DECRETO DIGNITA’ D.L n. 87/2018 OGGETTO

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DECRETO DIGNITA’ D.L n. 87/2018 OGGETTO Il Decreto contiene una serie di disposizioni legislative che hanno i seguenti scopi: combattere le forme di lavoro precario e disincentivare i licenziamenti ingiusti; evitare la delocalizzazione delle aziende e salvaguardare i livelli occupazionali; contrastare del disturbo da gioco d’azzardo; introdurre semplificazioni in materia fiscale.

Circolare Ministero del Lavoro 31 ottobre 2018, n. 17 DECRETO DIGNITA’ D.L n. 87/2018 FONTI NORMATIVE Pubblicato sulla GU Serie Generale n.161 del 13-07-2018 ed entrato in vigore il 14 luglio Decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 Conversione e pubblicazione sulla GU Serie Generale n.186 del 11-08-2018 ed entrata in vigore il 12 agosto Legge 9 agosto 2018, n. 96 Indicazioni su novità apportate alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e della somministrazione del lavoro. 10 Circolare Ministero del Lavoro 31 ottobre 2018, n. 17

DECRETO DIGNITA’ D.L n. 87/2018 LICENZIAMENTI L’intento principale della riforma: combattere la precarietà del lavoro ; disincentivare i licenziamenti ingiusti. Il decreto modifica il regime degli indennizzi risarcitori previsti dal “Jobs Act”(D.lgs n. 23/2015) nel caso di licenziamento illegittimo, aumentando la misura minima e massima dell’indennità risarcitoria (non assoggettata a contribuzione previdenziale) in casi di licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo e soggettivo. La riforma attiene a una fase patologica in cui il licenziamento è già stato dichiarato illegittimo da un organo giudicante, all’esito di un giudizio di merito.

LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI DECRETO DIGNITA’ D.L n. 87/2018 LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI OGGETTO Licenziamenti per giustificato motivo soggettivo, oggettivo o per giusta causa dichiarati illegittimi con sentenza del giudice. Sono pertanto esclusi: licenziamenti disciplinari illegittimi per insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore; licenziamenti illegittimi perché discriminatori e nulli (ad esempio intimati per forma orale) In tali casi, infatti, è prevista la reintegrazione nel posto di lavoro e l’indennità risarcitoria.

DECRETO DIGNITA’ D.L n. 87/2018 Licenziamenti disciplinari illegittimi per insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore Continua ad essere applicato il regime previgente: reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro; pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo che va dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative o avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro, nella misura massima di 12 mensilità; pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.

DECRETO DIGNITA’ D.L n. 87/2018 Licenziamenti discriminatori, nulli e intimati in forma orale Continua ad essere applicato il regime previgente : reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro; pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo che va dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative nella misura massima di 5 mensilità; pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione.

LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI DECRETO DIGNITA’ D.L n. 87/2018 LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI DESTINATARI Il Decreto Dignità si occupa di disciplinare solo le indennità da corrispondere al lavoratore soggetto alle cosiddette tutele crescenti (D.Lgs. n.23/2015) LIMITI TEMPORALI La riforma riguarda chi è stato assunto, trasformato o stabilizzato al termine dell’apprendistato, a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 Per i lavoratori già in forza al 6 marzo 2015 continuano ad applicarsi le norme della riforma Fornero (Legge n. 92/2012)

LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI E LIMITI TEMPORALI DECRETO DIGNITA’ D.L n. 87/2018 LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI E LIMITI TEMPORALI Il cd. Decreto dignità, così come convertito in legge, si limita ad introdurre modifiche al D.Lgs. n. 23/2015, con efficacia a partire dall’entrata in vigore del Decreto stesso (14 luglio 2018). Quindi il giudice calcolerà l’indennizzo in relazione alla data in cui è cessato il rapporto di lavoro. Tuttavia, ci sono due interpretazioni differenti in dottrina: applicazione da parte del giudice della normativa più favorevole al lavoratore pertanto nei giudizi intrapresi dopo l’entrata in vigore del Decreto dignità il giudice potrà applicare la nuova normativa con gli importi risarcitori più favorevoli; applicazione da parte del giudice della normativa in base alla data di efficacia del licenziamento e non di intimazione dello stesso esempio: assunzione 08 luglio 2017 licenziamento 08 luglio 2018 per giustificato motivo oggettivo, ma lavoratore assente per malattia cessazione assenza lavoratore 08 agosto 2018, data in cui il licenziamento diviene efficace. Secondo la dottrina maggioritaria in tale caso, essendo il licenziamento inefficace al momento dell’intimazione e spiegando i suoi effetti quando la nuova normativa è entrata in vigore si applica quest’ultima.

LICENZIAMENTI E INDENNITA’ RISARCITORIA DECRETO DIGNITA’ D.L n. 87/2018 LICENZIAMENTI E INDENNITA’ RISARCITORIA Grandi imprese (più di 15 dipendenti) 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, con un minimo di 6 e un massimo di 36 mensilità. Piccole imprese (meno di 16 dipendenti) 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, con un minimo di 3 e un massimo di 6 mensilità. La disciplina si applica a tutti i dipendenti assunti dopo 6 marzo 2015;

DECRETO DIGNITA’ E LICENZIAMENTI

LICENZIAMENTI E CONCILIAZIONE VOLONTARIA DECRETO DIGNITA’ D.L n. 87/2018 LICENZIAMENTI E CONCILIAZIONE VOLONTARIA COS’E’ Introdotta con il jobs Act (D. Lgs. 23/2015), l’offerta di conciliazione nel licenziamento è una nuova procedura volta ad agevolare la risoluzione stragiudiziale delle controversie sul lavoro e sui licenziamenti in modo da evitare ove possibile il ricorso al Tribunale del Lavoro da parte del lavoratore. Con l’offerta di conciliazione il datore di lavoro può di offrire una somma esente da tassazione irpef e da contribuzione obbligatoria; eventuali altre somme pattuite nella stessa sede conciliativa , a chiusura di altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro, saranno soggette al regime fiscale ordinario; L’importo dell’offerta di conciliazione dovrà essere erogato dal datore di lavoro unicamente mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA? Secondo quanto disposto dall’art. 6, co. 1 del D.Lgs. n. 23/2015, l’offerta di conciliazione è facoltativa e sostituisce il c.d. «Rito Fornero» (art. co. 46-68 della L. n. 92/2012)

LICENZIAMENTI E CONCILIAZIONE VOLONTARIA DECRETO DIGNITA’ D.L n. 87/2018 LICENZIAMENTI E CONCILIAZIONE VOLONTARIA QUANDO Il datore di lavoro entro 65 giorni dalla data del licenziamento può proporre in modo facoltativo al lavoratore licenziato un’offerta di conciliazione per evitare di andare in giudizio. DOVE L’offerta va presentata in una delle sedi protette individuate dalla legge, di seguito illustrate: Commissione provinciale di conciliazione; Sede sindacale; Organismi di certificazione; Enti bilaterali, province, commissioni se costituite; Direzioni del lavoro; Ordini provinciali dei Consulenti del Lavoro Una volta effettuata la proposta di conciliazione, il datore di lavoro deve procedere alla comunicazione di cessazione integrativa per via telematica, previa registrazione al sistema.

PROCEDURA OFFERTA DI CONCILIAZIONE VOLONTARIA Presentazione offerta del datore di lavoro sotto forma di assegno circolare il cui importo varia in base agli anni di servizio e ultima retribuzione; La proposta va ufficializzata effettuando la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto entro 5 giorni dalla data di cessazione, pena una sanzione per omessa comunicazione da 100 a 500 euro per lavoratore e da 50 a 250 euro per agenzie del lavoro; La comunicazione va integrata con altra comunicazione da fare entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto contenente l’indicazione dell’avvenuta conciliazione o della mancata offerta. Entrambe le comunicazioni vanno inviate per via telematica attraverso il modello Unilav_Cess sul sito cliclavoro. Il datore di lavoro deve utilizzare la procedura telematica del sistema Unilav_conciliazione ed inseire il codice della CO del rapporto di lavoro, rilasciato dal sistema dopo la trasmissione della comunicazione obbligatoria. Una volta inserito il codice, il sistema apre in automatico i dati nel modello Unilv_Cess e il datore deve solo compilare i campi : data di proposta offerta di conciliazione , esito SI/NO dell’offerta e indicazione della sede di conciliazione presso la quale è stata presentata.

OFFERTA DI CONCILIAZIONE VOLONTARIA L’accettazione dell’assegno circolare da parte del lavoratore comporta le seguenti conseguenze: Estinzione del rapporto alla data del licenziamento; Rinuncia all’impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta; Diritto, per il lavoratore, all’indennità di disoccupazione (NASPI) qualora ci siano tutti i requisiti prescritti.

LICENZIAMENTI E CONCILIAZIONE VOLONTARIA DECRETO DIGNITA’ D.L n. 87/2018 LICENZIAMENTI E CONCILIAZIONE VOLONTARIA La riforma esonera qualsivoglia prelievo fiscale e contributivo le somme pagate per evitare il contenzioso, entro i limiti minimi e massimi predefiniti. Grandi imprese (più di 15 dipendenti) 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, con un minimo di 3 e un massimo di 27 mensilità. Piccole imprese (meno di 16 dipendenti) 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, con un minimo di 1.5 e un massimo di 6 mensilità.

LICENZIAMENTI E CONCILIAZIONE VOLONTARIA Data licenziamento Offerta conciliativa Aziende oltre i 15 dipendenti Indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo Aziende oltre i 15 dipendenti Offerta conciliativa Aziende sotto i 16 dipendenti Indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo Aziende sotto i 16 dipendenti Entro il 13 luglio 2018 Da 2 a 18 mensilità Da 4 a 24 mensilità Da 1 a 6 mensilità Da 2 a 6 mensilità Dal 14 luglio 2018 Da 3 a 27 mensilità Da 6 a 36 mensilità Da 1,5 a 6 mensilità Da 3 a 6 mensilità

DECRETO DIGNITA’ E LICENZIAMENTI SENTENZA n. 194 CORTE COSTITUZIONALE La Consulta ha depositato in data 08 novembre 2018 le motivazioni della sentenza n. 194 del 26 settembre 2018 con la quale ha bocciato l’indennizzo graduato in base all’anzianità di servizi in caso di licenziamento ingiustificato. Questo criterio, già previsto dal D. Lgs 23/2015 e confermato nel Decreto Dignità è stato, infatti, dichiarato incosituzionale (art. 3 comma1 ). Il meccanismo di quantificazione ovvero un importo pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio rende, secondo la Consulta, l’indennità rigida e uniforme per tutti i lavoratori con la stessa anzianità, così da farle assumere i connotati di una liquidazione forfetizzata e standardizzata del danno derivante al lavoratore dall’ingiustificata estromissione dal posto di lavoro tempo indeterminato.

DECRETO DIGNITA’ E LICENZIAMENTI DOMANDE La misura dell’indennità risarcitoria, in base ai limiti introdotti dal Decreto Dignità, può essere decisa discrezionalmente dal giudice? No, perché la riforma aumenta solo lo spazio temporale per il calcolo dell’anzianità di servizio, ma non attribuisce maggiore discrezionalità al giudice. Tuttavia su questo punto vedere sentenza Corte Costituzionale n. 194 del 26 settembre 2018. La nuova disciplina si applica anche nei casi di licenziamento discriminatorio? No perché sono esclusi tutti i casi di nullità del licenziamento che prevedono, una volta dichiaratane l’illegittimità, la sanzione della reintegrazione del posto e il pagamento di un’indennità risarcitoria.

DECRETO DIGNITA’ E LICENZIAMENTI SENTENZA n. 194 CORTE COSTITUZIONALE Il giudice, nell’esercitare la propria discrezionalità nel rispetto dei limiti, minimo e massimo dell’intervallo in cui va quantificata l’indennità, dovrà tenere conto non solo dell’anzianità di servizio, ma anche degli altri criteri «desumibili in chiave sistematica dall’evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell’attività economica, comportamento e condizioni delle parti» (motivazioni Consulta della sentenza n. 194 del 26 settembre 2018 depositate in data 08 novembre 2018)

DECRETO DIGNITA’ E LICENZIAMENTI SENTENZA n. 194 CORTE COSTITUZIONALE La disposizione censurata contrasta : con il principio di eguaglianza: secondo la sentenza, l'esperienza mostra che il pregiudizio prodotto dal licenziamento ingiustificato dipende da una pluralità di fattori – l'anzianità nel lavoro, certamente rilevante, è solo uno dei tanti – e che questa pluralità è stata sempre valorizzata dal legislatore. con il principio di ragionevolezza: sotto il profilo dell'inidoneità dell'indennità a costituire un adeguato ristoro del concreto pregiudizio subito dal lavoratore a causa del licenziamento illegittimo e un'adeguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare illegittimamente. 

DECRETO DIGNITA’ E LICENZIAMENTI DOMANDE Le nuove norme sui licenziamenti troveranno applicazione dopo il 31 ottobre 2018? No, perché queste si applicano immediatamente ai licenziamenti intimati dopo l’entrata in vigore del decreto. Con il Decreto Dignità cambia il regime dei licenziamenti? No perché la nuova normativa modifica il regime degli indennizzi risarcitori senza stravolgere la disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi.