“Gal, certificazioni e accesso alle banche dati” Roma 11 Aprile 2019
a tutte le Pubbliche Amministrazioni, L’art. 2 del d.P.R. 445/2000 Testo Unico sulla documentazione amministrativa. “Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e ai privati che vi consentono. In sostanza, quindi, le disposizioni del d.P.R. n. 445/2000 sulla produzione di atti e documenti si applicano: a tutte le Pubbliche Amministrazioni, ai gestori di pubblici servizi nei rapporti con l’utenza, ai privati che vi consentono.
Le richieste di controllo da parte dei privati. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all’art. 2, l’amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa la definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi (art. 71, comma 4, d.P.R. 445/2000).
Punti deboli della procedura applicabile ai privati meno “certa” rispetto al certificato originale (presentato in bollo dall’utente) in quanto possono essere riportati, anche in buona fede, dei dati errati (pensiamo, ad esempio, ai doppi nomi, al numero di interno dell’abitazione…); incompleta perché manca la possibilità, stabilita nell’art. 45 del T.U. solo per pubbliche amministrazioni e gestori o esercenti di pubblico servizio, di accettare documentazione mediante esibizione di un documento di identità o di riconoscimento.
Grazie per l’attenzione roberta.ciaravino@crea.gov.it