possibili scenari per il settore vitivinicolo

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possibili scenari per il settore vitivinicolo
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possibili scenari per il settore vitivinicolo UGIVI UNIONE GIURISTI DELLA VITE E DEL VINO Wine Show, Torino, 24 ottobre 2009 La conciliazione: possibili scenari per il settore vitivinicolo Ermenegildo Mario Appiano Avvocato e Conciliatore Torino www.appiano.info

Modalità di risoluzione del contenzioso civile e commerciale (1/6) Le novità legislative: direttiva CE n.52/2008 sulla mediazione delle controversie civili e commerciali aventi natura trasfrontaliera. delega al Governo per l’attuazione: legge comunitaria per l’anno 2008 (legge 88/2009, allegato II) art.60 della legge 18 giugno 2009, n.69: il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare una disciplina generale in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie in materia civile e commerciale. tale disciplina si applicherà sicuramente a dette controversie aventi natura prettamente interna al nostro Stato. per contro, è dubbio se essa si applicherà anche per le controversie trasfrontaliere, siccome per esse vale la menzionata direttiva 52/2008/CE.

Modalità di risoluzione del contenzioso civile e commerciale (2/6) La CONCILIAZIONE, come ora intesa, è un’attività: svolta da un soggetto neutrale,che non è più il giudice competente a decidere il merito della controversia finalizzata a promuovere la definizione della lite mediante un accordo Questioni di fondo, tra loro interconnesse: quale metodologia segue il terzo neutrale nel condurre la conciliazione? quali regole disciplinano la conciliazione e quali garanzie la assistono? quali rapporti con l’eventuale successivo giudizio in sede contenziosa? tutela della riservatezza; in Italia, art.91 c.p.c. come riformato dalla legge 69/2009; quali competenze in capo al conciliatore?

Modalità di risoluzione del contenzioso civile e commerciale (3/6) Perché la conciliazione? Secondo il metodo tradizionale, si ricorre ad una decisione: vincolante, affidata a: autorità giudiziaria competente (sentenza) arbitri (lodo) resa sui rigidi parametri del torto/ragione stabiliti dal diritto applicabile, spesso di contenuto non chiaro e soggetto all’interpretazione del giudicante pronunciata sulla base della realtà processuale accertata nel corso del giudizio, che può differire anche sensibilmente rispetto alla realtà oggettiva Insoddisfazione per il metodo tradizionale, non sempre opportuno a causa: costi lunghezza del processo inefficienza economica e sociale delle soluzioni offerte dalle decisioni giudiziarie e/o arbitrali: rottura dei rapporti sociali rigidità delle soluzioni, che di per sé distruggono ricchezza

Modalità di risoluzione del contenzioso civile e commerciale (4/6) Le tecniche A.D.R. (Alternative Dispute Resolution), quale possibile risposta all’insoddisfazione per i citati metodi tradizionali: non sono la panacea di tutti i mali, ma servono soprattutto nei casi tutti i litiganti desiderano (anche per ragioni diverse e non sovrapponibili): salvaguardare il rapporto, evitando rotture contenere i costi ed i tempi ipotizzare soluzioni elastiche ed efficienti, basate sull’interesse dei contendenti, che liberamente possono disporre dei loro diritti; magari anche capaci di creare ricchezza, grazie al modo in cui si risolve il contenzioso affidate ad un terzo neutrale, tendenzialmente privo di poteri decisori procedura libera, riservata e neutrale rispetto al contenzioso in sede giudiziaria: più affievoliscono questi requisiti, minore è di solito la possibilità concreta di successo per le tecniche A.D.R. a volte, però, il contraente forte si impegna liberamente a rispettare le indicazioni date dal terzo neutrale, mentre il contraente debole (consumatore) è lasciato libero se aderirvi o meno

Modalità di risoluzione del contenzioso civile e commerciale (5/6) Il contenzioso in sede giudiziaria resta l’ultima via da percorrere in caso di fallimento della metodologia A.D.R. Estrema eterogeneità dei sistemi A.D.R., differenti a seconda dell’obiettivo prefisso e della tipologia sia dei litiganti sia del litigio stesso (esempio: una lite in materia di consumo è ben diversa rispetto ad un contenzioso scaturente da un contratto di appalto per una grande opera) Metodologia: a seconda dei casi, il terzo neutrale aiuta semplicemente i litiganti a trovare una soluzione al conflitto sulla base dei loro specifici interessi (facilitative mediation) elabora anche proposte di soluzione al conflitto, basate sempre sugli interessi specifici dei litiganti (evaluative mediation) esprime il proprio parere – non vincolante e riservato – in merito alla soluzione corretta di una questione giuridica o un problema tecnico (expertise) ovvero sull’esito di una controversia (mini trial) interviene, quale soggetto collegato o integrato alla struttura amministrativa di una delle parti ma con posizione tendenzialmente indipendente, per conoscere le cause del conflitto e correggere i casi di mala-gestione o, più semplicemente, suggerire la loro correzione (ombudsman) altro, ad esempio una combinazione delle precedenti tecniche

Modalità di risoluzione del contenzioso civile e commerciale (6/6) In Italia, quando si parla di conciliazione: tendenzialmente ci si riferisce alla mediation, sebbene non sia chiaro a quale delle sue due tipologie (facilitative o evaluative): bisogna allora verificare quali compiti assume nel caso specifico il conciliatore. è quanto oggi accade per le conciliazioni in materia societaria (d.lgs 5/2003, art.38 e ss.) ovvero a quelle organizzate dalle dinanzi alle Camere di Commercio. tuttavia, se il conciliatore viene poi chiamato a proporre una soluzione per la lite che dovrà poi essere verificata in occasione dell’eventuale processo dinanzi all’autorità giudiziaria, il conciliatore: difficilmente potrà proporre una soluzione basata sull’interesse delle parti, ma si vedrà costretto a proporre una soluzione secondo diritto: dunque, la procedura avrà caratteristiche più simili all’expertise. questo sembra discendere dall’art.60 della citata legge 69/2009, a meno che il Governo adotti un sistema analogo a quello previsto dalla direttiva comunitaria 52/2008/CE necessità per il conciliatore di disporre di specifiche competenze sulla materia oggetto di controversia: così per il settore vitivinicolo opportunità di un apposito organismo di conciliazione, specializzato nella materia vitivinicola