DOVERI FONDAMENTALI DEL PROFESSIONISTA SANITARIO

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Transcript della presentazione:

DOVERI FONDAMENTALI DEL PROFESSIONISTA SANITARIO Corso per Infermieri 6/5/2005 DOVERI FONDAMENTALI DEL PROFESSIONISTA SANITARIO OPERARE PER LA SALUTE SOCCORRERE NELL’URGENZA MANTENERE IL SEGRETO E RISPETTARE LA RISERVATEZZA DOCUMENTARE CERTIFICARE IL VERO COLLABORARE A FINI DI GIUSTIZIA Rosso  dovere connaturato alla medicina Blu  dovere codificato  Ombreggiato dovere codificato senza finalità sanitarie

Possibili vesti giuridiche dei professionisti sanitari VESTE BASE  esercente un servizio di pubblica necessità (art. 359 C.P.) come tutti i professionisti che, per operare, necessitano dell’abilitazione dello stato  LIBERI PROFESSIONISTI Possibili VESTI ULTERIORI  pubblico ufficiale (artt. 357 e 358 C.P.) incaricato di un pubblico servizio se esercitano una pubblica funzione (legislativa), giudiziaria o amministrativa se prestano un pubblico servizio  DIPENDENTI DEL S.S.N. o CONVENZIONATI CON IL S.S.N.

Griglia di lettura dei doveri fondamentali codificati Qual è la giustificazione del dovere in esame? Possibilità di giustificazioni diverse a seconda dell’ambito normativo di riferimento Quali sono le fonti normative di riferimento? in ambito giuridico in ambito deontologico in ambito etico Quali posizioni differenziate, per le norme giuridiche, corrispondo alle diverse vesti giuridiche? Come va considerato il dovere? - nell’ottica negativa - nell’ottica positiva Esistono possibilità di conflitto nel confronto fra le diverse previsioni normative? Esemplificazione dei diversi aspetti indicati nei punti precedenti in riferimento ad una particolare norma

Nozione del pubblico ufficiale CODICE PENALE Art. 357 Nozione del pubblico ufficiale Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio CODICE PENALE Art. 358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Persone esercenti un servizio di pubblica necessità CODICE PENALE Art. 359 Persone esercenti un servizio di pubblica necessità Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità: i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; i privati che, non esercitando una pubblica funzione, ne prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.

I DOVERI FONDAMENTALI CODIFICATI A FINI SANITARI DOVERE DI SOCCORRERE NELL’URGENZA Quale giustificazione? Quali le fonti normative di riferimento? in ambito giuridico : art. 593 C.P. (omissione di soccorso) : art. 328 C.P. (rifiuto di atti d’ufficio) in ambito deontologico : art. 7 C.D.M. (obbligo di intervento) in ambito etico Quali posizioni differenziate, per le norme giuridiche, secondo le diverse vesti giuridiche? Come va considerato il dovere? Esistono possibilità di conflitto (o diversa ampiezza) tra norme giuridiche e norme deontologiche? … e con le indicazioni etiche? Esemplificazione con riferimento ad una particolare normativa legge n. 135/90 (art. 5 …) relativa all’AIDS

CODICE PENALE Art. 593 Omissione di soccorso Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente e di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'Autorità, è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.

Rifiuto di atti di ufficio. Omissione CODICE PENALE Art. 328 Rifiuto di atti di ufficio. Omissione Il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

I DOVERI FONDAMENTALI CODIFICATI A FINI SANITARI DOVERE DI MANTENERE IL SEGRETO Quale giustificazione? Quali le fonti normative di riferimento? in ambito giuridico : art. 622 C.P. (rivelazione del segreto professionale) : art. 326 C.P. (rivelazione del segreto d’ufficio) : art. 200 C.P.P. (segreto professionale) : art. 201 C.P.P.(segreto d’ufficio) in ambito deontologico : artt. 9-11 C.D.M. in ambito etico Quali posizioni differenziate, per le norme giuridiche, corrispondo alle diverse vesti giuridiche? Come va considerato il dovere? Esistono possibilità di conflitto (o diversa ampiezza) tra norme giuridiche e norme deontologiche? … e con le indicazioni etiche? Esemplificazione con riferimento ad una particolare normativa

I DOVERI FONDAMENTALI CODIFICATI A FINI SANITARI DOVERE DI MANTENERE IL SEGRETO PROBLEMA PARTICOLARE Quali differenze (o interferenze) con la normativa sulla riservatezza dei dati? (legge 675/96 Testo Unico 2003)

Rivelazione di segreto professionale CODICE PENALE Art. 622 Rivelazione di segreto professionale Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio CODICE PENALE Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a se o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

CODICE PROCEDURA PENALE Segreto professionale Art. 200 Segreto professionale Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l`obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria (331, 334): i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l`ordinamento giuridico italiano; gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici (2224 coord.) e i notai; i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria; gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale . ……

CODICE PROCEDURA PENALE Segreto professionale Art. 200 Segreto professionale …… Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell’albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della loro professione ( 1957). Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l`identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.

CODICE PROCEDURA PENALE Art. 201 Segreto di ufficio Salvi i casi in cui hanno l`obbligo di riferirne all`autoritý giudiziaria (331), i pubblici ufficiali (357 c.p.), i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio (358 c.p.) hanno l`obbligo di astenersi dal deporre (204) su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti (326 c.p.) . Si applicano le disposizioni dell’art. 200 commi 2 e 3.

Corso per Infermieri 6/5/2005 IL CONSENSO AGLI ATTI SANITARI

CONSENSO INFORMATO

FONTI DEL CONSENSO AGLI ATTI SANITARI Art. 50 c.p. Consenso dell'avente diritto: Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne. Art. 610 c.p. Violenza privata: Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339. BASTANO?

FONTI DEL CONSENSO AGLI ATTI SANITARI per la TUTELA DELLA SALUTE Art. 32 COST. (2° comma) Art. 33 Legge N.833/1978 CONVENZIONE DI OVIEDO (artt. 5-9)

ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI Principio costituzionale (art. 32 Cost., 2° comma) …Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Legge 833/1978 1. (I princìpi). - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale. La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana. Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini. Nel servizio sanitario nazionale è assicurato il collegamento ed il coordinamento con le attività e con gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore sociale attività comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettività. Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge.

Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari. Legge 833/1978 Art. 33. Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari. (…)

Convenzione sui Diritti dell’Uomo e della biomedicina 4 Aprile 1997 Oviedo Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina Convenzione sui Diritti dell’Uomo e della biomedicina 4 Aprile 1997 Convenzione per la protezione dei Diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell’Uomo e della biomedicina Oviedo, 4 aprile 1997

Disposizioni generali Articolo 1 - Oggetto e finalità Le Parti di cui alla presente Convenzione proteggono l’essere umano nella sua dignità e nella sua identità e garantiscono ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina. Ogni Parte prende nel suo diritto interno le misure necessarie per rendere effettive le disposizioni della presente Convenzione. Articolo 2 – Primato dell’essere umano L’interesse e il bene dell’essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o della scienza.

Disposizioni generali Articolo 3 – Accesso equo alle cure sanitarie Le Parti prendono, tenuto conto dei bisogni della salute e delle risorse disponibili, le misure appropriate in vista di assicurare, ciascuna nella propria sfera di giurisdizione, un accesso equo a cure della salute di qualità appropriata. Articolo 4 – Obblighi professionali e regole di condotta Ogni intervento nel campo della salute, compresa la ricerca, deve essere effettuato nel rispetto delle norme e degli obblighi professionali, così come nel rispetto delle regole di condotta applicabili nella fattispecie 2.

Consenso Articolo 5 – Regola generale Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.

Consenso Articolo 6 – Protezione delle persone che non hanno la capacità di dare consenso 1. Sotto riserva degli articoli 17 e 20, un intervento non può essere effettuato su una persona che non ha capacità di dare consenso, se non per un diretto beneficio della stessa. 2. Quando, secondo la legge, un minore non ha la capacità di dare consenso a un intervento, questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, di un’autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge. Il parere di un minore è preso in considerazione come un fattore sempre più determinante, in funzione della sua età e del suo grado di maturità.

Consenso Articolo 6 – Protezione delle persone che non hanno la capacità di dare consenso 3. Allorquando, secondo la legge, un maggiorenne, a causa di un handicap mentale, di una malattia o per un motivo similare, non ha la capacità di dare consenso ad un intervento, questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, di un’autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge. La persona interessata deve nei limiti del possibile essere associata alla procedura di autorizzazione. 4. Il rappresentante, l’autorità, la persona o l’organo menzionati ai paragrafi 2 e 3 ricevono, alle stesse condizioni, l’informazione menzionata all’articolo 5. 5. L’autorizzazione menzionata ai paragrafi 2 e 3 può, in qualsiasi momento, essere ritirata nell’interesse della persona interessata.

Consenso Articolo 7 – Tutela delle persone che soffrono di un disturbo mentale La persona che soffre di un disturbo mentale grave non può essere sottoposta, senza il proprio consenso, a un intervento avente per oggetto il trattamento di questo disturbo se non quando l’assenza di un tale trattamento rischia di essere gravemente pregiudizievole alla sua salute e sotto riserva delle condizioni di protezione previste dalla legge comprendenti le procedure di sorveglianza e di controllo e le vie di ricorso.

Consenso Articolo 8 – Situazioni d’urgenza Allorquando in ragione di una situazione d’urgenza, il consenso appropriato non può essere ottenuto, si potrà procedere immediatamente a qualsiasi intervento medico indispensabile per il beneficio della salute della persona interessata. Articolo 9 – Desideri precedentemente espressi I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione.

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2001 Legge 28 marzo 2001, n. 145 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2001 Art. 1.  Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché il Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani. 

Art. 2.  Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione e al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 33 della Convenzione e dall'articolo 5 del Protocollo.  Art. 3. 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai princípi e alle norme della Convenzione e del Protocollo di cui all'articolo 1. 2. Gli schemi dei decreti legislativi, di cui al comma 1, sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati perché sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un parere entro il termine di quaranta giorni, decorso il quale i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere.

COMUNICAZIONE informazione COMUNICAZIONE CONSENSO IL PROCESSO DI FORMAZIONE DEL CONSENSO COMUNICAZIONE informazione COMUNICAZIONE CONSENSO … ma la comunicazione non si interrompe ..

MOMENTI FORMALI DI ESPRESSIONE DEL CONSENSO DA PARTE DI SOGGETTI “CAPACI” INFORMAZIONE : da parte di chi? ESPRESSIONE DEL CONSENSO : a chi? DOCUMENTAZIONE : in che modo?

DOCUMENTAZIONE DEL CONSENSO Quando è previsto come obbligatoria o scritta? Trasfusione Sperimentazione Procreazione assistita Negli altri casi, quali possibili modalità? Scritto Testimonianza Riportata in cartella

E SE IL CONSENSO NON VIENE CHIESTO? (O LA VOLONTA’ DEL PAZIENTE VIENE IGNORATA?)

IL CONSENSO NEL CASO DI SOGGETTI “INCAPACI” Incapaci per età: minorenni i genitori vedi però Convenzione di Oviedo (art. 6) Incapaci per provvedimento legale: interdetti il tutore e legge 6/2004 Amministrazione di sostegno Incapaci per infermità transitoria: se urgenza il medico Incapaci per infermità permanente: il medico (o amministratore di sostegno)

… E SE IL PAZIENTE NEGA IL CONSENSO? Art. 32 Cost. (2° comma): “…nessuno può essere obbligato… se non per disposizione di legge” I trattamenti ( e gli accertamenti ) sanitari obbligatori

Legge 833/1978 33. (Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori). - Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari. Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove, necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato. L'unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e comunità. Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l'infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno. Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio. Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.

Legge 833/1978 34. (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale). - La legge regionale, nell'ambito della unità sanitaria locale e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute, disciplina l'istituzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale. Le misure di cui al secondo comma dell'articolo precedente possono essere disposte nei confronti di persone affette da malattia mentale. Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi territoriali extraospedalieri di cui al primo comma. Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere. Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui al terzo comma dell'articolo 33 da parte di un medico della unità sanitaria locale e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel presente comma. Nei casi di cui al precedente comma il ricovero deve essere attuato presso gli ospedali generali, in specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura all'interno delle strutture dipartimentali per la salute mentale comprendenti anche i presidi e i servizi extraospedalieri, al fine di garantire la continuità terapeutica. I servizi ospedalieri di cui al presente comma sono dotati di posti letto nel numero fissato dal piano sanitario regionale.

Legge 833/1978 35. (Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale). - Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui all'articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta convalida deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune. Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune, nonché al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza.

Legge 833/1978 35. (Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale). Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno, e al consolato competente, tramite il prefetto. Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico della unità sanitaria locale è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso. Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; comunica altresì la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare. Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo. La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.

Legge 833/1978 35. (Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale). Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare. Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente articolo, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio. Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché al pubblico ministero. Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione. Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni e raccolto le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti. I ricorsi ed i successivi provvedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non è soggetta a registrazione.

ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI Trattamenti sanitari obbligatori previsti attualmente Vaccinazioni obbligatorie (secondo le rispettive leggi) Cura delle malattie veneree in fase contagiosa (L. 837/58) *Cure e ricovero per tossicodipendenti (l. 685/75) [autorità giudiziaria] Cure (ed eventualmente isolamento) per malattie infettive (T.U.LL.SS.) Cure per infortuni sul lavoro, malattie professionali e per assicurati INPS o già pensionati per invalidità (in caso di rifiuto, perdita benefici economici) [TSO improprio!] Cura malattie mentali (per degenza ospedaliera v. procedura artt. 34 e 35 legge N.833/78) * Non più previsto (vedi T.U. N. 309/90)

ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI Principi e procedure ordinarie (art. 33 legge N.833/78) Procedura per l’accertamento o il trattamento Proposta motivata di un medico Provvedimento del sindaco (quale autorità sanitaria locale) Procedura per la revoca o la modifica Chiunque può rivolgere richiesta al sindaco Entro 10 giorni il sindaco decide

TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO per malattia mentale in condizioni di degenza ospedaliera (artt. 33-34-35) Requisiti di legge che lo giustificano (art. 34) Alterazioni psichiche che richiedono urgenti interventi terapeutici Che gli stessi non vengono accettati dall’infermo Impossibilità di adottare tempestive e idonee misure sanitarie extraospedaliere

TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO per malattia mentale in condizioni di degenza ospedaliera (artt. 33-34-35) Procedura per il ricovero (artt. 33-34-35) Proposta motivata di un medico Convalida della proposta da parte di un medico della ULSS Provvedimento di ricovero da parte del sindaco (in servizio psichiatrico di diagnosi e cura e sua comunicazione entro 48 ore al giudice tutelare Decreto di convalida da parte del giudice tutelare (entro le successive 48 ore)

TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO per malattia mentale in condizioni di degenza ospedaliera (artt. 33-34-35) Procedura per prolungare il ricovero oltre il 7° giorno (art. 35) Proposta motivata del sanitario responsabile del servizio psichiatrico della ULSS Comunicazione da parte del sindaco al giudice tutelare

DOVERE DI OPERARE PER LA SALUTE LA DIMENSIONE NEGATIVA DELLA RESPONSABILITA’

RESPONSABILITA’ PER DANNI ALLA PERSONA IN AMBITO PENALE DELITTI DI OMICIDIO DELITTI DI LESIONE IN AMBITO CIVILE “DANNO INGIUSTO” PENA RISARCIMENTO

METODOLOGIA DEL RAGIONAMENTO PER VALUTARE L’IPOTESI DI RESPONSABILITA’ PER DANNO ALLA PERSONA CONSEGUENTE A COLPA PROFESSIONALE DEGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE IDENTIFICAZIONE DEL DANNO IDENTIFICAZIONE DELL’ATTO SANITARIO (COMMISSIVO/OMISSIVO) VERIFICA DEL NESSO DI CAUSALITA’ (PER ATTO COMMISSIVO/OMISSIVO) VALUTAZIONE DELL’ELEMENTO SOGGETTIVO (COMPORTAMENTO COLPOSO?)

LE REGOLE DELLA CAUSALITA’ CODICE PENALE Art. 40 - Rapporto di causalità Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

LE REGOLE DELLA CAUSALITA’ CODICE PENALE Art. 41 Concorso di cause Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per se un reato, si applica la pena per questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.

ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO CODICE PENALE Art. 43 - Elemento psicologico del reato Il delitto: è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è preterintenzionale, o oltre la intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente; è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

QUALI SONO LE FINALITA’ DELLE PRESTAZIONI SANITARIE Corso per Infermieri 6/5/2005 QUALI SONO LE FINALITA’ DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

QUALI SONO LE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE DEGLI ATTI SANITARI ? Non esistendo (per lo più) una normativa specifica occorre fare riferimento ai principi generali dell’ordinamento giuridico che riguardano i seguenti comportamenti: Atti che riguardano la libertà personale di terzi Atti che ledono l’incolumità di terzi Atti che pongono terzi in stato di incapacità

QUALI CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE? Riferimenti “tipici” Art. 50 c.p. consenso dell’avente diritto Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne. Art. 5 c.c. Atti di disposizione del proprio corpo Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altamente contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume

QUESTE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE SONO ADEGUATE PER OGNI ATTIVITA’ SANITARIA? Verifica a seconda delle finalità tutela degli stati di bisogno collaborazione all’attività giudiziaria anche per la tutela della salute? Limiti dell’art. 50 c.p. (è un esimente; quali beni disponibili?) Limiti dell’art. 5 c.c. (integrità fisica)

PER LA TUTELA DELLA SALUTE esigenza di giustificazioni più adeguate Art. 54 c.p. ? stato di necessità Non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, ne' altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità é determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.

PER LA TUTELA DELLA SALUTE esigenza di giustificazioni più adeguate Art. 51 c.p. ? Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità. Se un fatto costituente reato e' commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine. Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo. Non e' punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.

RETTIFICAZIONI DI ATTRIBUZIONE DI SESSO Trattamento chirurgico previsto dalla legge – Conformità col diritto alla salute – Divieto civilistico degli atti di disposizione del proprio corpo – Irrilevanza – Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza (Cost. artt. 3, 32; legge 14 aprile 1982 n.164, art. 3; c.c. art. 5) CORTE COSTITUZIONALE – 6 MAGGIO 1985, N.161 – Pres. Elia – Rel. Malagugini - Chiarotti La questione sollevata con riferimento agli artt. 2 e 32 Cost., assumendosi che il disposto degli artt. 1 e 5 della legge 14 aprile 1982, n.164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso) violerebbe i limiti agli atti di disposizione del proprio corpo (art. 5 c.c.; artt. 579 e 580 c.p.), posti a tutela della persona umana non è fondata. Anche a tacere del rilievo che il principio dell’indisponibilità del proprio corpo è salvaguardato, nella legge in esame, dalla necessità del previo intervento autorizzatorio del tribunale, resta comunque che, per giurisprudenza costante, gli atti di disposizione del proprio corpo, quando rivolti alla tutela della salute, anche psichica, debbono ritenersi leciti. La natura terapeutica che la scienza assegna all’intervento chirurgico – e che legge riconosce – nella fattispecie considerata ne esclude la illiceità, mentre le norme che lo consentono, dettate a tutela della persona umana e della salute, “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”, non offendono per certo i parametri costituzionali invocati.

STERILIZZAZIONE CONSENSUALE Reato di lesione personale gravissima INSUSSISTENZA (C.p. artt. 15, 50, 583; c.c. art. 5; legge 22 maggio 1978 n.194, art. 22; legge 14 febbraio 1982 n.164; cost. art. 32) CORTE DI CASSAZIONE – sez. V – 18 giugno 1987 (ud. 18 marzo 1987) – Pres. Marvasi – rel. Ventrella – P.M. Cucco (concl. Conf.) - Conciani A seguito dell’abrogazione dell’art.552 c.p. con legge 22 maggio 1978 n.194, la sterilizzazione deve considerarsi scriminata dal consenso validamente prestato ex art.50 c.p. L’art.552 c.p. non è infatti norma generale rispetto all’art.583 cpv., n.3 c.p., e dunque l’abrogazione in questione non ha posto in essere un fenomeno di successione di leggi, ma una pura e semplice abolitio criminis. Alla soluzione adottata, inoltre, non è di ostacolo l’art.5 c.c., il cui generico divieto degli atti dispositivi del proprio corpo che importino una diminuzione permanente dell’integrità fisica ammette deroghe da parte del legislatore; deroghe peraltro non in contrasto con l’art.32 della Costituzione a tutela della salute e con le linee di tendenza dell’attuale ordinamento – espresse in particolare dalla legge 14 aprile 1982 n.164 in materia di transessualismo – atteso che la sterilizzazione può giovare alla salute psichica dell’individuo che volontaria-mente vi si sottopone.

La Costituzione della Repubblica Italiana PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 marzo 1947, n Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 marzo 1947, n.1068 (in Supp) a Gazz. Uff. ottobre, n. 236 --- Approvazione del Protocollo convernente la costituzione dell’Organizzazione mondiale della sanità stipulato a New-York il 22 luglio 1946 Il capo provvisorio dello Stato: Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151: Visto l’art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946 n. 98: Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri: Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, e con il Ministro Segretario di Stato per le finanza e il tesoro; Ha sanzionato e promulga: Art. 1 Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo relativo alla costituzione dell’Organizzazione mondiale della sanità, stipulato a New York il 22 luglio 1946. Art. 2 Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella “gazzetta Ufficiale” ed ha effetto dal 22 luglio 1946.

CONSTITUTION DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ Signée à New York le 22 juillet 1946 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 19 décembre 19461 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 29 mars 1947 Entrée en vigueur pour la S uisse le 7 avril 1948 Les Etats parties à cette Constitution déclarent, en accord avec la Charte des Nations Unies, que les principes suivants sont à la base du bonheur des peuples, de leurs relations harmonieuses et de leur sécurité: La santé est un état de complet bien—être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. La possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. La santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité; elle dépend de la coopération la plus étroite des individus et des Etats.

DUE QUESTIONI PARTICOLARI Come giustificare il prelievo di organi da vivente a fini di trapianto? Come giustificare la sperimentazione su soggetti che non ne traggono beneficio personale ? (sperimentazione non terapeutica)

IL PRELIEVO DI TESSUTI O ORGANI DA DONATORE VIVENTE Senza diminuzione permanente dell’”integrità fisica” Sangue Midollo osseo, cute (?)

IL PRELIEVO DI TESSUTI O ORGANI DA DONATORE VIVENTE Con diminuzione permanente dell’”integrità fisica” Rene L. 26.6.1967 n.458 “Trapianto del rene tra persone viventi” Art. 1. In deroga al divieto di cui all’art. 5 del Codice civile, è ammesso disporre a titolo gratuito del rene al fine del trapianto tra persone viventi. La deroga è consentita ai genitori, ai figli, ai fratelli germani o non germani del paziente che siano maggiorenni, purché siano rispettate le modalità previste dalla presente legge. Solo nel caso che il paziente non abbia i consanguinei di cui al precedente comma o nessuno di essi sia idoneo o disponibile, la deroga può essere consentita anche per altri parenti o per donatori estranei.

IL PRELIEVO DI TESSUTI O ORGANI DA DONATORE VIVENTE Con diminuzione permanente dell’”integrità fisica” fegato L. 16.12.1999 n.483 “Trapianto parziale di fegato” Art. 1. 1. In deroga al divieto di cui all'articolo 5 del codice civile è ammesso disporre a titolo gratuito di parti di fegato al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi. 2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 26 giugno 1967, n. 458.

GIUSTIFICAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE TERAPEUTICA (nel caso singolo) Legge “Di Bella” Art. 12 Codice di Deontologia Medica NON TERAPEUTICA Normativa sui Comitati Etici per la sperimentazione

DOVERI FONDAMENTALI CODIFICATI SENZA FINALITÀ SANITARIE Corso per Infermieri 6/5/2005 DOVERI FONDAMENTALI CODIFICATI SENZA FINALITÀ SANITARIE DOVERI DI COLLABORARE A FINI DI GIUSTIZIA A - DOVERE DI INFORMARE L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA A1 – A FINI PENALI informativa di reati perseguibili d’ufficio A quale A.G.?  Autorità Giudiziaria PENALE Con quali strumenti? DENUNCIA (come Pubblico Ufficiale o Incaricato di un Pubblico Servizio) REFERTO (come Professionista Sanitario) (art. 365) A2 – A TUTELA del MINORE informativa degli stati di abbandono A quale A.G.?  Tribunale Minorenni SEGNALAZIONE (art. 9 legge 184/83)

DOVERI FONDAMENTALI CODIFICATI SENZA FINALITÀ SANITARIE DOVERI DI COLLABORARE A FINI DI GIUSTIZIA A - DOVERE DI INFORMARE L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA …… A3 – A TUTELA DELL’“INCAPACE” informativa degli stati di incapacità (anche parziale, anche temporanea) A quale A.G.?  Giudice Tutelare (oppure P.M.) Con quali strumenti? SEGNALAZIONE (art. 406 C.C. ex lege 6/2004)

Art. 361 - Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale CODICE PENALE Art. 361 - Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire sessantamila a un milione. La pena è della reclusione fino a un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

CODICE PENALE Art. 362 - Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del suo servizio, è punito con la multa fino a lire duecentomila. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa ne si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio- riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico..

Art. 365 - Omissione di referto Corso per Infermieri 6/5/2005 CODICE PENALE Art. 365 - Omissione di referto Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'art. 361, è punito con la multa fino a lire un milione. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

LEGGE 184/83 DISCIPLINA DELL’ADOZIONE E DELL’AFFIDAMNETO DEI MINORI Art. 9 Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio. La situazione di abbandono può essere accertata anche d’ufficio dal giudice.

LEGGE 6/2004 INTRODUZIONE NEL LIBRO PRIMO, TITOLO XII, DEL CODICE CIVILE DEL CAPO I, RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E MODIFICA DEGLI ARTICOLI 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 E 429 DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI INTERDIZIONI E DI INABILITAZIONE, NONCHÈ RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E FINALI. Art. 1. La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. ……

Art. 404 C.C. – ex lege 6/2004 (Amministrazione di sostegno) LEGGE 6/2004 Art. 404 C.C. – ex lege 6/2004 (Amministrazione di sostegno) La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

LEGGE 6/2004 Art. 405 C.C. – ex lege 6/2004 (Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità) Omissis. Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere. Omissis

Art. 406 C.C. – ex lege 6/2004 (Soggetti) LEGGE 6/2004 Art. 406 C.C. – ex lege 6/2004 (Soggetti) Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417. Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

DOVERI FONDAMENTALI CODIFICATI SENZA FINALITÀ SANITARIE DOVERI DI COLLABORARE A FINI DI GIUSTIZIA B – DOVERE DI RISPONDERE A RICHIESTE DELL’A.G. (Svolgimento di accertamenti di competenza sanitaria) SU PERSONA VIVENTE (perquisizione) Ispezione corporale (previa autorizzazione P.M.) Esplorazione cavità naturali (?) Prelievo liquidi biologici (previo consenso) SU PERSONA DECEDUTA Ispezione cadaverica (autopsia)

I DELITTI PERSEGUIBILI D’UFFICIO (di interesse sanitario) Corso per Infermieri 6/5/2005 I DELITTI PERSEGUIBILI D’UFFICIO (di interesse sanitario) Perché il sanitario deve conoscere quali sono? Come identificarli sulla base della loro codificazione?

I DELITTI PERSEGUIBILI D’UFFICIO (di interesse sanitario) Le indicazioni schematiche che vengono proposte (con finalità didattiche) seguono questa griglia: Identificazione del dato clinico-biologico Identificazione delle conseguenti ipotesi di reato Conseguenze sotto il profilo della procedibilità

I DELITTI PERSEGUIBILI D’UFFICIO (di interesse sanitario) 1. Identificazione del dato clinico-biologico Quali possibili realtà clinico-biologiche? Soggetto deceduto Soggetto vivente con lesività

I DELITTI PERSEGUIBILI D’UFFICIO (di interesse sanitario) 2. Identificazione delle conseguenti ipotesi di reato Quali ipotesi di reato? A Omicidio (varie ipotesi) – morte come aggravante di alcuni reati (titolo XII – delitti contro la persona) B1 “lesioni personali” come delitto contro l’incolumità individuale (titolo XII – delitti contro la persona) B2 Lesività conseguente a delitti contro l’incolumità pubblica (titolo VI – delitti di pericolo mediante violenza o mediante frode)

TITOLO VI DEI DELITTI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA Capo I - DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE VIOLENZA ESEMPIO Art. 422 - Strage Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con [la morte]. Se è cagionata la morte di una sola persona si applica l'ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.

TITOLO VI DEI DELITTI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA Capo II - DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE FRODE ESEMPIO Art. 438 - Epidemia Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo. Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena [di morte] dell'ergastolo.

TITOLO VI DEI DELITTI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA Capo III - DEI DELITTI COLPOSI DI COMUNE PERICOLO Art. 451 - Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a un milione. Art. 452 - Delitti colposi contro la salute pubblica Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito: [1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte;] 2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo; 3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione. Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.

I DELITTI PERSEGUIBILI D’UFFICIO (di interesse sanitario) Corso per Infermieri 6/5/2005 I DELITTI PERSEGUIBILI D’UFFICIO (di interesse sanitario) 3. Conseguenze sotto il profilo della procedibilità Quali procedibilità? A sempre d’ufficio (anche il tentativo d’omicidio) B2 sempre d’ufficio B1 occorre distinguere In base all’elemento psicologico In base alla durata della malattia e ad altre eventuali conseguenze

I DELITTI PERSEGUIBILI D’UFFICIO (di interesse sanitario) Lesioni volontarie regola: d’ufficio se malattia superiore a 20 giorni o “lesioni aggravate” (vedi art. 583) eccezione: anche per malattie di durata inferiore se provocate da armi o sostanze tossiche (vedi art. 585) Lesioni colpose regola: solo su querela eccezione: d’ufficio se conseguenti all’attività lavorativa (vedi art. 590) e “aggravate” (vedi art. 583)

CODICE PENALE Art. 581 - Percosse Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, e` punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a L. 600.000. Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

Art. 582 - Lesione personale CODICE PENALE Art. 582 - Lesione personale Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Art. 583 - Circostanze aggravanti CODICE PENALE Art. 583 - Circostanze aggravanti La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; [3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.] ……

Art. 583 - Circostanze aggravanti CODICE PENALE Art. 583 - Circostanze aggravanti …… La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso; 5) [l'aborto della persona offesa.] [NOTA: i nn. 3) del primo comma e 5) del secondo, sono stati abrogati dall’art. 22 della L. 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza. Tali argomenti sono ora regolamentati dall’art. 17 della stessa legge.]

Art. 585 - Circostanze aggravanti CODICE PENALE Art. 585 - Circostanze aggravanti Nei casi preveduti dagli artt. 582, 583 e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 576; ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive. Agli effetti della legge penale, per "armi" s'intendono: quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo. Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

Art. 590 - Lesioni personali colpose CODICE PENALE Art. 590 - Lesioni personali colpose Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire un milione. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire quattrocentomila a due milioni; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire un milione a quattro milioni. …… Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

I DELITTI PERSEGUIBILI D’UFFICIO (di interesse sanitario) Violenza sessuale (da titolo XII – delitti contro la persona – ex lege 66/96) concetto: imporre “atti sessuali” con violenza o minaccia (art. 609 bis) “atti sessuali” con minorenne (art. 609 quater) perseguibilità: su querela (6 mesi – irrevocabile) tranne: ……

I DELITTI PERSEGUIBILI D’UFFICIO (di interesse sanitario) tranne: - minore sotto i 10 anni; - minore sotto i 14 anni se con violenza (609 bis); - minore sotto i 16 anni se da genitore, educatore, etc. (609 quater); - minore sotto 18 anni se da genitore, educatore, etc. e con violenza (609 bis); - da pubblico ufficiale o incaricato p. servizio; - se connesso con altro delitto perseguibile d’ufficio; - se violenza di gruppo.

Art.609-bis (violenza sessuale) CODICE PENALE Art.609-bis (violenza sessuale) Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali é punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena é diminuita in misura non eccedente i due terzi

Art.609-quater (atti sessuali con minorenne) CODICE PENALE Art.609-quater (atti sessuali con minorenne) Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore é affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. Non é punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non é superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena é diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci

Art.609-septies (querela di parte). CODICE PENALE Art.609-septies (querela di parte). I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa. Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela é di sei mesi. La querela proposta é irrevocabile. Si procede tuttavia d'ufficio: 1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis é commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici; 2) se il fatto é commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore é affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia; 3) se il fatto é commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni; 4) se il fatto é connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio; 5) se il fatto é commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma

art.609-octies (violenza sessuale di gruppo) CODICE PENALE art.609-octies (violenza sessuale di gruppo) La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo é punito con la reclusione da sei a dodici anni. La pena é aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter. La pena é diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena é altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112

I DELITTI PERSEGUIBILI D’UFFICIO (di interesse sanitario) Maltrattamenti (titolo XI – delitti contro la famiglia) concetto: lesività ripetuta (commissiva o per omissione) ipotesi: - verso minori di 14 anni - tra familiari - verso persone affidate per educazione, istruzione, cura, custodia o per esercizio di professione perseguibilità: sempre d’ufficio

Art. 572 Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli CODICE PENALE Art. 572 Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.