1 Giustizia penale e tutela dei diritti delluomo in ambito internazionale Padova, il 16 marzo 2012 Cuno J. Tarfusser, Giudice della Corte Penale Internazionale.

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1 Giustizia penale e tutela dei diritti delluomo in ambito internazionale Padova, il 16 marzo 2012 Cuno J. Tarfusser, Giudice della Corte Penale Internazionale Camera Penale Francesco de Castello di Padova

2 La Corte Penale Internazionale -origini, stati parte, elementi ordinamentali e finalità Le principali caratteristiche processuali dellICC –diritto applicabile, giurisdizione, complementarietá, divisione preliminare Alcune caratteristiche di natura sostanziale: –irrilevanza della qualifica, Responsabilitá individuale e di commando, Ordini superiori Le vittime allICC -partecipazione, tutela, riparazione La cooperazione –in genere e rispetto allItalia Sommario

3 ONU delega l Italia ad ospitare conferenza che elabori uno Statuto La conferenza diplomatica di Roma del 1998 (15 giugno – 17 luglio) 18 luglio 1998 firma dello Statuto di Roma (120 voti favorevoli, 7 contrari, 21 astensioni) 1 luglio 2002 entrata in vigore dello Statuto (alla ratifica del 60. Stato) Le origini dellICC

4 Al gli Stati Parte erano 120 Stati africani: 33 Stati asiatici: 18 Stati dellEuropa dellest: 18 Stati latinoamericani e caraibici: 26 Stati c.d. WEOG: 25 Stati Parte

5 Finalità della Corte Preambolo allo Statuto (estratto) affermando che i delitti più gravi che riguardano tutta la comunità internazionale non possono rimanere impuniti, determinati a porre termine allimpunità degli autori di tali crimini contribuendo così alla prevenzione di nuovi crimini, rammentando che è dovere di ciascun Stato esercitare la propria giurisdizione penale nei confronti dei responsabili di crimini internazionali, determinati ad istituire una Corte penale internazionale permanente e indipendente competente a giudicare sui crimini più gravi, evidenziando che la Corte penale internazionale è complementare alle giurisdizioni penali nazionali, risoluti a garantire in modo duraturo il rispetto e lapplicazione della giustizia

6 Assemblea degli Stati Parte (organo legislativo e di controllo amministrativo, budget) Giudici (18 suddivisi in 3 Divisioni – pre-trial, trial e appeal e in Camere) Procura (un Procuratore e un Sostituto) Registrar (staff di supporto giuridco e amministrativo) Gli organi della Corte

7 La gerarchia delle fonti del diritto: –Gli strumenti costitutivi dellICC (Statuto; Regolamento di procedura e di prova; Elementi dei crimini) –I trattati applicabili ed i principi e le regole del diritto internazionale –Principi generali di diritto derivanti da sistemi giuridici interni purché non in contrasto con lo Statuto Principi di diritto ricavabili dai precedenti della Corte Tutte le fonti devono essere applicate tenedo conto dei diritti delluomo internazionalmente riconosciuti. Normativa applicabile e principi – art 21

8 Crimine di genocidio – art. 6 Crimini contro lumanitá – art. 7 Crimini di guerra - art. 8 [Crimine di aggressione ] – art. 5 Giurisdizione ratione materiae – art.5

9 La persona accusata del crimine deve essere cittadina dello Stato Parte, o Lo Stato di cui laccusato é cittadino, deve avere accettato la giurisdizione della Corte. Giurisdizione ratione personae – art 12

10 La condotta criminosa deve essere stata posta in essere sul territorio di uno Stato Parte, o Lo Stato sul territorio del quale la condotta criminosa é stata posta in essere accetta la giurisdizione della Corte. Giurisdizione ratione loci – art 12

11 Nessun presupposto oggettivo o soggettivo é necessario se la segnalazione (referral) della situazione alla Corte é del Consiglio di Sicurezza dellONU in applicazione del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite Giurisdizione – art. 13(b)

12 La Corte ha competenza solo su crimini commessi dopo l1 luglio 2002 Giurisdizione ratione temporis – art. 11

13 Segnalazione da parte di uno Stato Parte (state- referral o self-referral) Segnalazione da parte del Consiglio di Sicurezza (SC referral) Indagini di iniziativa da parte del Procuratore previa autorizzazione della Camera preliminare (motu proprio investigations) Meccanismi di attivazione della Corte Artt 13, 14 e 15

14 Regole che disciplinano le relazioni tra la Corte e le giurisdizione degli Stati Parte Il primato é riconosciuto alle giurisdizioni nazionali, salvo che –la giurisdizione nazionale é carente, o –lo Stato non intenda (is unwilling) o non sia in grado (is unable) di condurre correttamente (genuinely) un procedimento interno Complementarietá – art. 17

15 Filtro rispetto alla bontá e soliditá dei casi presentati dallOTP; autorizzazione alle indagini motu proprio (art.15) Garanzia dei diritti delle parti processualei; tutela delle vittime e dei testimoni; principio del fair trial Impulso portare a giudizio processi con questioni pregiudiziali di ammissibilitá e di giurisdizione risolte e su capi di accusa definiti. La Divisione Pre-Trial

16 Irrilevanza della qualifica (art. 27) Responsabilitá penale individuale (art. 25) Responsabilitá di commando (art. 28) Ordine del superiore gerarchico e prescrizione ai sensi di legge (art. 33) Principi particolari in tema di responsabilitá

17 Primo e unico organo giudiziario penale internazionale che prevede: la partecipazione delle vittime al procedimento (art. 68,3) (la loro tutela e protezione) (art. 68,1) forme di risarcimento e riparazione (art. 75) un fondo di garanzia (art. 79) Le vittime

18 Unitá dellICC che si occupano di vittime: VPRS – Victim Participation and Reparation Section (supporto alle vittime sul campo) VWU – Victims and Witnesses Unit (protezione di vittime e testimoni, logistica e sostegno psicologico) OPCV – Office of the Public Counsel of Victims (supporto giuridico) Trust Fund – (organismo indipendente che si occupa di riparazione) Le vittime

19 Regola Generale – art. 68(3) Se sussiste un interesse personale delle vittime, la Corte permetterá di esprimere il loro punto di vista nellambito del procedimento con modalitá che non siano pregiudizievoli o in contrasto con i diritti dellaccusato e con un processo corretto e imparziale. Le vittime - Partecipazione

20 attraverso legali che li rappresentano e che possono: Costituirsi nel procedimento Partecipare alle udienza Prendere parola in udienza Interrogare testimoni, consulenti e imputati Presentare prove Le vittime - Partecipazione

21 la tutela delle vittime é responsabilitá della Corte e le misure di protezione sono: La censura di documenti e verbali Lautorizzazione allanonimato La distorsione della voce Le udienze non pubbliche La rilocazione delle persone Le vittime - tutela

22 la Corte puó ordinare risarcimenti: Direttamente condannandovi limputato Indirettamente attraverso il Trust Fund Su richiesta ma anche dufficio Individualmente o collettivamente Le vittime – Riparazione

23 artt. 86 – 102 Statuto cooperazione è obbligo contrattuale (art. 86) nessuno strumento o potere coercitivo autonomo obbligo per stati parte di adeguare la propria legislazione allo statuto (art. 88) accertamento giudiziale di non-cooperazione (art. 87,7) La cooperazione in genere

24 legge di ratifica n. 232 del Ratifica quasi immedita ma in blocco Uno dei maggiori contribuenti Ad oggi nessun adeguamento normativo, nè sostanziale, nè processuale La cooperazione dellItalia

25 Grazie della vostra attenzione