A cura di Salvatore Giordano

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Valutazione dei crediti L’art comma 1 n. 8 c.c. prescrive che «i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo.
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Transcript della presentazione:

A cura di Salvatore Giordano 1 Costo ammortizzato A cura di Salvatore Giordano

Introduzione 2 Art. 12 del D. Lgs. 139/2015 In vigore dal 1 gennaio 2016 Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data. Le modificazioni previste dal presente decreto all'articolo 2426, comma 1, numeri 1), 6) e 8), del codice civile (Costo ammortizzato), possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. Si può non applicare per esercizi precedenti facendone menzione in Nota integrativa. Nel caso in cui la società non si avvalga della facoltà, il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione dei crediti devono essere applicati a tutti i crediti retroattivamente. Gli effetti derivanti dalla differenza tra il valore del credito iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente alla data del bilancio in cui si applica la nuova disciplina (nella normalità dei casi 31 dicembre 2015) e il valore del credito calcolato al costo ammortizzato (ed eventualmente attualizzato) all’inizio dell’esercizio di prima applicazione di questa disciplina (nella normalità dei casi il 1° gennaio 2016) sono imputati agli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto, al netto dell’effetto fiscale.

Non applicazione ai debiti precedenti 3 Non applicazione ai debiti precedenti Qualora la società applichi il criterio del costo ammortizzato esclusivamente ai debiti sorti successivamente all’esercizio avente inizio a partire dall’1.1.2016 continua a classificare i costi accessori ai finanziamenti tra le altre immobilizzazioni immateriali e ad ammortizzare tali costi in conformità al precedente principio OIC 24

Valutazione iniziale crediti 4 L’art. 2426 comma 1 n. 8 c.c. prescrive che “ i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale (valore attuale – tasso di mercato)”. Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti se gli effetti sono irrilevanti. Generalmente gli effetti sono irrilevanti se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi). L’irrilevanza si presume inoltre quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti ed ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo Se non si applica il costo ammortizzato il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del credito al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito.

5 Valutazione iniziale Rilevare un credito applicando il costo ammortizzato significa ripartire nel tempo la differenza tra il flusso iniziale e quelli successivi compreso quello finale attraverso il tasso d’interesse effettivo. Per semplificare, tale criterio consente di ripartire per competenza tutti i proventi della dilazione/finanziamento concessa tramite il credito. Al momento della rilevazione iniziale è necessario calcolare il tasso interno di rendimento, costante lungo tutta la durata del credito che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito ed il suo valore di rilevazione iniziale. Il T.I.R. calcolato rappresenta il tasso a cui valorizzare per competenza il credito concesso. Gli incassi periodici assumono invece unicamente rilievo finanziario e pertanto non economico.

Valutazione iniziale 6 L’art. 2426, comma 1, n. 8, prescrive che occorre tenere conto del “ fattore temporale” nella valutazione dei crediti. In sede di rilevazione iniziale, per tenere conto del fattore temporale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali (nominale) deve essere confrontato con i tassi di interesse di mercato. Il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un’operazione similare di finanziamento con termini e condizioni comparabili a quella oggetto di esame. Qualora il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito. In tal caso, il valore di iscrizione iniziale del credito è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri più gli eventuali costi di transazione. Il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali (da confrontare con il tasso di mercato) include le commissioni contrattuali tra le parti dell’operazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza e non comprende i costi di transazione; tuttavia, se le commissioni contrattuali tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza non sono significativi, il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali dell’operazione può essere approssimato dal tasso di interesse nominale. Nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell’art. 2435-bis del codice civile e nel bilancio delle micro-imprese redatto ai sensi dell’art. 2435-ter del codice civile, i crediti possono essere valutati al valore di presumibile realizzo senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l’attualizzazione.

Tasso contrattuale inferiore a quello di mercato - Debiti 7 Tasso contrattuale inferiore a quello di mercato - Debiti Rapporto tra Controllante e controllata Debiti finanziari verso controllata: Se da verbali, situazione economica o contratti tale transazione ha natura finalizzata al rafforzamento patrimoniale della controllata: la differenza tra disponibilità liquide ricevute e valore attuale dei flussi futuri (meno costi di transazione) è rilevata: Ad incremento del P. N. (no provento) nel bilancio della controllata; Ad incremento della partecipazione (e non come onere finanziario) nel bilancio della controllante.

Valutazione successiva dei crediti 8 Valutazione successiva dei crediti Successivamente alla prima iscrizione occorre rilevare i seguenti valori: 1) i proventi finanziari di competenza determinati applicando il T.I.R. al valore iniziale o di inizio esercizio del credito; 2) l’importo incassato espressivo del tasso nominale da contratto; 3) l’importo del credito al 31/12 dato da: Valore credito iniziale + proventi finanziari -interessi incassati - svalutazioni (al presumibile valore di realizzo) - perdite su crediti

Presumibile valore di realizzo 9 Presumibile valore di realizzo Tuttavia anche l’utilizzo del costo ammortizzato impone il calcolo del fondo svalutazione crediti attraverso la periodica stima del valore del credito. Indipendentemente dall’applicazione del costo ammortizzato occorre rilevare la perdita di valore ed accantonare il relativo fondo svalutazione perché, a norma dell’art. 2426, comma 1, punto 8 del c.c., tutti i crediti devono essere iscritti al presumibile valore di realizzo

Fondo svalutazione crediti 10 I crediti sono rappresentati in bilancio al netto del fondo svalutazione crediti. Un credito deve essere svalutato nell’esercizio in cui si ritiene probabile che il credito abbia perso valore. Al fine di stimare il fondo svalutazione crediti una società deve valutare se sussistano degli indicatori che facciano ritenere probabile che un credito abbia perso valore. Di seguito si riportano alcuni esempi di tali indicatori: - significative difficoltà finanziarie del debitore; - una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale; - il creditore, per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del debitore, estende a quest’ultimo una concessione che il creditore non avrebbe altrimenti preso in considerazione; - sussiste la probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria; - dati osservabili che indichino l’esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un credito, ivi incluso, condizioni economiche nazionali o locali sfavorevoli o cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni economiche del settore economico di appartenenza del debitore. La verifica dell’esistenza degli indicatori di perdita di valore varia a seconda della composizione delle voci dei crediti. Tale verifica è effettuata per ogni singolo credito in presenza di un numero limitato di crediti.

Costo ammortizzato e attualizzazione - Debiti 11 Costo ammortizzato e attualizzazione - Debiti 1) Valore iniziale del debito pari al Valore Attuale dei flussi finanziari futuri 2) Ridotto degli oneri di transazione 3) Determinazione del T. I. E. La differenza tra tale importo iniziale ed il valore a termine viene rilevato a C. E. come onere finanziario lungo la durata del debito utilizzando il tasso d’interesse effettivo

Crediti OIC 15 12 Crediti Ante-D.Lgs. n. 139/2015   Ante-D.Lgs. n. 139/2015 Post-D.lgs. n.139/2015 Bilancio ordinario Valore di presumibile realizzo Costo ammortizzato + Attualizzazione Bilancio abbreviato Bilancio per le micro- imprese Valore di presumibile realizzo

Costo ammortizzato La valutazione dei crediti 13 Il credito è rilevato, in Bilancio, la prima volta al valore nominale, al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito. I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono quindi inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo.  I costi in oggetto saranno quindi così ammortizzati lungo la durata attesa del credito, integrando o rettificando gli interessi attivi calcolati al tasso nominale e seguendone la medesima classificazione nel conto economico.

Crediti e debiti OIC 15 e OIC 19 14 Crediti e debiti OIC 15 e OIC 19 Fattore temporale nella valutazione dei crediti È necessario confrontare Il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali. Il tasso di interesse di mercato.

Crediti e debiti OIC 15 e OIC 19 Se il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali è significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. Il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito/debito al fine di determinare il valore iniziale di iscrizione del credito.

Crediti e debiti OIC 15 e OIC 19 16 Crediti e debiti OIC 15 e OIC 19 Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti. Si può presumere l’irrilevanza degli effetti: se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi), o se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.

Non utilizzo del costo ammortizzato 17 Non utilizzo del costo ammortizzato Costi iniziali di transazione: Spese di istruttoria, imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine, oneri di perizia sull’immobile, commissioni sono rilevati tra i RISCONTI ATTIVI (S. P. D) Gli stessi sono addebitati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali

Crediti e debiti OIC 15 e OIC 19 18 Crediti e debiti OIC 15 e OIC 19 Crediti iscritti in Bilancio al 31.12.2015 Possono continuare ad essere valutati secondo i vecchi criteri di valutazione (valore di presumibile realizzo). Possono essere valutati al costo ammortizzato retroattivamente. La società che decide di avvalersi di tale facoltà dovrà indicarlo in nota integrativa.

Crediti e debiti OIC 15 e OIC 19 Ai soli fini comparativi Le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell’esercizio precedente a quello di prima applicazione della nuova disposizione devono essere presentate come se il richiamato metodo di valutazione fosse stato da sempre applicato.

Bilancio per le micro- imprese 20 Debiti OIC 19 Debiti   Ante-D.Lgs. n. 139/2015 Post-D.lgs. n.139/2015 Bilancio ordinario Valore nominale Costo ammortizzato + Attualizzazione Bilancio abbreviato Bilancio per le micro- imprese

Crediti e debiti OIC 15 e OIC 19 21 I costi di transazione sostenuti per l’emissione di prestiti obbligazionari (esempio: le spese di istruttoria, gli oneri di perizia del valore dell’immobile e altri costi accessori per l’ottenimento di finanziamenti e mutui ipotecari, le eventuali commissioni attive e passive iniziali, le spese di emissione), gli aggi e i disaggi di emissione dei prestiti obbligazionari, ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza. Sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. I costi di transazione e gli altri costi, rientrando nel calcolo dell’interesse effettivo, saranno ammortizzati lungo la durata attesa del debito.   Il loro ammortamento integrerà o rettificherà gli interessi passivi calcolati al tasso nominale (seguendone la medesima classificazione nel conto economico).  

Costo ammortizzato e attualizzazione 22 Costo ammortizzato e attualizzazione L’art. 2426 comma 1 n. 8 prescrive che occorre tenere conto del fattore temporale nella valutazione dei debiti Pertanto se il tasso i interesse desumibile dalle condizioni contrattuali È significativamente diverso Dal tasso di interesse di mercato Il debito deve essere iscritto al valore attuale dei flussi futuri determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato

Crediti e debiti OIC 15 e OIC 19 23 ESEMPIO: Ho contratto un finanziamento di euro 10.000 Costi per contrarre il finanziamento (esempio, costi di istruttoria) = euro 500 PRIMA ORA Iscrizione in Bilancio Rilevo: Debiti vs/banca: 10.000 Costi accessori sui finanziamenti (Imm. Immateriale, SP): 500 Debiti vs. banca: 9.500 Al 31/12/n interessi passivi di competenza dell’esercizio (al tasso nominale), quota ammortamento costi accessori su finanziamenti. interessi passivi di competenza (calcolati al tasso di interesse effettivo, che comprende anche parte dei costi accessori su finanziamento sostenuti).

Finanziamento senza costi di transazione 24 Finanziamento senza costi di transazione Incasso finanziamento 1/1/2018: 2.500 Rimborso (5 anni – unica soluzione) 31/12/2022: 2.500 Interesse annuale 5% (2.500 * 5% = 125) 31/12/2018 125 31/12/2019 125 31/12/2020 125 31/12/2021 125 31/12/2022 125 31/12/2022 2.500

Finanziamento senza costi di transazione 25 Finanziamento senza costi di transazione Tasso interno di rendimento = 5% Infatti: 125* 1,05-1 + 125* 1,05-2 + 125* 1,05-3 + 125* 1,05-4 + (2.500+125)* 1,05-5 = 2.500 Il debito verrà iscritto a 2.500 e nel conto economico di ogni anno verranno iscritti interessi passivi per € 125 In questo caso il costo ammortizzato non è – di fatto - applicabile

Finanziamento con costi di transazione 26 Finanziamento con costi di transazione Incasso finanziamento 1/1/2018: 2.500 Commissioni pagate inizialmente: 100 Rimborso (5 anni – unica soluzione) 31/12/2022: 2.500 Interesse annuale 5% (2.500 * 5% = 125) 31/12/2018 125 31/12/2019 125 31/12/2020 125 31/12/2021 125 31/12/2022 125 31/12/2022 2.500

Finanziamento con costi di transazione 27 Finanziamento con costi di transazione Tasso interno di rendimento = 5,95% Infatti: 125* 1,0595-1 + 125* 1,0595-2 + 125* 1,0595-3 + 125* 1,0595-4 + (2.500+125)* 1,0595-5 = 2.400 (2.500 – 100) Il debito verrà iscritto a 2.400 e nel conto economico di ogni anno verranno iscritti interessi passivi pari ad un interesse del 5,95%

Finanziamento con costi di transazione 28 Finanziamento con costi di transazione Anno Val. iniz. Interessi Flussi di cassa Differenza S. P. a b=a*5,95% c d=b-c e=a+b-c 1 2.400 142,80 125 17,80 2.417,80 2 143,86 18,86 2.436,66 3 144,98 19,98 2.456,64 4 146,17 21,17 2.477,81 5 2,477,81 147,43 22,43 2.500 100

Finanziamento con costi di transazione 29 Finanziamento con costi di transazione Anno 1 Costi di transazione a Banca c/c 100 Banca c/c a Debiti v/banche 2.500 Debiti v/banche a Costi di transazione 100 Interessi passivi a Banca c/c 125 Interessi passivi Debiti v/banche 17,80 RENDICONTO Attività operativa -125 Attività di finanziamento +2.400

Finanziamento a tasso fisso con costi di transazione 30 Finanziamento a tasso fisso con costi di transazione Valore nominale 1/1/2018: 50.000 Commissioni pagate inizialmente: 1.000 Rimborso in 3 anni Rata annuale 17,676,52 Interesse annuale 3% Tasso effettivo 4,06%

Finanziamento a tasso fisso con costi di transazione (vecchie norme) 31 Finanziamento a tasso fisso con costi di transazione (vecchie norme) rata interessi capitale Debito residuo 1/1/2018 50,000 1/1/2019 17.676,52 1,500 16.176,52 33.823,48 1/1/2020 1.014,70 16.661,82 17.161,66 1/1/2021 514,85

Finanziamento a tasso fisso con costi di transazione 32 Finanziamento a tasso fisso con costi di transazione data Val. iniz. (a) Flusso di cassa (b) Interessi pass. (c) 4,06% Rimb. Cap. Differenza (c-b) Val. finale 1/1/2018 49.000 1/1/2019 1,500 1.988,42 16.176,52 488,42 33.311,90 1/1/2020 1.014,70 1.351,80 16.661,82 337,09 16.987,17 1/1/2021 514,85 689,34 17.161,66 174,49

Finanziamenti a tasso variabile 33 Finanziamenti a tasso variabile Quando il tasso di interesse nominale è variabile e parametrato ai tassi di mercato, i flussi finanziari sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi d’interesse di mercato ed il tasso d’interesse effettivo è ricalcolato con decorrenza dalla data in cui gli interessi sono stati rilevati in base al contratto (OIC 19). Non occorre ricalcolare il tasso d’interesse effettivo quando il tasso d’interesse nominale aumenta o diminuisce in modo prestabilito dalle previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono dovute ad indicizzazioni legate a parametri di mercato

Finanziamenti a tasso variabile 34 Finanziamenti a tasso variabile Valore nominale 1/1/2018: 50.000 Commissioni pagate inizialmente: 1.000 Rimborso (al terzo anno) Interesse annuale : euribor + spread 2% Tasso interesse di mercato allineato al tasso contrattuale Esercizio Euribor Spread tasso nominale 2018 0,5 2 2,5 2019 1 2 3 2020 1,5 2 3,5

Finanziamenti a tasso variabile 35 Finanziamenti a tasso variabile Tasso interno di rendimento 2018 = 3,21% Infatti: 1250* 1,0321-1 + 1250* 1,0321-2 + (50.000+1250)* 1,0321-3 = 49.000 (50,000 – 1,000)

Finanziamenti a tasso variabile - 2018 36 Finanziamenti a tasso variabile - 2018 Anno Val. iniz. Interessi Flussi di cassa Rimb. capitale Differenza S. P. a b=a*3,21% c d=b-c e=a+b-c 49.000 1 1.572,90 1250 322,90 49.322,90 2 1.583,26 333,26 49.656,16 3 1.593,96 50.000 343,96

Finanziamenti a tasso variabile 37 Finanziamenti a tasso variabile Tasso concordato = 3% Tasso interno di rendimento 2019 = 3,72% Infatti: 1500* 1,0372-1 + (50.000+1500)* 1,0372-2 = 49.322,90

Finanziamenti a tasso variabile - 2019 38 Finanziamenti a tasso variabile - 2019 Anno Val. iniz. Interessi Flussi di cassa Rimb. capitale Differenza S. P. a b=a*3,72% c d=b-c e=a+b-c 49.000 1 1.572,90 1250 322,90 49.322,90 2 1.834,81 1500 334,81 49.657,71 3 1.847,27 50.000 347,27