMINAZIONE DELLA DISPARITA’ (principio della autorità del marito sulla moglie DI POSIZIONE TRA I CONIUGI e del padre sui figli) COLLABORAZIONE DEI CONIUGI AL MANTENIMENTO E NELLA GESTIONE DELLA FAMIGLIA (rilevando anche l’eventuale lavoro casalingo della donna) OBBLIGO DI ENTRAMBI I CONIUGI DI MANTENERE , ISTRUIRE ED EDUCARE I FIGLI ESERCITANDO, IN COMUNE ACCORDO LA POTESTA’ SU DI ESSI, nel rispetto delle loro inclinazioni ed aspirazioni
ART. 143 C.C. come sostituito dalla legge 151/75 MARITO E MOGLIE STESSI DIRITTI E DOVERI OBBLIGO DI FEDELTA’, ASSISTENZA MORALE E MATERIALE OBBLIGO DI COABITAZIONE OBBLIGO DI CONTRIBUIRE AI BISOGNI DELLA FAMIGLIA ECONOMICAMENTE
ART. 144 C.C. come sostituito dalla legge 151/75 INDIRIZZO DELLA VITA FAMILIARE E RESIDENZA DELLA FAMIGLIA I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascun dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
ART. 147 C.C. come sostituito dalla legge 151/75 DOVERI VERSO I FIGLI Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
FAMIGLIA non fondata sul matrimonio cd FAMIGLIA non fondata sul matrimonio cd. DI FATTO creazione giurisprudenziale Art. 2 Costituzione Convivenza senza matrimonio, convivenza more uxorio Affectio coniugalis Requisito della Stabilità (comunanza di vita, di interessi ed affetti) Cass. Sez. Civ. I, 8/8/2003 n° 1175
ART. 2 COSTITUZIONE La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
LE LEGGI ATTUALI NON PRENDONO IN ESAME LA FAMIGLIA DI FATTO ma c’è analogia con la Famiglia Legittima Pronunce giurisprudenziali L. 54 DEL 2006
….Proposte di legge: DICO E PACS…. CUS… DI.DO.RE NESSUNA LEGGE AD OGGI APPROVATA La Famiglia DI FATTO SOGGIACE ALLE NORME GENERALI DEL CODICE CIVILE
Lo status di “FIGLIO” FAMIGLIA LEGITTIMA FAMIGLIA DI FATTO FIGLIO LEGITTIMO Figli nati da coppie non coniugate Figli nati da genitori uniti in matrimonio RICONOSCIMENTO Art. 30 Costituzione
EQUAPARAZIONE TRA FIGLI LEGITTIMI E FIGLI NATURALI Proposta di legge 2519 - Modifiche al codice civile in materia di riconoscimento e di successione ereditaria dei figli naturali TUTTI I FIGLI HANNO LO STESSO STATO GIURIDICO
DAL GIORNO DEL MATRIMONIO E/O CONVIVENZA… Fotografie Invitati GIOIA Il giorno più bello della nostra vita!
…a quando l’idillio del matrimonio o convivenza……si spezza… MI SEPARO/ME NE VADO! BASTA!! Non ce la faccio più!!
DATI DELLA SEPARAZIONE IN ITALIA OGGI Numero di separazioni nel 2009 in Italia: 85.945 Numero di divorzi nel 2009 in Italia: 54.456 Fonte ISTAT
Tipologie di separazione Separazione consensuale Presupposto: accordo dei coniugi. Separazione giudiziale Presupposto: intollerabilità della prosecuzione della convivenza; grave pregiudizio per la prole. Separazione di fatto, separazione non formalizzata dai coniugi i quali cessano di vivere insieme Acquista efficacia con il decreto di omologazione del Tribunale (controllo di legittimità e merito) Acquista efficacia con la sentenza
E quando ci sono i FIGLI…
MEDIATORE FAMILIARE AVVOCATO & Legge N° 54/2006 cd. DIRITTO COLLABORATIVO
SECONDA PARTE Esperienza personale di amministratore comunale Testimonianza di genitore adottivo La delega alle politiche familiari A Pogliano M.se (MI) Le Giornate della Famiglia 2011 Prima edizione La giornata del Volontariato 2012 Serata sullo stalking
SPUNTI E RIFLESSIONE IL COMUNE (come Ente territoriale) è il primo punto di riferimento istituzionale per le famiglie che vivono in un territorio Superamento dell’approccio socio assistenziale: LE POLITICHE FAMILIARI
L’ESEMPIO PER ECCELLENZA : IL Comune di Castelnuovo del Garda Azioni di Family mainstreaming
Familiaris Consortio Un particolare sforzo a questo riguardo sento di dover chiedere ai figli della Chiesa. Essi, che nella fede conoscono pienamente il meraviglioso disegno di Dio, hanno una ragione in più per prendersi a cuore la realtà della famiglia in questo nostro tempo di prova e di grazia. Essi devono amare in modo particolare la famiglia. E' questa una consegna concreta ed esigente. Amare la famiglia significa : -saperne stimare i valori e le possibilità, promuovendoli sempre; -individuare i pericoli ed i mali che la minacciano, per poterli superare; -adoperarsi per crearle un ambiente che favorisca il suo sviluppo.
“Bisogna che le famiglie del nostro tempo riprendano quota!” “Bisogna che seguano Cristo!” Beato Giovanni Paolo II
GRAZIE PER L’ATTENZIONE avv. Roberta Trevisiol