NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 12.03.1999, n. 68 DISCIPLINA GENERALE PER LE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE LEGGE 2.04.1968, n. 482 IMPOSITIVA ASSISTENZIALE NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 12.03.1999, n. 68 PARTECIPAZIONE
ATTRAVERSO IL COLLOCAMENTO MIRATO E L’INSERIMENTO MEDIATO FINALITA’ Promuovere l’inserimento e l’integrazione dei disabili nel mondo del lavoro ATTRAVERSO IL COLLOCAMENTO MIRATO E L’INSERIMENTO MEDIATO In raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze, provvedono alla programmazione, all’attuazione, alla verifica degli interventi volti all’inserimento dei disabili.
COLLOCAMENTO MIRATO Insieme di strumenti di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto attraverso l’analisi dei posto di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.
INSERIMENTO MEDIATO Accompagnamento al lavoro che permette al disabile una graduale ed efficace acquisizione del ruolo lavorativo.
LA RETE DEI SERVIZI La Provincia con i Servizi per il lavoro e la Formazione Professionale; i Servizi Sanitari con i Servizi per i tossicodipendenti e i Servizi di Igiene mentale e la Commissione ex L. 104; i Comuni con i Servizi sociali; la Scuola; i Centri di formazione professionale; le Cooperative Sociali; l’Inail.
PUNTI DI FORZA DELLA LEGGE 68/99 La Convenzione; la scelta nominativa; l’esonero parziale a titolo oneroso; le agevolazioni contributive; l’apparato sanzionatorio.
LE CRITICITA’ Finanziamenti insufficienti; individuazione unilaterale delle mansioni da parte dei datori di lavoro nelle richieste numeriche; genericità dei requisiti previsti per l’esonero parziale; entità della sanzione amministrativa; mancanza di uno stretto coordinamento tra il Ministero del Lavoro e i Servizi per l’Impiego.
LA LEGGE REGIONALE DELL’EMILIA-ROMAGNA, 1 agosto 2005, n LA LEGGE REGIONALE DELL’EMILIA-ROMAGNA, 1 agosto 2005, n. 17 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità sul lavoro” Le politiche attive del lavoro sono rivolte in via prioritaria a: le persone con disabilità (art. 11); conversione della richiesta nominativa in numerica (art. 20); inserimento lavorativo nelle cooperative sociali (art. 22).
I SERVIZI PER IL COLLOCAMENTO MIRATO NELLA PROVINCIA DI RAVENNA Attori: l’Ufficio Provinciale per il collocamento mirato; i Centri per l’Impiego di Ravenna, Faenza e Lugo; i Siil; i soggetti della Rete territoriale.
ALCUNI NUMERI Al 31.12.2005: 1.576 disabili disponibili al lavoro; 350 avviamenti l’anno; 300 nuovi iscritti; 250 posti di lavoro.
I SIIL Sostegno Integrato di Inserimento Lavorativo Organismi progettati dalla Provincia di Ravenna in collaborazione con l’ASL, i Comuni, il Consorzio dei Servizi Sociali Facilitano l’accrescimento professionale delle persone disabili; supportano nell’inserimento lavorativo.
RISORSE FINANZIARIE Fondo Sociale Europeo euro 335.000,00 Fondo Regionale per l’occupazione euro 215.000,00 Agevolazioni alle aziende euro 220.000,00 Altre risorse della Provincia di Ravenna, dell’ASL, dei Comuni e del Consorzio per i Servizi Sociali.