Il Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003) e le Associazioni Sportive avv. Stefano Comellini CONI Piemonte Scuola Regionale dello Sport
Il Codice della Privacy Parte I – Disposizioni generali Parte II – Disposizioni relative a specifici settori Parte III – Tutela dell'interessato e sanzioni Allegati
I principi del Codice Principio dell'elevata tutela dei dati personali (art. 2) Principio di necessità nel trattamento dei dati (art. 3) nel rispetto dei principi di (art. 2) Semplificazione Armonizzazione Efficacia
Definizioni (art. 4) trattamento reperimento delle informazioni utilizzo interno o mera detenzione utilizzo esterno delle informazioni
Definizioni (art. 4) Cosa viene trattato: b) dati personali c) dati identificativi d) dati sensibili e) dati giudiziari
Definizioni (art. 4) Da chi vengono trattati i dati: f) titolare g) responsabile h) incaricato
Definizioni (art. 4) A chi si riferiscono i dati trattati: i) interessato Come può avvenire l'utilizzo esterno dei dati: l) comunicazione m) diffusione Chi è preposto alla vigilanza: q) Garante
Principi applicabili a tutti i trattamenti (Art.11) I trattamenti sono effettuati per scopi: determinati, espliciti e legittimi Nel rispetto dei principi di: Correttezza Trasparenza Pertinenza Non eccedenza Completezza
Informativa (Art. 13) Va resa sempre, oralmente o per iscritto, salvo rare eccezioni (art. 13 comma 5) Deve contenere: finalità e modalità del trattamento natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati conseguenze del rifiuto di rispondere destinatari dei dati i diritti dell'interessato gli estremi del titolare e, se designato, del responsabile del trattamento
Il Consenso (art. 23) Deve essere reso liberamente, ed avere ad oggetto uno specifico trattamento Per quanto attiene ai dati comuni non è necessario il consenso scritto, ma il consenso va documentato per iscritto E' consigliabile peraltro ottenere sempre il consenso scritto da parte dell'interessato
Casi di esclusione del consenso (art. 24) Il Consenso non è richiesto quando il trattamento: viene effettuato in forza di legge o disposizione della normativa comunitaria viene effettuato al fine di adempiere ad un contratto del quale è parte l'interessato riguarda dati provenienti da pubblici registri o albi riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche (nel rispetto della normativa in materia di segreto aziendale) è necessario al fine di far valere un diritto in giudizio Cfr. Lett. h
Garanzie per i dati sensibili (art. 26) Il trattamento dei dati sensibili può avvenire, di regola, solo previo consenso scritto dell'interessato ed autorizzazione (generale o specifica) del Garante. Non occorre il consenso dell'interessato, ma è necessaria l'autorizzazione del Garante quando i trattamenti sono effettuati: da Enti senza scopo di lucro per il perseguimento di fini statutari per lo svolgimento di indagini difensive o per far valere un diritto in giudizio per l'adempimento di specifici obblighi previsti dalla legge per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro
AUTORIZZAZIONI GENERALI (Art. 40 – 41) Art. 40 -Le disposizioni del presente codice che prevedono un’autorizzazione del Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Sempre se conforme alle relative prescrizioni (art. 41 c. 1)
CERTIFICATI DI IDONEITA’ SPORTIVA Autorizzazione n. 2/2008 Validità dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2009 CERTIFICATI DI IDONEITA’ SPORTIVA
Consenso dell’interessato NO se è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa SI’ se comunicazione all’esterno e diffusione (previa informativa)
Diritti dell’interessato (artt. 7÷10) diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti modalita’ di esercizio dei diritti riscontro all’interessato
Misure minime di sicurezza Indicate nel “disciplinare tecnico” (allegato B): Sistema di autenticazione informatica Sistema di autorizzazione Il Documento Programmatico sulla Sicurezza Aggiornamento dei programmi Dispositivi antivirus Backup periodico dei dati Protezione e ripristino dell'accesso ai dati
Sistema di autenticazione informatica Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti. Le credenziali sono individuali, non possono essere trasferite e vengono disattivate dopo sei mesi di inutilizzo o in caso di perdita della qualifica.
Sistema di autenticazione informatica Le credenziali sono costituite da: - codice per l'identificazione dell'incaricato e parola chiave - oppure dispositivo in possesso e uso esclusivo dell'incaricato ed eventuali codice e parola chiave - oppure caratteristica biometrica dell'incaricato ed eventuali codice e parola chiave
Sistema di autenticazione informatica La parola chiave deve presentare le caratteristiche: - lunghezza pari ad almeno 8 caratteri - priva di riferimenti riconducibili all'incaricato - distribuita in sicurezza all'incaricato - modificata da questi al primo utilizzo e ogni 6 mesi - digitata e trasmessa in modo sicuro
Sistema di autenticazione informatica Sono impartite istruzioni agli incaricati per custodire e/o mantenere segreta la componente riservata della credenziale Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento Sono impartite disposizioni scritte per la gestione delle copie di credenziali in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato
Sistema di autorizzazione Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso è utilizzato un sistema di autorizzazione. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all’inizio del trattamento, in modo da limitare l’accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.
Il Documento Programmatico sulla Sicurezza TRATTAMENTO DATI SENSIBILI (CERTIFICATI MEDICI) MEZZI INFORMATICI E/O AUTOMATIZZATI ELETTRONICI Obbligo DPS SENZA MEZZI INFORMATICI E/O AUTOMATIZZATI ELETTRONICI NO Obbligo DPS
IL DPS deve contenere l'elenco dei trattamenti di dati personali la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati l'analisi dei rischi che incombono sui dati le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione l’indicazione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità
IL DPS (segue) la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento; la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento; la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare; per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato
Dispositivi antivirus I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell’azione di programmi di cui all’art. 615-quinquies del codice penale, mediante l’attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale
Backup periodico dei dati Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate le seguenti misure minime (art. 34): adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi; Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale (punto 18)
Aggiornamento dei programmi Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l’aggiornamento è almeno semestrale. Sistemi operativi Browser Mail server e Groupware Data base server
Protezione e ripristino dell'accesso ai dati Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari: I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l’accesso abusivo, di cui all’ art. 615-ter del codice penale, mediante l’utilizzo di idonei strumenti elettronici (punto 20). sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell’accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni (punto 23).
Senza strumenti elettronici (art. 35) Trattamento dati sensibili senza strumenti elettronici Aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito per idonea custodia di atti e documenti Previsione di procedure Previsione di procedure per la conservazione di atti in archivi con disciplina di accesso
Poteri del Garante richiesta all’interessato o a terzi di fornire informazioni o esibire documenti disporre accessi a banche dati o archivi effettuare ispezioni e verifiche ove si svolge il trattamento avvalendosi anche della GDF
Sanzioni Sanzioni amministrative Sanzioni penali
Sanzioni penali CONTRAVVENZIONI DELITTI: violazione dell’obbligo di adozione delle misure di protezione dei dati personali, di cui all’art. 33 (art. 169, comma 1) violazione delle disposizioni di cui agli artt. 113, comma 1, “divieto di indagini sulle opinioni del lavoratore” e 114, “violazione delle norme sul controllo a distanza dei lavoratori” (art. 171) DELITTI: trattamento illecito dei dati (art. 167) falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante (art. 168) inosservanza dei provvedimenti del Garante (art. 170)
Sanzioni amministrative omessa o inidonea informativa all’interessato, come disposto dall’art. 13 (art. 161) cessione dei dati in violazione dell’art. 16, comma 2, o di altre disposizioni in materia di disciplina dei dati personali (art. 162, comma 1) violazione delle disposizioni in tema di comunicazione dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, di cui all’art. 84, comma 1 (art. 162, comma 2) omessa o incompleta notificazione di dati, da effettuarsi ai sensi degli artt. 37 e 38 (art. 163) omessa informazione o esibizione di documenti al Garante (art. 164)
Estinzione del reato (art. 169) Prescrizione con termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l’oggettiva difficoltà dell’adempimento e comunque non superiore a sei mesi Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l’adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato.
Certificato Medico Legge 28/12/1950 n. 1055 e Legge 26/10/1971 n. 1099 entrambe "Tutela sanitaria delle attività sportive", D.M. 5/7/1975 "Disciplina dell'accesso alle singole attività sportive" (Tabelle); D.M.18/2/1982 "Norme per la tutela della attività sportiva agonistica” D.M. 28/2/1983 (tutela dell’attività non agonistica)
Ancora legislazione D.M. 22/10/1982 "Tutela sanitaria dei giocatori di calcio"; (professionisti) D.M. 15/9/1983 "Tutela sanitaria dei ciclisti professionisti"; D.M. 30/9/1983 "Tutela sanitaria dei pugili professionisti” Raccolte ed integrate nella successivo D.M. 13/3/1995 "Tutela sanitaria degli atleti professionisti” che riguarda i tesserati del settore professionistico delle seguenti Federazioni: Federazione italiana gioco calcio (F.I.G.C.); Federazione pugilistica italiana (F.P.I.); Federazione ciclistica italiana (F.C.I.); Federazione motociclistica italiana (F.M.I.); Federazione italiana golf (F.I.G.); Federazione italiana pallacanestro (F.I.P.);
Ancora Legislazione Sono state promulgate leggi anche per la tutela di atleti in particolari situazioni di salute: Legge 16/3/1987 n. 115 art. 8 comma 1 e 2 "Disposizioni per la prevenzione e cura del diabete mellito” D.M. 4/3/1993 "Determinazione dei protocolli per la concessione dell’idoneità sportiva agonistica alle persone handicappate” Affidato alla Medicina Sportiva è anche l'accertamento dell'idoneità al volo da diporto: D.P.R. 05/08/1988 n. 404 "Regolamento di attuazione della legge 25/3/85 concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo (articoli 12/13/14/15)"
Idoneità sportiva Agonistica Non agonistica
Attività sportive definite da CONI, FSN, DSA, EPS Idoneità Agonistica Attività sportive definite da CONI, FSN, DSA, EPS Fasi nazionali Giochi della Gioventù (e GSS)
Idoneità NON agonistica Attività non agonistiche di CONI, FSN, DSA, EPS Attività scolastiche extra curricolari Fasi non nazionali Giochi Gioventù
Legge Regione Lazio 4/6/1997 Art. 2 Le attività sportive possono essere agonistiche e non agonistiche. Sono attività sportive agonistiche quelle contraddistinte da aspetto competitivo e da prestazioni sportive di elevato livello, praticate in modo continuativo e sistematico ed organizzate esclusivamente nelle forme stabilite dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal Ministero della Pubblica Istruzione per quanto riguarda i giochi della gioventù a livello nazionale. Sono attività sportive non agonistiche quelle contraddistinte da un impegno competitivo non tendente al conseguimento di un elevato livello, praticate nelle forme organizzate dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal Ministero della Pubblica Istruzione per quanto riguarda i giochi della gioventù a livello comunale, provinciale e regionale.
Il certificato di idoneità sportiva non agonistica è generico, cioè non vi è indicazione dello sport praticato. Un unico certificato permette quindi la pratica di diversi sport non agonistici. Il certificato di idoneità sportiva agonistica è specifico, per lo sport per cui è stata concessa l’idoneità e quindi può essere utilizzato solo per quello sport in particolare, anche se, in occasione della visita di idoneità, lo specialista può rilasciare tanti certificati quanti sono gli sport praticati. Il certificato agonistico può valere come non agonistico generico
Legge Regione Piemonte 25 giugno 2008 n. 15 “Seconda legge regionale di abrogazione di leggi e semplificazione delle procedure" con la quale si è espressamente abolito il “certificato di sana e robusta costituzione per lo svolgimento di attività ludico motoria a fini-ricreativi”
Circolare Regione Piemonte 13 ottobre 2008 Interpretazione autentica della Legge Regione Piemonte 25 giugno 2008 n. 15