I principi contabili internazionali e la normativa italiana

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Transcript della presentazione:

I principi contabili internazionali e la normativa italiana Dott.ssa Francesca Picciaia Università degli Studi di Perugia

Considerazioni introduttive Perché vi è stata la necessità dell’implementazione di nuovi principi contabili di carattere trasnazionale? Globalizzazione dei mercati (intensificazione scambi commerciali, espansione mercati finanziari) Differenti normative regolanti la redazione dei documenti informativi aziendali Necessità per i global players di redigere tanti bilanci quanti i mercati cui si veniva a contatto AVVIAMENTO UN PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE: «la necessità di ricondurre il più possibile la contabilità delle singole aziende a principi formali e sostanziali di carattere omogeneo, senza pretendere di raggiungere una impossibile unità» (P.E. Cassandro) Dott.ssa Francesca Picciaia - Università degli Studi di Perugia

Iter legislativo: le tappe più significative Direttiva 78/660/CEE (conti annuali delle società) 1978 Direttiva 83/649/CEE (bilanci consolidati) 1983 processo di armonizzazione contabile Direttiva 86/635/CEE (conti annuali e consolidati di banche ed istituti finanziari) 1986 Direttiva 91/674/CEE (conti annuali e consolidati di imprese di assicurazioni) 1991 Dott.ssa Francesca Picciaia - Università degli Studi di Perugia

Iter legislativo: le tappe più significative (segue) Direttive Codificazione costanza degli schemi Introduzione Nota Integrativa Facoltà di scelta tra possibili opzioni Rigidità dello strumento normativo Direttiva 508/95/CEE: “Armonizzazione contabile: una nuova strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale” Dott.ssa Francesca Picciaia - Università degli Studi di Perugia

Iter legislativo: le tappe più significative (segue) Individuazione obiettivi generali: A) eliminazione divario esistente tra prescrizioni della normativa comunitaria e le esigenze dei mercati internazionali dei capitali B) proseguimento dell’attività finalizzata al miglioramento della comparabilità dei conti C) la partecipazione dell’UE al dibattito internazionale sul’armonizzazione contabile D) La costituzione di un organismo europeo di normalizzazione contabile con compiti di accertamento della comparabilità dei principi contabili internazionali con le direttive comunitarie Direttiva 508/95/CEE Dott.ssa Francesca Picciaia - Università degli Studi di Perugia

Iter legislativo: le tappe più significative (segue) Lisbona 2000: il Consiglio europeo ha invitato la Commissione ad individuare un corpus di principi contabili di elevata qualità e di agevole applicazione. Obiettivo: in 5 anni effettiva integrazione del mercato dei capitali dei Paesi membri. SCELTA DEGLI INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS emanati dallo IASC (ora IASB) Due livelli di transizione dei principi contabili internazionali A) I REGOLAMENTI B) Le DIRETTIVE Dott.ssa Francesca Picciaia - Università degli Studi di Perugia

Iter legislativo: le tappe più significative (segue) Obiettivo perseguito nella scelta di un doppio processo di transizione agli standard contabili internazionali Armonizzare la disciplina di quella categoria di imprese non soggette alla obbligatorietà della redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali significa impedire il sorgere di due trattamenti paralleli, agevolando i processi di comunicazione economico-finanziaria Dott.ssa Francesca Picciaia - Università degli Studi di Perugia

A) Il Regolamento 1606/2002/CEE Di immediata applicazione negli Stati membri Recepito in Italia con la c.d. “Legge Comunitaria 2003” (l.n. 36/2003) Prevede l’obbligo di redazione del bilancio secondo gli IAS/IFRS a partire dal 1 gennaio 2005 In particolare: Obbligo di redazione secondo gli IAS del bilancio di esercizio e consolidato delle società emittenti strumenti finanziari diffusi nei mercati regolamentati, di quelle aventi strumenti finanziari diffusi, delle banche e degli intermediari finanziari vigilati Obbligo di redazione secondo gli IAS del bilancio consolidato per le imprese di assicurazione (tale obbligo si estende alla redazione del bilancio di esercizio nel caso in cui non venga redatto il consolidato) Facoltà di redazione secondo gli standard internazionali dei rendiconti periodici per tutte le società controllate dalle precedenti e per le altre tipologie (escluse imprese che seguono la disciplina ex art. 2435bis c.c.) Dott.ssa Francesca Picciaia - Università degli Studi di Perugia

B) Le Direttive 2001/65/CEE e 2003/51/CEE B1) la Direttiva 2001/65/CEE (c.d. “DIRETTIVA FAIR VALUE”) modifica alle Direttive relative ai Bilanci annuali e consolidati, compresi quelli di banche ed intermediari finanziari in parte recepita nel nostro Paese con il D. Lgs. N. 394/2003 si prescrive l’obbligo, per tutte le imprese che redigono il bilancio di esercizio in forma ordinaria, di esporre in Nota Integrativa informazioni sul fair value degli strumenti derivati detenuti La modifica introdotta permette l’applicazione dello IAS 39 sulla valutazione e rilevazione degli strumenti finanziari Creazione dell’articolo 2427bis del codice civile (“Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari”) e introduzione del punto 6) bis nella Relazione sulla Gestione (art. 2428 c.c.) Dott.ssa Francesca Picciaia - Università degli Studi di Perugia

B) Le Direttive 2001/65/CEE e 2003/51/CEE (segue) Definizione di strumento finanziario derivato: il comma 5 rinvia alla definizione dello IAS 39. Viene considerato contratto derivato quello strumento finanziario il cui valore deriva da quello di un’attività sottostante (underliyng asset). Il loro schema negoziale prevede il regolamento ad una o diverse date future del “differenziale” tra il valore corrente a quella/e data/e dell’attività sottostante e quello prefissato nel contratto Non vengono fornite indicazioni per distinguere i derivati (IAS 39: distinzione tra derivati di negoziazione o di copertura) Fair value: indicazioni dallo IAS 32 e dallo IAS 39: “il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione, tra parti consapevoli ed indipendenti” Dott.ssa Francesca Picciaia - Università degli Studi di Perugia

B) Le Direttive 2001/65/CEE e 2003/51/CEE (segue) Art. 2427 bis codice civile: L’impresa deve esporre in Nota Integrativa informazioni sul fair value di ogni categoria posseduta di strumenti derivati e informazioni attinenti la loro entità e natura. Per le immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro valore equo, viene richiesto il valore contabile ed il fair value di ognuna ed i motivi per cui la riduzione non è stata attuata. Dott.ssa Francesca Picciaia - Università degli Studi di Perugia

B) Le Direttive 2001/65/CEE e 2003/51/CEE (segue) In particolare, il documento OIC 3 prevede che le informazioni su fair value, natura ed entità di ciascuna tipologia di strumento dinanziario derivato vengano proposte: Nel caso in cui il n° dei contratti sia significativo, con due tabelle dettagliate (derivati da negoziazione e di copertura) Nel caso in cui il n° dei contratti sia contenuto, fornendo informazioni in merito alla tipologia del contratto derivato, finalità (trading/copertura), valore nozionale, rischio finanziario sottostante, fair value del derivato, attività/passività coperta, fair value dell’attività/passività coperta. Dott.ssa Francesca Picciaia - Università degli Studi di Perugia

B) Le Direttive 2001/65/CEE e 2003/51/CEE (segue) Punto 6) bis 2428 del codice civile: Nella Relazione sulla Gestione si deve esporre – relativamente all’utilizzo di strumenti finanziari – gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste e l’esposizione della società al rischio prezzo, al rischio credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari. In particolare, l’OIC 3 prevede che tale valutazione sui rischi provenga dagli amministratori i quali, immedesimandosi nelle aspettative degli utilizzatori del bilancio, stabiliscono, nelle singole fattispecie, quando l’operatività in strumenti finanziari è rilevante quali-quantitativamente. In base a tale analisi, viene stabilito il grado di approfondimento dall’informativa da fornire nella relazione. (IFRS 7) Dott.ssa Francesca Picciaia - Università degli Studi di Perugia

B) Le Direttive 2001/65/CEE e 2003/51/CEE (segue) Il legislatore ha scelto di adottare parzialmente il fair value per la valutazione degli elementi patrimoniali, imponendo l’obbligo esclusivamente per gli strumenti finanziari di tipo derivato attraverso la produzione di informazioni nella NI, che non influiscono, pertanto, sui risultati di periodo. Dott.ssa Francesca Picciaia - Università degli Studi di Perugia

B) Le Direttive 2001/65/CEE e 2003/51/CEE (segue) B2) la Direttiva 2003/51/CEE (“DIRETTIVA MODERNIZZAZIONE”) modifica alle Direttive relative ai Bilanci annuali e consolidati compresi quelli di banche ed intermediari finanziari e società di assicurazione non ancora adottata nel nostro ordinamento se non per la parte obbligatoria (con la Legge Comunitaria 2004 è stata data delega ai governi per attuare la direttiva) di portata più ampia della precedente e concernente la modifica dei principi di redazione del bilancio e degli schemi in esso contenuti (inclusione nuovi prospetti di bilancio, applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, adattamento degli schemi di bilancio, adozione di nuovi criteri di valutazione) Dott.ssa Francesca Picciaia - Università degli Studi di Perugia

B) Le Direttive 2001/65/CEE e 2003/51/CEE (segue) Proposta dell’Organismo Italiano di Contabilità di modifica del codice civile ex Direttive 2001/65/CEE e 2003/51/CEE Note introduttive al documento (ultimo aggiornamento 6 maggio 2008) “Un contesto legislativo caratterizzato da una disomogeneità nelle regole applicabili determina, non solo una minore comparabilità dell’informazione finanziaria pubblicata con scadimento della medesima, ma ha anche ripercussioni sull’applicazione di tutte quelle discipline … che utilizzano i risultati di bilancio per assolvere la propria funzione” Dott.ssa Francesca Picciaia - Università degli Studi di Perugia

Ipotesi di attuazione delle Direttive da parte dell’OIC Modifiche più rilevanti: introduzione, tra i documenti obbligatori, del Prospetto delle variazioni del patrimonio netto e del Rendiconto finanziario (art. 2423) esplicitazione ambito di applicazione della normativa (esclusione di tutte le imprese che già redigono i rendiconti con gli IAS)(art. 2423bis) privilegio della rappresentazione della sostanza economica rispetto alla forma giuridica (art. 2423 ter)(es. beni in leasing) modifica degli schemi di SP, CE, NI, Relazione sulla gestione introduzione di tre livelli di rendicontazione - piccole, medie, grandi imprese (art. 2435bis) modifica di taluni criteri di valutazione (art. 2426) Dott.ssa Francesca Picciaia - Università degli Studi di Perugia

Ipotesi di attuazione delle Direttive da parte dell’OIC STATO PATRIMONIALE ATTIVO ATTIVITA’ NON CORRENTI Immobili, impianti e macchinari Investimenti immobiliari Beni utilizzati in locazione finanziaria Avviamento Altre attività immateriali Partecipazioni Crediti finanziari ed altri Altre attività finanziarie Imposte differite attive Altre attività non correnti B) ATTIVITA’ CORRENTI Crediti verso soci per conferimenti Crediti commerciali, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo, e altri Altre attività finanziarie correnti Rimanenze Lavori in corso su ordinazione Attività possedute per la vendita Risconti attivi Altre attività Disponibilità liquide Dott.ssa Francesca Picciaia - Università degli Studi di Perugia

Ipotesi di attuazione delle Direttive da parte dell’OIC (segue) PASSIVO PATRIMONIO NETTO Capitale sociale, con indicazione della parte non versata Riserva da sovrapprezzo Riserve di rivalutazione Altre riserve Utili/perdite portati a nuovo Utili/perdite dell’esercizio B) PASSIVITA’ NON CORRENTI Obbligazioni in circolazione Debiti verso banche Altre passività finanziarie Fondi per rischi ed oneri Fondi relativi al personale Trattamento di fine rapporto per lavoro subordinato Imposte differite passive Altre passività non correnti C) PASSIVITA’ CORRENTI Obbligazioni in circolazione Debiti verso banche Altre passività finanziarie Debiti verso fornitori, con separata indicazione degli importi esigibili nell’es. successivo Anticipi su lavori in corso su ordinazione Debiti tributari Risconti passivi Altre passività correnti Dott.ssa Francesca Picciaia - Università degli Studi di Perugia

Ipotesi di attuazione delle Direttive da parte dell’OIC (segue) Disposizioni relative alle singole voci dello Stato Patrimoniale (art. 2424bis): Definizione di attività/passività corrente (quando ne è prevista la negoziazione o l’estinzione entro 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio o entro il normale ciclo operativo dell’’impresa se maggiore di 12 mesi)(p.to 1) Divieto di iscrizione, nell’attivo non corrente, degli oneri pluriennali (ad eccezione dell’avviamento e dei costi di sviluppo – no collegio sindacale) Iscrizione dei beni in leasing nel bilancio dell’utilizzatore qualora l’operazione abbia funzione finanziaria Quando il contratto trasferisce al locatario la parte prevalente dei rischi e benefici e quando al momento della stipula del contratto, si prevede valore effettivo del bene al momento del riscatto > prezzo di riscatto Dott.ssa Francesca Picciaia - Università degli Studi di Perugia

Ipotesi di attuazione delle Direttive da parte dell’OIC (segue) Le azioni proprie non sono più iscritte nell’Attivo ma vanno indicate da una riduzione del PN con l’iscrizione in una specifica voce con segno negativo Imposte differite attive/passive: relative a differenze temporanee, deducibili e imponibili in esercizi futuri, tra il valore delle attività e passività iscritto in bilancio ed il corrispondente valore riconosciuto ai fini fiscali scompaiono i conti d’ordine (alcune informazioni vengono incorporate nello SP, altre sono confluite in nota integrativa) I risconti sono inclusi tra attività e passività correnti, tranne che per le quote non correnti I ratei confluiscono tra i crediti e debiti (come era anche previsto dalla IV Direttiva) Dott.ssa Francesca Picciaia - Università degli Studi di Perugia

Ipotesi di attuazione delle Direttive da parte dell’OIC (segue) CONTO ECONOMICO Ricavi delle vendite e delle prestazioni Variazioni delle rimanenze di pf e di prodotti in corso di lavorazione Variazione dei lavori in corso su ordinazione Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni Altri ricavi Costi per mp, sussidiarie, di consumo e merci Variazioni rimanenze di mp, sussidiarie, di consumo e merci Costi per servizi Costi del personale dipendente e di altri prestatori d’opera Ammortamenti e svalutazioni delle attività non correnti Svalutazioni dei crediti correnti e di altre attività correnti Altri costi ed oneri Interessi attivi, dividendi e altri proventi finanziari Interessi passivi e altri oneri finanziari Utili/perdite su cambi Variazioni positive di valore di strumenti finanziari Dott.ssa Francesca Picciaia - Università degli Studi di Perugia

Ipotesi di attuazione delle Direttive da parte dell’OIC (segue) Variazioni negative di valore di strumenti finanziari Proventi straordinari Oneri straordinari Utile (perdita) prime delle imposte Imposte sul reddito, correnti e differite Utile (perdita) dell’esercizio Il CE mantiene la suddivisione dei costi in base alla natura. Le voci proventi ed oneri straordinari sono solo quelli che hanno un effetto rilevante sul risultato di esercizio, la cui fonte è estranea alla gestione ordinaria d’impresa. Dott.ssa Francesca Picciaia - Università degli Studi di Perugia

Ipotesi di attuazione delle Direttive da parte dell’OIC (segue) ART. 2425 ter: PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO Indicazione dei valori degli ultimi due esercizi Informazioni richieste: Ammontare, ad inizio ed a fine esercizio, del CS + riserve (distinte per origine e disciplina legale) + utile (perdita) di esercizio Destinazione utile esercizio precedente Proventi ed oneri che vanno a patrimonio netto e quelli trasferiti da patrimonio netto a conto economico Incrementi o riduzioni di ogni voce del PN per errori rettificati o cambiamento di principi contabili Variazioni di Pn derivanti da apporti di soci, distribuzione di riserve, rimborsi di conferimenti e altre movimentazioni relative Per le riserve indicate e fine esercizio occorre esplicitare la parte non disponibile o non distribuibile Dott.ssa Francesca Picciaia - Università degli Studi di Perugia

Ipotesi di attuazione delle Direttive da parte dell’OIC (segue) Obiettivo: riconciliare le risultanze del conto economico con quelle delle variazioni di patrimonio netto derivanti dall’applicazione del fair value esempio Nel caso delle variazioni di fair value delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. Agli strumenti finanziari disponibili per la vendita ed ai contratti derivati vi è l’imputazione ad una riserva di patrimonio netto fino al momento della realizzazione Le azioni proprie vengono iscritte in negativo nel patrimonio netto Dott.ssa Francesca Picciaia - Università degli Studi di Perugia

Ipotesi di attuazione delle Direttive da parte dell’OIC (segue) ART. 2425 quater: RENDICONTO FINANZIARIO Indicazione degli ultimi due esercizi Informazioni richieste: Ammontare e composizione delle disponibilità liquide (al netto di scoperti bancari) e flussi finanziari dell’esercizio dell’attività operativa, di investimento, di finanziamento e derivante da operazioni con i soci Riporto in calce al documento di tutte le operazioni di attività di investimento o finanziamento che non hanno dato luogo nell’esercizio a flussi finanziari Non essendoci uno schema, si ritiene di fare riferimento allo IAS 7, alla dottrina aziendalistica ed alla prassi operativa Dott.ssa Francesca Picciaia - Università degli Studi di Perugia

Ipotesi di attuazione delle Direttive da parte dell’OIC (segue) MODIFICHE PiU’ RILEVANTI AI CRITERI DI VALUTAZIONE (art. 2426) Immobilizzazioni materiali ed immateriali iscrivibili, in alternativa al costo storico, al fair value (se si sceglie tale criterio, va applicato a tutta la categoria) Se FV>costo allora differenza imputata a riserva (non distribuibile) Se FV< costo allora differenza imputata in CE a meno che non esista una riserva precedentemente creata Beni in leasing: costo iniziale calcolato detraendo dal totale dei canoni e del prezzo di riscatto il componente di interesse calcolato secondo il metodo finanziario. Si segue poi la disciplina prevista per le immobilizzazioni Dott.ssa Francesca Picciaia - Università degli Studi di Perugia

Ipotesi di attuazione delle Direttive da parte dell’OIC (segue) I costi di sviluppo, unici oneri pluriennali ammessi, devono essere iscritti nell’attivo senza il consenso del Collegio Sindacale Per la valutazione delle rimanenze dei beni fungibili, scompare il LIFO come metodo di calcolo del costo Per il valori ultrannuali su commessa il criterio dei corrispettivi maturati con ragionevole certezza rimane unico metodo di valutazione Terreni e fabricati acquisiti per investimenti immobiliari possono essere valutati al fair value. In tal caso non sono soggetti ad ammortamento e le variazioni eventuali sono imputate a CE Dott.ssa Francesca Picciaia - Università degli Studi di Perugia

Ipotesi di attuazione delle Direttive da parte dell’OIC (segue) Per quanto riguarda gli strumenti finanziari, viene abrogato l’art. 2427 bis La definizione di strumento finanziario ricalca quella dello IAS 39 Per la valutazione di tali strumenti si deve considerare che: Per i crediti e debiti e gli strumenti finanziari che sono detenuti fino alla scadenza: costo ammortizzato Per gli strumenti detenuti per negoziazione o disponibili per la vendita: minore tra costo di acquisizione e valore di mercato oppure al fair value Per le quote di partecipazione non correnti iscritte nelle “Altre attività finanziarie”: costo o fair value Dott.ssa Francesca Picciaia - Università degli Studi di Perugia

Ipotesi di attuazione delle Direttive da parte dell’OIC (segue) Per i derivati (anche se incorporati ad altri strumenti finanziari: fair value Per gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazione dei tassi di interesse o cambio o prezzi di mercato o rischio di credito: valutazione simmetrica allo strumento derivato di copertura Criteri di determinazione del fair value Alcune informazioni da iscrivere in NI Dott.ssa Francesca Picciaia - Università degli Studi di Perugia

Ipotesi di attuazione delle Direttive da parte dell’OIC (segue) Art. 2433: distribuzione utili ai soci Esplicitazione dei casi di divieto di distribuzione utili Non possono essere distribuiti: Utili d’esercizio in misura corrispondente alle plusvalenze iscritte in CE discendenti dall’applicazione del FV o PN (ad esclusione di quelle riferibili a strumenti finanziari di negoziazione e all’operatività dei cambi e di copertura) Riserve di PN costituite in contropartita diretta della valutazione con il criterio del FV o del PN Dott.ssa Francesca Picciaia - Università degli Studi di Perugia

Ipotesi di attuazione delle Direttive da parte dell’OIC (segue) Previsione di tre livelli di rendicontazione (art. 2435 bis) PICCOLE IMPRESE: Società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati Non devono superare due dei tre limiti (per 2 esercizi consecutivi) Totale attivo SP € 4.400.000 Ricavi vendite e prestazioni € 8.800.000 Dipendenti occupati in media durante l’esercizio 50 unità POSSONO Non presentare il Rendiconto finanziario Raggruppare alcune voci nello SP, nel CE e nella NI Non presentare la Relazione sulla Gestione Dott.ssa Francesca Picciaia - Università degli Studi di Perugia

Ipotesi di attuazione delle Direttive da parte dell’OIC (segue) MEDIE IMPRESE: Società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati Non devono superare due dei tre limiti (per 2 esercizi consecutivi) Totale attivo SP € 17.500.000 Ricavi vendite e prestazioni € 35.000.000 Dipendenti occupati in media durante l’esercizio 250 unità POSSONO Raggruppare alcune voci nello SP, nel CE, nella NI Omettere la presentazione del Rendiconto finanziario Dott.ssa Francesca Picciaia - Università degli Studi di Perugia