Il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Le due vie di giudizio di legittimità costituzionale via incidentale Il giudizio di legittimità cost.le via principale
E’ possibile sottoporre al giudizio della corte le disposizioni delle: LEGGI ORDINARIE Atti aventi forza di legge dello stato (decreti legge e decreti emanati dal governo) LEGGI REGIONALI
Le modalità dell’impugnazione L'impugnazione delle norme non è però consentita a chiunque Una legge costituzionale apposita la N.1 del 1948 integrata dalla legge ordinaria n.87 del 1953 ha stabilito le condizioni, le forme e i termini per proporre i giudizi di legittimità
Il giudizio di cost.ta in via incidentale Il giudizio di cos.ta in via incidentale E’ necessario che sia già in corso un giudizio di fronte a un’autorità giurisdizionale Durante il giudizio, una delle parti, o il pubblico ministero o lo stesso giudice, possono d’ufficio sollevare la questione di legittimità costituzionale indicando le disposizioni legislative che a loro avviso violano la costituzione Il giudizio di cost.ta in via incidentale
Rilevanza e non manifesta infondatezza Il giudice valuterà Rilevanza Non manifesta infondatezza (La questione è rilevante per decidere la causa?) Contiene elementi logici e argomentativi essenziali? si si Rilevanza e non manifesta infondatezza Il giudice sospende il giudizio e trasmette gli atti alla corte
IL GIUDIZIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE NOMINA DEL GIUDICE RELATORE SVOLGIMENTO PUBBLICO DIBATTIMENTO Decisione della causa in udienza colleggiale SENTENZA
La disposizione di legge impugnata sarà dichiarata cost.te ill.ma e la RIGETTO SENTENZA Accoglimento La disposizione di legge impugnata sarà dichiarata cost.te ill.ma e la sua efficacia cesserà il giorno dopo la pubb.ne sulla Gazzetta Ufficiale LE SENTENZE
Effetti: Dal giorno successivo a quello della pubblicazione della sentenza di accoglimento, le norme dichiarate incostituzionali non possono più avere applicazione tale perdita di efficacia concerne tutti i soggetti dell’ordinamento e non soltanto il giudice e le parti che hanno iniziato la causa. Sul piano penale, invece, vengono a cessare gli effetti e l’esecuzione della sentenza penale irrevvocabile di condanna (ad es la carcerazione) che fosse stata pronunciata in applicazione di una norma dichiarata incostituzionale