SICUREZZA Sul LAVORO Realizzata da: De Sanctis, ferocino, costache e mare – classe 3a ANNO SCOLASTICO 2016/2017 Classe.

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SICUREZZA Sul LAVORO Realizzata da: De Sanctis, ferocino, costache e mare – classe 3a ANNO SCOLASTICO 2016/2017 Classe

LA Sicurezza sul lavoro La sicurezza nel luogo di lavoro è la tutela e la prevenzione per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Possiamo analizzarla sotto 4 aspetti: Le fonti normative che la disciplinano Gli adempimenti previsti I soggetti responsabili della sicurezza L’ accertamento sanitario

LE FONTI NORMATIVE La Costituzione: afferma che la salute è un interesse collettivo, non solo del singolo; Il codice civile: impone al datore di mettere in atto le misure necessarie per tutelare la salute; Le leggi speciali: riguardano settori particolari Le norme comunitarie: stabiliscono standard comuni in materia di sicurezza.

Le leggi ordinarie sono emanate dal Parlamento Le leggi ordinarie sono emanate dal Parlamento. Esse possono essere emanate nel rispetto della Costituzione (art. 117) Le leggi speciali sono delle leggi che specificano una legge ordinaria. Da non confondere con la legge eccezionale, la quale invece deroga la generalità e non vale per tutti, è relativa.

Le norme giuridiche sono generate da determinati atti che prendono il nome di fonti del diritto. Esse si distinguono in fonti fatto e fonti atto: Le fonti fatto consistono in comportamenti spontanei di una collettività; le fonti atto sono invece norme scritte emanate da appositi organi secondo particolari procedure.

Normativa di riferimento in materia di sicurezza sul lavoro La normativa per la sicurezza sul lavoro è composta: dalla ex legge 626 del 1994, dal decreto legislativo 81 del 2008 Da i Decreti ministeriali che disciplinano i corsi di formazione antincendio e Normativa Antincendio e di primo soccorso aziendale.

GLI ADEMPIMENTI PREVISTI Le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prevedono delle azioni obbligatorie da seguire: La valutazione dei rischi cioè di situazioni pericolose durante l’ attività lavorativa. Il documento sulla valutazione dei rischi, nel quale devono essere indicati i rischi e le misure di prevenzione e protezione, L’indicazione dei soggetti responsabili della sicurezza. L’ adozione delle misure a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

I SOGGETTI RESPONSABILI DELLA SICUREZZA DATORE DI LAVORO DIRIGENTI PREPOSTI LAVORATORI

IL datore di lavoro e il dirigente Il datore di lavoro è quel soggetto che, secondo il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o colui che a seconda dell’organizzazione aziendale che dirige, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle amministrazioni pubbliche tale figura coincide con il dirigente dotato di poteri gestionali, oppure può essere rappresentato da un funzionario che non ricopre un ruolo dirigenziale, ma che in seguito ad una nomina ricevuta dai vertici delle amministrazioni ha la facoltà di decidere autonomamente su tutto quello che riguarda la conduzione dell’apparato che dirige. Se i vertici non nominano un dirigente ad hoc, il ruolo di datore di lavoro è svolto da chi rappresenta il vertice stesso. Il dirigente è quella persona che, a seguito delle comprovate competenze professionali, rende operative le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa ed effettuando gli adeguati controlli.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIRIGENTI Adottare le misure necessarie nelle situazioni di rischio in caso d’emergenza; Fornire ai lavoratori dispositivi di protezione individuali; Richiedere l’osservanza delle norme da parte dei lavoratori.

Procedere alla consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi previsti dalla legge e consentire al rappresentante di verificare l’ applicazione delle misure di sicurezza, Prendere provvedimenti idonei per evitare che le tecniche adottate dall’ azienda non siano dannose per l’ ambiente o per la salute della popolazione. Svolgere un’ attività di vigilanza sull’ adempimento da parte dei preposti degli obblighi in materia di sicurezza. Nominare il medico competente, cioè il medico incaricato di sorvegliare e effettuare i controlli nei confronti dei lavoratori.

I preposti Il Preposto è colui che, sulla base delle competenze professionali acquisite, coordina e controlla il regolare svolgimento delle attività lavorative e assicura la realizzazione delle direttive ricevute, grazie anche al potere funzionale di cui è dotato.

Differenza fra preposto e datore di lavoro Il preposto ha il potere di “sovrintendere”, ossia vigila sul lavoro dei dipendenti per garantire che esso si svolga nel rispetto delle regole di sicurezza.  Non spetta dunque al preposto il compito di adottare misure di prevenzione, ma deve fare applicare quelle predisposte da altri, anche intervenendo con sue indicazioni per consentirne l’applicazione. Il datore di lavoro deve garantire un’adeguata e specifica formazione e aggiornamento in materia di salute e sicurezza del lavoro ai dirigenti e ai preposti,

Obblighi dei preposti Il preposto, sotto il profilo della salute e sicurezza, ha il controllo sulle modalità esecutive della prestazione lavorativa da parte dei soggetti da lui coordinati. Durante l’esecuzione del lavoro, ha un certo margine di autonomia e può impartire ordini ed istruzioni al personale. La qualità di preposto discende dalla posizione assunta all'interno delle singole aziende o enti.

I DOVERI DEI LAVORATORI Contribuire all’adempimento degli obblighi diretti a tutelare la salute; Partecipare alle iniziative di formazione organizzate dal datore di lavoro e sottoporsi a controlli sanitari; Utilizzare in modo corretto le attrezzature di lavoro (macchinari, strumenti,mezzi di trasporto, ecc..).

Segnalare immediatamente ai responsabili eventuali difetti delle attrezzature e dei dispositivi di sicurezza e protezione. Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo e non compiere di propria iniziativa operazioni e manovre che non sono di loro competenza.

Diritti dei lavoratori Se vi è rischio di un pericolo grave i lavoratori hanno diritto a: Essere informati il più presto possibile dell’ esistenza del rischio al quale sono esposti e dalle misure di protezione prese. Abbandonare il posto di lavoro o la zona pericolosa fino a quando permane un pericolo grave e immediato. Il datore di lavoro non può considerare questa interruzione lavorativa come un’ inadempimento contrattuale. Non subire alcun danno o pregiudizio nel caso di intervento diretto per evitare che le conseguenze del pericolo a patto che non sia stato possibile comunicare il superiore e non c’ è stata una grave negligenza.

ACCERTAMENTO SANITARIO Riguarda la sorveglianza sanitaria sui lavoratori, e deve essere effettuata da un medico competente; È diretto a valutare la sua capacità di svolgere specifiche mansioni che vengono assegnate al lavoratore.

IL CONSENSO INFORMATO L'attività del medico competente è subordinata all'ottenimento del consenso del lavoratore all'atto medico cui è obbligatoriamente sottoposto, Il consenso deve essere subordinato ad una adeguata informazione sugli obiettivi, sui metodi e sui benefici che si intendono raggiungere in seguito all'accertamento sanitario. Il medico deve informare il lavoratore sui rischi a cui è esposto e sui risultati degli accertamenti sanitari. Al termine degli accertamenti sanitari preventivi e periodici il medico-competente deve esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica, da intendere come idoneità al lavoro specifico e non come idoneità specifica al lavoro, proprio per sottolineare che la specificità è essenzialmente da riferire al lavoro organizzato e non al soggetto.

L’ ACCERTAMENTO SANITARIO all’atto di assunzione Il medico competente effettua una visita in fase di pre-assunzione, essa coincide con la visita di idoneità alla mansione specifica. La norma prevede la possibilità che tali visite preventive in fase pre-assuntiva possano essere svolte sia ad opera del medico competente, che ad opera dei Servizi di prevenzione delle ASL. La visita pre-assuntiva deve essere esclusivamente legata ad una mansione per la quale sia prevista la sorveglianza sanitaria. Il giudizio di idoneità è finalizzato a verificare il possesso da parte del lavoratore delle caratteristiche fisiche a svolgere la mansione e che detta mansione non possa determinare un danno alla salute del lavoratore.

Il ricorso in caso di inidoneità Nel caso in cui la visita medica pre-assuntiva sia effettuata dal medico-competente, è previsto che il lavoratore, giudicato non-idoneo, possa presentare ricorso “entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo” all'organo di vigilanza territorialmente competente.

ASSENZA PER MALATTIA E riammissione al lavoro L'assenza dal lavoro deve essere stata motivata da problemi di salute e dunque l'accertamento da parte del medico competente deve essere effettuato per: 1) malattia comune; 2) infortunio; 3) malattia professionale; 4) incidente grave. La norma prevede, inoltre, che a seguito di assenza dal lavoro per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni consecutivi, il lavoratore debba essere, prima di riprendere il lavoro, sottoposto a visita medica, ad opera del medico competente, per verificare la idoneità alla mansione.

Per ulteriori approfondimenti https://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/Sicurezza-sul- lavoro/Pagine/default.aspx https://it.wikipedia.org/wiki/Sicurezza_sul_lavoro http://www.normativa-sicurezza-sul-lavoro.it/ http://www.pmi.it/tag/sicurezza-sul-lavoro