Tutela e promozione del vino in Italia

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Tutela e promozione del vino in Italia Dott. Nicola E. di Medio Ufficio PQA IV – filiera vitivinicola Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Il settore vitivinicolo in Italia Superficie vigneto Italia: 632.000 ettari; Aziende viticole: n. 384.000; Imprese imbottigliatrici: n. 25.000; Produzione vinicola (media 2008÷2011): 45,3 milioni di ettolitri; Produzione stimata vendemmia 2012: 39,5 milioni di ettolitri; Il PIL dell’intero settore vitivinicolo ammonta a circa 13 miliardi di euro (tali dati senza considerare l’ulteriore valore dovuto all’indotto che ruota intorno al settore).

Il settore vitivinicolo in Italia EXPORT ITALIANO DI VINO 2012 SUDDIVISO PER TIPOLOGIE Singapore +13,2%, Cina +15%, Corea del Sud +28,8%, Giappone +27,7% e Hong Kong +13,0%. Stati Uniti e il Canada rispettivamente del +6,1% e del +11,3%. (27,5% dell’intero valore dell’export dei nostri vini). Danimarca -11,8% e Russia -15,2%. Tipologia ettolitri Var. % su 2011 € Spumanti 2.240.000 1,7 624. 000.000 13,8 Bottiglia 12.800.000 - 4,5 3.596.000.000 4,9 Sfusi 6.500.000 - 21 434. 000.000 11,3 Totale 21.540.000 - 11 4.654.000.000 6,6

Le denominazioni di origine Denominazione di origine protetta è il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese, che serve a designare un prodotto conforme ai seguenti requisiti: la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani; le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica; la sua produzione avviene in detta zona geografica; e è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera.

Le indicazioni geografiche Indicazione geografica protetta è l’indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali, a un paese, che serve a designare un prodotto conforme ai seguenti requisiti: possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica; le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l’85% esclusivamente da tale zona geografica; la sua produzione avviene in detta zona geografica; e è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.

Le menzioni tradizionali Per menzione tradizionale si intende l’espressione usata tradizionalmente negli Stati membri per indicare: a) che il prodotto reca una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta dal diritto comunitario o nazionale; b) il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

Vini a denominazione geografica italiani Vini DOP: 403 DOCG (menzione tradizionale): 73 DOC (menzione tradizionale): 330 Vini IGP: 118 IGT (menzione tradizionale).

Vini a denominazione geografica italiani

Regolamenti confluiti nel Regolamento (CE) n. 1234/2007 Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (in vigore dal 1° agosto 2008) Sezione I bis – Denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo Articolo 118 bis Sottosezione I – Denominazioni di origine e indicazioni geografiche Da articolo 118 ter ad articolo 118 unvicies Sottosezione II – Menzioni tradizionali Articolo 118 duovicies ed articolo 118 tervicies Sezione I ter – Etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo Da articolo 118 quatervicies ad articolo 118 novovicies Sezione II bis – Regole di produzione nel settore vitivinicolo Sottosezione I – Varietà di uve da vino Articolo 120 bis Sottosezione II – Pratiche enologiche e restrizioni Da articolo 120 ter ad articolo 121 Allegato I – Parte III bis Allegato III - Allegato XI ter Appendice all’allegato XI ter Allegato IV - Allegato XV bis Allegato XV ter Regolamenti confluiti nel Regolamento (CE) n. 1234/2007 Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (in vigore dal 1° agosto 2008) Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (in vigore dal 1° agosto 2009) Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni. Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli Regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2009 della Commissione del 31 agosto 2009 che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell’ambito dell’attuazione dell’organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (in vigore dall’8 agosto 2009)

Alcuni riferimenti normativi italiani Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 – Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini. Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini. Decreto Ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari. Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010 relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni. Decreto Ministeriale 13 agosto 2012 - Disposizioni nazionali applicative del Reg. (CE) n. 1234/2007, del Reg. (CE) n. 607/2009 e del D.Lgs n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo.

Categorie di prodotto 1. Vino, 2. Vino nuovo ancora in fermentazione, Allegato XI ter Reg. (CE) n. 1234/2007 1. Vino, 2. Vino nuovo ancora in fermentazione, 3. Vino liquoroso, 4. Vino spumante, 5. Vino spumante di qualità, 6. Vino spumante di qualità del tipo aromatico, 7. Vino spumante gassificato, 8. Vino frizzante, 9. Vino frizzante gassificato, 10. Mosto di uve, 11. Mosto di uve parzialmente fermentato, 12. Mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite, 13. Mosto di uve concentrato 14. Mosto di uve concentrato rettificato, 15. Vino ottenuto da uve appassite 16. Vino di uve stramature, 17. Aceto di vino.

Categorie di prodotto 1. vino, 2. vino nuovo ancora in fermentazione, DOP, IGP e menzioni tradizionali 1. vino, 2. vino nuovo ancora in fermentazione, 3. vino liquoroso, 4. vino spumante, 5. vino spumante di qualità, 6. vino spumante di qualità del tipo aromatico, 7. vino spumante gassificato*, 8. vino frizzante, 9. vino frizzante gassificato, 10. mosto di uve, 11. mosto di uve parzialmente fermentato, 13. mosto di uve concentrato, 15 vino ottenuto da uve appassite, 16. e vino di uve stramature. * Non in Italia

Consorzi di tutela Art. 17 del D.Lgs n. 61/2010 Per ciascuna DOP o IGP può essere costituito e riconosciuto dal Ministero un Consorzio di tutela. Il Consorzio è costituito fra tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo (viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori) della denominazione e persegue le seguenti finalità: a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi al prodotto interessato, nonché collaborativi nell’applicazione del D.Lgs. n. 61/2010; b) espletare attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale della DOP o IGP, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione del prodotto sotto il profilo tecnico dell’immagine; c) collaborare alla tutela e alla salvaguardia della DOP o della IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle Denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; collaborare altresì con le Regioni e Province autonome per lo svolgimento delle attività di competenza delle stesse; d) svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione, nonché azioni di vigilanza da espletare prevalentemente alla fase del commercio, in collaborazione con l’Icqrf e in raccordo con le Regioni e Province autonome.

Consorzi di tutela Rappresentatività: Statuto: almeno il 35% dei viticoltori e di almeno il 51% della produzione certificata dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della relativa DO o IG riferita agli ultimi due anni. Statuto: che consenta l’ammissione, senza discriminazione, di viticoltori singoli o associati, vinificatori e imbottigliatori autorizzati, e che ne garantisca una equilibrata rappresentanza negli organi sociali; Disponga di strutture e risorse adeguate ai compiti.

Consorzi di tutela il Consorzio che intende esercitare le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione è tenuto a dimostrare la rappresentatività di almeno il 40% dei viticoltori e di almeno il 66% della produzione certificata negli ultimi 2 anni. Il Consorzio così autorizzato, nell’interesse di tutti i produttori anche non aderenti, può: a) definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione interessata, l’attuazione delle politiche di governo dell’offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto DOP e IGP; b) organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione della DOP o IGP; c) agire, in tutte le sedi giudiziarie ed amministrative, per la tutela e la salvaguardia della DOP o della IGP e per la tutela degli interessi e diritti dei produttori; d) svolgere azioni di vigilanza, tutela e salvaguardia della denominazione da espletare prevalentemente alla fase del commercio.

Consorzi di tutela le attività di vigilanza, tutela e salvaguardia della denominazione sono distinte dalle attività di controllo e sono svolte nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e sono svolte sotto il coordinamento dell’Icqrf e in raccordo con le Regioni e Province autonome. è esplicata prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari, e che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni DOP e IGP.

Consorzi di tutela può proporre l’inserimento, nel disciplinare di produzione, come logo della DOP o della IGP, il marchio consortile. il logo è utilizzato come segno distintivo, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo, anche se non aderenti al Consorzio. è fatta salva la possibilità per i Consorzi di detenere ed utilizzare un marchio consortile, a favore degli associati, da sottoporre ad approvazione ministeriale e previo inserimento dello stesso nello Statuto. è consentita la costituzione di Consorzi di tutela per più denominazioni di origine ed indicazioni geografiche purché le zone di produzione dei vini interessati ricadano nello stesso ambito territoriale e purché per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica sia assicurata l’autonomia decisionale in tutte le istanze consortili.

Consorzi di tutela D.M. 16/12/2010 i consorzi di tutela che possono svolgere anche le funzioni erga omnes: il 66% della produzione deve essere composto per almeno il 20% da fasi produttive diverse dalla viticoltura; il 66% della produzione sono determinate considerando la produzione oggetto di lavorazione di una qualsiasi fase della filiera (viticoltura, vinificazione ed imbottigliamento).

Consorzi di tutela Gestione delle attività erga omnes formulare proposte relative all’attuazione di politiche di governo dell’offerta. tutela e la salvaguardia della denominazione. L’attività di vigilanza è svolta dai consorzi di tutela in collaborazione e sotto il coordinamento dell’Icqrf attraverso la definizione di un programma di vigilanza elaborato annualmente. Le attività consistono: nella verifica che le produzioni tutelate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari (verifica successiva alla certificazione); nella vigilanza sui prodotti similari, prodotti e/o commercializzati sul territorio dell’UE che, con false indicazioni sull’origine, la specie, la natura e le qualità specifiche dei prodotti medesimi, possano ingenerare confusione nei consumatori e recare danno alle produzioni DOP e IGP.

Promozione paesi terzi Art. 103 septdecies Reg. (CE) n. 1234/2007; Art. 4 e art. 5 del Reg. (CE) n. 555/2009; D.M. 22 luglio 2010 (modificato con D.M. 27 ottobre 2011).