LA TITOLARITÁ DEL POTERE

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Transcript della presentazione:

LA TITOLARITÁ DEL POTERE LO STATO E LE SUE FORME LA TITOLARITÁ DEL POTERE

NASCITA DELLO STATO MODERNO Trattato di Westfalia (1648) Gli stati si affermano allorché in varie parti d’Europa alcuni ordinamenti territoriali conquistano progressivamente autonomia e un’identità. Tale processo si svolge in una duplice direzione: • autonomia esterna rispetto agli ordinamenti universali dell’Impero e del Papato • supremazia interna nei confronti degli ordinamenti particolari, feudali, corporativi e municipali

QUALI ELEMENTI DEFINISCONO LO STATO?   Lo stato è caratterizzato da: • politicità • sovranità • monopolio della forza Per aversi uno stato devono essere presenti: • un popolo • un territorio • un governo sovrano

TEORIE DELLO STATO   • Dottrine contrattualistiche (Locke vs. Hobbes) Lo stato come strumento per la tutela dei diritti naturali Lo stato come Leviatano • Dottrine statolatre (Hegel) Lo stato come totalità, lo stato etico • Dottrine marxiste (Marx) Lo stato come strumento di dominio di una classe

TEORIA DELLO STATO IN MAX WEBER(economia e società 1922) Lo stato si caratterizza per il potere politico legittimo. POTERE TRADIZIONE(legittimazione sacra e immutabile dell’autorità); POTERE CARISMATICO(fondato sulla fedeltà per il capo); POTERE LEGAL-RAZIONALE(fonte dell’autorità è la legge).

DEFINIZIONE DI FORMA DI STATO  «Il modo in cui si atteggia il rapporto fra i cittadini e il potere politico, vale a dire il rapporto fra governanti e governati, nonché i fini ultimi che si pone l’ordinamento»

CLASSIFICAZIONE DELLE FORME DI STATO • Ordinamento feudale • Stato assoluto • Stato liberale (Gloriosa Rivoluzione inglese del 1688-89, Rivoluzione americana del 1776, Rivoluzione francese del 1789, rivoluzioni europee del 1848) • Stato liberaldemocratico (dal Novecento) • Stato fascista (Italia 1922-1943, Germania 1933-1945, Spagna 1936-1975) • Stato socialista (dalla Rivoluzione russa del 1917 alla caduta del muro di Berlino nel 1989 e alla dissoluzione dell’Unione Sovietica nel 1991) • Stato confessionale (es. lo stato islamico)

DALLO STATO LIBERALE ALLO STATO LIBERALDEMOCRATICO • Stato monoclasse • Tutela dei diritti di proprietà e di libertà • Stato di diritto • Sovranità nazionale   Stato liberaldemocratico • Stato pluriclasse • Tutela dei diritti civili e politici e dei diritti sociali • Stato costituzionale • Sovranità popolare

Forma di Stato con questa espressione si intende indicare i complessivi rapporti che vengono ad intercorrere, in un dato ordinamento, tra chi governa (cd. Stato‑apparato) e chi è governato, inteso quest'ultimo sia come individuo sia in riferimento alle articolazioni sociali che nel loro insieme concorrono a formare la società civile (si pensi alle associazioni). segue

Le varie forme di Stato affermatesi nel corso dei secoli hanno diversamente definito e concretizzato questi rapporti in base al riconoscimento o meno dei diritti e delle libertà per gli individui e per gli enti intermedi (tra di essi e soprattutto nei confronti dei pubblici poteri), alla affermazione o meno del principio di uguaglianza e alla sua effettiva realizzazione, alla disciplina dello status di cittadino e alle conseguenze che ne sono state fatte derivare, nonché alla stessa concezione dell'interesse pubblico e di chi sia chiamato a realizzarlo. In definitiva la forma di Stato indica le finalità che lo Stato persegue e i valori a cui si ispira. Tralasciando le esperienze proprie degli ordinamenti più antichi, storicamente si sono avute le seguenti forme Stato: segue

L’Ordinamento patrimoniale L'ordinamento a carattere patrimoniale si afferma nel periodo successivo alla caduta dell'impero romano. E’ in questo momento storico che la disgregazione dei precedenti assetti istituzionali e produttivi comporta il passaggio ad una situazione di forte instabilità politica e ad una economia prevalentemente, se non esclusivamente, chiusa. In assenza di una autorità in grado di monopolizzare la forza e di imporsi su tutti i consociati, il potere si articola secondo un modello fortemente destrutturato e basato su rapporti di tipo privatistico. Il Sovrano, che legittima la sua autorità sulla forza, è in realtà semplicemente il feudatario maggiore. Questi stabilisce con i grandi feudatari rapporti personali di fedeltà basati sulla logica dello scambio, per cui in cambio di determinate prestazioni (soprattutto messa a disposizione di truppe) lo stesso Re assume obblighi verso di essi e questi, a loro volta, stabiliscono rapporti simili con i feudatari minori. segue

In un tale contesto i vari titolari dei feudi hanno il diritto e, quel che più conta, la forza di ribellarsi nel caso gli obblighi reali non siano rispettati, potendo mantenere in tempo di pace eserciti privati. Esistono inoltre numerose franchigie particolari per città e borghi, le quali sono di fatto svincolate dal potere sovrano. Perfino l'amministrazione della giustizia risulta frammentata nelle giurisdizioni proprie dei vari ordini corporativi. Se la situazione appena descritta testimonia un assetto dei potere fortemente destrutturato, va poi considerato il modo di rapportarsi tra chi detiene questo potere e i sudditi. Sovrano e feudatari dispongono dei rispettivi territori a titolo di proprietà privata, considerando gli individui che vi risiedono come semplici "cose", alla completa mercé del proprietario terriero.

In particolare il Monarca non si cura degli interessi generali delle collettività su cui esercita, direttamente o indirettamente, l'autorità. Egli persegue la semplice finalità della sicurezza del territorio verso l'esterno o al suo interno, nonché quella di una sua estensione attraverso una politica di potenza. La mancanza di fini generali e l'esistenza di una organizzazione del potere fortemente decentrata ed essenzialmente basata su rapporti di natura privatistica inducono a parlare di "ordinamento" e non di "Stato" patrimoniale. Perché si possa correttamente parlare di Stato occorre che vi sia un ente più complesso, monopolizzatore della forza e avente, anche e soprattutto, natura politica. Tale natura appartiene agli enti che perseguono fini generali e quindi il bene comune della collettività.