VERSO NUOVI PERCORSI DI RESPONSABILITA’ E AUTONOMIA INFORMATIVA SULLE POLITICHE EUROPEE IN MATERIA DI DISABILITA’
L’APPROCCIO ALLA DISABILITA’ CARITATIVO – ASSISTENZIALE MEDICO SOCIALE
APPROCCIO CARITATIVO - ASSISTENZIALE La società ha un problema: la persona con disabilità ha bisogno di aiuto; Le soluzioni sono di tipo istituzionale o monetario; I protagonisti sono gli operatori che si prendono cura della persona.
APPROCCIO MEDICO La società ha un problema: la persona con disabilità ha bisogno di cure e riabilitazione; Le soluzioni sono ospedali o centri specializzati; I protagonisti sono gli operatori sanitari.
APPROCCIO SOCIALE La società è un problema per le PcD: la discriminazione mette a rischio il pieno godimento dei loro diritti; Le soluzioni sono l’eliminazione delle discriminazioni per favorire le pari opportunità; I protagonisti sono le PcD e le loro organizzazioni
I DOCUMENTI INTERNAZIONALI Dichiarazione dei diritti delle PcD; 1975 Anno internazionale delle P.Handicappate; 1981 Decennio ONU delle P.Handicappate; 1983-1992 Convenzione del Fanciullo; 1989 Regole Standard Pari Opportunità; 1993
LE REGOLE STANDARD ONU Condizioni preliminari per una uguale partecipazione Accrescimento consapevolezza Assistenza medica Riabilitazione Servizi di sostegno
European Disability Forum (EDF) 15 Consigli Nazionali + Islanda e Norvegia 70 ONG Europee Consigli Nazionali Paesi dell’Accesso www.edf-feph.org
Consiglio Nazionale sulla Disabilità 35 Associazioni Nazionali Rappresentante Italia presso il Forum Europeo sulla Disabilità (EDF) E-mail: sede.legale@aism.it www.edf-feph.org
TRATTATO DI AMSTERDAM Art. 13: ……. il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.
DIRETTIVA EU 78/2000 Parità di trattamento nell’occupazione ed impiego Discriminazione diretta Discriminazione indiretta Accomodamento ragionevole Onere della prova
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI NIZZA 2000 Art. 21: stabilisce il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla disabilità Art 26: riconosce quale diritto fondamentale “il diritto delle PcD di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita sociale”.
VERSO UN’EUROPA SENZA OSTACOLI PER LE PERSONE CON DISABILITA’ COM (2000) 284 definitivo La parità di opportunità per le persone con disabilità è la nuova strategia per la Comunità Europea Dichiarazione dell’Anno 2003 Anno Europeo delle Persone con Disabilità
DICHIARAZIONE DI MADRID Punto di partenza per analisi situazione PcD; Pone le basi per la piena integrazione; Lotta alla discriminazione, all’esclusione sociale, alla povertà; Non discriminazione + azioni positive = inclusione sociale.
CONVENZIONE ONU Approccio basato sui diritti umani; Evoluzione delle norme internazionali; Rafforzamento coerenza tra azione interna e internazionale dell’UE; Riconoscere l’utilità di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante.
CONVENZIONE DEL FANCIULLO I quattro valori basilari non discriminazione (art.2), l’interesse superiore del fanciullo (art.3), diritto alla vita, alla sopravvivenza ed allo sviluppo (art.6), rispetto dell’opinione del fanciullo (art.12),
LA CONVENZIONE DEL FANCIULLO I quattro grandi temi: Partecipazione Realizzazione Sopravvivenza e benessere Protezione
PARTECIPAZIONE diritto di espressione e associazione (art. 12, 15) diritto di accesso all'informazione (art. 13, 17) diritto di partecipazione alla vita culturale e artistica (art. 31)
REALIZZAZIONE diritto all'istruzione (art. 28, 29) diritto alla famiglia (art. 20, 21) diritto per le minoranze alla propria lingua, cultura, religione (art. 30) diritto di esprimere pienamente i propri talenti e le proprie potenzialità (art. 29) diritto per i bambini disabili a cure speciali (art. 23)
SOPRAVVIVENZA E BENESSERE diritto a un livello di vita sufficiente (art. 3, 27) diritto a una vita sana e sicura (art. 6, 27) diritto alla salute e ai servizi sanitari (art. 24, 25, 26) diritto allo svago e al riposo (art. 31)
PROTEZIONE diritto a trattamenti speciali in caso di arresto (art. 37,40) diritto a speciale protezione in caso di guerra (art. 38, 39) diritto a protezione contro lo sfruttamento, il maltrattamento e l'abuso (art. 19, 32, 34)
ARTICOLO 23 Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.
LA PAROLA “SPECIALE” Segregazione Elusione Approccio ai bisogni individuali
ARTICOLO 3 Il superiore interesse del fanciullo: basta conoscerlo? Interesse superiore rispetto agli interessi contrapposti persona e non soggetto imperfetto scale giuste delle priorità
OPPORTUNITA’ E LIMITI Attività di monitoraggio internazionale Le realtà più attive nella tutela dell'infanzia tendono a considerare il bambino con disabilità al di fuori della loro programmazione Lo stesso modello di report proposto dal Comitato internazionale confina la disabilità in uno spazio a sé, nel quadro delle attività a difesa della salute. In qualche modo ciò veicola un'idea non inclusiva
PUNTI CRITICI attenzione quasi esclusiva sul tema del diritto all'istruzione integrazione scolastica / educazione inclusiva supporto alla famiglia / cultura dei diritti del bambino
NON DISCRIMINAZIONE inteso come il diritto di TUTTI i bambini, senza distinzione di sorta, a veder riconosciuti tutti i principi e le norme enunciate nella convenzione, con particolare attenzione ai gruppi di bambini più vulnerabili ed alle possibili disparità economiche tra le diverse aree geografiche del territorio.
DIRITTO ALLA VITA Inteso come ambito a cui si ricollegano tutte le dimensioni relative alla promozione della salute, alle cure necessarie per garantire un ottimale sviluppo psicofisico, alla protezione ed alla tutela dell’incolumità fisica e psicologica del bambino.
DIRITTO ALLO SVILUPPO concetto che sottintende tutte le tematiche relative alla crescita cognitiva, sociale, culturale ed affettiva del bambino nella prospettiva del pieno sviluppo della sua personalità.
DIRITTO OPINIONE E PARTECIPAZIONE Intesa come l’insieme delle opportunità, delle possibilità e degli strumenti forniti al bambino di modificare ed interagire in modo significativo ed in accordo con le proprie capacità evolutive, con le circostanze contestuali che direttamente o indirettamente lo coinvolgono.
CONCLUSIONI sviluppare l'applicabilità di tutti i diritti stabiliti dalla convenzione a ogni bambino, compresi i bambini con disabilità superare la tendenziale invisibilità del bambino con disabilità nei contesti pensati per l'infanzia in generale