Corso praticanti Consulenti del lavoro di Ascoli Piceno

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Transcript della presentazione:

Corso praticanti Consulenti del lavoro di Ascoli Piceno LIBRO UNICO DEL LAVORO Corso praticanti Consulenti del lavoro di Ascoli Piceno Lezione n. 6 del 29 Maggio 2009

Riferimenti normativi L.U.L. D.L.112/2008 convertito in legge 133/2008 Circolari ministeriali: Circolare n.20/2008 Vademecum del 5.12.2008 Circolari INAIL Circolare del 10 settembre 2008 Circolare del 9 dicembre 2008 Circolare del 7 gennaio 2009

NOVITA’ L.U.L. Istituito il libro unico del lavoro costituito da: CEDOLINO PAGA + PRESENZE Soppressione Libro Matricola dal 18 agosto 2008 Soppressione Libro paga dal 31 dicembre 2008

Soggetti obbligati alla tenuta del L.U.L. Tutti i datori di lavoro privati di qualsiasi settore per i lavoratori dipendenti (compresi agricoli, spettacolo, autotrasporto,marittimi. Esclusi datori di lavoro domestici) Committenti per i collaboratori coordinati e continuativi Associanti per gli associati in partecipazione

Soggetti non obbligati alla tenuta del L.U.L. Società cooperative per il lavoro dei soci Impresa familiare per il lavoro dei parenti ed affini non dipendenti Aziende individuali artigiane per il lavoro dei soci o coadiuvanti familiari Società di persone e di capitale per il lavoro dei soci Pubbliche amministrazioni

LAVORATORI DA REGISTRARE NEL L.U.L. Lavoratori subordinati Collaboratori coordinati e continuativi Associati in partecipazione con apporto lavorativo

LAVORATORI DA NON REGISTRARE NEL L.U.L. Collaboratori e coadiuvanti imprese familiari Coadiuvanti imprese commerciali Soci lavoratori Agenti e rappresentanti in forma di impresa Tirocinanti e stagisti

REGISTRAZIONE DATI SUL L.U.L. DATI AZIENDA:Denominazione,ubicazione,posizioni assicurative e previdenziali DATI LAVORATORE:Nome e cognome,codice fiscale,Qualifica e livello (ove previsti),Retribuzione,Anzianità VOCI RETRIBUTIVE:Dazioni in denaro o in natura, Premi, Straordinari, Rimborsi spese, Trattenute a qualunque titolo, Detrazioni fiscali, ANF, Prestazioni previdenziali

REGISTRAZIONE PRESENZE SUL L.U.L. Calendario presenze per ogni lavoratore con indicazione di: Ore giornaliere effettuate Ore di straordinario Assenze con causale Ferie e riposi Eccezioni: Lavoratori retribuiti in misura fissa senza obbligo di timbratura per i quali è sufficiente indicare P e codifica assenze Cococo con obbligo di registrazione per le sole assenze che danno diritto a prestazioni previdenziali

Registrazioni LUL:casi particolari Lavoratori con compenso intermittente (Amministratori,Cococo,lavoratori intermittenti) devono essere registrati all’inizio del rapporto,nei mesi in cui percepiscono il compenso o la retribuzione e al termine del rapporto Lavoratori somministrati devono essere annotati dall’utilizzatore i soli dati identificativi del lavoratore e dell’Agenzia somministratrice all’inizio della somministrazione e alla fine

MODALITA' TENUTA L.U.L. IL LUL NON PUO' ESSERE TENUTO MANUALMENTE SISTEMI DI TENUTA PREVISTI: Elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo Stampa laser Supporti magnetici OBBLIGATORIO PER TUTTI I SISTEMI: Attribuire in fase di stampa una numerazione sequenziale Conservare i fogli annullati Istituire un documento unitario

TEMPI DI COMPILAZIONE LUL IL LIBRO UNICO DEVE ESSERE COMPILATO CON I DATI PREVISTI PER CIASCUN MESE ENTRO IL GIORNO 16 DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO

SISTEMA DI NUMERAZIONE UNITARIA Ai sensi del DM 9 luglio 2008 art.2 sono autorizzati al sistema di numerazione unica del libro unico per i datori di lavoro assistiti: I consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati dalla legge n.12/79 I servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese

Adempimenti dei soggetti autorizzati alla tenuta LUL I SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA TENUTA DEL LIBRO UNICO DEVONO: a) ottenere delega scritta da ogni datore di lavoro, anche inserita nella lettera di incarico o documento equipollente; b) Inviare, in via telematica, all'Inail con la prima richiesta di autorizzazione, un elenco dei suddetti datori di lavoro e del codice fiscale dei medesimi; c) dare comunicazione, in via telematica, all'Inail, entro 30 giorni dall'evento, della avvenuta acquisizione di un nuovo datore di lavoro e della interruzione di assistenza nei confronti di uno dei datori di lavoro già comunicati ai sensi della precedente lettera b).

LUOGO DI TENUTA DEL LUL Il libro unico del lavoro deve essere conservato: presso la sede legale del datore di lavoro presso lo studio dei consulenti del lavoro e altri professionisti abilitati o presso la sede dei servizi e dei centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese(obbligo di preventiva comunicazione del datore di lavoro alla DPL dell'affidamento del LUL al professionista o al centro di assistenza)

REGOLE COMPILAZIONE LUL IL LIBRO DEVE ESSERE UNICO E COMPOSTO DI FOGLI NUMERATI PROGRESSIVAMENTE. NON E' POSSIBILE ISTITUIRE SEZIONI DISTINTE DEL LIBRO UNICO E' PERMESSA L'ELABORAZIONE SEPARATA DEL CALENDARIO DELLE PRESENZE MANTENENDO UNA NUMERAZIONE SEQUENZIALE.

MODALITA' ESIBIZIONE LUL Immediata esibizione agli organi ispettivi da parte del datore di lavoro che lo detenga nella sede legale Esibizione non oltre 15 giorni dalla richiesta degli organi ispettivi da parte dei soggetti abilitati alla tenuta(professionisti e centri assistenza) Gli ispettori all'atto dell'accesso ispettivo possono richiedere l'esibizione del libro unico aggiornato fino al mese precedente(se l'ispezione avviene dopo il 16 del mese) o fino a due mesi precedenti(se l'ispezione avviene prima del 16 del mese)

CONSERVAZIONE LUL Il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare il libro unico del lavoro per la durata di 5 anni dalla data dell'ultima registrazione e di custodirlo nel rispetto del D.Lgs.n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali

SANZIONI LUL Mancata istituzione Lul: sanzione amministrativa da € 500 a € 2.500 Omessa esibizione agli organi di vigilanza: sanzione amministrativa da € 200 ad € 2.000 per i datori di lavoro, da € 250 a € 2.000 per i centri di assistenza, da € 100 ad € 1.000 per i professionisti abilitati Omessa o infedele registrazione dei dati che determina differenti trattamenti retributivi,previdenziali o fiscali: sanzione amministrativa da € 150 a € 1.500 e da € 500 a € 3.000 se riferita a più di dieci lavoratori Mancata registrazione entro il 16 del mese successivo: sanzione amministrativa da € 100 a € 600 e da € 150 a € 1.500 se riferita a più di 10 lavoratori Mancata conservazione LUL per 5 anni : sanzione amministrativa da € 100 a € 600