Il diritto di informarsi: l’accesso alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni Lezione n. 9.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
La gestione associata dei servizi sociali I Alessandro Battistella
Advertisements

D.Lgs n. 74 Aggiornato dal D.Lgs. 67/2000 Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE in materia di pubblicità
Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo
Codice della Privacy Il d. lgs. n°196 del 30 giugno 2003.
il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Legge sulla trasparenza degli atti amministrativi
Fondamento normativo del principio di imparzialità
Diritto di accesso ai documenti amministrativi
La fase istruttoria Acquisizione dei fatti e degli interessi
La nozione di pubblica amministrazione
La Pubblica amministrazione; atti e provvedimenti amministrativi
Diritto di accesso e privacy
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA Corso di laurea specialistica interfacoltà in Editoria e Comunicazione Multimediale IL DIRITTO DI ACCESSO E LA TUTELA DELLA.
Sono partecipanti eventuali al procedimento amministrativo (art. 9):
Il termine AMMINISTRAZIONE è ambivalente designa, ad un tempo, lapparato amministrativo e lattività che lapparato stesso svolge si parla dunque di AMMINISTRAZIONE.
Amministrazione.
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE LO SVILUPPO SOSTENIBILE
La tutela dei dati personali
1 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI Passaggi dallarea B alla p. e. C1 Ufficio relazioni con il pubblico.
ISTAT DCRS Novità organizzative e legislative per il PSN (Roma, 24 giugno 2009) Maria Rosaria Simeone (Dirigente Servizio DCRS/IST) Impatto della normativa.
Obiettivo CReO Competitività Regionale e Occupazione FESR – Fondo Europeo Sviluppo Regionale VAS - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA Avvio delle.
agli atti delle pubbliche amministrazioni
ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI Conferenza Stampa Venerdì 2 Dicembre 2011 Giovani Democratici Bitonto Conferenza Stampa Venerdì 2 Dicembre 2011 Giovani.
Corso di formazione – Provincia di Caserta
DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. Decreto-Legge.
Dati delle Pubbliche Amministrazioni e Servizi in Rete Prefettura di Reggio Calabria novembre 2010.
La normativa di settore. D.L. n. 377 del , Convertito, con modificazioni, in legge , nr. 377 Disposizioni urgenti per contrastare.
IL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ
ISTRUTTORIA PROCEDIMENTALE
D.L.196 del 30 giugno 2003 codice in materia di protezione dei dati personali Scuola elementare statale IV Circolo di Lodi.
L’azione di lobby nei confronti delle istituzioni comunitarie
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E COMUNICAZIONE DELL’AVVIO
Esperto di E-government dello sviluppo locale (A.A. 2003/2004) Università di Pisa, Facoltà di scienze politiche 14 dicembre 2004 L'amministrazione elettronica.
TRASPARENCY INTERNATIONAL the global against corruption.
Mediazione: un caso Legge 69/ Art. 60. (Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali) 1.
20 maggio CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) Formatore:
IL CODICE DELLA PRIVACY
Iniziativa realizzata nellambito delle attività di promozione del CSV Irpinia Solidale1 Progetto: Consumatori Informati – cod. 310/ giugno 2009.
Comune di Capaci Anno 2012 Associazione Codici Sicilia.
CONSULTABILITA’ DOCUMENTI
Nozioni basilari in materia di Privacy
Le funzioni di Polizia Giudiziaria per il personale degli U.R.T.A.T Le funzioni di Polizia Giudiziaria per il personale degli U.R.T.A.T marzo 2006.
- 1 - I sistemi di corporate governance della SE  Sono previste due forme di corporate governance della SE: (a) Sistema dualistico (artt , Regolamento),
Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari
Principio di necessità nel trattamento dei dati (art.3 codice privacy)
R:\2.Scambio\Normativa_Privacy
L’Amministrazione Finanziaria
1 Diritto d’accesso. 2 Legittimazione all’accesso (lett. B) Interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutlata.
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Art. 14. a Art. 14-quinquies Conferenza.
1 Fruizione e valorizzazione (Titolo II) Capo I: Fruizione dei beni culturali  Sez. I Principi generali  Sez. II Uso dei beni culturali Capo II:Principi.
Le associazioni possono costituirsi:
IL “NUOVO” DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
CRUI 14 e 15 luglio 2014 Elisabetta Di Russo Dipartimento di Medicina Molecolare GLAD – Gruppo di Lavoro Ateneo Drupal Nuove linee guida in materia di.
La diffusione sul web di dati personali e la privacy negli enti locali Relatore Gianni Festi 1.
Amministrazione trasparente
L’accesso agli atti amministrativi. PER “DIRITTO DI ACCESSO” SI INTENDE: Il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti.
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1 Il regolamento di organizzazione A cura del dott. Arturo Bianco.
Ospedale Luigi Sacco Azienda Ospedaliera – Polo Universitario.
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE
Nel nostro ordinamento, la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è regolata da numerose norme giuridiche, contenute in fonti diverse.
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Appalti pubblici “Principi” “Procedure”
A.A ottobre 2008 Facoltà di Scienze della Comunicazione Master in Comunicazione nella PA Le politiche attive del lavoro prof. Nedo Fanelli.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO In qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dell’Istituzione scolastica; Ai sensi degli art. 29 e 30 del Testo Unico.
Associazione Industriale Bresciana 23 giugno 2004 PRIVACY ORGANIZZAZIONE E PRINCIPALI ADEMPIMENTI Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Associazione.
1 Discrezionalità come potere caratteristico della funzione amministrativa  Caratteristica della funzione amministrativa non è il potere autoritario:
Como, 21 aprile 2015 Paola Baldi 1 I gradi di libertà della normativa sulla privacy per l’uso integrato di fonti amministrative e basi dati nazionali Seminario.
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
More REALITY more REALIZATION more RESILIENCE
Transcript della presentazione:

Il diritto di informarsi: l’accesso alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni Lezione n. 9

Le norme di riferimento legge 247/00: pubblicità degli atti amministrativi legge 241/90: accesso ai documenti amministrativi legge 150/00: comunicazione della pubblica amministrazione d.lgs 195/05: accesso alle informazioni ambientali

La pubblicità dei atti dell’amministrazione Art. 10 del TU 267/00 Tutti gli atti dell’amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della Provincia che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese

I diritti di informazione dei consiglieri degli enti locali Art. 43 del TU 267/00 (…) 2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonchè dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

I registri pubblici La pubblica amministrazione detiene alcuni registri, il cui accesso è diversamente regolato: L’anagrafe comunale Il registro delle Imprese Il catasto I registri immobiliari ……

L’attività di informazione e comunicazione della pubblica amministrazione (legge 150/00) Attività di informazione Portavoce,ufficio stampa Rivolta prevalentemente ai mezzi di comunicazione di massa che si realizza con modalità broadcast Attività di comunicazione Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) Si attua principalmente in un rapporto uno a uno con i cittadini (allo sportello, via e. mail etc.)

Finalità Illustrare le disposizioni normative e amministrative Illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento Agevolare l’accesso ai servizi, illustrando strutture e compiti Promuovere conoscenze su temi di interesse pubblico e sociale Garantire l’esercizio dei diritti di informazione, accesso e partecipazione Attuare processi di verifica della qualità dei servizi

I limiti all’attività di informazione e comunicazione Le norme vigenti in tema di segreto di stato Le norme vigenti in tema di tutela della riservatezza dei dati personali La conformità a comportamenti richiesti dalle carte deontologiche

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi legge 241/90 Chi può esercitare il diritto? tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso In cosa consiste il diritto? Nel prendere visione o estrarre copia dei documenti amministrativi Cosa sono i documenti amministrativi? ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale Cos’è una pubblica amministrazione? tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. E’ possibile accedere a tutti i documenti amministrativi? si, ad eccezione di alcuni casi

Eccezioni al diritto di accesso Il diritto di accesso è escluso: per i documenti coperti da segreto di Stato nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi. 2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1 3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. 4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 5. (…)

…continua 6. Con regolamento, il Governo prevede casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi: quando dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione; quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorchè i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono; quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato. 7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del d.lgs. 196/03, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

L’accesso alle informazioni in materia ambientale (d.lgs. 195/05) Finalità a) garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio; b) garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

L'autorità pubblica rende disponibile l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse. Per informazione ambientale si intende: - qualsiasi informazione relativa allo stato dell’ambiente; - ai fattori che vi possono incidere; - alle misure anche amministrative e alle attività che influiscono sugli elementi o sui fattori ambientali o che li proteggono; - alle analisi costi/benefici utilizzati nell’ambito di tali attività; - alle relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale; - allo stato di salute e della sicurezza umana, alle condizioni di vita, al paesaggio e ai siti, anche culturali, in quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell’ambiente o dai fattori che su di essi incidono.

Diffusione dell’informazione ambientale l'autorità pubblica rende disponibile l'informazione ambientale detenuta rilevante ai fini delle proprie attività istituzionali avvalendosi, ove disponibili, delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili.

Casi di esclusione 1. L'accesso all'informazione ambientale è negato nel caso in cui: a) l'informazione richiesta non è detenuta dall'autorità pubblica alla quale è rivolta la richiesta di accesso; b) la richiesta è manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalità di cui all'articolo 1; c) la richiesta è espressa in termini eccessivamente generici; d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento. e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso.

f) la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio: -alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia; -alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale; -allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini per l'accertamento di illeciti; -alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonchè ai diritti di proprietà industriale, di cui al d.lgs 30/05; -ai diritti di proprietà intellettuale; -alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal d.lgs. 196/03; -agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione; -alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.