Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a. 2017-2018 Prof.ssa Silvia Borelli Lezione XXI – Licenziamenti collettivi
Nozione (art. 24 co. 1 l. 223/91) Requisito quantitativo: datore di lavoro (imprenditori e non) che occupa almeno 15 dipendenti (nell’impresa) e che intende effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 gg. in una o più unità produttive nell’ambito della stessa provincia Requisito qualitativo: licenziamenti in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro; licenziamento in caso di cessazione dell’attività del datore di lavoro (co. 2) Licenziamento plurimo per g.m.o. Licenziamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro (art. 8 co. 2 l. 236/1993) Quando il licenziamento interviene al termine dell’intervento di CIGS, non è richiesto il requisito numerico (art. 4 co. 1 l. 223/91) Non si ha lic. collettivo in caso di scadenza di rapporti di lavoro a termine (art. 24 co. 4; art. 4 co. 14)
Procedura FASE SINDACALE: comunicazione scritta alle RSA/RSU e ai sindacati di categoria (art. 4 co. 2 l. 223/91); contenuto (co. 3); esame congiunto (co. 5-6) per esaminare la possibilità di soluzioni alternative (assegnazione a mansioni inferiori: co. 11; distacco temporaneo: art. 8 co. 3 l. 236/93) * Gli obblighi di informazione e consultazione vanno rispettati anche se la decisione di lic. è assunta dalla capogruppo (art. 4 co. 15bis) FASE AMMINISTRATIVA di fronte alla DTL (co. 7) Licenziamento comunicato per iscritto, nel rispetto del preavviso + comunicazione scritta alla DRL (co. 9) Abbreviazione dei termini in caso di lic. di meno di 10 lav. (art. 4 co. 8) Procedura in caso di licenziamento di dirigenti (art. 24, co. 1-quinquies)
Criteri di scelta (art. 5 co. 1 l. 223/91) Criteri legali residuali Rispetto dei criteri dell’obiettività e della generalità (impossibilità di individuare i lavoratori) Rispetto dei principi di non discriminazione (art. 5 co. 2) Complesso aziendale, a meno che il progetto di ristrutturazione riguardi un solo settori dell’azienda (Cass. 4925/2016)
Rimedi (L. 92/2012) Licenziamento inefficace in caso di assenza della forma scritta (art. 5 co. 3): tutela reintegratoria forte (reintegrazione + risarcimento del danno; art. 18 co. 1); v. però art. 4 co. 12 l. 223/91 Licenziamento eseguito senza rispetto delle procedure: tutela obbligatoria forte (risoluzione del rapporto + indennità risarcitoria tra 12 e 24 mensilità) (art. 18 co. 7) Licenziamento annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta: tutela reintegratoria debole (reintegrazione + risarcimento fino a 12 mensilità; art. 18 co. 4) ma possibilità per l’impresa di risolvere un numero di rapporti pari a quelli reintegrati senza dovere esperire una nuova procedura (art. 17) Impugnazione (art. 6 l. 604/66) * Datori di lavoro non imprenditori di tendenza (art. 24 co. 1 quater)
Rimedi (art. 10 D. lgs. 23/2015) Licenziamento inefficace in caso di assenza della forma scritta: reintegrazione + risarcimento del danno (art. 2 d. lgs. 23/2015); v. però art. 4 co. 12 l. 223/91 Licenziamento eseguito senza rispetto delle procedure o in caso di violazione dei criteri di scelta: tutela obbligatoria (indennità da 4 a 24 mensilità in ragione dell’anzianità di servizio) (art. 3 co. 1)