Istituzioni di diritto pubblico per SP a.a. 2018/2019 La Corte costituzionale
La Corte costituzionale è un organo di garanzia: ha il compito di tutelare i principi e le disposizioni costituzionali e perciò ha il potere di sindacare e annullare alcune tipologie di atti, se lesivi delle regole fondanti dell’ordinamento. Si compone di 15 giudici, 5 nominati dal Capo dello Stato, 5 eletti dal parlamento in seduta comune, 5 eletti dalle supreme magistrature (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei conti). Ciascun giudice rimane in carica 9 anni. I requisiti per accedere alla carica di giudice costituzionale e le guarentigie che li assistono (come l’inamovibilità) servono a garantire autonomia e indipendenza nell’esercizio delle funzioni.
La Corte costituzionale non giudica il merito di una legge o di un atto ( merito nel senso della la sua opportunità, giustezza, da un punto di vista politico) ma giudica se essa abbia violato una norma costituzionale. La Corte costituzionale è il giudice della legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge. Essa deve escludere dal suo sindacato ogni valutazione di natura politica e ogni valutazione sull’uso del potere discrezionale del Parlamento, cioè non deve mai sostituire la propria concezione politica a quella del legislatore. La Corte costituzionale non fa una sua politica
Principi sulla giustizia costituzionale Il controllo di legittimità costituzionale delle leggi è un carattere distintivo e comune degli ordinamenti liberal-democratici dotati di una costituzione scritta e rigida. Principio fondamentale e supremo del nostro ordinamento è quello dell’unità della giurisdizione costituzionale : il controllo di costituzionalità delle leggi spetta tutto e solo alla Corte costituzionale. Esistono due grandi modelli di giustizia costituzionale: diffuso e accentrato. Il Costituente ha scelto un sistema di giustizia costituzionale improntato al modello accentrato.
Attribuzioni della Corte costituzionale: Giudizi di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni e delle Province autonome: Giudizio in via incidentale Giudizio in via principale Giudizi per conflitto di attribuzioni: tra i Poteri dello stato tra lo Stato e le regioni e Province autonome; Giudizio sull’ammissibilità del referendum abrogativo; Giudizio sulle accuse al Capo dello Stato.
I giudizi di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge Garantire che la Costituzione non sia violata dagli atti di indirizzo politico.
I giudizi di legittimità costituzionale possono avere ad oggetto le leggi ordinarie, i decreti legge e i decreti delegati, le leggi regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, gli statuti regionali ordinari e, nei limiti in cui sono sindacabili, le leggi costituzionali e di revisione costituzionale cioè: i principali e fondamentali atti normativi in cui si esprime l’indirizzo politico. non possono avere ad oggetto gli atti subordinati alla legge (regolamenti governativi) e non possono avere ad oggetto gli atti normativi dell’Unione europea.
I giudizi di legittimità costituzionale sono di due tipi: Giudizio in via incidentale: quando un giudice nel corso di un processo, dubitando della legittimità costituzionale di una disposizione che deve applicare, chiede alla Corte di accertare se quella disposizione è incostituzionale. Giudizio in via principale: quando lo Stato, oppure la Regione, o una Provincia autonoma, impugna la legge emanata dall’altro ente, per vizi di costituzionalità. Il giudizio incidentale è un processo senza parti necessarie; Il giudizio in via principale è un processo a parti necessarie. Se la Corte accerta l’incostituzionalità della legge o dell’atto con forza di legge oggetto del giudizio, emana una sentenza (o ‘dichiarazione’) di incostituzionalità.
I giudizi di legittimità sulle leggi e gli atti aventi forza di legge. Il giudizio in via incidentale È proposto da un giudice che nel corso di un processo dubita che una legge che deve applicare per decidere quel processo non sia conforme a Costituzione
Giudizio in via incidentale: Il giudizio deve sorgere come un incidente nel corso di un processo. Requisiti di ammissibilità: rilevanza e non manifesta infondatezza. Rilevanza e non manifesta infondatezza devono essere motivate dal giudice a quo nella sua ordinanza di rimessione. Se i requisiti mancano, la Corte può respingere la questione con una ordinanza di inammissibilità per difetto di rilevanza o con una ordinanza di manifesta infondatezza. Nell’ordinanza di rimessione deve anche essere delimitato il thema decidendum: la disposizione della cui costituzionalità si dubita (l’oggetto della questione) e la o le norme costituzionali che si assumono violate (il parametro).
La Corte deve rispettare la corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma può comunque interpretare a sua volta sia l’oggetto che il parametro (e quindi assegnare a queste disposizioni normative un significato diverso da quello che ha loro attribuito il giudice a quo). Un punto di riferimento di cui la Corte si avvale per garantire una certa oggettività all’interpretazione prescelta è il richiamo al diritto vivente, l’interpretazione prevalentemente seguita dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, il più importante giudice ordinario. Pur dovendosi attenere alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, alla Corte costituzionale è consentito dichiarare la eventuale illegittimità costituzionale consequenziale.
Se i requisiti di ammissibilità ci sono la Corte passa a esaminare il merito della questione. Attenzione: come detto, la Corte costituzionale non giudica il merito delle leggi, cioè la loro opportunità politica; ma quando va a sindacarle può esaminarle sia sotto il profilo dei vizi formali (inerenti al procedimento di approvazione) sia sotto il profilo dei vizi sostanziali (inerenti il loro contenuto) e in questo senso giudica le leggi nel merito, cioè per ciò che dispongono.
I vizi delle leggi e i criteri per valutarli: L’eccesso di potere legislativo La ragionevolezza
La Corte, come qualunque altro giudice, emette due tipi di decisioni: sentenze e ordinanze. Con ordinanza sono adottati tutte le deliberazioni che non concludono il giudizio (fanno eccezione l’ordinanza di manifesta inammissibilità e quella di manifesta infondatezza, che sono ordinanze ma concludono il giudizio). La sentenza conclude il giudizio.
Si distinguono: sentenze di inammissibilità (dichiarano il difetto dei presupposti necessari della questione) sentenze di accoglimento (dichiarano che la questione è fondata) sentenze di rigetto (dichiarano che la questione è infondata)
NB: la Corte può dichiarare – accogliendo la questione – che una legge è incostituzionale; ma non dichiara mai – rigettando la questione – che una legge è costituzionale. Non esiste alcun «bollino di costituzionalità»!!!!
La sentenza di incostituzionalità annulla la legge, che Efficacia delle sentenze di accoglimento La sentenza di incostituzionalità annulla la legge, che non può più trovare applicazione ai rapporti giuridici futuri, e cioè a quelli sorti dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta ufficiale, né ai rapporti sorti precedentemente, e che siano ancora pendenti, ovvero aperti, non oggetto di prescrizione, decadenza o sentenza passata in giudicato, che sono i modi con cui i rapporti giuridici, i diritti e le azioni si estinguono o si fissano in modo definitivo o immodificabile. (La sentenza di accoglimento prevale sul giudicato in un solo caso, quello delle sentenze penali di condanna, che, in nome del principio del favor rei, vengono travolte dalla dichiarazione di incostituzionalità della norma di legge su cui erano fondate).
Dal punto di vista soggettivo, esso vale erga omnes. Efficacia delle sentenze di accoglimento Dal punto di vista temporale, l’annullamento ha effetto parzialmente retroattivo. Dal punto di vista soggettivo, esso vale erga omnes.
La sentenza di rigetto Non ha effetti erga omnes, ma solo inter partes, ossia ha effetti solo nei confronti del giudice a quo, e questo effetto è il seguente: il giudice a quo non può riproporre nello stesso grado del processo la stessa questione. La questione può essere riproposta in successivi gradi del processo; o da altri giudici; o in termini diversi.
Altri tipi di sentenze: le sentenze interpretative Prima di parlare delle sentenze interpretative mettiamo a fuoco la distinzione tra disposizione e norma. È una distinzione ‘convenzionale’ a cui si ricorre nel diritto per mettere a fuoco questo fenomeno: un testo scritto può essere inteso in modi diversi. Chiamiamo disposizione il testo scritto che formula una prescrizione legislativa. Chiamiamo norma l’interpretazione che dal testo scritto si trae. Da un solo testo possono nascere più norme: Perché il testo è passibile di più interpretazioni, tutte plausibili Perché nel corso del tempo appaiono possibili interpretazioni a cui in passato non si ea pensato. «Ciò determina l’emergere di pronunce della Corte costituzionale con le quali vengono annullate solo talune norme desumibili dalla disposizione scritta [o con le quali una disposizione non è annullata perché, tra le norme da essa desumibili, ve ne è una che non appare incostituzionale] cosicché la disposizione continua a far parte del testo della legge». (p. 258)
LE SENTENZE INTERPRETATIVE Da una disposizione ‘A’ si possono trarre, in via interpretativa, più norme: la norma A1, A2, A3 che corrispondono a diverse possibili interpretazioni del testo. Esempio: immaginiamo una disposizione del codice civile che dice che i crediti di lavoro si estinguono in 3 anni. Deve essere intesa nel senso che questi tre anni, dopo i quali non si può più far valere un credito che vantiamo verso qualcun che non ci ha pagato un nostro lavoro, decorrono in costanza del rapporto di lavoro, o solo dopo la fine del rapporto di lavoro? A seconda di come la interpreto, traggo dalla disposizione due norme diverse, e ciascuna delle quali mi può apparire legittima o meno rispetto alla Costituzione. La sentenza interpretativa lascia intatto il testo e riguarda la norma che se ne desume interpretativamente.
Una sentenza interpretativa può dire: SENTENZE INTERPRETATIVE DI ACCOGLIMENTO E DI RIGETTO Una sentenza interpretativa può dire: a) la legge, che si può interpretare nel senso A1 e A2, è incostituzionale in quanto interpretata nel senso A1 Es. L’art. XXX del codice civile, in quanto interpretata come implicante che la prescrizione del credito di lavoro decorre durante il rapporto di lavoro, è incostituzionale. Conseguenza: occorre evitare di interpretarla in quel senso (la sentenza interpretativa di accoglimento cancella una possibile interpretazione di una disposizione di legge). SENTENZA INTERPRETATIVA DI ACCOGLIMENTO N.B. È SEMPRE UNA SENTENZA DI ACCOGLIMENTO PARZIALE
Oppure la sentenza interpretativa può dire: SENTENZE INTERPRETATIVE DI ACCOGLIMENTO E DI RIGETTO Oppure la sentenza interpretativa può dire: b) La legge, che si può interpretare nel senso A1 e A2, non è incostituzionale se interpretata nel senso A2 (sentenza interpretativa di rigetto). Es.: L’art. XXX del codice civile in quanto può essere interpretato nel senso che la la prescrizione del credito di lavoro non decorre durante il rapporto di lavoro non è incostituzionale. Conseguenza: siccome è possibile interpretarla in un senso non incostituzionale la disposizione non viene annullata e la sentenza dice: bisogna interpretarla in quel senso, nel senso non incostituzionale. SENTENZA INTERPRETATIVA DI RIGETTO
Una sentenza interpretativa di accoglimento può anche essere descritta come manipolativa o normativa perché incide sul senso che la legge assume. Oltre che di accoglimento parziale, come nei casi che abbiamo visto or ora (la disposizione X è incostituzionale se interpretata nel senso in cui….; con l’effetto che l’interpretazione ritenuta incostituzionale non può più essere legittimamente adottata dai giudici o dalle pubbliche amministrazioni) una sentenza interpretativa di accoglimento può essere additiva.
Chiamiamo additiva la sentenza interpretativa che dice: la disposizione Y è incostituzionale perché non prevede una certa cosa, ci manca qualcosa; e la sentenza lo aggiunge. La sentenza additiva ha l’effetto di aggiungere la norma mancante al testo vigente, che però non risulta modificato. Es. La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 304 bis, primo comma, del codice di procedura penale, limitatamente alla parte in cui non prevede il diritto del difensore dell'imputato di assistere all'interrogatorio = da ora in poi l’art.304 bis cpc si dovrà intendere come se ci fosse scritto che il difensore ha diritto di assistere all’interrogatorio (anche se non c’è scritto). SENTENZA INTERPRETATIVA ADDITIVA
Giudizi di legittimità costituzionale Il giudizio in via principale (o d’azione) Un ricorso dello Stato contro la legge della Regione O della Regione contro la legge dello Stato.
Ci sono alcune differenze se a ricorrere è lo Stato contro la Regione Giudizi in via d’azione Col giudizio in via d’azione lo Stato agisce (= presenta un ricorso) contro un atto legislativo di una Regione o Provincia autonoma; oppure una Regione o Provincia autonoma agisce contro un atto legislativo dello Stato. Ci sono alcune differenze se a ricorrere è lo Stato contro la Regione o la Regione contro lo Stato.
Va promosso entro 60 gg dalla pubblicazione della legge regionale; Giudizi in via d’azione Ricorso dello Stato: Va promosso entro 60 gg dalla pubblicazione della legge regionale; Può denunciare non solo vizi di competenza (legge regionale che eccede dalla competenza regionale); ma anche qualunque vizio di costituzionalità; Il Governo non deve dimostrare di avere interesse a ricorrere (allo Stato-persona può non venire alcun vantaggio dall’eventuale annullamento della legge; il suo ricorso serve a garantire una esigenza oggettiva di rispetto della Costituzione).
Ricorso della Regione (o della Provincia autonoma) Giudizi in via d’azione Ricorso della Regione (o della Provincia autonoma) Viene proposto dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione di quest’ultima Entro 60 gg dalla pubblicazione della legge statale Deve necessariamente riguardare una lesione della sfera di competenza regionale o comunque avere connessione con diritti e interessi regionali protetti dalla Costituzione Richiede un interesse a ricorrere concreto e attuale (la Regione o la Provincia autonoma ricorrente deve dimostrare che se la Corte accoglie il ricorso ciò avrà qualche effetto pratico favorevole alla Regione).
Se il ricorso viene accolto la legge è annullata erga omnes . Giudizi in via d’azione In tutti i casi: La Corte costituzionale può sospendere l’esecuzione della legge oggetto del ricorso, sia essa statale o regionale, se la sua esecuzione comporterebbe il rischio di un danno irreparabile all’interesse pubblico, all’ordinamento della Repubblica, ai diritti dei cittadini; Se il ricorso viene accolto la legge è annullata erga omnes .
Giudizi per conflitto d’attribuzione Mantenere in equilibrio il sistema costituzionale dei poteri e delle competenze, evitando abusi di un potere o di un ente a danno degli altri.
Giudizi per conflitto di attribuzione Tra poteri dello Stato (es. Parlamento, potere legislativo, contro Magistratura) Tra Stato e Regioni
Conflitti d’attribuzione Su ricorso del potere o dell’ente interessato, la Corte accerta se l’altro potere o l’altro ente ha ecceduto dalle proprie attribuzioni costituzionali, o le ha esercitate in modo da menomare il primo. Esempio: un giudice, in quanto espressione del potere giurisdizionale, ricorre contro la Camera dei deputati, espressione del potere legislativo e di indirizzo e controllo, per avere ingiustificatamente ritenuto sussistente una immunità a favore di un parlamentare, e avere così impedito di procedere nei suoi confronti, menomando la giurisdizione. Il giudizio per conflitto tra Stato e Regioni non può avere ad oggetto atti legislativi (che sono giudicati nel giudizio in via d’azione). Ha ad oggetto atti amministrativi o atti giurisdizionali. Se accoglie il ricorso, la Corte dichiara a quale potere spettava emanare l’atto intorno a cui si disputa. L’atto ritenuto lesivo delle competenze dell’altro potere o dell’altro ente viene annullato.
Conflitti di attribuzione I conflitti tra poteri dello stato si dicono anche inter-organici perché intercorrono tra organi dello Stato persona. I conflitti tra lo Stato e la Regione si dicono anche inter-soggettivi perché intercorrono tra enti, ossia persone giuridiche, diversi.
Nel conflitto si può lamentare: Confitti di attribuzione Nel conflitto si può lamentare: L’invasione della propria competenza da parte dell’altro potere o ente (A ha fatto un atto che, secondo la Costituzione, spettava a B adottare). La menomazione della propria competenza, quando per esempio lo Stato, non esercitando un suo potere dovere (es.: di informare la Regione di voler adottare un certo provvedimento la ha menomata nel suo potere di dare un parere su quel provvedimento, le ha impedito di esercitare un suo potere). Un conflitto, inoltre, può sorgere perché X ha fatto un atto che non aveva il potere di fare (conflitto positivo di competenza) ma anche perché non ha adottato un atto che aveva il dovere di adottare (conflitto negativo di competenza). Quel che è necessario, è che le competenze la cui lesione, invasione o menomazione si lamenta, siano STABILITE DALLA COSTITUZIONE.
Altri giudizi di competenza della Corte costituzionale: Giudizio sulle accuse al Capo dello Stato La Corte costituzionale viene in questo caso integrata da 15 cittadini estratti da un elenco periodicamente aggiornato dalle Camere. Il giudizio ha ad oggetto le accuse di alto tradimento o attentato alla Costituzione nei confronti del Presidente della Repubblica. In caso di condanna, è la Corte a determinare le sanzioni.
Le leggi di amnistia e indulto Altri giudizi di competenza della Corte costituzionale: C) Giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo La Corte giudica che la richiesta di referendum non riguardi una delle leggi per le quali l’art. 75 Cost. stabilisce che non possono essere soggette a referendum Le leggi di amnistia e indulto Le leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali Le leggi di bilancio cd. Limiti espliciti all’ammissibilità del referendum abrogativo.
La Corte costituzionale ha esteso i limiti espliciti, ritenendo che da essi dovessero trarsi anche limiti impliciti, per cui sono sottratte a referendum tutte le leggi produttive di effetti simili o strettamente collegati a quelli prodotti dalle tre categorie di legge espressamente individuate nell’art. 75. Es.; il limite delle leggi di bilancio copre tutte le leggi che incidono sull’equilibrio finanziario di entrata o di spesa Il limite delle leggi di autorizzazione alla ratifica copre anche le leggi che danno esecuzione a un Trattato. Il referendum abrogativo è soggetto a limiti espliciti e a limiti impliciti di ammissibilità
La Corte ha anche individuato altri limiti all’ammissibilità del referendum, che ha dedotto dalla natura di questo istituto, dalla sua ratio e da come l’istituto referendario fa sistema (si coordina) con altri aspetti dell’ordinamento. Sono i cd. Limiti logici all’ammissibilità del referendum.
a) Il referendum è ‘abrogativo di leggi’, ma nell’ordinamento non ci sono solo le leggi quindi: non può avere ad oggetto FONTI SUPERIORI ALLA LEGGE, le leggi costituzionali o di revisione costituzionale e neppure quelle leggi ordinarie che, se fossero annullate, comprometterebbero il funzionamento di un organo o istituto costituzionale (leggi a contenuto costituzionalmente vincolato). Però può avere ad oggetto TUTTI GLI ATTI EQUIPARATI ALLA LEGGE, NON SOLO LE LEGGI ORDINARIE (es., un decreto delegato). b) Si tratta di votare, e il voto deve ‘libero’, perciò non sono ammissibili referendum il cui quesito sia plurimo e che costringerebbero il cittadino, che volesse votare sì ad alcune parti del quesito, e no ad alcune altre, a votare invece o sì o no in blocco, impedendogli di votare secondo coscienza (limite della omogeneità del quesito) c) Il referendum è abrogativo e di conseguenza non deve servire a dare vita a una nuova legge; perciò non sono ammissibili quesiti che, se approvati dal corpo elettorale, introdurrebbero in realtà una legge nuova (cd. Quesiti ‘manipolativi’). Da notare che alcuni di questi limiti logici – ulteriori o impliciti – riguardano gli atti normativi oggetto di referendum; altri il quesito referendario. Il referendum abrogativo è soggetto a limiti espliciti, impliciti e logici.
Exceptio firmat regulam L’eccezione delle leggi elettorali: Il quesito referendario non può essere manipolativo ma…. …. in una democrazia la legge elettorale non può mancare nemmeno per un giorno, nemmeno per un’ora. Questo sottrarrebbe le leggi elettorali a referendum. Nel caso delle leggi elettorali il quesito DEVE ESSERE MANIPOLATIVO ossia deve essere congegnato in un modo che, se il referendum viene approvato, le parti della vecchia legge che sopravvivono disegnano un meccanismo che potrebbe funzionare. La normativa ‘di risulta’ (che consegue all’abrogazione referendaria della vecchia legge) deve poter essere immediatamente operante.