Il Bilancio d’esercizio Prof.ssa Silvia Cotterli Edizione 5 – Classe 16 C
Indice Il Bilancio d’esercizio Il Bilancio d’esercizio della s.p.a. I postulati del bilancio I criteri di valutazione Lo Stato patrimoniale Il Conto economico La Nota integrativa Gli allegati al bilancio Formazione, approvazione e pubblicazione Il Bilancio in forma abbreviata I principi contabili nazionali e internazionali Indice 11:08
IL BILANCIO D’ESERCIZIO (art. 2423, 2423 bis, 2423 ter C.c.) Documento, redatto dagli amministratori alla fine dell’esercizio, con cui si rappresentano la situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda e il risultato economico FINALITA’ - Rappresentare il quadro del patrimonio aziendale alla chiusura dell’esercizio - Evidenziare l’andamento della gestione economica (costi e ricavi) OBBLIGATORIETA’ - La compilazione del bilancio è disciplinata dal Codice Civile - La normativa fiscale si basa sui risultati del bilancio per il calcolo delle imposte STATO PATRIMONIALE (art. 2424, 2424 bis C.c.) CONTO ECONOMICO (art. 2425, 2425 bis C.c.) NOTA INTEGRATIVA (art. 2427 C.c.) situazione patrimoniale e finanziaria componenti positivi e negativi del reddito informazioni aggiuntive, esplicative e complementari 11:08
REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO - 1 E’ un documento di DERIVAZIONE CONTABILE SCRITTURE D’ESERCIZIO Rilevano tutti e soli i fatti di gestione che hanno avuto la loro manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio INVENTARIO al 31/12 obbligatorio (art. 2217 C.c.) Indica e valuta le attività e le passività (sulla base dei criteri di valutazione indicati all’art. 2426 C.c e dei principi contabili) SITUAZIONE CONTABILE pre-assestamento scopo conoscitivo e di controllo i fatti di gestione compaiono con riferimento all’aspetto finanziario che misura l’aspetto economico SCRITTURE DI ASSESTAMENTO scopo: determinare la competenza economica dei componenti positivi e negativi di reddito e gli elementi del patrimonio di funzionamento traducono in contabilità le operazioni dell’inventario 11:08
REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO - 2 SCRITTURE DI ASSESTAMENTO SITUAZIONE CONTABILE FINALE SITUAZIONE PATRIMONIALE espone il patrimonio di funzionamento SITUAZIONE ECONOMICA espone i componenti positivi e negativi del risultato economico d’esercizio STATO PATRIMONIALE NOTA INTEGRATIVA CONTO ECONOMICO 11:08
DESTINATARI DEL BILANCIO Tutti coloro che hanno un “interesse” nei confronti dell’azienda (stakeholders) UTILIZZATORI INTERNI Imprenditore o soci di maggioranza Amministratori Alta direzione Personale dipendente ESTERNI Soci di minoranza Finanziatori (banche, obbligazionisti, enti previdenziali, …) Fornitori Clienti Amministrazione Fiscale Comunità Locale Comunità Nazionale Comunità Internazionale Sono interessati alla redditività degli investimenti e alla stabilità dell’attività aziendale Sono interessati al valore del dividendo, alla puntualità nelle scadenze contrattuali, alla continuità dell’attività aziendale, al valore del reddito realizzato 11:08
OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO - 1 Scopo: fornire una conoscenza dell’andamento della gestione aziendale ai soci e ai terzi Documento PUBBLICO STATO PATRIMONIALE Forma OBBLIGATORIA (art. 2423, 2423 bis, 2423 ter C.c.) SOCIETA’ DI CAPITALI CONTO ECONOMICO NOTA INTEGRATIVA AZIENDE INDIVIDUALI E SOCIETA’ DI PERSONE STATO PATRIMONIALE = Situazione patrimoniale Forma LIBERA CONTO ECONOMICO = Situazione economica Tuttavia è opportuno che tali aziende adottino le strutture previste per le società di capitali: per la loro maggiore chiarezza perché la legge istitutiva dell’IRAP richiede che la base imponibile venga determinata sulla base della classificazione prevista dall’art. 2425 C.c. Scopo: fornire una conoscenza dell’andamento della gestione aziendale al proprietario o ai soci Documento INTERNO 11:08
OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO - 2 SOCIETA’ DI CAPITALI allegare il bilancio alla DICHIARAZIONE DEI REDDITI Tutte le aziende devono: AZIENDE INDIVIDUALI E SOCIETA’ DI PERSONE applicare i CRITERI DI VALUTAZIONE stabiliti dall’art. 2426 C.c. 11:08
IL BILANCIO D’ESERCIZIO DELLA S.P.A. REDAZIONE postulati del bilancio composizione del fascicolo di bilancio criteri di valutazione BILANCIO D’ESERCIZIO REVISIONE Procedure di auditing Allegati del bilancio Stato patrimoniale Conto economico Nota integrativa Società quotate Collegio sindacale Società di revisione Società non quotate Collegio sindacale 11:08
IL BILANCIO D’ESERCIZIO DELLA S.P.A. Assolve a due importanti funzioni: Funzione conoscitiva Offre informazioni sulla gestione, sul patrimonio, sulle scelte strategiche E’ lo strumento con cui i soci controllano l’operato degli amministratori Funzione di controllo le caratteristiche che il bilancio d’esercizio deve possedere per consentire il raggiungimento di finalità di interesse pubblico sono: • garantire un minimo di informazione ai soggetti interessati • essere attendibile riguardo alle informazioni sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell’impresa • essere neutrale riguardo alle informazioni fornite il legislatore ha stabilito con esattezza e in modo uniforme contenuto e struttura del bilancio per tutte le imprese costituite nella forma giuridica di società di capitali • fanno eccezione le imprese che svolgono determinate attività per le quali sono previsti contenuti e strutture specifici che meglio si adattano alle loro particolari realtà aziendali 11:08
I POSTULATI DI BILANCIO I postulati di bilancio sono principi fondamentali di carattere generale, linee guida che gli amministratori devono assumere come riferimento nella redazione del bilancio d’esercizio con lo scopo di fornire informazioni compiute e corrette sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda POSTULATI DI BILANCIO clausole generali principi di redazione Le clausole generali “governano” tutta la normativa del bilancio, nel senso che qualora l’applicazione delle norme specifiche non consenta di ottenere una rappresentazione veritiera e corretta, le clausole generali assumono una prevalenza assoluta sulle regole specifiche. I principi di redazione sono gerarchicamente subordinati alle clausole generali e costituiscono il quadro entro il quale devono essere effettuate le valutazioni. I criteri di valutazione impongono delle norme di comportamento a chi redige il bilancio, al fine di limitarne il potere discrezionale nell’effettuare stime e congetture. 11:08
LE CLAUSOLE GENERALI Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico (art. 2423 C.c.) con tale norma il legislatore ha voluto indicare due CHIAREZZA = intelligibilità - comprensibilità POSTULATI FONDAMENTALI RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA = quadro fedele 11:08
CHIAREZZA Il postulato della CHIAREZZA trova conferma nell’art.2423 ter e viene inteso nel seguente modo: obbligo di rispettare gli schemi di bilancio (previsti dagli art. 2424 e 2425 C.C.); divieto di raggruppamenti di voci; le voci possono essere raggruppate soltanto quando ciò sia irrilevante ai fini della comprensione o quando favorisca la chiarezza del bilancio; divieto di compensi di partite: non vanno effettuate compensazioni tra valori di bilancio di segno opposto. 11:08
VERITÀ E CORRETTEZZA RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA = quadro fedele No verità assoluta e oggettiva (che è impossibile). Gli amministratori devono operare correttamente le stime e le iscrizioni in bilancio, rispettando le norme di legge e i principi contabili. Al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta DEROGA OBBLIGATORIA (art. 2423) Obbligo di derogare dalle disposizioni stabilite negli articoli successivi, con indicazione nella Nota integrativa dei motivi e degli effetti sul reddito e sul patrimonio, quando queste siano incompatibili con le clausole generali OBBLIGO di fornire INFORMAZIONI COMPLEMENTARI quando quelle previste dalla legge non siano sufficienti (art. 2423) PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NELLE VOCI DEL PATRIMONIO NETTO RENDICONTO FINANZIARIO 11:08
I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO (art. 2432 bis) 1) la valutazione deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività principio della CONTINUITÀ 2) si possono indicare solo gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio d’esercizio principio della PRUDENZA 3) si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento principio della COMPETENZA 4) si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente principio della VALUTAZIONE SEPARATA principio della COSTANZA 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro Deroghe facoltative sono consentite in casi eccezionali (da motivare nella Nota integrativa, con indicazione degli effetti sul reddito e sul patrimonio) 11:08
I CRITERI DI VALUTAZIONE PREVISTI DAL CODICE CIVILE (art. 2426) valore delle immobilizzazioni ammortamento delle immobilizzazioni svalutazione delle immobilizzazioni valore delle immobilizzazioni costituite da partecipazioni valore e ammortamento dei costi pluriennali valore e ammortamento dell’avviamento valore e ammortamento del disaggio su prestiti valore dei crediti valore delle rimanenze di magazzino, dei titoli e delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni costo dei beni fungibili valore dei lavori in corso su ordinazione valore dei beni di scarsa rilevanza 11:08
CRITERI DI VALUTAZIONE il principio generale è quello del COSTO, inteso come insieme degli oneri sostenuti dall’azienda per l’acquisizione o la produzione di un determinato bene • tale valore viene considerato come limite massimo risulta di semplice applicazione ed attuazione, inoltre lascia poco spazio a stime e apprezzamenti di carattere soggettivo A criterio del costo d’acquisto o di produzione - eventuale ammortamento B valore d’uso valore di presunto realizzo se A > B in base al principio della prudenza oppure CRITERI ALTERNATIVI PREVISTI patrimonio netto (per le partecipazioni in imprese controllate o collegate) corrispettivi maturati (per i lavori in corso su ordinazione) valore costante (attrezzature e materie costantemente rinnovate e di scarsa importanza) C criterio del valore presumibile di realizzazione (per i crediti) 11:08
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI (punto 2) AMMORTAMENTO SISTEMATICO in relazione alla residua possibilità di utilizzazione (se l’utilizzazione è limitata nel tempo) (punto 1) COSTO DI ACQUISTO costi di acquisto costi accessori oppure COSTO DI PRODUZIONE costi direttamente imputabili altri costi per la quota ragionevolmente imputabile oneri relativi al finanziamento della fabbricazione oppure se durevolmente inferiore (a causa di danneggiamenti derivanti da eventi particolari, di fenomeni di obsolescenza imprevisti, di imprevisti mutamenti nella domanda dei prodotti, ecc.) (punto 3) MINOR VALORE: il bene deve essere svalutato (principio generale della rappresentazione veritiera e corretta) Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata: il bene deve essere rivalutato. relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento a partire dal quale il bene può essere utilizzato 11:08
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI non sono distribuibili dividendi in mancanza di copertura con riserve disponibili (punto 5) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITA’ aventi utilità pluriennale ammortamento entro un periodo non superiore a cinque anni iscrizione con il consenso del collegio sindacale ammortamento entro un periodo di cinque anni; è consentito anche un periodo superiore da motivare nella Nota integrativa (punto 6) AVVIAMENTO se acquisito a titolo oneroso 11:08
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE (punto 1) COSTO (punto 4) FRAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO oppure plusvalenze negli esercizi successivi a RISERVA NON DISTRIBUIBILE se il costo è maggiore del valore della frazione del patrimonio netto LA DIFFERENZA PUÒ ESSERE ISCRITTA NELL’ATTIVO indicando le ragioni nella Nota integrativa. Detta differenza deve essere AMMORTIZZATA per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all’avviamento. (punto 3) LA DIFFERENZA DEVE ESSERE MOTIVATA NELLA NOTA INTEGRATIVA. (punto 8) VALORE PRESUMIBILE DI REALIZZAZIONE CREDITI 11:08
primo entrato, primo uscito (FIFO) ultimo entrato, primo uscito (LIFO) RIMANENZE DI MATERIE, PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI, PRODOTTI FINITI E MERCI (punto 9) TITOLI E ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI COSTO DI ACQUISTO O DI PRODUZIONE (esclusi i costi di distribuzione) VALORE DI REALIZZAZIONE DESUMIBILE DALL’ANDAMENTO DEL MERCATO oppure se minore del costo al (punto 10) METODO DI CALCOLO DEL COSTO Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. media ponderata primo entrato, primo uscito (FIFO) ultimo entrato, primo uscito (LIFO) se il valore ottenuto differisce il misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio, indicare la differenza per categorie di beni nella NOTA INTEGRATIVA 11:08
Criteri alternativi a quelli indicati in precedenza (punto 11) LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE (punto 12) ATTREZZATURE, MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO iscrizione sulla base dei CORRISPETTIVI CONTRATTUALI maturati con ragionevole certezza iscrizione ad un VALORE COSTANTE, qualora siano costantemente rinnovate purché ragionevole certezza: la determinazione della percentuale di maturazione dei corrispettivi deve essere effettuata con prudenza, tenendo anche presenti le possibili contestazioni dei committenti di scarsa importanza senza variazioni sensibili nella entità valore composizione 11:08
SCHEMA DI SINTESI DELLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO PASSIVO A A CREDITI VERSO SOCI PATRIMONIO NETTO FONDI PER RISCHI E ONERI B B IMMOBILIZZAZIONI C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO C ATTIVO CIRCOLANTE D DEBITI D RATEI E RISCONTI E RATEI E RISCONTI FORMA A SEZIONI CONTRAPPOSTE 11:08
Gli impieghi sono inseriti secondo la loro destinazione economica. Criterio di liquidità al contrario Le fonti sono inserite secondo la provenienza. Non c’è distinzione netta tra fonti a breve e fonti a medio lungo termine. E’ redatto in unità di euro. Differenze tra valori di bilancio e valori contabili vanno iscritti in una RISERVA DA ARROTONDAMENTO (Gruppo VII Altre Riserve) L’attivo e il passivo sono suddivisi in: raggruppamenti, contraddistinti da lettere maiuscole; sottoraggruppamenti, individuati da numeri romani; categorie analitiche, contraddistinte da numeri arabi. Gli importi esposti nell’attivo sono al netto delle poste di rettifica 11:08
SCHEMA DI SINTESI DEL CONTO ECONOMICO VALORE DELLA PRODUZIONE – COSTI DELLA PRODUZIONE ___________________________________________________________ B = DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) C +/– PROVENTI E ONERI FINANZIARI D +/– RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE +/– PROVENTI E ONERI STRAORDINARI ___________________________________________________________ E = RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) – Imposte sul reddito dell’esercizio ___________________________________________________________ = UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO FORMA SCALARE 11:08
il risultato della gestione operativa (A-B) Lo schema evidenzia: il risultato della gestione operativa (A-B) il risultato della gestione finanziaria il risultato della gestione straordinaria il risultato prima delle imposte Utilizza la configurazione a valore e costi della produzione. Classificazione dei componenti negativi e positivi del reddito per natura I ricavi e i proventi sono al netto dei resi, degli sconti mercantili, degli abbuoni e premi I componenti ordinari e straordinari sono differenziati in relazione all’estraneità della fonte che li ha generati rispetto all’attività ordinaria Le rettifiche di valore di attività finanziarie devono essere separate dai proventi e dagli oneri straordinari E’ redatto in unità di euro. Le differenze tra valori di bilancio e valori contabili vanno iscritte nei PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (Gruppo E – voce 20 - 21 11:08
LA NOTA INTEGRATIVA (art. 2427) = chiave di lettura delle parti contabili di bilancio La Nota integrativa ha la funzione di ampliare la comprensibilità e la chiarezza dello Stato patrimoniale e del Conto economico, attraverso informazioni complementari inerenti le voci e i valori in essi esposti e le motivazioni delle scelte operate motivazione delle eventuali deroghe operate a tutela della rappresentazione veritiera e corretta informazioni integrative (stabilito da altri articoli) Contenuto - illustrazione dei criteri di valutazione adottati (punto 1) movimenti verificatisi nell’esercizio nelle voci di Stato patrimoniale (punti 2 e 4) dettagli e informazioni su alcune voci di Stato patrimoniale (punti 3 e punti da 5 a 9) dettagli e informazioni su alcune voci di Conto economico (punti da 10 a 14) informazioni supplementari utili per la corretta e completa lettura del bilancio (punti da 15 a 18) La Nota integrativa può essere redatta in migliaia di Euro, sempre che ciò non sia in contrasto con la clausola generale del bilancio, che pone il principio inderogabile della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione della società. 11:08
GLI ALLEGATI AL BILANCIO D’ESERCIZIO Relazione sulla gestione Relazione del collegio sindacale Relazione della Società di revisione (per le società quotate) Copie dei bilanci delle società controllate Prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate Copia del verbale dell’assemblea che approva il bilancio Elenco dei soci o azionisti Informazioni e prospetti richiesti dalle norme tributarie Informativa complementare prevista o raccomandata dal CNDC, dal CNR e dalla CONSOB 11:08
LA RELAZIONE SULLA GESTIONE (art. 2428 C.c.) La relazione sulla gestione, redatta dagli amministratori, deve contenere informazioni sulla situazione della società e sull’andamento della gestione, sulle relazioni della società con il mondo esterno, sulle politiche perseguite, sui piani e i programmi aziendali. Contenuto: • attività di ricerca e sviluppo • rapporti con le imprese collegate e controllate • informazioni relative al numero e al valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti possedute (al fine di assicurare la massima trasparenza e il rispetto delle norme di legge) • fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (che siano significativi rispetto all’andamento della gestione) • evoluzione prevedibile della gestione 11:08
CONTROLLO ANNUALE SUL BILANCIO Spetta a Devono: vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo accertare la regolare tenuta della contabilità verificare la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili Società non quotate SINDACI Devono vigilare: sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo sul rispetto dei principi di corretta amministrazione sull’adeguatezza della struttura organizzativa sull’adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate SINDACI Società quotate Devono verificare: la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione che il bilancio sia conforme alle scritture contabili e alle norme che lo disciplinano SOCIETA’ DI REVISIONE 11:08
LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE Società non quotate LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE La relazione del collegio sindacale ha per oggetto il resoconto dell’attività di vigilanza svolta e dei risultati da questa raggiunti Contenuto (dai Principi di comportamento del collegio sindacale elaborati dal CNDC e CNR) norme seguite nell’espletare i controlli e norme e principi di riferimento utilizzati per esprimere il giudizio sul bilancio osservazioni in merito all’esercizio delle deroghe previste dagli artt. 2423 e 2423 bis c.c. consenso o dissenso in merito all’iscrizione nell’attivo di costi di impianto e ampliamento costi di ricerca, sviluppo e pubblicità aventi utilità pluriennale avviamento risultati dei controlli sulla contabilità, sul bilancio e sulla relazione sulla gestione giudizio sul bilancio e corrispondenza dello stesso alle scritture contabili osservazioni e proposte in merito ai risultati dell’esercizio sociale, al bilancio e alla sua approvazione risultati degli altri controlli prescritti dall’art. 2403 c.c. (verifiche trimestrali della consistenza di cassa, ecc.) 11:08
LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE Società quotate Contenuto (dai Principi di comportamento del collegio sindacale elaborati dal CNDC e CNR) indicazione dei principi di riferimento seguiti nell’espletamento dell’attività di vigilanza sintesi dei risultati dell’attività di vigilanza svolta in merito: osservanza delle disposizioni di legge e dell’atto costitutivo rispetto dei principi di corretta amministrazione adeguatezza della struttura organizzativa della società adeguatezza del sistema di controllo interno adeguatezza del sistema amministrativo contabile e della sua affidabilità indicazione delle significative omissioni e fatti censurabili riscontrati indicazione delle irregolarità segnalate alla CONSOB, nonché delle denunce al Tribunale di gravi irregolarità commesse dagli amministratori nell’esercizio dei propri doveri proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione 11:08
LA REVISIONE CONTABILE La revisione consente di esprimere un giudizio sulla attendibilità del bilancio Si ricorre a società di revisione che rilasciano una relazione sul bilancio. E’ obbligatoria per le società quotate LEGALE Non è imposta ma è fatta o da personale indipendente (società di revisione) o da personale interno all’azienda. E’ utile per: verificare l’operato degli amministratori per dare maggiore attendibilità al bilancio nei confronti dei terzi per ottenere l’ammissione alla quotazione di borsa VOLONTARIA La revisione si conclude con una relazione da parte della società di revisione preposta. 11:08
LA RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE La revisione è effettuata sulla Risultati dei controlli effettuati: sulla regolarità della tenuta della contabilità e sulla corretta rilevazione delle operazioni di gestione nelle scritture contabili sulla rispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili e alle norme che li disciplinano La revisione è effettuata sulla base di apposti principi di revisione Si conclude con un giudizio che può essere: senza rilievi (il bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione) con rilevi negativo impossibilità di giudizio 11:08 Socio
FORMAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE Al collegio sindacale almeno 30 giorni prima della data prevista per l’Assemblea Bilancio e Relazione degli amministratori Il fascicolo da depositare comprende i seguenti documenti: copia del bilancio d’esercizio, relazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale, verbale di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, relazione della società di revisione (per le società quotate in Borsa), bilancio consolidato e relazioni accompagnatorie (ove ciò sia richiesto), elenco dei soci (nel caso in cui durante l’esercizio siano intervenute modifiche rispetto a quello già depositato) Se quotata Alla società di revisione almeno 45 giorni prima Alla Consob almeno 20 giorni prima Bilancio, Relazione degli amministratori e Relazione dei sindaci DEPOSITO presso la sede sociale almeno 15 giorni prima Approvato il bilancio, entro 30 giorni deposito presso UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE Se quotate anche alla CONSOB in formato digitale 11:08
RELAZIONE SEMESTRALE E RELAZIONE TRIMESTRALE Società quotate Trasmessa al Collegio sindacale entro tre mesi dalla chiusura del semestre Depositata presso la sede sociale e trasmessa alla Consob entro quattro mesi dalla chiusura del semestre PROSPETTI CONTABILI Accanto a ogni dato in cifre relativo al semestre, devono figurare quello del corrispondente periodo e quello di chiusura dell’esercizio precedente COMMENTO Scopo: fornire agli investitori informazioni per un giudizio sull’andamento della gestione e per un confronto con il corrispondente periodo dell’esercizio precedente STATO PATRIMONIALE Solo le voci precedute da numeri romani CONTO ECONOMICO Solo le voci precedute da numeri arabi RELAZIONE TRIMESTRALE entro 45 giorni dalla chiusura del trimestre Andamento della gestione 11:08
IL BILANCIO D’ESERCIZIO IN FORMA ABBREVIATA (art. 2435 bis C.c.) possono usufruire di tale opportunità le società di capitali che nel primo esercizio di vita o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti: • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: € 3.125.000 • totale ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 6.250.000 • dipendenti occupati in media nell’esercizio: n. 50 unità le semplificazioni riguardano: STATO PATRIMONIALE NOTA INTEGRATIVA non sono ammesse semplificazioni nella redazione del Conto economico che, quindi, deve essere sempre strutturato come previsto dall’art. 2425 c.c. 11:08
I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI E INTERNAZIONALI Sono postulati, criteri, procedure, metodi, accettati e applicati dalle aziende, i quali stabiliscono le modalità di registrazione delle operazioni di gestione e i criteri di valutazione e di indicazione dei valori in bilancio. Costituiscono strumenti di interpretazione e di integrazione del disposto legislativo Stanno alla base in quanto supporto tecnico e fonte ispiratrice della normativa sul bilancio Non sono previsti dalla normativa civilistica ma sono divenuti di corrente accettazione e applicazione nella stesura dei bilanci Facilitano la comprensione e la comparabilità dei bilanci delle imprese In Italia, sono stati elaborati dalla Commissione per la statuizione dei principi contabili, di emanazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri A livello internazionale, sono stati elaborati i “Principi contabili internazionali” (IAS) dall’International Accounting Standard Committee 11:08
PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI PRINCIPI CONTABILI GENERALI o postulati del bilancio d’esercizio Riguardano il bilancio nel suo complesso (documento n. 11) Costituiscono le norme fondamentali cui si ispirano i principi contabili applicati PRINCIPI CONTABILI APPLICATI Riguardano singole voci o poste del bilancio (documenti dal n. 12 al n. 30) PRINCIPI CONTABILI GENERALI Verità e correttezza Comprensibilità (chiarezza) Utilità del bilancio per i destinatari e completezza dell’informazione Neutralità (imparzialità) Prudenza Periodicità Comparabilità Omogeneità Continuità (costanza) Competenza Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali Costo come criterio base per le valutazioni Conformità del procedimento di formazione del bilancio ai corretti principi contabili Informativa supplementare Verificabilità dell’informazione NORMATIVA CIVILISTICA art. 2423.2 art. 2423.3 Giurisprudenza art. 2423 bis art. 2364 art. 2424 D.Lgs 87/92 art. 2426 11:08
Il Bilancio d’esercizio FINE Silvia Cotterli 11:08