Il bilancio di esercizio 2016 e i principi OIC Commissione di studio sul bilancio ed i principi contabili Il bilancio di esercizio 2016 e i principi OIC Costo ammortizzato, attualizzazione dei crediti e derivati: impatti in bilancio Fabio Giommoni Pistoia, 15 dicembre 2016
Nuovi OIC 2016 in bozza per la consultazione DLGS 139/2015 - NUOVI PRINCIPI OIC Nuovi OIC 2016 in bozza per la consultazione OIC 15 Crediti COSTO AMMORTIZZATO ATTUALIZZAZIONE OIC 19 Debiti OIC XX Derivati DERIVATI AL FAIR VALUE
COSTO AMMORTIZZATO E ATTUALIZZZAZIONE
Sintesi del principio COSTO AMMORTIZZATO I crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo [ nuovo art. 2426, c. 1, n. 8) -Criteri di valutazione]. Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore [OIC 15, par. 14 e OIC 19, par. 16]: a cui l’attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità.
Sintesi del principio (segue) COSTO AMMORTIZZATO Sintesi del principio (segue) Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell’attività o passività finanziaria. [OIC 15, par. 16]. I costi di transazione sono costi marginali direttamente attribuibili all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di un’attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l’entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario. [OIC 15 par. 17 e OIC 19 par. 19].
COSTO AMMORTIZZATO Esenzioni Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti (art. 2423, co. 4, c.c.) ai fini della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio. Si può presumere che gli effetti siano irrilevanti se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi) o se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.
Applicazione del costo ammortizzato ai finanziamenti bancari Il costo ammortizzato avrà impatto, per le imprese industriali e commerciali, principalmente ai fini della contabilizzazione degli oneri accessori sui finanziamenti bancari di medio-lungo termine (spese di istruttoria, commissioni, imposta sostitutiva, spese di perizia, spese di consulenza, ecc.). Prima delle modifiche al Codice Civile da parte del D.Lgs. n. 139/2015 dette spese accessorie venivano capitalizzate tra gli oneri pluriennali e ammortizzate in quote costanti lungo la durata del finanziamento.
Applicazione del costo ammortizzato ai finanziamenti bancari (segue) Con il costo ammortizzato, il debito relativo al finanziamento bancario a medio-lungo termine andrà iscritto al netto degli oneri accessori sostenuti per ottenere il prestito e la differenza tra valore nominale del debito e valore di bilancio (rappresentata appunto dagli oneri accessori) verrà ripartita lungo la durata del finanziamento, con il metodo del tasso effettivo, sotto forma di (maggiori) oneri finanziari rispetto agli interessi calcolati al tasso nominale. Ciò comporterà che i costi sostenuti per ottenere il prestito non saranno più contabilizzati nel conto economico come quote di ammortamento di oneri pluriennali, ma come componente aggiuntivo degli oneri finanziari.
COSTO AMMORTIZZATO ESEMPIO La società Alfa ottiene in data 1/1/2017 un finanziamento bancario di 1.000.000 della durata di 10 anni al tasso del 5% annuo (scadenza interessi 31/12 di ogni anno) rimborsabile in unica soluzione alla scadenza del 1/1/2027). Per ottenere il finanziamento vengono sostenuti oneri accessori (spese di istruttoria, commissioni, spese legali e di consulenza, ecc.) di complessivi 20.000.
Contabilizzazione con il “vecchio” metodo COSTO AMMORTIZZATO Contabilizzazione con il “vecchio” metodo Anno Esercizio Debito residuo Interessi annui (5%) Ammortamento oneri accessori Costi totali Oneri accessori capitalizzati 1 2017 1.000.000 50.000 2.000 52.000 18.000 2 2018 16.000 3 2019 14.000 4 2020 12.000 5 2021 10.000 6 2022 8.000 7 2023 6.000 8 2024 4.000 9 2025 10 2026 11 2027 Totale 500.000 20.000 520.000
Contabilizzazione con il “vecchio” metodo COSTO AMMORTIZZATO Contabilizzazione con il “vecchio” metodo SCRITTURE CONTABILI dare avere Al 1.1.2017 BANCA C/C 1.000.000 DEBITO PER FINANZIAMENTO 1.000.000 Altre Immobilizzazioni Immateriali 20.000 BANCA C/C 20.000 AL 31.12.17 Interessi passivi di competenza 50.000 BANCA C/C 50.000 Ammortamento altre Imm. Immateriali 2.000 Altre Immobilizzazioni Immateriali 2.000
Contabilizzazione con il costo ammortizzato Con il metodo del costo ammortizzato il finanziamento della società Alfa deve essere considerato nel modo seguente: Finanziamento effettivo di 980.000 (al netto degli oneri accessori) Interessi complessivi di 520.000 (comprensivi degli oneri accessori) Tasso di interesse effettivo (TIR) pari al 5,262% (rispetto ad un tasso nominale del 5%)
Contabilizzazione con il costo ammortizzato Anno Esercizio Interessi annui nominali (5%) Ripartizione oneri accessori Interessi totali Debito residuo 1 2017 50.000 1.571 51.571 981.571 2 2018 1.653 51.653 983.224 3 2019 1.740 51.740 984.964 4 2020 1.832 51.832 986.796 5 2021 1.928 51.928 988.725 6 2022 2.030 52.030 990.755 7 2023 2.137 52.137 992.891 8 2024 2.249 52.249 995.140 9 2025 2.367 52.367 997.508 10 2026 2.493 52.493 1.000.000 11 2027 Totale 500.000 20.000 520.000
Contabilizzazione con il costo ammortizzato SCRITTURE CONTABILI dare avere Al 1.1.2017 BANCA C/C 980.000 DEBITO PER FINANZIAMENTO 980.000 AL 31.12.17 Interessi passivi 50.000 BANCA C/C 50.000 Interessi passivi 1.571 DEBITO PER FINANZIAMENTO 1.571
Aspetti fiscali dei nuovi principi COSTO AMMORTIZZATO Aspetti fiscali dei nuovi principi Il D.Lgs. n. 139/2015 non contiene norme di coordinamento fiscali, limitandosi a prevedere (art. 11) una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dall’attuazione del Decreto stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della “finanza pubblica”. Un emendamento alla Legge di bilancio 2017 prima presentato alla Camera e poi ritirato prevedeva l’estensione del principio di derivazione rafforzata previsto per gli IAS (art. 83 del TUIR) anche per le società che applicano i principi contabili OIC (rilevanza fiscale dei criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale). Nella relazione illustrativa all’emendamento veniva indicata la piena rilevanza fiscale del costo ammortizzato.
Aspetti fiscali del costo ammortizzato Secondo una prima tesi gli oneri accessori sui finanziamenti divengono deducibili ai fini IRES quali oneri finanziari (rientrano dunque nei limiti dell’art. 96 del TUIR). Divengono inoltre irrilevanti ai fini IRAP in quanto fuori dalla base imponibile. Questa tesi pare la più conforme alle previsioni dell’art. 96 del TUIR che, come chiarito dalla Circolare n. 19/E/2009, si applica con riferimento a ogni e qualunque interesse od onere ad esso assimilato collegato alla messa a disposizione di una provvista di danaro per la quale sussiste l’obbligo di restituzione e in relazione alla quale è prevista una specifica remunerazione.
Aspetti fiscali del costo ammortizzato (segue) La tesi contraria sostiene invece che dovrebbe continuare a prevalere il criterio giuridico-formale dell’operazione aziendale, cosicché dette spese devono essere sempre qualificate ai fini fiscali come costi per servizi, non rientranti dunque nei limiti dell’art. 96 del Tuir. Tale posizione comporterebbe rilevanti complicazioni di ordine pratico, determinando una gestione a “doppio binario” civilistico-fiscale.
Sintesi del principio ATTUALIZZAZIONE Il principio dell’attualizzazione prevede la rilevazione degli interessi sui crediti/debiti in base al tasso di mercato e non a quello nominale (pari a zero nei casi di crediti/debiti infruttiferi). L’attualizzazione dei crediti commerciali era già prevista dal previgente OIC 15 (e dall’OIC 19 per i debiti commerciali), mentre non riguardava anche quelli finanziari. Come precisato dal nuovo OIC 15, secondo quanto disposto dall’art. 2423 comma 4, c.c., l’attualizzazione può non essere applicata qualora gli effetti della stessa siano irrilevanti rispetto al valore nominale di crediti e debiti, caso che si può verificare quando il tasso d’interesse effettivo non è significativamente diverso da quello di mercato e/o quando i crediti e debiti sono a breve termine (scadenza inferiore a 12 mesi).
Sintesi del principio (segue) ATTUALIZZAZIONE Sintesi del principio (segue) Gli effetti dell’attualizzazione di un credito commerciale oltre 12 mesi sono rappresentati dall’iscrizione dello stesso ad un valore inferiore di quello nominale, in conseguenza dello scorporo dell’interesse implicito sulla base dei tassi di mercato e dalla conseguente rilevazione del ricavo di vendita per un importo inferiore al nominale. Nel caso dei crediti finanziari tale differenza deve essere iscritta tra gli oneri finanziari, salvo che le caratteristiche dell’operazione non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura. La differenza tra valore di iscrizione e valore nominale viene imputata lungo la durata del credito come provento di natura finanziaria.
ATTUALIZZAZIONE ESEMPIO La società Alfa vende in data 1/1/2017 un prodotto per il prezzo di 1.100 alla società Beta, concedendo una dilazione di 24 mesi per il pagamento, senza interessi. Si ipotizza un tasso di interesse di mercato per le dilazioni di pagamento pari al 5% annuo. Pertanto il prezzo di vendita incorpora una componente finanziaria di 100.
Contabilizzazione con l’attualizzazione Con il metodo dell’attualizzazione l’operazione deve essere considerata nel modo seguente: Ricavo di vendita pari a 1.000 (al netto degli oneri finanziari impliciti) Rilevazione degli oneri finanziari nel 2017 e nel 2018 per 50, con contropartita l’incremento del credito verso il cliente Incasso (alla scadenza del 31.12.2018) del credito verso il cliente per 1.100
Contabilizzazione con l’attualizzazione (segue) SCRITTURE CONTABILI dare avere Al 1.1.2017 CREDITI V/CLIENTI 1.100 Ricavi di vendita 1.100 Ricavi di vendita 100 CREDITI V/CLIENTI 100 Credito e ricavo rilevato al valore netto di 1.000
Contabilizzazione con l’attualizzazione (segue) SCRITTURE CONTABILI dare avere AL 31.12.17 Interessi attivi 50 CREDITI V/CLIENTI 50 [Valore del Credito 1.050 ] AL 31.12.18 Interessi attivi 50 [Valore del Credito 1.100 ] BANCA C/C 1.100 CREDITI V/CLIENTI 1.100
Aspetti fiscali attualizzazione Secondo una prima tesi gli effetti dell’attualizzazione non sono rilevanti ai fini della determinazione del reddito di impresa in quanto “l’art. 109, comma 2, del Tuir stabilisce che i costi per l’acquisizione delle merci e i ricavi per la loro cessione sono determinati sulla base dei prezzi pattuiti fra le parti, con un espresso riferimento, dunque, alle risultanze contrattuali” [ cfr. Assonime, circolare n. 46/2009, in riferimento ai soggetti IAS/IFRS]. Secondo altra tesi i componenti positivi e negativi di prima iscrizione dei crediti e dei debiti partecipano integralmente alla determinazione del risultato di periodo[ cfr. circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 2011 (par. 4.1), sempre per i soggetti IAS adopter]. Tale seconda tesi risulta preferibile anche per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali in quanto evita il “doppio binario”.
Aspetti fiscali attualizzazione (segue) Gli interessi attivi su crediti commerciali, “esplicitati” in sede di attualizzazione, dovrebbero incidere positivamente sul calcolo degli interessi passivi indeducibili ai sensi dell’art. 96 del Tuir dato che tale disposizione già attualmente prevede la rilevanza degli interessi attivi impliciti relativi a crediti commerciali. In caso di attualizzazione dei debiti commerciali, invece, gli interessi passivi scorporati non rileveranno in quanto già oggi esclusi dalla disciplina dell’art. 96 del Tuir. Vi dovrebbe essere invece perfetta simmetria per gli oneri finanziari attivi e passivi derivanti dall’attualizzazione dei crediti e debiti finanziari, i quali rileverebbero entrambi nel calcolo del plafond degli interessi passivi non deducibili, trattandosi di componenti di natura finanziaria.
COSTO AMMORTIZZATO E ATTUALIZZAZIONE Entrata in vigore Da precisare che costo ammortizzato e attualizzazione si rendono applicabili a partire dalle operazioni effettuate dal 1/1/2016, mentre quelle pregresse possono continuare a essere contabilizzate con le vecchie regole. Si applicano soltanto alle società di medio-grandi dimensioni, ovvero quelle obbligate alla redazione del bilancio in forma ordinaria, mentre le piccole società, cioè quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata, hanno la facoltà (ai sensi del nuovo art. 2435-bis, comma 7 c.c.) di non applicare il criterio del costo ammortizzato e quello dell’attualizzazione
COSTO AMMORTIZZATO E ATTUALIZZAZIONE Entrata in vigore (segue) Se non si applica il metodo del costo ammortizzato i costi iniziali non devono essere portati in diminuzione del finanziamento ma devono essere rilevati nei risconti attivi in quote costanti lungo la durata del prestito. Non è più prevista la possibilità di effettuare la capitalizzazione tra le immobilizzazioni immateriali. Qualora si intenda applicare il metodo del costo ammortizzato anche per operazioni che sono state stipulate precedentemente all’1/1/2016 detto metodo va applicato a tutti i debiti/crediti iscritti in bilancio anteriormente all’1/1/2016 e non solo a singole operazioni.
DERIVATI AL FAIR VALUE
Sintesi del principio DERIVATI AL FAIR VALUE Il nuovo art. 2426 c.c., n.11-bis prevede l’obbligo di iscrizione di tutti i derivati tra le attività o le passività dello stato patrimoniale sulla base del FAIR VALUE (sia se negativi che positivi). Derivati di copertura delle oscillazione del mercato (es. variazione dei cambi o dei prezzi di mercato di una materia prima) o derivati non di copertura: la variazione del fair value deve essere imputata a conto economico. Derivati di copertura della variazione dei flussi finanziari (es. IRS): la variazione del fair value deve essere rilevata nel Patrimonio Netto. L’imputazione a conto economico avverrà solo quando i flussi di cassa diventeranno certi. Per la rilevazione in bilancio dei derivati sono state aggiunte nuove voci agli schemi di stato patrimoniale e conto economico.
DERIVATI AL FAIR VALUE ATTIVO (vecchio schema) B)III Immobilizzazioni finanziarie: 1)partecipazioni 2)crediti 3)Altri titoli 4)Azioni proprie C)III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1)Partecipazioni in imprese controllate 2)Partecipazioni in imprese collegate 3)Partecipazioni in imprese controllanti 4)Altre partecipazioni 5)Azioni proprie 6)Altri titoli ATTIVO Passivo (nuovo schema) B)III Immobilizzazioni finanziarie: 1)partecipazioni 2)crediti 3)Altri titoli 4)Strumenti derivati attivi C)III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1)Partecipazioni in imprese controllate 2)Partecipazioni in imprese collegate 3)Partecipazioni in imprese controllanti 4)Altre partecipazioni 5)Strumenti finanziari derivati attivi 6)Altri titoli
DERIVATI AL FAIR VALUE Passivo (vecchio schema) A) Patrimonio netto …. ….. B) Fondi per rischi e oneri 1)Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 2)Per imposte,anche differite 3)Altri Passivo (nuovo schema) A) Patrimonio Netto … VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi B)Fondi per rischi e oneri 1)Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 2)Per imposte, anche differite 3) Strumenti finanziari derivati passivi 4)Altri
DERIVATI AL FAIR VALUE ESEMPIO La società Alfa il 1/1/2017 ha contratto un mutuo di 100.000 della durata di 10 anni ad un tasso di interesse variabile pari a Euribor più uno spread dell’1%. Il rimborso del capitale avviene a scadenza in un’unica soluzione mentre gli interessi vengono corrisposti annualmente a decorrere dal 31.12.2017. Con finalità di copertura Alfa stipula un Interest Rate Swap con nozionale di 100.000 e durata decennale. L’IRS prevede per Alfa di incassare l’Euribor e di pagare un tasso fisso del 4%. In tal modo Alfa trasforma il tasso variabile del mutuo in un tasso fisso del 5% (in altre parole fissa l’Euribor al 4%, oltre spread 1%).
DERIVATI AL FAIR VALUE ESEMPIO (segue) Ipotizzando che con riferimento al primo anno l’Euribor sia pari a 0,5% , si hanno i seguenti flussi per Alfa: Interessi sul debito € 1.500 (tasso del 1,5% = 0,5% + 1%) Incasso dell’IRS € 500 (pari al tasso Euribor) Pagamento dell’IRS € 4.000 (pari al tasso fisso 4%) Complessivamente Alfa paga di fatto un tasso netto di € 5.000 (pari al tasso fisso 4% + 1%, avendo fissato l’Euribor al 4%) Tenuto conto dei tassi Euribor attesi per il periodo di validità del derivato (inferiori rispetto al 4%), alla chiusura dell’esercizio il derivato avrà un mark-to-market negativo, che si ipotizza di 20.000.
Contabilizzazione derivato di copertura cash flow DERIVATI AL FAIR VALUE Contabilizzazione derivato di copertura cash flow SCRITTURE CONTABILI dare avere AL 31.12.18 Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 20.000 Strumenti finanziari derivati passivi 20.000 dei flussi finanziari attesi 4.800 Imposte anticipate (SP) 4.800
DERIVATI AL FAIR VALUE Regime delle riserve Le riserve derivanti dalla valutazione al fair value di derivati di copertura di cash flow [art. 2426 c.c., n.11-bis ]: non sono considerate nel computo del patrimonio netto per la determinazione dei limiti all’emissione di obbligazioni (art. 2412 c.c.), della distribuzione degli utili ai soci (art. 2433 c.c.), del passaggio da riserve a capitale (art. 2442 c.c.), per il conteggio della riduzione del capitale per perdite (art. 2446 c.c.) e per il conteggio della riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale (art. 2447 c.c.); se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.
Nozione di copertura DERIVATI AL FAIR VALUE Codice Civile OIC XX Richiede stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperti e quelle dello strumento di copertura OIC XX Derivati La copertura non deve essere perfetta ma è richiesta la verifica dell’efficacia della copertura, consistente in un test, di natura qualitativa (importo nominale, scadenza sottostante ecc.) e quantitativa (correlazione variazioni), che comporta il ricorso a tecniche statistiche. L’eventuale parte non efficace della copertura deve essere rilevata a conto economico anziché a PN OIC XX Derivati Per le “coperture semplici” (che riguardano derivati aventi caratteristiche del tutto simili a quelle dell’elemento coperto) il test di efficacia è solo qualitativo e, quindi, non vi è obbligo di determinare la porzione inefficace della copertura.
Iscrizione in bilancio DERIVATI AL FAIR VALUE Iscrizione in bilancio L’OIC Derivati prevede la classificazione del fair value positivo alla voce C.III.5 dell’attivo circolante, salvo il caso in cui l’elemento coperto sia rappresentato dal fair value di un’attività iscritta nell’attivo immobilizzato, nel qual caso si utilizzerà la voce B.III.4. Per i derivati non di copertura di cash flow (e per la parte non efficace dei derivati di copertura di cash flow ) le contropartite a conto economico sono le nuove voci: D) 18 d) rivalutazione di strumenti finanziari derivati; D) 19 d) svalutazione di strumenti finanziari derivati. Nelle operazioni di fair value edge anche la valutazione dello strumento coperto deve tenere conto delle variazioni di fair value del derivato (valutazione “simmetrica”).
Entrata in vigore DERIVATI AL FAIR VALUE Non essendo prevista una disciplina transitoria le nuove regole di contabilizzazione si applicano anche ai derivati stipulati prima del 1.1.2016. La valutazione al fair value si applica anche alle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata (piccole imprese). Le micro imprese potranno invece non applicare il fair value per la valutazione degli strumenti finanziari derivati.