Istituzioni di diritto pubblico per Scienze politiche

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Transcript della presentazione:

Istituzioni di diritto pubblico per Scienze politiche 2018-2019 Il Presidente della Repubblica

Gli organi di vertice dell’ordinamento costituzionale si distinguono in: Organi di indirizzo politico: Parlamento e Governo Organi ‘di garanzia’: Presidente della Repubblica Corte costituzionale Gli organi di indirizzo politico sono quelli che sviluppano le politiche e ne portano la responsabilità. Gli organi di garanzia sono incaricati di preservare lo svolgimento dell’ordinamento ordinato e conforme a Costituzione.

Il Quirinale, sede della Presidenza della Repubblica Il Palazzo della Consulta, sede della Corte costituzionale

Il Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica: Definito dalla Costituzione ‘Capo dello Stato e rappresentante dell’unità nazionale’ (art. 87) il Presidente della Repubblica non è un organo di indirizzo politico (non viene scelto in base a un suo programma politico e alla promessa di attuarlo) e conseguentemente: non ha responsabilità politica (non risponde della opportunità delle sue azioni e dei suoi atti o dei loro risultati). I suoi compiti sono quelli di garantire lo svolgimento delle funzioni degli altri organi costituzionali ordinato e conforme a Costituzione. Es.: scioglimento delle Camere; promulgazione delle leggi; emanazione degli atti normativi del Governo; nomina del Presidente del Consiglio e, su proposta di questi, dei Ministri.

Il Presidente della Repubblica non è organo di indirizzo politico Per la mancanza di poteri di indirizzo politico il Presidente della Repubblica è definito organo neutrale. La mancanza di poteri di indirizzo politico è indicata dalle MODALITA’ DI ELEZIONE DEL CAPO DELLO STATO le quali sono volte a evitare che l’organo si configuri come espressione di una data parte politica e come portatore di un proprio programma. Il Capo dello Stato è eletto (art. 84 Cost.) dal Parlamento in seduta comune, integrato da delegati regionali, a voto segreto con maggioranza qualificata (due terzi fino al terzo scrutinio, assoluta dopo il terzo). Può essere eletto Capo dello Stato qualunque cittadino abbia compiuto i 50 anni e goda dei diritti civili e politici. Una volta eletto, il Capo dello Stato giura fedeltà alla Repubblica e osservanza della Costituzione davanti al Parlamento in seduta comune. La durata in carica dell’organo è di sette anni. Il Presidente è rieleggibile.

Guarentigie e organizzazione della Presidenza della Repubblica Autonomia amministrativa e contabile Autodichia Organizzazione Dal Presidente dipende un Segretariato Generale. Il Presidente può avvalersi di consiglieri tratti dalla amministrazione dello Stato. A queste garanzie costituzionali una sentenza della Corte costituzionale (n. 1 del 2013) ha aggiunto il dovere degli altri organi dello Stato, e in particolare della magistratura, fatta salva la tutela di interessi ‘riferibili a principi costituzionali supremi’, di rispettare la ‘riservatezza assoluta delle comunicazioni’ riservate effettuate dal Presidente (es. telefonicamente), che starerebbe a garanzia di una efficace esercizio delle funzioni presidenziali. La sentenza ha ricevuto molte critiche (v. p. 181).

Proroga e Supplenza Proroga I poteri del Presidente in carica sono prorogati se il settennato scade quando le camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla scadenza naturale della legislatura (il nuovo capo dello stato sarà eletto dalle nuove camere) se non si riesce a eleggere il nuovo Capo dello Stato prima che scada quello in carica Supplenza Compete al Presidente del Senato Ricorre in caso di impedimento temporaneo (malattia) o permanente (dimissioni) Se l’impedimento è controverso? Il caso di Segni che negava la gravità della sua malattia; l’impedimento fu allora accertato da una commissione composta dal Presidente del Consiglio e dai presidenti delle Camere Impedimento parziale: quando il presidente è all’estero in viaggio, esercita le funzioni di rappresentanza internazionale, è impedito per quelle interne.

Il Presidente della Repubblica è un organo privo di responsabilità politica Non essendo l’espressione di alcuna parte politica e non dovendo/potendo attuare un suo programma politico, il Presidente della Repubblica non è un organo politicamente responsabile. A questo si collegano l’istituto della CONTROFIRMA e la speciale RESPONSABILITA’ PENALE del Capo dello Stato. «Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai Ministri proponenti, che se ne assumono la responsabilità» (art. 89). «Il Presidente non è responsabile per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, salvo che costituiscano alto tradimento o attentato alla Costituzione.» (art. 90 Cost.). Il Presidente della Repubblica può essere posto in stato d’accusa per ALTO TRADIMENTO E ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE. Lo stato d’accusa è deliberato dal Parlamento in seduta comune e su di esso giudica la Corte costituzionale quale Alta Corte di Giustizia. Questi delitti sono configurati da gravi violazioni dei doveri del Presidente di osservanza della Costituzione e fedeltà alla Repubblica e costituiscono ‘reati propri’.

LA CONTROFIRMA

La Controfirma controfirma s. f. [comp. di contro- e firma]. – Seconda firma apposta a un documento o altro per controllo o convalida della prima, dalla stessa persona o da persona diversa: per la riscossione dell’assegno, occorre la c. del direttore della banca. In partic., la firma che sugli atti del capo dello stato viene apposta dal ministro proponente.

Funzioni della controfirma: TESI 1. LA CONTROFIRMA HA SEMPRE LA STESSA FUNZIONE Attestare che l’atto del Capo dello Stato trova concorde il Governo o i Ministri proponenti. In quanto organo politicamente irresponsabile il Presidente non può fare di testa sua e, pur potendo far valere le sue ragioni, deve accettare le proposte del Governo, salvo che l’atto costituisca alto tradimento o attentato alla Costituzione.

TESI 2. LA CONTROFIRMA HA UNA FUNZIONE DIVERSA A SECONDA DEL TIPO DI ATTO PRESIDENZIALE DI CUI SI TRATTA Se atto ‘governativo’ (originato da una proposta del Governo) controfirma = il Presidente ha controllato la regolarità dell’atto, il cui autore è il Governo. (es. emanazione di un decreto legge) Se atto ‘presidenziale’ (senza proposta del Governo) controfirma = il Governo ha controllato la regolarità dell’atto, il cui autore è il Presidente. (es. indizione delle elezioni) Se atti ‘duali’ (frutto del paritetico concorso della volontà del Presidente e del Govdrno) = Presidente e Governo sono entrambi autori dell’atto. (es. scioglimento anticipato delle Camere, nomina del Presidente del Consiglio: atti complessi eguali). Critica dei nostri Autori alla tesi 2: Non ha fondamento in Costituzione che non distingue ‘tipi’ di atti presidenziali È illogica perché ammette che vi siano atti dei quali il Governo assume la responsabilità politica ma sul cui contenuto non avrebbe la possibilità di influire. È rigida e non tiene conto della realtà dei rapporti tra Presidente e Governo, condizionati sia dalle norme costituzionali, sia dalla autorità di ciascuno di essi, sia dalla loro forza politica e dunque è mutevole.

Alcuni atti del Presidente non sono controfirmati Atti personali: dimissioni e dichiarazione di impedimento permanente Atti compiuti quale Presidente di organi collegiali (Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio supremo di difesa) Atti orali (cd. Esternazioni) Importante e condivisibile osservazione degli Autori del vostro Manuale: Nelle esternazioni il Capo dello Stato deve esprimersi in armonia con l’indirizzo politico del Governo.

Le responsabilità del Capo dello Stato e le forme di responsabilità

Vi sono vari tipi di responsabilità Politica Civile Penale Amministrativa

Responsabilità Civile = insorge per aver provocato un danno ingiusto a un diritto altrui ; è risarcitoria/riparatoria (es. risarcimento del danno che Tizio ha provocato a Caio con la sua guida pericolosa o per non avere consegnato la merce che si era obbligato a consegnare); R. penale: insorge per aver commesso un comportamento qualificato dalla legge come reato ; ha carattere afflittivo/sanzionatorio. Sulla responsabilità civile e penale sono competenti i giudici ordinari, civili e penali. R. amministrativa: è quella cui vanno incontro gli agenti della pubblica amministrazione, dipendenti e funzionari, che con loro colpa grave o dolo hanno provocato un danno alle casse erariali, cioè alle risorse pubbliche; è risarcitoria/sanzionatoria ed è di competenza di un giudice speciale, la Corte dei conti. R. disciplinare: è quella cui vanno incontro i dipendenti e funzionari delle pubbliche amministrazioni che vengano meno ai doveri del loro ufficio; in ogni amministrazione è irrogata dall’ ufficio competente (dirigente); contro una sanzione disciplinare si potrà ricorrere, a seconda dello status del pubblico dipendente, a collegi arbitrali o al giudice ordinario (nel caso di pubblici dipendenti il cui status è analogo a quello dei lavoratori del settore privato) o al giudice amministrativo (Tribunali amministrativi regionali/ Consiglio di Stato) (nel caso di pubblici dipendenti titolari di uno status non ‘privatizzato’ come i magistrati e la polizia).

Tornando al Capo dello Stato… Non ha responsabilità politica; Si ritiene che abbia una responsabilità civile (per il compimento di illeciti civili) uguale a quella di tutti i cittadini Ha una speciale responsabilità penale per ‘reati propri’ (alto tradimento e attentato alla Costituzione, reati che solo il PdR può commettere, perché connessi alla funzione, e che sono accertati mediante un procedimento del tutto peculiare); Secondo alcuni, tolti i ‘reati propri’ dovrebbe avere la stessa responsabilità penale dei comuni cittadini – anche se contro l’ipotesi che che il Presidente della Repubblica possa essere imputato in un procedimento penale o assoggettato a misure restrittive della libertà personale, fa notare il nostro Manuale, si possono “opporre i gravissimi inconvenienti che ne deriverebbero’ (p. 182).

Nient’affatto, certo che lo possono! Il fatto che il Capo dello Stato non ha responsabilità politica implica che le sue prese di posizione, espresse con esternazioni orali, non possono essere criticate? Nient’affatto, certo che lo possono! Ma allora il Presidente della Repubblica ha una specie di responsabilità politica? No, perché la critica dei suoi punti di vista o comportamenti, fatta dall’opinione pubblica, è semplicemente esercizio della libertà costituzionale di manifestazione del pensiero di cui tutti siamo titolari (art. 21 Cost.). Cfr. la p. 182 del manuale.

Attribuzioni del Capo dello Stato Derivanti dalla funzione di rappresentanza generale dello Stato Riguardanti il corpo elettorale e referendario Riguardanti il potere legislativo Riguardanti il potere esecutivo Riguardanti il potere giurisdizionale Il Capo dello Stato è un potere intermediario

Attribuzioni del Capo dello Stato derivanti dalla funzione di rappresentanza generale dello Stato: Ratifica dei trattati internazionali (che, se il Trattato ha natura politica, deve essere autorizzata dalle Camere) (art. 86) Dichiarazione dello Stato di guerra (art. 87) che deve seguire la deliberazione con cui le Camere – con deliberazione bicamerale non legislativa - conferiscono al Governo i relativi e necessari poteri Comando delle forze armate e Presidenza del Consiglio supremo di difesa N.B. Non si tratta di dirigere le operazioni militari ma di valutare la legittimità dell’impiego delle forze armate e il rispetto del principio costituzionale per cui l’ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica (Comando delle forze armate) e di esaminare insieme ai principali ministri e al Capo di stato maggiore della difesa le deliberazioni del Governo in materia di difesa e sicurezza.

Attribuzioni del Capo dello Stato riguardanti il corpo elettorale e referendario: Indizione delle elezioni delle Camere e del referendum abrogativo e costituzionale «L'indizione del referendum può̀ essere ritardata di non oltre un anno, allo scopo di far coincidere la convocazione degli elettori per dello referendum con quella per il referendum costituzionale di cui all'art. 138 della Costituzione.»(art. 44 legge 352/1970)

Attribuzioni del Presidente riguardanti il potere legislativo: Nomina dei senatori a vita (al massimo 5 per legislatura) Fissare il primo giorno di riunione delle Assemblee neoelette (non oltre 20 giorni dalla elezioni) Convocazione straordinaria delle Camere Scioglimento delle Camere Autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge governativi alle Camere Promulgazione Rinvio presidenziale delle leggi Messaggi

Lo scioglimento: Limiti temporali (semestre bianco) Procedurali (consultazione dei Presidenti delle Camere) Intensità politica (variabile) (v. p. 178) I messaggi: Devono essere controfirmati Il Governo può influire sul loro contenuto Possono essere anche orali (messaggio di insediamento) Promulgazione: Eventualità che il presidente, prima di promulgare, con messaggio motivato chieda alle camere di riesaminare la legge. Può rinviare leggi la presentazione del cui disegno di legge abbia autorizzato? (v. p. 179)

Attribuzioni del Presidente riguardanti il potere esecutivo Nomina il Presidente del Consiglio e dei Ministri Accetta le dimissioni del Governo. Puo’ respingerle? (V. p. 180) Emana i principali atti del governo (che assumono la forma di decreti del PdR) Tra nomine, emanazione di regolamenti e atti con forza di legge, conferimento di onorificienze…«il Presidente della Repubblica è coinvolto continuamente nell’attività dell’Esecutivo che in buona parte si concreta in atti imputati al Presidente della Repubblica e alla cui formazione il Presidente partecipa secondo i principi già esposti sul significato e la funzione della confrofirma». (Li ricordiamo?),

Un caso particolare: Il potere presidenziale di grazia La sentenza n. 200 del 2006 della Corte Costituzionale e i ‘motivi umanitari’

Attribuzioni del Presidente riguardanti il potere giurisdizionale: Nomina cinque dei quindici giudici della Corte costituzionale Presiede il CSM Adotta i provvedimenti del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) riguardanti il conferimento di incarichi direttivi Gli atti del Capo dello Stato come Presidente del CSM (cioè come organo di questo) sono esenti da controfirma «salvo quelli esterni al collegio, come la convocazione» ? Capiamo cosa vuol dire ‘esterni’ in questo contesto?