626 n° Decreto Legislativo del Ing.Luigi Caselle Maggio 2008

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626 n° Decreto Legislativo del 19-9-1994 Ing.Luigi Caselle Maggio 2008 a cura di Ing.Luigi Caselle Maggio 2008 1

art. 32 della COSTITUZIONE art. 35 della COSTITUZIONE Prima del 626 il datore di lavoro deve adottare nella sua attività tutte le misure (sulla base dell'esperienza, particolarità del lavoro e della tecnica) per tutelare la condizione del lavoratore 1942 art. 2087 - CODICE CIVILE art. 32 della COSTITUZIONE ...l'interesse della collettività alla tutela della salute … la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni art. 35 della COSTITUZIONE 1955 DPR 547 400 articoli sugli infortuni sul lavoro 1956 DPR 303 sull'ambiente di lavoro 2

626 626 Prima del ... 1970 1991 D.Lgs 1994 D.Lgs art. 9 L. 300 3 le rappresentanze sindacali controllano per diritto l'applicazione delle normative antinfortunistiche e hanno diritto di promuovere nuove iniziative 1970 art. 9 L. 300 1991 D.L. 277 sul rumore, amianto e piombo D.Lgs 626 valutazione del rischio, misure di tutela, rappresentante per la sicurezza 1994 3

Struttura del Decreto Legislativo D.Lgs 626 Struttura del Decreto Legislativo Informazione e formazione dei lavoratori (art. 21 e 22) Obblighi (art. 5) Servizio Prevenzione e Protezione (art. 8, 9, 10, 11) IL DATORE DI LAVORO i dirigenti e i preposti I LAVORATORI Prevenzione incendi, evacuazione lavoratori (art. 12, 13, 14) Consultazione: "Rappresentante per la sicurezza" (art. 18 e 19) Obblighi (art. 4) "la Valutazione del rischio" Dispositivi di protezione individuale (art. 40, 41, 42, 43, 44) MEDICO COMPETENTE (art. 17) Organismi paritetici (art. 20) Pronto soccorso (art. 15) 4

626 definizioni DATORE DI LAVORO LAVORATORE UNITA' PRODUTTIVA D.Lgs 626 definizioni DATORE DI LAVORO è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, che ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa UNITA' PRODUTTIVA stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale LAVORATORE persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con un rapporto di lavoro (esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari) 5

la Sicurezza e la Salute in tutti gli aspetti connessi D.Lgs 626 Datore di lavoro deve fare la VALUTAZIONE DEL RISCHIO deve GARANTIRE la Sicurezza e la Salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro 6

626 compiti "esclusivi" del datore di lavoro: (che non può D.Lgs 626 compiti "esclusivi" del datore di lavoro: (che non può delegare) la valutazione del rischio e individuazione delle misure di prevenzione l'elaborazione del "piano di sicurezza" la designazione del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ( RSPP ) l'autocertificazione scritta per le aziende fino a 10 dipendenti (su V.R. e obblighi collegati) 7

626 DATORE DI LAVORO 1 2 3 4 obblighi del MISURE GENERALI DI TUTELA D.Lgs 626 obblighi del DATORE DI LAVORO (art. 3 e 4) 1 2 3 4 osservare le MISURE GENERALI DI TUTELA (art. 3) fare la VALUTAZIONE DEL RISCHIO designare gli addetti al SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE nominare il MEDICO COMPETENTE (art. 17) 8

626 5 6 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.Lgs adottare le tenere il OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 5 6 adottare le MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 1 - designare i lavoratori per la prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso 2 - aggiornare le misure di prevenzione 3 - accesso alle zone pericolose riservato ai lavoratori istruiti 4 - informare il medico su processi e rischi 5 - controllare le situazioni a rischio 6 - istruire e informare i lavoratori su rischi, misure e evacuazione 7 - non chiedere ai lavoratori di operare in situazioni pericolose 8 - permettere ai lavoratori la verifica delle misure 9 - evitare che le misure tecniche creino rischi all'esterno tenere il REGISTRO PER GLI INFORTUNI cronologico: - per infortuni con una assenza di almeno 1 GIORNO con i dati dell'infortunato, cause e circostanze dell'infortunio, le date di abbandono e ripresa del lavoro - dovrà essere conservato sul luogo di lavoro e essere a disposizione dell'Organo di vigilanza 9

626 7 8 9 consultare il RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA dare al D.Lgs 626 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 7 8 9 consultare il RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA (art. 18 e 19) 1 - su valutazione dei rischi, 2 - prevenzione 3 - designazione degli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso, 4 - sull'organizzazione della formazione dare al lavoratore (a fine rapporto) la cartella sanitaria e di rischio fornire al Servizio Prevenzione e Protezione informazioni su: - natura dei rischi - O.d.L. - programmazione e attuazione delle misure preventive - descrizione impianti e processi produttivi - dati Registro infortuni - prescrizioni degli Organi di vigilanza 10

626 Le misure generali di tutela ( art. 3 ) D.Lgs OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Le misure generali di tutela ( art. 3 ) Il primo obbligo che incombe sul datore di lavoro è quello di osservare le misure generali di tutela previste dall'art. 3 del D.L. : 1 - eliminazione dei rischi in relazione alla conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o riduzione al minimo 2 - riduzione dei rischi alla fonte 3 - programmazione della prevenzione 4 - sostituzione di ciò che è pericoloso 5 - rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro 6 - priorità delle misure di prevenzione collettiva rispetto a quelle individuali 7 - limitazione al minimo del n° dei lavoratori esposti al rischio 8 - utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici 9 - controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici 10- allontanamento dei lavoratori dall'esposizione al rischio 11- misure igieniche 12- uso di segnali di avvertimento e sicurezza 11

626 VALUTAZIONE DEL RISCHIO la 1°-1-1997 AZIONI CONSEGUENTI LE PERSONE D.Lgs 626 identificare tutte LE PERSONE ESPOSTE stimare i RISCHI e l'affidabilità e l'adeguatezza delle misure preventive identificare i PERICOLI la VALUTAZIONE DEL RISCHIO definire le MISURE CAUTELARI nuove MISURE PER RIDURRE I RISCHI scadenze: 1°-7-1996 1°-1-1997 AZIONI CONSEGUENTI 12

VALUTAZIONE DEL RISCHIO OBBLIGATORIA PER LEGGE D.Lgs 626 La VALUTAZIONE DEL RISCHIO un esame sistematico di tutti gli aspetti di un lavoro per appurare l'esistenza di fattori che possano causare lesioni o danni per il lavoratore la Valutazione del rischio è: OBBLIGATORIA PER LEGGE 1 IL DATORE DI LAVORO chi deve effettuare la Valutazione del rischio ? in collaborazione con: IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 2 consultando: 3 i lavoratori interessati e il RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA 13

626 definizioni dei termini RISCHIO VALUTAZIONE del RISCHIO PERICOLO D.Lgs 626 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO definizioni dei termini PERICOLO Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni (ad esempio materiali o attrezzature di lavoro, metodi pratiche o procedure di lavoro) RISCHIO Probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione di un determinato fattore (nonché dimensioni possibili del danno stesso) E' un esame sistematico di tutti gli aspetti di un lavoro per appurare l'esistenza di fattori che possano causare lesioni o danni per l'addetto ovvero procedimento di valutazione della possibile entità del danno, quale conseguenza del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nello svolgimento delle loro mansioni, derivante dal verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro. VALUTAZIONE del RISCHIO 14

626 obiettivo della valutazione quali provvedimenti? e se non è D.Lgs 626 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO obiettivo della valutazione CONSENTIRE AL DATORE DI LAVORO DI PRENDERE I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER SALVAGUARDARE SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI 1 - PER LA PREVENZIONE RISCHI PROFESSIONALI 2 - PER L'INFORMAZIONE AI LAVORATORI 3 - PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 4 - PER ORGANIZZAZIONE E MEZZI PER L'APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI quali provvedimenti? e se non è possibile eliminare i rischi ? - DIMINUIRLI nella misura del possibile - CONTROLLARE i rischi residui 15

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO D.Lgs 626 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 1 - IDENTIFICA i PERICOLI 2 - ASSOCIA i RELATIVI RISCHI 3 - SELEZIONA DI CONSEGUENZA: attrezzature, materiali, prodotti e preparati chimici, O.d.L. 4 - CONTROLLA LA CORRETTEZZA DEI PROVVEDIMENTI 5 - DECIDE SCALA DELLE PRIORITÀ' DEGLI INTERVENTI 6 - GIUSTIFICA LA SCELTA 7 - VALUTA I RISULTATI CONSEGUITI la struttura della valutazione 1 - OSSERVAZIONE DELL'AMBIENTE DI LAVORO: vie di accesso, pavimenti e passaggi, macchinari, impianti, fumi, polveri, sostanze utilizzate, rumore , vibrazioni, microclima 2 - NATURA DEL POSTO DI LAVORO: fisso o provvisorio 3 - TIPO DI LAVORO: lavoro ripetitivo o su commessa 4 - MANSIONI SVOLTE E LORO COMPLESSITA' 5 - ANALISI DELLE PROCEDURE E DEL LORO RISPETTO 6 - ULTERIORE ANALISI DELL'EVENTUALE INTERAZIONE DELLE VOCI PRECEDENTI criteri per la valutazione 16

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO D.Lgs 626 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 1 - NORME LEGALI 2 - NORME TECNICHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI 3 - NORME ARMONIZZATE 4 - ISTRUZIONI DEI COSTRUTTORI 5 - IL BUON SENSO E L'ESPERIENZA PERSONALE 6 - I PRINCIPI GERARCHICI DELLA PREVENZIONE DEI RISCHI : evitare i rischi, sostituire ciò che è pericoloso, combattere i rischi alla fonte, preferire i provvedimenti di protezione collettivi a quelli individuali, adeguarsi a progresso tecnico e a cambiamenti dell'informazione, cercare di garantire un miglior livello di protezione criteri da applicare alla valutazione del rischio per le aziende fino a 10 addetti, i datori di lavoro possono AUTOCERTIFICARE l'effettuazione della V.R. e degli interventi di prevenzione e protezione "autocertificazione" az. familiari e piccole la valutazione deve riguardare i rischi derivanti dall'attività lavorativa e che risultano prevedibili ! 17

Flow chart della valutazione del rischio definire programma della VR valutazione della struttura raccogliere informazioni identificare i pericoli identificare gli esposti studiare le possibilità di eliminare o ridurre i rischi valutare i rischi identificare i modelli di esposizione delle persone esposte provvedimenti inadeguati SI NO stabilire azioni prioritarie e decidere misure controllo attivare le misure di controllo registrazione delle valutazioni misurazione dell'efficacia revisione monitoraggio del programma su VR valutazioni ancora valide vi sono stati cambiamenti ? SI NO SI NO 18

626 Azioni conseguenti alle conclusioni della VALUTAZIONE DEL RISCHIO: D.Lgs 626 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Azioni conseguenti alle conclusioni della VALUTAZIONE DEL RISCHIO: - CONCLUSIONI - - AZIONI - I rischi sono insignificanti ora e non è prevedibile che aumentino in futuro Terminare ora le valutazioni Non sono necessarie ulteriori misure I rischi sono sotto controllo ad un livello accettabile, per esempio conforme a norme tecniche Stabilire le precauzioni per migliorare la protezione - Mantenere, eliminare, controllare e minimizzare le possibilità di esposizioni maggiori - Determinare misure aggiuntive per riprendere il controllo in caso si verifichi una situazione ad alto rischio, malgrado le precauzioni I rischi sono sotto controllo oggi ma è legittimo pensare che aumenteranno in futuro Si può apportare miglioramenti a protezione - Terminare le valutazioni - Il mantenimento del rispetto delle norme compete al Datore di lavoro 19

626 azioni conseguenti alle conclusioni della valutazione del rischio: D.Lgs 626 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO azioni conseguenti alle conclusioni della valutazione del rischio: - CONCLUSIONI - - AZIONI - Vi sono rischi possibili ma non vi sono prove che causino danni, malattie o ferite Confrontare le misure esistenti alle norme di buona tecnica Se il confronto è negativo determinare cosa è stato fatto per migliorare le misure di prevenzione e protezione I rischi sono adeguatamente controllati ma non sono rispettate le misure generali di tutela Identificare e porre in atto misure provvisorie immediate per prevenire o controllare l'esposizione ai rischi Valutare le esigenze a lungo termine Non vi sono prove che esistano o meno rischi Continuare a cercare altre informazioni finchè si giunga ad una delle conclusioni precedenti Nel frattempo instaurare provvedimenti per minimizzare l'esposizione al rischio 20

626 La SICUREZZA E’ ADEGUATA ? significa domandarsi D.Lgs 626 La SICUREZZA E’ ADEGUATA ? significa domandarsi il livello di sicurezza richiesto è stato raggiunto? si è sicuri che non è possibile ottenere un equivalente livello di sicurezza con maggiore facilità? si è sicuri che le misure prese: - NON RIDUCANO ECCESSIVAMENTE LA CAPACITA' DI EFFETTUARE L'OPERAZIONE? - NON GENERINO RISCHI O PROBLEMI NUOVI E IMPREVISTI? ci sono soluzioni per tutte le condizioni operative, per tutte le procedure di intervento? queste soluzioni sono compatibili tra di loro? le condizioni di lavoro dell'operatore non sono compromesse da queste soluzioni? 21

626 E PROTEZIONE IL SERVIZIO DI PREVENZIONE D.Lgs 626 IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE all’interno dell’azienda ( art. 8, 9, 10 e 11 ) all'interno dell'azienda designando il responsabile e 1 o più addetti allo svolgimento del servizio obbligatorio nelle aziende con più di 200 dipendenti Il datore di lavoro organizza il SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ( previa consultazione del Rappresentante della Sicurezza ) all'esterno dell'azienda facendo ricorso a persone o servizi esterni adeguati alle caratteristiche dell'azienda fatto dallo stesso Datore di lavoro è possibile nelle aziende artigiane o industriali fino a 30 addetti 22

626 i compiti 1 - Individuare i fattori di rischio D.Lgs 626 IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE i compiti ( art. 9 ) 1 - Individuare i fattori di rischio 2 - Effettuare la valutazione del rischio 3 - Individuare ed elaborare le misure e procedure di sicurezza e le misure di prevenzione e protezione 4 - Individuare la salubrità dell'ambiente 6 - Preparare i programmi di formazione e informazione 7 - Fornire ai lavoratori le informazioni dell'art. 21 I COMPONENTI DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SONO TENUTI AL SEGRETO SUI PROCESSI LAVORATIVI DI CUI VENGONO A CONOSCENZA 23

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.Lgs 626 IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE la Riunione Periodica art. 9) Il Datore di lavoro indice una RIUNIONE per la prevenzione dei rischi DOVE ? nelle aziende con più di 15 dipendenti QUANDO ? almeno 1 volta all'anno o all'introduzione di nuove tecnologie o variazione delle condizioni di rischio CON - Datore di lavoro - RSPP - Medico competente - R.L.S. SI ESAMINA - il documento con la valutazione del rischio e le misure - l'idoneità dei D.P.I. - i programmi di formazione e informazione su sicurezza e salute Nelle aziende con meno di 15 dipend. la riunione potrà essere richiesta dal Rappr. Sicurez. 24

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.Lgs 626 IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE svolgimento diretto dei compiti da parte del Datore di lavoro ( art. 10 ) IL DATORE DI LAVORO PUO' SVOLGERE DIRETTAMENTE I COMPITI DI SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE NELLE AZIENDE ARTIGIANE E INDUSTRIALI FINO A 30 DIPENDENTI previa informazione al Rappresentante per la sicurezza In questo caso il Datore di lavoro deve: ORGANO DI VIGILANZA USL, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, Ministero Industria (art. 23) 1 - frequentare corso di formazione 2 - trasmettere all'Organo di Vigilanza : - dichiarazione sulle capacità acquisite, copia del documento con Valutazione e misure, relazione su infortuni/malattie professionali e attestato di frequenza al corso formazione 25

626 lavoro EVACUAZIONE DEI LAVORATORI ( art. 12,13 e 14 ) D.Lgs 626 IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI ( art. 12,13 e 14 ) Il Datore di lavoro deve: 1 - organizzare i rapporti con i servizi pubblici 2 - designare preventivamente i lavoratori incaricati 3 - informare i lavoratori dei pericoli e le relative misure di tutela e evacuazione 4 - prendere i provvedimenti necessari affinché i lavoratori possano agire autonomamente 5 - non chiedere ai lavoratori di operare in situazioni di rischio FORMARE I LAVORATORI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI E ALL'EVACUAZIONE 26

626 diritti dei lavoratori in caso D.Lgs 626 diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato ( art. 14 ) 2 1 POTERSI ALLONTANARE DAL POSTO DI LAVORO o zona di rischio in caso di pericolo grave e immediato POTER AGIRE AUTONOMAMENTE PER EVITARE CONSEGUENZE DAL PERICOLO senza incorrere in sanzioni da parte del Datore di lavoro, a meno che abbia commesso grave negligenza 28

626 FORMAZIONE PRONTO SOCCORSO D.Lgs ( art. 12,13 e 14 ) Il datore di lavoro, tenendo conto dell'attività dell'azienda, del numero dei lavoratori e sentito il Medico competente: PRENDE I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER IL PRONTO SOCCORSO E PER L'ASSISTENZA MEDICA DI EMERGENZA STABILISCE I RAPPORTI CON I SERVIZI ESTERNI PER TRASPORTO INFORTUNATI DESIGNA 1 O PIU' LAVORATORI INCARICATI ALL'ATTUAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO E ASSISTENZA DI EMERGENZA I MINISTERI DEL LAVORO, SANITA', FUNZIONE PUBBLICA E INDUSTRIA INDIVUDANO PER DECRETO: 1 - caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso 2 - requisiti del personale addetto e la sua formazione (in relazione all'attività dell'azienda, al n° dei lavoratori e ai fattori di rischio) IL DATORE DI LAVORO DEVE FORNIRE AI LAVORATORI ADDETTI UNA ADEGUATA FORMAZIONE 29

626 1 o più LOCALI per il PRONTO SOCCORSO con apparecchiature D.Lgs 626 PRONTO SOCCORSO con apparecchiature e materiale di pronto soccorso Se necessario bisogna prevedere 1 o più LOCALI per il PRONTO SOCCORSO facilmente accessibili alle barelle dotati di segnaletica appropriata 30

IN MEDICINA E CHIRURGIA: 3 anni come medico del lavoro D.Lgs 626 SPECIALIZZAZIONE : - in medicina del lavoro - medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica - tossicologia industriale - igiene industriale - fisiologia e igiene del lavoro - clinica del lavoro deve essere in possesso di uno seguenti titoli: MEDICO COMPETENTE ( art. 17 ) DOCENZA O LIBERA DOCENZA - in medicina del lavoro, medicina preventiva psicotecnica - tossicologia industriale - igiene industriale - fisiologia e igiene del lavoro LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA: con pratica di almeno 3 anni come medico del lavoro 31

626 medico competente OBBLIGHI ( art. 17 ) D.Lgs 1 - collabora con il datore di lavoro per la tutela salute 2 - effettua gli accertamenti sanitari (art. 16) 3 - esprime i giudizi di idoneità (art. 16) 4 - istituisce ed aggiorna la CARTELLA SANITARIA e di rischio per ogni lavoratore, 5 - spiega ai lavoratori il significato degli accertamenti sanitari e ne fornisce i risultati 6 - fornisce al Rappresentante sicurezza spiegazioni e risultati anonimi-collettivi degli accertamenti 7 - visita gli ambienti di lavoro ALMENO 2 VOLTE ANNO 8 - collabora con il Datore di lavoro al pronto soccorso 9 - collabora alla formazione e informazione 32

626 LA SORVEGLIANZA SANITARIA ( art. 16 ) LA SORVEGLIANZA SANITARIA D.Lgs 626 MEDICO COMPETENTE LA SORVEGLIANZA SANITARIA ( art. 16 ) LA SORVEGLIANZA SANITARIA EFFETTUATA DAL MEDICO PREVEDE: ACCERTAMENTI PREVENTIVI atti a constatare le eventuali controindicazioni al lavoro assegnato ACCERTAMENTI PERIODICI atti a controllare lo STATO DI SALUTE dei lavoratori e poter esprimere il GIUDIZIO DI IDONEITA' sono compresi gli esami clinici e biologici, indagini diagnostiche mirate al rischio e ritenute necessarie dal Medico 34

626 LAVORATORI obblighi dei D.Lgs (art. 5) 1 - Avere cura della propria sicurezza e salute (e dei colleghi) 2 - Osservare le disposizioni per sicurezza e protezione individuale e collettiva impartite dal Datore o dai dirigenti e dai preposti 3 - Utilizzare correttamente macchinari e attrezzature 4 - Utilizzare correttamente i Dispositivi Protezione Individuali 5 - Segnalare eventuali deficienze e condizioni di pericolo al Datore; in caso di urgenza devono intervenire direttamente informando il Rappresentante per la sicurezza 6 - Non toccare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, segnalazione e controllo 7 - Non compiere atti che possano creare pericoli a sè e ai colleghi 8 - Sottoporsi ai controlli sanitari 9 - Contribuire con il Datore di lavoro ad operare per la sicurezza e la salute 35

626 FORMAZIONE E INFORMAZIONE i termini: INFORMARE FORMARE D.Lgs 626 FORMAZIONE E INFORMAZIONE i termini: (art. 21 e 22) INFORMARE fornire notizie utili o funzionali FORMARE fornire, mediante un preciso metodo, i requisiti necessari ad una determinata attività SIA L'INFORMARE CHE IL FORMARE SONO IL RISULTATO DI UN'ATTIVITA' PROGETTUALE 36

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI D.Lgs 626 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI - criteri generali - Il DATORE DI LAVORO provvede affinché ogni lavoratore riceva una adeguata INFORMAZIONE : 1 - RISCHI generali 2 - MISURE di protezione e prevenzione già adottate 3 - RISCHI SPECIFICI, normative di sicurezza e disposizioni aziendali relative 4 - PROCEDURE di Pronto Soccorso, lotta Antincendio ed Evacuazione 5 - RESPONSABILE del Servizio Prevenzione Protezione 6 - MEDICO competente 7 - i NOMINATIVI dei lavoratori incaricati 37

626 bisogni formazione al RLS la formativi D.Lgs AREE DI ATTIVITA' FORMAZIONE E INFORMAZIONE AREE DI ATTIVITA' - analisi/valutazione dei rischi - verifica costante delle misure di prevenzione e di sicurezza - animazione di sicurezza - informazione dei lavoratori la formazione al RLS bisogni formativi SVILUPPO DI COMPETENZE - diagnostiche, decisionali e relazionali CONOSCENZE SPECIFICHE - normativa su sicurezza e igiene del lavoro - rischi sul posto di lavoro - danni legati ai rischi - limiti di esposizione a fattori inquinanti - analisi degli infortuni - analisi delle situazioni critiche (anomalie di processo) - modalità di prevenzione - registro infortuni, schede di sicurezza, documento VR - valutazione di programmi formativi - costruzione di propri strumenti di analisi e verifica 41

626 RLS ll Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Il D.Lgs 626 R.L.S. ll Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS ( art. 18 e 19 ) NELLE AZIENDE CON MENO DI 15 DIPENDENTI viene eletto direttamente dai lavoratori o individuato territorialmente per un gruppo di aziende Il Rappresentante per la Sicurezza E' ELETTO O DESIGNATO IN TUTTE LE AZIENDE O UNITA' PRODUTTIVE NELLE AZIENDE CON PIU' DI 15 DIPENDENTI viene eletto direttamente o designato dai lavoratori 42

626 il N° 1 R l s 3 6 l'art. 18 del D.L. stabilisce che nelle aziende: D.Lgs 626 R.L.S. - N° di Rls - modalità di elezione - monte ore retribuito - strumenti SONO STABILITI IN SEDE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA di riferimento l'art. 18 del D.L. stabilisce che nelle aziende: il N° minimo di R l s sia: fino a 200 dipendenti 1 tra 201 e 1000 dipendenti 3 oltre 6 43

626 il ad una FORMAZIONE su: Rappresentante per la sicurezza D.Lgs 626 R.L.S. il Rappresentante per la sicurezza ha diritto a: ad una FORMAZIONE su: 1 - salute e sicurezza 2 - sulle tecniche di controllo 3 - prevenzione dei rischi (art. 22) 44

626 Il Rappresentante per la sicurezza D.Lgs R.L.S. 1 - può accedere ai luoghi di lavoro e al Registro infortuni 2 - essere consultato su: - VALUTAZIONE E PREVENZIONE - DESIGNAZIONE ADDETTI E RESP. SERVIZIO PREVENZIONE - DESIGNAZIONE ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDI EVACUAZIONE DI EMERGENZA - ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE 3 - deve ricevere dal Datore di lavoro il documento sulla Valutazione del rischio 4 - essere informato su O.d.l., infortuni e malattie professionali 5 - deve ricevere dal Medico informazioni sul significato degli accertamenti sanitari e sui loro risultati anonimi e collettivi 6 - fare proposte sull'attività di prevenzione 7 - avvertire l'azienda su eventuali rischi rilevati nel suo operare 8 - ricorrere alle autorità competenti nel caso di inadempienze del Datore di lavoro 9 - ricevere le informazioni dai servizi di vigilanza (lett. f art. 19) 10- deve poter disporre di: - MEZZI - TEMPO NECESSARIO RETRIBUITO 11- non può subire nessun tipo di pregiudizio o discriminazione e ha diritto alla tutela come le Rappresentanze sindacali Il Rappresentante per la sicurezza (art. 19) - eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive - 45

Dispositivi di protezione qualsiasi attrezzatura D.Lgs 626 Dispositivi di protezione individuale DPI ( art. 40, 41, 42, 43 e 44 ) NON SONO D.P.I . : - gli indumenti di lavoro ordinari, le uniformi non destinate a protezione e sicurezza - le attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio - le attrezzature del personale di POLIZIA e Forze Armate per mantenimento ordine pubblico - le attrezzature di protezione individuale dei mezzi di trasporto stradali - i materiali sportivi - i materiali per autodifesa e dissuasione - gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi D P I : qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore per proteggerlo contro 1 o più rischi per la sua sicurezza e salute durante il lavoro (art. 40) 46

626 requisiti obblighi obbligo d'uso (art. 41) (art. 42) dei D.Lgs 626 D.P.I. - devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o ridotti da: 1 - misure tecniche prevenzione 2 - mezzi di protezione collettiva 3 - procedimenti di riorganizzazione del lavoro obbligo d'uso (art. 41) 1 - adeguati ai rischi da prevenire 2 - adeguati alle condizioni del luogo di lavoro 3 - tenere conto di esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori requisiti (art. 42) 1 - usare i Dispositivi come da informazione e formazione ricevuta 2 - avere cura dei Dispositivi a loro disposizione e non apportarvi modifiche di loro iniziativa 3 - segnalare al Datore eventuali difetti o inconvenienti dei loro Dispositivi obblighi dei lavoratori (art. 44) 47

626 obblighi dei Datori di lavoro - ENTITA' DEL RISCHIO D.Lgs D.P.I. 1 - individuare i Dispositivi necessari dopo la Valutazione Rischio 2 - valutare quali Dispositivi acquistare dopo avere esaminati tutti quelli sul mercato 3 - aggiornare i Dispositivi in funzione per eventuali variazioni della Valutazione Rischio 4 - individuare le condizioni nelle quali il Dispositivo va usato in funzione di: - ENTITA' DEL RISCHIO - FREQUENZA DELL'ESPOSIZIONE - CARATTERISTICHE DEL POSTO DI LAVORO 5 - fornire i Dispositivi ai lavoratori 6 - mantenere in efficIenza i Dispositivi 7 - fornire ai lavoratori le istruzioni per l'uso dei Dispositivi 8 - fornire l'addestramento per l'uso dei Dispositivi dell'udito obblighi dei Datori di lavoro (art. 43) 48

626 Movimentazione manuale dei carichi OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO D.Lgs 626 Movimentazione manuale dei carichi (art. 47, 48 e 49) Il CAMPO DI APPLICAZIONE è quello delle attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi con rischi (comprese le azioni del sollevare, d esporre, spingere, tirare, portare e spostare) (art. 47) OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 1 - adottare le misure per evitare la movimentazione manuale di carichi 2 - nel caso non sia possibile evitarla: - adotta le misure e i mezzi per ridurre il rischio - organizza il posto di lavoro per una azione sana e sicura ( per la valutazione delle condizioni di sicurezza e salute connessa alla movimentazione dei carichi vedere allegato VI della legge ) (art. 48) INFORMAZIONE E FORMAZIONE (art. 49) 50

626 Uso di attrezzature munite di videoterminali D.Lgs 626 Uso di attrezzature munite di videoterminali - Art. 50: CAMPO DI APPLICAZIONE - Art. 51: DEFINIZIONI (videoterminale, posto d lavoro, lavoratore) - Art. 52: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO sui rischi per la vista, sui problemi della postura e affaticamento fisico/mentale, sulle condizioni ergonomiche, igiene ambientale, sulle misure da adottare - Art. 53: O.d.L. mansioni, compiti, distribuzione del lavoro, ripetitività e monotonia - Art. 54: SVOLGIMENTO QUOTIDIANO DEL LAVORO - diritto di pausa dopo 4 ore di lavoro consecutive - le modalità delle pause sono stabilite dalla contrattazione aziendale - in assenza di contrattazione aziendale, la pausa sarà di 15 minuti ogni 120 di lavoro; modalità e durata delle pause sono stabilite dal Medico competente - le pause a inizio e termine dell'orario di lavoro non sono cumulabili - i tempi di attesa del sistema elettronico non sono considerati pausa - la pausa fa parte integrante dell'orario di lavoro - Art. 55: SORVEGLIANZA SANITARIA - Art. 56: INFORMAZIONE E FORMAZIONE visite mediche, idoneità, visita triennale, controllo oftalmologico, costo dispositivi - Art. 57: CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE - Art. 58: ADEGUAMENTO ALLE NORME - Art. 59 : CARATTERISTICHE TECNICHE (vedere l'ALLEGATO VII) 51

626 per almeno 4 h al giorno definizione del lavoratore al VDT D.Lgs 626 VIDEOTERMINALI definizione del lavoratore al VDT quel lavoratore che usa un vdt, in modo sistematico e abituale, per almeno 4 h al giorno dedotte le pause ( vedi art. 54) per tutta la settimana lavorativa art. 51 lett. c il testo di questo punto della legge è fonte di molte interpretazioni in evidenza il vincolo delle 4 h consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa 52

626 possiamo dare queste interpretazioni: "ESCLUSIVO" ADDETTO VDT D.Lgs 626 VIDEOTERMINALI possiamo dare queste interpretazioni: ADDETTO VDT "ESCLUSIVO" ADDETTO VDT "SALTUARIO" NON ADDETTO AI VDT lavora 6 h / giorno uso del vdt continuativo ma non esclusivo non usa il vdt solo al vdt lavora 2-3 h al giorno per tutta la settimana lavorativa da almeno 3 mesi da almeno 3 mesi 53

626 Quale tutela per i lavoratori ai vdt ? T U T E L A PERMANENZA D.Lgs 626 VIDEOTERMINALI Quale tutela per i lavoratori ai vdt ? T U T E L A PERMANENZA il Datore di lavoro deve tenere conto e valutare l'ERGONOMIA della stazione di lavoro con vdt (art. 52) SORVEGLIANZA SANITARIA (art. 55) PAUSE di 15 minuti OGNI 120 DI LAVORO (art. 54) esiste un contenzioso su cosa fare nei minuti di pausa che verrà risolto dalla contrattazione SEMPRE (in ogni caso) con 4 h DI LAVORO CONSECUTIVE AL GIORNO per tutta la settimana lavorativa almeno 4 h di lavoro consecutive nella giornata lavorativa 54

degli accertamenti, i lavoratori vengono classificati in: D.Lgs 626 VIDEOTERMINALI la sorveglianza sanitaria (art. 55) I LAVORATORI PRIMA DI ESSERE ADDETTI AI VDT DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A: 1 - visita medica 2 - esame degli occhi e della vista dal medico competente per evidenziare malformazioni strutturali in base ai risultati degli accertamenti, i lavoratori vengono classificati in: NON IDONEI senza prescrizione IDONEI con prescrizione (il lavoratore con 45 anni sarà sottoposto a visita controllo biennale) 55

626 informazione e formazione su: D.Lgs - le misure applicabili IL VIDEOTERMINALI informazione e formazione (art. 56) su: - le misure applicabili in base alla valutazione del rischio ( rischi per la vista, postura, affaticamento fisico o mentale, ergonomia, igiene ambientale) - O.d.L. - protezione degli occhi e della vista IL DATORE DI LAVORO DEVE FORNIRE AI LAVORATORI INFORMAZIONE e FORMAZIONE 56

626 Uso delle attrezzature di lavoro D.Lgs - Art. 34 : DEFINIZIONI attrezzatura di lavoro, uso e zona pericolosa - Art. 35 : OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO - da ai lavoratori attrezzature adeguate e idonee - attua misure tecniche e organizzative adeguate - considera condizioni/caratteristiche del lavoro e i rischi - fa in modo che le attrezzature siano installate e utilizzate correttamente, oggetto di manutenzione - si assicura che siano usate solo dai lavoratori incaricati - Art. 36 : DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE ATTREZZATURE DI LAVORO - devono soddisfare le disposizioni legislative della sicurezza e salute - verifica periodica conforme a legislazione già esistente - il Min. del Lavoro può stabilire modalità/procedure per la verifica - deve essere munita di "dispositivo arresto di emergenza" - i dispositivi di allarme devono essere visibili e comprensibili - i libretti di manutenzione devono essere aggiornati - dispositivi di sicurezza per apparecchiature con pericoli causati da cadute o proiezione oggetti, emanazioni di gas/vapori/liquidi/polveri - Art. 37 : INFORMAZIONE sulle attrezzature e ai lavoratori - Art. 38 : FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO dei lavoratori - Art. 39 : OBBLIGHI DEI LAVORATORI 57

626 Il D.Lgs. 626 funziona se: RESPONSABILITA' - DECISIONI CONSULENZA TECNICA CONSULTAZIONE 60

626 Il D.Lgs. 626 funziona se: R.L.S. D.Lgs DATORE DI LAVORO 61 RESPONSABILE del S.P.P. R.L.S. MEDICO COMPETENTE 61

626 Il D.Lgs. 626 funziona se: R.L.S. responsabilità, decisioni DATORE DI LAVORO responsabilità, decisioni consulenza tecnica consultazione - RESPONSABILE del S.P.P. - MEDICO COMPETENTE R.L.S. 62

626 Il D.Lgs. 626 funziona se: R.L.S. D.Lgs DATORE DI LAVORO RESPONSABILITA' DECISIONI CONSULENZA TECNICA CONSULTAZIONE RESPONSABILE del S.P.P. R.L.S. MEDICO COMPETENTE 63

Organismi di vigilanza D.Lgs 626 CONSULENTI MEDICI IMPRESA ORGANISMI PARITETICI con associazioni delle imprese e OO.SS DATORE DI LAVORO IMPRESE MEDICHE RLS LAVORATORI ENTI formazione Organismi di vigilanza ASL ISPETTORATO DEL LAVORO, VV.FF. ... 64

D.Lgs 626 Struttura del D.L. n° 626 del 19-9-94 65

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO art. 34, 35, 36, 37, 38 e 39 D.Lgs 626 Capo 1° - DISPOSIZIONI GENERALI art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Capo 2° - SERVIZI DI PROTEZIONE E PREVENZIONE art. 8, 9, 10 e 11 Capo 3° - PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO art. 12, 13, 14 e 15 Capo 4° - SORVEGLIANZA SANITARIA art. 16 e 17 Capo 5° - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI art. 18, 19 e 20 Capo 6° - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI art. 21 e 22 Capo 7° - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE art. 23, 24, 25, 26, 27 e 28 Capo 8° - STATISTICHE NEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI art. 29 TITOLO I PARTE GENERALE TITOLO II LUOGHI DI LAVORO art. 30, 31, 32 e 33 TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO art. 34, 35, 36, 37, 38 e 39 TITOLO IV USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE art. 40, 41, 42, 43, 43, 44, 45 e 46 66

626 TITOLO V TITOLO VI TITOLO VII TITOLO VIII TITOLO IX TITOLO X D.Lgs 626 TITOLO V MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI art. 47, 48 e 49 TITOLO VI USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI art. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 TITOLO VII PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI Capo 1° - DISPOSIZIONI GENERALI art. 60 e 61 Capo 2° - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO art. 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68 Capo 3° - SORVEGLIANZA SANITARIA art. 69, 70, 71 e 72 TITOLO VIII PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI Capo 1° - art. 73, 74, 75, 76 e 77 Capo 2° - OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO art. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 e 85 Capo 3° - SORVEGLIANZA SANITARIA art. 86, 87, 88 e 89 TITOLO IX SANZIONI art. 90, 91, 92, 93 e 94 TITOLO X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI art. 95, 96, 97 e 98 A L L E G A T I 67