LEZIONE n. 10 LA DICHIARAZIONE TRIBUTARIA Prof LEZIONE n. 10 LA DICHIARAZIONE TRIBUTARIA Prof. Mario Miscali Corso di diritto tributario LIUC – a.a. 2018/2019
LA DICHIARAZIONE TRIBUTARIA ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ È lo strumento con cui il contribuente: - individua ciascuna fattispecie imponibile; provvede all’autoliquidazione dell’imponibile; attesta l’avvenuto versamento del dovuto; richiede eventuali rimborsi Cos’e? Mario Miscali - Diritto Tributario - 2019
LA DICHIARAZIONE TRIBUTARIA ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Esistono vari tipi di dichiarazioni tributarie. Tra le più importanti – regolate dal D.P.R. n. 322/1998 - vi sono: a) la dichiarazione dei redditi (le cui regole valgono anche per la dichiarazioni IRAP); b) la dichiarazione dell’IVA. Nei casi previsti dall’art. 3 del D.P.R. n. 322 cit. le dichiarazioni dei redditi, IRAP, IVA e dei sostituti d’imposta sono presentate contestualmente, mediante il solo cd “Modello Unico”. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2019
Contenuto e requisiti: LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Contenuto e requisiti: La dichiarazione dei redditi deve essere, a pena di nullità: redatta su stampati conformi a quelli approvati dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento pubblicato in G.U.; sottoscritta dal contribuente (in questo caso la nullità è sanabile se la firma viene apposta entro i 30 gg successivi all’apposito invito formulato dall’Amministrazione finanziaria). Mario Miscali - Diritto Tributario - 2019
Contenuto e requisiti (segue): LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Contenuto e requisiti (segue): La dichiarazione deve essere presentata annualmente entro i termini previsti dall’art. 2 del D.P.R. n. 322/98 e deve recare l’indicazione “…degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano l’imposta” (art. 1, co. 2, D.P.R. n. 600/73). Mario Miscali - Diritto Tributario - 2019
Modalità di presentazione: LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Modalità di presentazione: A norma dell’art. 3, D.P.R. n. 322/98 la dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica all’Agenzia delle Entrate: direttamente dal soggetto passivo; oppure tramite banche, uffici postali o altri incaricati (es. CAF, professionisti, etc…). La copia cartacea deve essere conservata dal contribuente fino alla scadenza dei termini per l’accertamento. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2019
Effetti della dichiarazione: LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Effetti della dichiarazione: Di norma la dichiarazione dei redditi esaurisce di per sé la fattispecie accertativa, a meno che essa non sia assoggettata a controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. In questa ultima ipotesi la dichiarazione mantiene comunque un ruolo importante sotto il profilo probatorio, in quanto l’ufficio tributario può discostarsi dalle risultanze della dichiarazione solamente laddove riesca a fornire la prova della incompletezza, inesattezza o falsità degli elementi indicati in dichiarazione. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2019
Effetti della dichiarazione (segue): LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Effetti della dichiarazione (segue): Di norma la dichiarazione dei redditi esaurisce di per sé la fattispecie accertativa, a meno che essa non sia assoggettata a controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. In questa ultima ipotesi la dichiarazione mantiene comunque un ruolo importante sotto il profilo probatorio, in quanto l’ufficio tributario può discostarsi dalle risultanze della dichiarazione solamente laddove riesca a fornire la prova della incompletezza, inesattezza o falsità degli elementi indicati in dichiarazione. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2019
Effetti della dichiarazione (segue): LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Effetti della dichiarazione (segue): E’ infatti ormai consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui “… è onere dell’Amministrazione finanziaria dimostrare la maggiore capacità contributiva del soggetto verificato nonché i presupposti di fatto e di diritto sui quali la pretesa fatta valere nei suoi confronti si fonda” (Cass., Sez. trib., 11 febbraio 2011, n. 3326). Tale onere che grava sull’Agenzia anche nel corso dell’eventuale, successiva, fase contenziosa, in quanto “… l’Amministrazione finanziaria è attore sostanziale del processo tributario ed è tenuta ad assolvere l’onere probatorio circa la sussistenza degli elementi di fatto e di diritto a sostegno della fondatezza della pretesa fiscale fatta valere nei confronti del contribuente” (Cass., Sez. trib., 9 giugno 2009, n. 13201). Mario Miscali - Diritto Tributario - 2019
Effetti della dichiarazione (segue): LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Effetti della dichiarazione (segue): Ulteriori effetto della dichiarazione dei redditi sono quelli connessi alla liquidazione dell’imposta e all’attività di riscossione. Con la dichiarazione infatti il contribuente procede alla liquidazione dell’obbligazione tributaria, mediante quantificazione dell’imposta lorda e netta e indicazione delle altre fattispecie rilevante (ritenute subite, crediti d’imposta, acconti versati, etc…). La dichiarazione costituisce inoltre titolo giustificativo non solo dei versamenti effettuati, ma anche per l’iscrizione a ruolo (e quindi per la successiva riscossione) delle somme indicate in dichiarazione ma per le quali il versamento è stato omesso. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2019
Effetti della dichiarazione (segue): LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Effetti della dichiarazione (segue): Un ultimo, importante, effetto della dichiarazione dei redditi è la sua idoneità a valere quale istanza di rimborso laddove dalla dichiarazione medesima emerga una eccedenza d’imposta a credito. Infatti, “…in tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d'imposta, non occorre, da parte sua, al fine di ottenerne il rimborso, alcun altro adempimento…, ma egli deve solo attendere che l'Amministrazione finanziaria eserciti… il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte… ovvero, ricorrendone i presupposti, secondo lo strumento della rettifica della dichiarazione. Una volta che il credito si sia consolidato… l'Amministrazione è tenuta ad eseguire il rimborso e il relativo credito del contribuente è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale, decorrente dal riconoscimento del credito stesso” (Cass., Sez. trib., 12 maggio 2011, n. 10428). Mario Miscali - Diritto Tributario - 2019
Emendabilità della dichiarazione: Una volta presentata, la dichiarazione dei redditi – laddove errata – può, entro certi limiti, essere emendata da parte del contribuente. Modalità e termini di rettifica sono tuttavia diversi a seconda che la dichiarazione sia errata in danno dell’erario oppure del contribuente. Dichiarazione errata in danno dell’erario: In questo caso il rimedio è la presentazione di una dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8, D.P.R. n. 322/98) che rechi un maggiore imponibile ovvero una maggiore imposta o che comunque sia tale da sanare le violazioni formali in cui è incorso il contribuente. La dichiarazione integrativa può essere presentata entro il termine concesso all’Agenzia per procedere all’accertamento della dichiarazione originaria (possibilità di sanzioni ridotte ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, relativo al cd. “ravvedimento operoso”). Mario Miscali - Diritto Tributario - 2019
Emendabilità della dichiarazione (segue): LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Emendabilità della dichiarazione (segue): b) Dichiarazione errata in danno del contribuente: In questo caso la dichiarazione può essere rettificata in diminuzione entro un anno; più precisamente la rettifica deve avvenire “… non oltre il termine prescritto per la presentazione delle dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo” (art. 2, co. 8-bis, D.P.R. n. 322/98). In alternativa, quale rimedio ad un eventuale versamento eccessivo, il contribuente può avvalersi della procedura di rimborso di cui all’art. 38, D.P.R. n. 602/73 entro il termine di 48 mesi dalla data di versamento (Circ. Agenzia Entrate n. 459/E/2008) Mario Miscali - Diritto Tributario - 2019
Emendabilità della dichiarazione (segue): LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Emendabilità della dichiarazione (segue): La Corte di Cassazione ha inoltre precisato che:“…la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione allegando errori di fatto o di diritto commessi nella sua redazione, ed incidenti sull’obbligazione tributaria, è esercitatale non solo nei limiti in cui la legge prevede il diritto al rimborso ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 602/73, ma anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria” (Cass., Sez. trib., 31 gennaio 2011, n. 2226). La dichiarazione tributaria, dunque, non ha natura di atto negoziale ma di mera attestazione di fatti e perciò è - in linea di principio – modificabile e ritrattabile dal contribuente (anche a proprio vantaggio), sia per errori di fatto che di diritto (Cass., Sez. trib., 9 dicembre 2003, n. 18774). Mario Miscali - Diritto Tributario - 2019
Emendabilità della dichiarazione (segue): LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Emendabilità della dichiarazione (segue): Un’ulteriore forma di tutela per il contribuente, attraverso la quale questi può far valere gli errori della dichiarazione a sé sfavorevole è il ricorso avverso: il ruolo relativo alle imposte dovute in base alla dichiarazione ma non versate; ovvero l’avviso di accertamento di rettifica della dichiarazione stessa. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2019
LA DICHIARAZIONE IVA ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ La dichiarazione IVA: La dichiarazione IVA è in linea di massima assoggettata alla medesima disciplina prevista per la dichiarazione dei redditi (art. 8, D.P.R. n. 322/98), nella quale ultima – nella generalità dei casi – essa viene inglobata. La dichiarazione IVA, al pari di quella dei redditi, produce una pluralità di effetti, tra cui: obbliga al versamento del conguaglio; costituisce titolo per la riscossione dell’imposta non versata; vale come istanza di rimborso (nelle ipotesi e nei limiti in cui questo è consentito ex art. 30, D.P.R. n. 633/72) Mario Miscali - Diritto Tributario - 2019
Emendabilità della dichiarazione IVA: Anche la dichiarazione IVA, infine, come le altre dichiarazioni tributarie, non ha natura di atto confessorio (Cass., Sez. trib., 19 ottobre 2007, n. 21944) né natura di atto negoziale, ma di mera attestazione di fatti e perciò è - in linea di principio – modificabile e ritrattabile dal contribuente (anche a proprio vantaggio), sia per errori di fatto che di diritto (Cass., Sez. trib., 9 dicembre 2003, n. 18774). Mario Miscali - Diritto Tributario - 2019