I DIRITTI UMANI.

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Transcript della presentazione:

I DIRITTI UMANI

Che cosa sono? Sono un insieme di diritti che le consuetudini ed i trattati internazionali attribuiscono in linea di principio ad ogni persona in quanto essere umano, indipendentemente dalla sua appartenenza ad uno Stato.

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ONU 10 dicembre 1948 Documento di 30 articoli fortemente voluto dall’Assemblea delle Nazioni Unite perché avesse applicazione in tutti gli stati membri. Scopo del documento era fare in modo che le atrocità commesse dall’uomo durante la Seconda Guerra Mondiale non avessero più luogo.

. Articolo 1 Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Articolo 2 Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Articolo 3 Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona. Articolo 7 Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. […] Articolo 10 Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri nonché della fondatezza di ogni accusa penale gli venga rivolta. Articolo 18 Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione […] .

La Costituzione Italiana 1° gennaio 1948 Articolo 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo […] Articolo 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

La Costituzione Italiana/2 Articolo 8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

La Costituzione Italiana/3 Articolo 24 Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. […]

Preistoria dei Diritti Umani Nel Medioevo, Magna Charta Libertatum 1215. E’ considerata il primo documento fondamentale per il riconoscimento dei diritti dei cittadini anche se in realtà con questa charta il re inglese Giovanni Senzaterra fa delle concessioni che limitano il suo potere ma solo a vantaggio dei nobili feudatari e del clero. (No nuove tasse, no prigionie senza regolare processo, libertà della Chiesa)

Preistoria dei Diritti Umani/2 Nel Rinascimento, Editto di Nantes 1589 Editto emanato dal re di Francia Enrico IV che riconosce la libertà di religione a tutto il territorio francese e mette fine alle persecuzioni contro i protestanti. (Viene revocato da Luigi XIV, il Re Sole).

BILL OF RIGHTS (1689) Dichiarazione dei Diritti voluta dal Parlamento inglese e accettata solennemente da Guglielmo III d’Orange, salito al trono con la moglie Maria. L'atto poneva importanti limiti alla monarchia, assegnando al Parlamento il controllo delle finanze, escludendo ogni interferenza del re nell'amministrazione della giustizia e garantendo piena libertà di parola ai membri del Parlamento. Veniva riaffermato il principio secondo il quale il sovrano era sottoposto alle leggi e poteva essere privato dei suoi poteri dallo stesso Parlamento qualora avesse rifiutato di sottoporsi a tali leggi. Al sovrano era negata la prerogativa di sospendere l'applicazione delle leggi stesse. L’esercito viene sottratto dal controllo del re e sottoposto al Parlamento. Non vi potevano essere pene senza la “convinzione del delitto”. Con tale dichiarazione la monarchia inglese diventa una monarchia parlamentare e costituzionale. Alcuni punti del documento si ritrovano nelle costituzioni di tutti gli stati che compongono la federazione americana.

Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America (4 luglio 1776). “Quando, nel corso delle vicende umane, diventa necessario per un Popolo sciogliere i legami politici che lo hanno vincolato ad un altro ed assumere il rango eguale e separato al quale le leggi di Natura e la natura di Dio gli danno diritto tra le potenze della Terra, il rispetto del giudizio del genere umano richiede che esso dichiari le ragioni che lo spingono alla separazione.”

Noi consideriamo le seguenti Verità evidenti di per sé: che tutti gli uomini sono creati uguali, che essi sono stati dotati di alcuni diritti inalienabili dal loro Creatore, che tra questi diritti ci sono la vita, la libertà e il perseguimento della felicità, che per assicurare questi diritti sono istituite tra gli uomini delle forme di governo che traggono il loro giusto potere dal consenso di coloro che sono governati, che ogni qualvolta una forma di governo diventa distruttiva di queste finalità è diritto del Popolo modificarla o abolirla ed istituire un nuovo governo, posando le sue fondamenta su tali principi ed organizzandone il potere nella forma che pare la migliore per realizzare la propria sicurezza e felicità.

Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. (26 agosto 1789) “I Rappresentanti del Popolo Francese, costituiti in Assemblea Nazionale, considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti dell’uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro doveri; affinché maggior rispetto ritraggano gli atti del potere legislativo e quelli del potere esecutivo dal poter essere in ogni istanza paragonati con il fine di ogni istituzione politica; affinché i reclami dei cittadini, fondati da ora innanzi su dei principi semplici ed incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti. In conseguenza, l’Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell’Essere Supremo, i seguenti diritti dell’uomo e del cittadino:

17 articoli Art. 1. Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune. Art. 2. Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione. Art. 3. Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un’autorità che non emani direttamente da essa. Art. 4. La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri; così, l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti possono essere determinati solo dalla legge. Art. 5. La legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina. Art. 6. La legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini essendo uguali ai suoi occhi sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo le loro capacità, e senza altra distinzione che quella della loro virtù e dei loro talenti. Art. 7. Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla legge, e secondo le forme da essa prescritte.

In realtà Fino alla metà del Novecento l’uomo elevato a dignità dalle dichiarazioni era maschio, bianco e benestante. Le idee rivoluzionarie non toccarono di fatto né i ceti subalterni, né le donne, né gli schiavi né i sudditi delle colonie.