DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO

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Transcript della presentazione:

DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO ORNELLA COLLI CRI marzo 2008

D.I.U. Genesi e sviluppo Il Codice Lieber (1863) è il primo manuale sistematico di leggi e procedure di guerra. Nasce durante la guerra civile tra l’Unione Federale e i 10 Stati della Confederazione del Sud. Contiene norme relative a: combattenti legittimi protezione del personale sanitario protezione dei civili e loro beni protezione dei beni culturali prigionieri di guerra. Questo codice non ha valore di trattato dal momento che era destinato solo ai soldati dell’Unione che combattevano nella Guerra di Secessione Americana.

La Prima Convenzione di Ginevra Tradizionalmente si fa risalire la sistematica codifica del Diritto Internazionale Umanitario alla fondazione della Croce Rossa (1863) o comunque alla Prima Convenzione di Ginevra (1864), per il “miglioramento della sorte dei soldati feriti degli eserciti in campagna”.

La Prima Convenzione di Ginevra Questa famosa Convenzione sancisce per la prima volta i principi fondamentali: “che i soldati feriti o malati saranno raccolti e curati a qualunque nazione essi appartengano”

La Prima Convenzione di Ginevra “che si rispetteranno e proteggeranno le ambulanze, gli ospedali, il personale sanitario destinato al soccorso dei feriti”

La Prima Convenzione di Ginevra “che si adotterà come segno visibile di tale protezione l’emblema della Croce Rossa su fondo bianco”. Questo emblema costituisce in termini di colori l’inverso della bandiera Svizzera, in omaggio al Paese di origine di Henry Dunant fondatore della Croce Rossa.

Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli Aggiuntivi del 1977 Successivamente, altre Convenzioni sono intervenute sulla materia ma si deve arrivare al 12 agosto 1949 per avere i principali trattati di Diritto Internazionale Umanitario. Infatti in tale data, dopo gli orrori della 2° guerra mondiale, furono adottate le 4 Convenzioni di Ginevra, ratificate da 194 Stati (nel 2006 hanno aderito la Repubblica di Nauru – Oceania e la Repubblica del Montenegro).

Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli Aggiuntivi del 1977 1° Convenzione, per il miglioramento della sorte dei feriti e malati delle Forze Armate in campagna

Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli Aggiuntivi del 1977 2° Convenzione, per il miglioramento della sorte dei feriti, malati e naufraghi delle Forze Armate sul mare

Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli Aggiuntivi del 1977 3° Convenzione, per il trattamento dei prigionieri di guerra

Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli Aggiuntivi del 1977 4° Convenzione, per la protezione delle persone civili in tempo di guerra

Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli Aggiuntivi del 1977 L’8 giugno 1977 furono poi approvati 2 protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 1949, che segnarono un’ulteriore evoluzione del Diritto Internazionale Umanitario resa necessaria dall’evolversi dei problemi connessi ai conflitti armati. In particolare le norme dei trattati relativi alla condotta delle ostilità non erano state aggiornate successivamente ai trattati dell’Aja del 1907, risultando dunque del tutto inadeguate

Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli Aggiuntivi del 1977 1° Protocollo: protezione delle vittime di conflitti armati internazionali Con il termine conflitto armato internazionale si intende un combattimento tra Forze Armate di almeno due Stati. Gli Stati che hanno aderito sono 166. 2° Protocollo: protezione delle vittime di conflitti armati non internazionali Con il termine conflitto armato non internazionale si intende un combattimento che avviene sul territorio di uno Stato tra le Forze Armate regolari e gruppi armati identificabili o fra gruppi armati identificabili che si combattono tra loro. Gli Stati che hanno aderito sono 162.

Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli Aggiuntivi del 1977 Il 2° Protocollo è stato adottato per il sempre più frequente diffondersi di situazioni di guerriglia e di guerra civile in molte parti del mondo. Integra, riprendendolo ampiamente, le disposizioni contenute nell’articolo 3 comune alle 4 Convenzioni di Ginevra del 1949, il quale garantiva una protezione alle vittime di tutti i conflitti interni.

Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli Aggiuntivi del 1977 I Principi Fondamentali su cui riposano le Convenzioni e i Protocolli sono essenzialmente due: La distinzione tra combattenti e popolazione civile, tra obiettivi militari e beni civili (Diritto di Ginevra) 2. La proporzionalità tra necessità militare ed esigenze umanitarie, tra vantaggi militari e danni indiretti (Diritto dell’Aja).

Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli Aggiuntivi del 1977 Il primo principio afferma che la violenza bellica può essere esercitata solo dai combattenti legittimi (Forze Armate regolari, milizie e corpi volontari, membri di movimenti di resistenza organizzati, persone che seguono le Forze Armate senza farne parte, leva di massa) contro i combattenti legittimi della Parte avversa. Devono essere sempre rispettati e protetti coloro che non prendono o non prendono più parte alle ostilità.

Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli Aggiuntivi del 1977 Il primo principio afferma anche che la violenza bellica può essere unicamente diretta contro obiettivi militari. Vanno dunque salvaguardati i beni civili e sono in conseguenza vietati gli attacchi indiscriminati.

Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli Aggiuntivi del 1977 Il secondo principio da una parte definisce che non esiste un diritto illimitato nella scelta dei mezzi e dei metodi guerra; sono infatti vietati quelli che possano aggravare inutilmente le sofferenze degli uomini e causare mali superflui (necessità militare vs. esigenze umanitarie).

Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli Aggiuntivi del 1977 Dall’altra, poiché la violenza bellica difficilmente ha effetti limitati ai soli obiettivi militari, afferma che gli effetti indiretti prodotti dagli attacchi (perdite tra la popolazione civile e distruzione di beni civili) non devono essere sproporzionati ai vantaggi militari concretamente perseguiti (vantaggi militari vs. danni indiretti).

Feriti, malati e naufraghi: definizioni Dell’argomento se ne occupa la 1°, la 2° Convenzione e il 1° Protocollo Aggiuntivo. FERITI E MALATI Con i termini “feriti” e “malati” si intendono le persone, combattenti legittimi e civili, che, a causa di un trauma, di una malattia o di altre incapacità o infermità fisiche o psichiche, hanno bisogno di cure mediche e che si astengono da qualsiasi atto di ostilità.

Feriti, malati e naufraghi: definizioni Con il termine “naufraghi” si intendono le persone, militari e civili, che si trovano in situazione pericolosa in mare o in altre acque a seguito di un infortunio che le ha colpite o che ha colpito la nave o l’aeromobile che le trasportava, e che si astengono da qualsiasi atto di ostilità. Tali persone, a condizione che continuino ad astenersi da qualsiasi atto di ostilità, continueranno ad essere considerati naufraghi durante il loro salvataggio, fino a che non abbiano acquisito un altro stato in virtù delle Convenzioni e del 1° Protocollo (ad es. ferito o malato o prigioniero di guerra).

Feriti, malati e naufraghi: principi fondamentali Inviolabilità dei feriti e dei malati degli eserciti combattenti (dovere di astenersi da arrecare violenza bellica verso combattenti feriti o malati) Obbligo di raccogliere e curare feriti e malati di qualsiasi nazionalità e a qualsiasi esercito appartengano, dando loro lo status di prigioniero di guerra Status particolare di medici e cappellani Inviolabilità di ospedali e formazioni sanitarie destinate al ricovero di feriti e malati

Feriti, malati e naufraghi: principi fondamentali Obbligo di rispettare e proteggere persone e luoghi che rechino con legittimità il segno della Croce Rossa Obbligo di assicurare il rispetto dei caduti (sottrarli al saccheggio); dovere di dare degna sepoltura Obbligo di rispettare i privati che prestino soccorso o ospitino i feriti delle Forze Armate in campagna Proibizione di rappresaglie verso feriti e malati, personale e formazioni sanitarie. I naufraghi sono tutelati come i feriti e i malati.

Personale sanitario e religioso Il personale sanitario e religioso delle Parti in conflitto, sia esso militare o civile, sarà rispettato e protetto in ogni circostanza. La disposizione è riferita a personale (medici, infermieri, porta – barella,…) assegnato, in via permanente o temporanea, a compiti sanitari, a personale adibito all’amministrazione delle formazioni e degli stabilimenti sanitari, e al personale religioso, militare o civile, assegnato al proprio ministero.

Personale sanitario e religioso E’ considerato personale protetto anche il personale delle Società nazionali della Croce Rossa e quello delle altre società volontarie di soccorso, debitamente riconosciute e autorizzate dal loro Governo, che sia adibito a funzioni analoghe a quelle precedentemente indicate.

Personale sanitario e religioso Il personale di cui sopra se cade in potere della Parte avversaria, sarà trattenuto soltanto nella misura in cui l’esigano le condizioni sanitarie, i bisogni spirituali e il numero dei prigionieri di guerra. I membri del personale trattenuti in tal modo non saranno considerati come prigionieri di guerra. Tuttavia essi fruiranno almeno di tutte le disposizioni della Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra.

Unità sanitarie Le unità sanitarie, siano esse militari o civili, sono protette dalle Convenzioni e dal 1° Protocollo. Per unità sanitarie si intendono gli stabilimenti e altre formazioni organizzate per fini sanitari, ossia la ricerca, la raccolta, il trasporto, la diagnosi o il trattamento dei feriti, malati e naufraghi, nonché la prevenzione delle malattie. Naturalmente la protezione dovuta alle unità mediche cesserà qualora di esse ne fosse fatto uso per commettere atti dannosi al nemico.

Trasporti sanitari Con l’espressione trasporto sanitario si intende il trasporto via terra, acqua o aria dei feriti, malati e naufraghi, del personale sanitario e religioso e del materiale sanitario protetti dalle Convenzioni e dal I Protocollo. I trasporti di feriti e di malati o di materiale sanitario saranno rispettati e protetti.

Zone e località sanitarie Le Parti contraenti, fin dal tempo di pace, e le Parti in conflitto, dopo l’apertura delle ostilità, potranno istituire sul loro territorio, … delle zone e località sanitarie organizzate in modo da proteggere dagli effetti della guerra i feriti e i malati, nonché il personale incaricato di organizzare e amministrare queste zone e località e di curare le persone che vi si troveranno concentrate. Le Parti interessate potranno conchiudere tra di loro accordi per il riconoscimento delle zone e località sanitarie da esse istituite.

Zone e località sanitarie Le zone sanitarie: non rappresenteranno che una piccola parte del territorio controllato dalla Potenza che le ha istituite saranno lontano da ogni obiettivo militare e da ogni impianto industriale o amministrativo importante non saranno situate in regioni che possono avere importanza per la condotta della guerra le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto che tali zone potranno comprendere non saranno utilizzate per spostamenti di personale o materiale militare, neppure a scopo di semplice transito non saranno difese militarmente in nessuna circostanza.

Trattamento dei prigionieri di guerra La 3° Convenzione di Ginevra e il 1° Protocollo Aggiuntivo riguardano la protezione accordata ai prigionieri di guerra. Si considerano prigionieri di guerra solo i combattenti legittimi, caduti in potere del nemico.

Trattamento dei prigionieri di guerra Combattenti legittimi sono definiti: Forze Armate in campagna, nonché milizie e corpi volontari che fanno parte delle F.A. milizie e corpi volontari che appartengano a movimenti di resistenza organizzata (abbiano un responsabile, portino apertamente le armi ed un segno distintivo, si uniformino alle leggi di guerra) persone che seguono le F.A.senza farne parte, corrispondenti di guerra, membri di unità di lavoro,… la popolazione di un territorio non occupato che, all’avvicinarsi del nemico, prenda spontaneamente le armi, purchè porti apertamente le armi e si uniformi alle leggi di guerra (leva di massa) membri di equipaggi della marina mercantile e dell’aviazione civile delle Parti in conflitto, che già non fruiscano di trattamento più favorevole in virtù di altre disposizioni del diritto internazionale.

Trattamento dei prigionieri di guerra … Un membro delle Forze Armate di una parte in conflitto caduto in potere di una Parte avversaria mentre svolge attività di spionaggio (raccoglie o cerca di raccogliere informazioni in modo deliberatamente clandestino), non avrà diritto allo statuto di prigioniero di guerra… Un mercenario (reclutato per combattere dietro remunerazione materiale nettamente superiore a quella corrisposta ai combattenti di uguale rango e funzioni) non ha diritto allo statuto di prigioniero di guerra…

Trattamento dei prigionieri di guerra Personale sanitario e religioso trattenuto per assistere i prigionieri di guerra I membri del personale sanitario e religioso trattenuti in potere della potenza detentrice per assistere i prigionieri di guerra, non saranno considerati come prigionieri di guerra. Tuttavia essi usufruiranno almeno di tutti i vantaggi e della protezione della presente Convenzione, come pure di tutte le facilitazioni necessarie per permettere loro di apportare le cure mediche e la loro assistenza religiosa ai prigionieri di guerra.

Trattamento dei prigionieri di guerra PROTEZIONE GENERALE I prigionieri di guerra sono in potere della potenza nemica ma non degli individui o dei corpi di truppa che li hanno catturati (3° Conv. Art.12) I Prigionieri di guerra devono essere trattati sempre con umanità… In particolare, nessun prigioniero di guerra potrà essere sottoposto ad una mutilazione fisica o ad un esperimento medico o scientifico di qualsiasi natura, che non sia giustificato dalla cura medica e che non sia nell’interesse del prigioniero…I prigionieri di guerra devono essere protetti specialmente contro gli atti di violenza o di intimidazione, contro gli insulti e la pubblica curiosità (3° Conv. Art.13) I prigionieri di guerra hanno diritto, in ogni circostanza, al rispetto della loro persona e del loro onore… Le donne devono essere trattate con tutti i riguardi dovuti al loro sesso… (3° Conv. Art.14)

Trattamento dei prigionieri di guerra La Potenza che detiene prigionieri di guerra è tenuta a provvedere gratuitamente al loro sostentamento ed accordare loro gratuitamente le cure mediche che il loro stato di salute richiede (3° Conv. Art.15) … I prigionieri devono essere trattati tutti allo stesso modo dalla Potenza detentrice, senza distinzione alcuna di carattere sfavorevole basata sulla razza, nazionalità, religione, opinioni politiche… (3° Conv. Art.16)

Trattamento dei prigionieri di guerra 6. Fin dall’inizio del conflitto, ogni Parte in conflitto istituirà un Ufficio Statale d’informazioni sui prigionieri di guerra che sono in suo potere… Ogni Parte belligerante fornirà, entro il più breve termine possibile, al Suo Ufficio le generalità ed ogni evento riguardanti i prigionieri di guerra caduti in suo potere… Tale Ufficio farà giungere d’urgenza queste informazioni alle Potenze interessate per il tramite delle Potenze protettrici e dell’Agenzia centrale del C.I.C.R. (3° Conv. Art.122)

Trattamento dei prigionieri di guerra INIZIO DELLA PRIGIONIA: CATTURA DEL PRIGIONIERO Il prigioniero quando catturato dovrà: Dichiarare cognome, nome, grado e numero di matricola Consegnare le armi e le munizioni, i denari di cui otterrà ricevuta Conservare ogni oggetto di uso personale, le insegne del grado e le decorazioni, oggetti di valore a carattere affettivo.

Trattamento dei prigionieri di guerra La Potenza detentrice provvederà, tramite l’Ufficio Informazioni appositamente costituito, a dare notizia dell’avvenuta cattura alla Potenza di Origine. La Potenza detentrice dovrà anche internare i prigionieri in aree lontane dalle zone dei combattimenti.

Trattamento dei prigionieri di guerra PERMANENZA DEI PRIGIONIERI NEI CAMPI DI INTERNAMENTO Campi di internamento Dovranno offrire garanzie relative alla condizione igienico sanitaria dei prigionieri,raggruppati secondo la loro nazionalità, lingua e costume Dovranno garantire tutte le misure protettive delle quali gode la popolazione civile Dovranno essere opportunamente contrassegnati (PG - PW) e la loro ubicazione comunicata alle Potenze interessate.

Trattamento dei prigionieri di guerra Alloggio, alimentazione e vestiario Le condizioni di alloggio non dovranno essere meno favorevoli rispetto a quelle previste per le truppe della Potenza Detentrice L’alimentazione dovrà essere fornita in qualità, quantità, e varietà tali che non vengano arrecati danni fisici ai prigionieri Il vestiario dovrà tenere conto della situazione climatica ed essere fornito in quantità sufficiente.

Trattamento dei prigionieri di guerra Disciplina Ogni campo di internamento avrà un Ufficiale Responsabile appartenente alle Forze Armati regolari dello Stato detentore Nel campo verrà affissa una copia della Convenzione di Ginevra Tutti i prigionieri saranno tenuti ad osservare i regolamenti della Potenza Detentrice; la non osservanza potrà dare luogo a sanzioni disciplinari (ammende, servizi di fatica,…) mai brutali, pericolose o inumane o avere ad oggetto il vitto.

Trattamento dei prigionieri di guerra Sanzioni penali I prigionieri saranno sottoposti alla legge penale dello Stato detentore. Non potranno essere: Condannati per fatti non previsti come reati al tempo in cui sia stato commesso, Subire pressioni morali o materiali per essere indotti a dichiararsi colpevoli, Essere condannati senza avere potuto difendersi ed essere assistiti da un difensore qualificato.

Trattamento dei prigionieri di guerra Lavoro I prigionieri di guerra possono essere impiegati in lavori agricoli, nei trasporti, nell’industrie produttive (con esclusione di quelle metallurgiche, meccaniche e chimiche), in attività commerciali, servizi domestici o pubblici Gli ufficiali non possono essere obbligati al lavoro Sono sempre proibiti lavori malsani, pericolosi, e umilianti I prigionieri dovranno essere sottoposti a visite mediche di accertamento, godere di riposi, nutrimento e vestiario adeguati al lavoro che svolgono Il lavoro sarà sempre retribuito, secondo quanto equamente stabilito dallo Stato detentore, in franchi svizzeri.

Trattamento dei prigionieri di guerra Altre attività e relazioni con l’esterno I prigionieri potranno spedire e ricevere corrispondenza e pacchi sanitari, alimentari o altro materiale inerente studi o religione Essi potranno dedicarsi ad attività sportive, di studio, ed alle pratiche religiose.

Trattamento dei prigionieri di guerra I prigionieri di guerra potranno sempre contattare e presentare eventuali reclami alle autorità detentrici, al Comitato Internazionale di Croce Rossa; ed eleggere propri rappresentanti che li rappresentino presso tali Entità.

Trattamento dei prigionieri di guerra CONCLUSIONE DELLA PRIGIONIA Morte del prigioniero Nel caso che durante la prigionia si verifichi il decesso di un prigioniero, il certificato di morte dovrà essere inoltrato alla Potenza interessata La Potenza Detentrice sarà responsabile della conservazione dei luoghi di sepoltura

Trattamento dei prigionieri di guerra Evasione I prigionieri di guerra hanno diritto alla fuga, che non può essere considerato un illecito. E’ da tenersi conto che taluni Stati fanno obbligo al loro personale militare catturato di tentare la fuga. Le armi possono essere usate contro prigionieri in fuga solo come ultima risorsa e tale uso deve comunque essere preceduto da avvertimenti appropriati alle circostanze

Trattamento dei prigionieri di guerra Ad ogni tentativo di fuga non può seguire alcuna sanzione penale, ma solo un provvedimento disciplinare (alcune volte pena pecuniaria). Le infrazioni compiute dai prigionieri nel tentativo di evadere (prigionieri che non abbiano portato violenza alle persone, ma abbiano solo usato documenti falsi, o portato abiti civili), saranno punite anch’esse con sanzioni disciplinari.

Trattamento dei prigionieri di guerra Rimpatrio diretto o ricovero in ospedali di Paesi neutrali Prigionieri feriti o malati incurabili o colpiti da menomazioni fisiche o psichiche gravi o permanenti possono venire rimpatriati Prigionieri feriti o malati guaribili in un tempo non inferiore ad un anno possono essere ricoverati in ospedali di paesi neutrali soprattutto se tali cure possano facilitare la guarigione o quando si consideri che la guarigione sia compromessa dal prolungarsi della prigionia.

Trattamento dei prigionieri di guerra Fine delle ostilità La prigionia finirà ovviamente con il cessare delle ostilità. La Potenza detentrice dovrà predisporre ed attuare un piano idoneo per favorire il rimpatrio nel minore tempo possibile.

La protezione delle persone civili Delle persone civili si occupano la 4° Convenzione di Ginevra e il 1° Protocollo Aggiuntivo,che sanciscono tra l’altro: La popolazione civile a meno che partecipi direttamente alle ostilità non può essere attaccata, Le parti in conflitto hanno il dovere di rispettare e proteggere gli ospedali civili, nonché il personale sanitario e i trasporti sanitari civili; Le parti in conflitto hanno il dovere di concedere libero passaggio ai medicinali e materiale sanitario destinati alla popolazione civile; I feriti, malati, invalidi e donne incinte hanno diritto a protezione e rispetto particolari; i morti e i feriti vanno ricercati, i naufraghi e le altre persone esposte a pericoli vanno soccorsi e protetti;

La protezione delle persone civili Le parti in conflitto hanno il dovere di assistere i minori rimasti orfani o separati dalla famiglia; di facilitare la riunione delle famiglie divise a causa della guerra e comunque lo scambio di corrispondenza. Il Comitato Internazionale di Croce Rossa ha un ruolo fondamentale attraverso l’Agenzia delle Ricerche.

La protezione delle persone civili 6. Le parti in conflitto hanno facoltà di concordare la creazione di zone sanitarie e di sicurezza e zone neutralizzate in cui mettere al riparo dagli effetti della guerra feriti, malati, invalidi, vecchi, minori fino ai 15 anni di età, donne incinte e madri di fanciulli sotto i 7 anni.

La protezione dei beni civili I beni di carattere civile sono protetti dalla 4° Convenzione di Ginevra e dal 1° Protocollo Aggiuntivo. In particolare sono protetti i beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile (derrate alimentari e zone agricole che le producono, raccolti, bestiame, installazioni e riserve di acqua potabile, opere di irrigazione, ecc.).

La protezione dei beni civili Sono altresì protetti dalla 4° Convenzione e dal 1° Protocollo Aggiuntivo: Zone sanitarie e zone neutralizzate Campi di internati civili (in territorio occupato civili che sono ritenuti pericolosi) Installazioni e opere che racchiudono forze pericolose (centrali nucleari per la produzione di energia elettrica, dighe di protezione o di ritenuta)

Simboli distintivi e protettivi Croce Rossa o Mezzaluna Rossa su fondo bianco (ospedali, trasporti e zone strettamente sanitarie) Strisce rosse diagonali su fondo bianco (zone sanitarie e di sicurezza per categorie protette) Lettere PG o PW per campi di prigionieri di guerra Lettere IC per campi di internati civili Triangolo equilatero blu su sfondo arancione per protezione civile Gruppo di tre cerchi di colore arancio vivo per installazioni pericolose Scudo appuntito in basso con croce di Sant’Andrea blu e bianca all’interno per i beni culturali.

Repressione di infrazioni a Convenzioni e Protocolli Le alte Parti Contraenti (delle Convenzioni di Ginevra) s’impegnano a prendere ogni misura legislativa necessaria per stabilire sanzioni penali adeguate da applicarsi alle persone che abbiano commesso o dato ordine di commettere una infrazione grave alle Convenzioni e ai Protocolli (crimini contro l’umanità e crimini di guerra) tra cui: l’omicidio intenzionale la tortura o i trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici, il cagionare intenzionalmente grandi sofferenze, attentati gravi all’integrità fisica o alla salute, la distruzione e l’appropriazione di beni non giustificate da necessità militari e compiute in grande proporzione ricorrendo a mezzi illeciti e arbitrari.

Repressione di infrazioni a Convenzioni e Protocolli Ogni Parte contraente avrà l’obbligo di ricercare le persone imputate di aver commesso, o di aver dato l’ordine di commettere dette infrazioni gravi e dovrà qualunque sia la loro nazionalità deferirle ai propri tribunali, perché venga comminata la pena prevista dai propri codici.

La Corte Penale Internazionale Con il passare del tempo prese spazio anche il convincimento che se la repressione non veniva effettuata dagli Stati, essa doveva essere compiuta da entità internazionali. Spesso infatti gli Stati non avevano ordinamento interno adeguato. Negli anni ‘90 con Risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, vennero creati alcuni Tribunali ad hoc: Tribunale Internazionale per l’ex Iugoslavia, Tribunale per il Rwanda, Tribunale per la Sierra Leone costituiti per delitto di genocidio, crimini contro l’umanità.

La Corte Penale Internazionale Si arriva dunque alla costituzione della Corte Penale Internazionale, con il Trattato di Roma del 1998, legittimata nel suo agire (attribuzione, estensione o diminuzione di competenza) da parte del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Lo statuto è entrato in vigore nel 2002, non ratificato da Stati quali USA, Cina, Israele,…

La Corte Penale Internazionale Sono vincolati quindi esclusivamente gli Stati che hanno sottoscritto. Ed in particolare la Corte giudica solo: Quando il crimine internazionale è stato commesso su territorio di uno Stato contraente, L’imputato ha cittadinanza di Stato contraente. In alcuni casi il Consiglio di Sicurezza dell’ONU può incaricare il procuratore di indagare ed agire anche al di fuori di questi due casi (Darfur). Nelle operazioni delle Nazioni Unite con militari degli Stati Uniti, questi sono sempre sottratti dalla giurisdizione della Corte Penale Internazionale, non avendo infatti gli USA sottoscritto il Trattato.

La Corte Penale Internazionale La Corte Penale Internazionale ha competenze sui seguenti crimini: genocidio (atti commessi con l’intento di distruggere un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso) crimini contro l’umanità (omicidi, torture e trattamenti inumani) crimini di guerra (violazioni alle Convenzioni di Ginevra) crimini di aggressione ad altro Stato. La Corte ha competenza solo nel caso di incapacità o mancanza di volontà ad agire da parte dello Stato di appartenenza delle persone giudicate. Commina sentenze, ma le sanzioni sono demandate agli Stati.

Le Convenzioni sui beni culturali Tra gli oggetti che possono restare vittime dei Conflitti Armati sicuramente possiamo annoverare i beni di interesse culturale. I beni culturali comprendono i monumenti architettonici, le località di interesse archeologico, le opere d’arte, i libri e i manoscritti, le collezioni scientifiche e gli archivi.

Le Convenzioni sui beni culturali Si ricorda l’ episodio clamoroso della distruzione avvenuta nel 1993 del ponte medievale di Mostar (ex Jugoslavia). Questo non è che un esempio dei disastrosi danni ai beni culturali avvenuti durante i Conflitti Armati.

Le Convenzioni sui beni culturali Un primo intervento a favore dei beni culturali è rappresentato dal patto di Roerich (1935) interamericano, rimasto quasi sconosciuto. Si giunge all’importante Convenzione dell’Aja (1954), frutto di una Conferenza organizzata dall’UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. La Convenzione non è stata ratificata da USA e Gran Bretagna. I contraenti si sono impegnati ad istruire convenientemente le loro Forze Armate. Tale Convenzione è diventata legge dello Stato Italiano a partire dal 1958. La convenzione è costituita da un 1° Protocollo nella stessa data e un 2° Protocollo nel 1999.

Le Convenzioni sui beni culturali La Convenzione prevede un livello di protezione generale secondo il quale i firmatari si impegnano a rispettare i beni culturali, situati sia sul proprio territorio, che su quello delle Alte Parti contraenti, astenendosi da ogni atto di ostilità a loro riguardo astenendosi dall’utilizzare tali beni, i loro dispositivi di protezione e le loro immediate vicinanze, per scopi militari (che potrebbero esporli a distruzione o deterioramento in caso di conflitto armato).

Le Convenzioni sui beni culturali Viene accordata una protezione speciale, con iscrizione in apposito registro, a un numero limitato di rifugi destinati a proteggere beni culturali di altissima importanza per l’umanità (Vaticano e alcuni rifugi in Svizzera e Austria) che: si trovino ad adeguata distanza da centri industriali ed obiettivi militari non siano usati a scopi militari. Il contrassegno dei beni a protezione generale è uno scudo appuntito in basso con la Croce di Sant’Andrea di blu reale. Il contrassegno triplice distingue i beni a protezione speciale.

Le Convenzioni sui beni culturali Una speciale carta di identità viene rilasciata al personale di controllo addetto alla protezione. Pur essendo prevista l’ applicazione di sanzioni contro i violatori delle norme della Convenzione, la possibilità di punizione effettiva rimaneva assolutamente aleatoria.

Le Convenzioni sui beni culturali 2^ Protocollo dell’Aja (1999) Si modificano le protezioni previste nella Convenzione del 1954 in protezione generale e rinforzata (in entrambi i casi l’utilizzo del bene protetto come obiettivo militare fa perdere allo stesso l’immunità di cui eventualmente gode). La protezione rinforzata è prevista per: beni di particolare importanza per l’umanità protetti da misure interne, giuridiche ed amministrative prese già in tempo di pace non utilizzati a scopo militare o per proteggere luoghi militari iscritti nell’apposito registro internazionale.

Le Convenzioni sui beni culturali Per i beni a protezione rinforzata viene creato il Comitato Internazionale dello Scudo Blu, che può proporre l’iscrizione nella lista (nella quale per ora nessun bene è ancora iscritto); è anche prevista la creazione di un fondo, per eventuali atti di assistenza ai beni. Nessuna deroga è prevista alla salvaguardia dei beni a protezione rinforzata. Il non rispetto è crimine di guerra.

Le Convenzioni sulle armi convenzionali Dell’argomento si occupa la Convenzione di Ginevra dell’ottobre 1980, sul divieto o limitazione di alcune armi classiche specifiche. Alla Convenzione sono stati allegati tre protocolli, ciascuno relativo ad una categoria di armi. Il 1° Protocollo vieta qualsiasi arma che ferisca mediante schegge non individuabili nel corpo umano con raggi X. Il 3° Protocollo si occupa delle armi incendiarie (armi per dare fuoco agli oggetti o provocare ustioni a persone attraverso fiamme o calore). Non contiene nessuna norma per proteggere i combattenti da tali armi. Sono protetti solo i civili.

Le Convenzioni sulle armi convenzionali Il 2° Protocollo si occupa di mine terrestri (ordigno posto sopra o sotto il suolo o altra superficie, o nelle vicinanze, concepito in modo che esploda in conseguenza della presenza, vicinanza o contatto con una persona o veicolo), trappole (dispositivo per uccidere o ferire e che funzioni all’improvviso quando si sposta un oggetto apparentemente inoffensivo, o si compie un atto apparentemente privo di pericolo).

Le Convenzioni sulle armi convenzionali Si vieta: di dirigere dette armi contro la popolazione civile (ed in particolare di impiegare tali armi nelle città e nei villaggi) di utilizzare tali armi con un impiego indiscriminato (in luogo non costituente obiettivo militare, da cui ci si può attendere che provochino incidentalmente perdite di vite umane tra la popolazione civile) di non prendere precauzioni per proteggere la popolazione civile affiggendo segnali di allarme.

Le Convenzioni sulle armi convenzionali Viene prescritto che su ciascuna di esse sia utilizzato un meccanismo di neutralizzazione concepito per disattivare o per provocare l’autodistruzione. Si dettano norme per la registrazione e pubblicazione della ubicazione dei campi minati. Tale documentazione deve essere conservata e consegnata alla parte avversaria e al Segretario Generale delle Nazioni Unite, non appena le ostilità siano cessate.

Le Convenzioni sulle armi convenzionali TRATTATO DI OTTAWA (ratificato nel 1999) Ritorna sul tema delle mine, proibendone la messa a punto, lo stockaggio e l’utilizzo. Si prevede che gli stock esistenti debbano essere distrutti al più tardi entro 4 anni dall’entrata in vigore della Convenzione e che la disinfestazione dalle mine esistenti debba avvenire entro 10 anni. Il problema oggi esistente è duplice: Si continuano comunque a produrre mine per addestrare il personale addetto allo sminamento; Si stimano in 100 milioni le mine inesplose; ogni anno ne vengono rimosse circa 100.000. Occorrerebbero dunque 1000 anni per la totale eliminazione.

La Carta delle Nazioni Unite La Carta delle Nazioni Unite (1946) vieta l’uso della forza con attacco armato fra due Stati. Ogni controversia deve essere risolta con metodi pacifici. Solo due casi autorizzano il ricorso alla violenza bellica: La legittima difesa L’autorizzazione da parte del Consiglio di Sicurezza. Anche chi ha violato queste disposizioni in realtà ha sempre cercato poi di giustificarsi, ammettendone dunque l’esistenza.

La Carta delle Nazioni Unite Il principio di legittima difesa consente, attraverso l’art.51 della Carta N.U., l’autodifesa armata (anche da parte di Stati alleati - NATO) fino a che il Consiglio di Sicurezza intervenga a ripristinare le condizioni di pace. La risoluzione 1373 (successiva all’attacco alle Torri Gemelle del settembre 2001) sottolinea che l’autodifesa è legittima anche quando l’attacco proviene da un’entità non statale,ad esempio terroristica. L’autodifesa è lecita quando sia proporzionata e immediata. L’intervento in questi casi (Usa in Afghanistan) così come in casi di emergenze umanitarie (Nato in Kossovo) non deve attendere l’autorizzazione del CdS.

La Carta delle Nazioni Unite L’uso della forza può essere poi autorizzato dal Consiglio di Sicurezza. La Carta delle Nazioni Unite disponeva che il Consiglio di Sicurezza agisse direttamente, con forze proprie messe a disposizione dagli Stati (esercito permanente). In realtà così non è stato e il CdS ha solo il monopolio di decidere quando e chi debba usare la forza. Le autorizzazioni sono di due tipi: Operazioni di peace keeping Autorizzazione ad uno o più Stati di prendere tutte le misure necessarie per ripristinare la pace.

La Carta delle Nazioni Unite Le missioni di peace keeping Sono operazioni con forze armate messe a disposizione dagli Stati membri delle Nazioni Unite. Si tratta dunque di forze di pace costituite con accordi ad hoc. Il Segretario Generale su incarico del Consiglio reperisce il contingente, conservando la direzione strategica delle operazioni. Sul campo i contingenti rispondono naturalmente ai rispettivi comandanti. Le forze di peace keeping sono forze di interposizione tra contendenti. Hanno il compito di mantenere una situazione di pace. In teoria possono usare la forza solo per legittima difesa. (India – Cashmire, caschi blu della Nato in Bosnia ).

La Carta delle Nazioni Unite Queste missioni hanno subito nel tempo un’evoluzione, arrivando a configurarsi come missioni polifunzionali con competenze di amministrazione civile, di controllo delle elezioni e di rispetto dei diritti umani, di aiuto umanitario.

La Carta delle Nazioni Unite Le autorizzazioni da parte del Consiglio di Sicurezza Queste per molti anni non sono state adottate. Effettive autorizzazioni cominciano negli anni ’90. In occasione dell’invasione del Kuwait da parte dell’Iraq, il CdS autorizza l’uso di tutti i mezzi necessari per ristabilire la pace. Alcuni Stati (tra cui USA, Inghilterra, e Francia) aderiscono e conducono direttamente le azioni militari. Afghanistan 2001 (consenso generalizzato; i talebani non avevano ottemperato alla richiesta di consegnare i membri di Al Quaeda). Risoluzione successiva all’intervento. Kuwait 1991 – Haiti 1994 – Ruanda 1994.

La Carta delle Nazioni Unite Irak 2002: non era dimostrato collegamento con Al Quaeda. USA ha richiesto autorizzazione (risoluzione per inadempimento all’obbligo di disarmo delle armi di distruzione di massa). La risoluzione 1511 16/10/2003 contiene una sorta di sanatoria a posteriori. Nel punto 13 il CdS autorizza la forza multinazionale ad adottare tutte le misure necessarie per ristabilire e mantenere la pace nella regione.