Repubblica e costituzione
Assemblea Costituente (25/6/1946 – dicembre 1947) Interregno (1943-46) Assemblea Costituente (25/6/1946 – dicembre 1947) Costituzione repubblicana (1/1/1948 - …
Interregno Luogotenenza di Umberto di Savoia (5/6/1944 – 9/5/1946), durante la quale si succedono 6 governi. 1944: si demanda la scelta istituzionale a una Costituente dopo la guerra; la funzione legislativa è esercitata dal Consiglio dei ministri 1945: Consulta nazionale 1946: si demanda la scelta istituzionale al corpo elettorale mediante referendum; in caso di vittoria della Repubblica la funzione legislativa è affidata al governo, responsabile verso l’assemblea
Il referendum 9 maggio 1946: Vittorio Emanuele III abdica a favore di Umberto II 2 giugno 1946: referendum. 12,7 mln a favore della repubblica, 10,7 mln per la monarchia 13 giugno 1946: Umberto II in esilio 25 giugno 1946: si riunisce la costituente, Enrico De Nicola Capo provvisorio dello Stato
La Costituente
Commissione dei 75 I Sottocommissione Diritti e doveri dei cittadini Organizzazione costituzionale III Diritti e doveri nel campo economico e sociale
Seduta plenaria commissione dei 75 Discussione in aula
Prima sottocommissione Giuseppe Dossetti (1913-1996) Giorgio La Pira (1904-1977)
Aldo Moro (1916-1978) Palmiro Togliatti (1893-1964)
Seconda Sottocommissione Costantino Mortati (1891-1985) Piero Calamandrei (1889-1956)
In Costituente Vittorio Emanuele Orlando (1860-1952)
Benedetto Croce (1866-1952)
Art. 1 L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione
Art. 1 nel primo progetto presentato in Commissione «La sovranità dello Stato si esplica nei limiti dell’ordinamento giuridico formato dalla presente costituzione e dalle altre leggi ad essa conformi. Tutti i poteri sono esercitati dal popolo direttamente o rappresentanti da esso eletti»
Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese
Progetto proposto dalla Commissione dei 75 Art. 1: L’Italia è una repubblica democratica. La Repubblica italiana ha per fondamento il lavoro e la partecipazione effettiva di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese. Nella Repubblica italiana la sovranità emana dal popolo ed è esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione e delle leggi.
Art. 7 I cittadini, senza distinzione di sesso, razza e lingua, di condizione sociale, di opinioni religiose e politiche, sono uguali di fronte alla legge. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli d’ordine economico e sociale che limitano la libertà e l’eguaglianza degli individui e impediscono il completo sviluppo della personalità umana