ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI SINDACATO UNITARIO DI FIRENZE LA TRASFORMAZIONE ETEROGENEA DI SRL IN TRUST: UN CASO REALIZZATO 27 APRILE 2011 AVV. MARTINA MOSCARDI TEP VIALE DEL POGGIO IMPERIALE 18 FIRENZE
BREVI NOTE SUL TRUST Fonti normative: Convenzione dell’Aja sul diritto dei trusts ed il loro riconoscimento (adottata 1 luglio1985); Legge di ratifica della Convenzione 16 ottobre 1989 n. 364 (entrata in vigore il 1 gennaio 1992); Art 13 e art 15 della Convenzione hanno determinato il dibattito dottrinale e giurisprudenziale: Trust interno: quel trust nel quale l’unico elemento di estraneità (rispetto al nostro ordinamento) è la legge regolatrice.
BREVI NOTE SUL TRUST La struttura del trust: a) i soggetti b) l'oggetto c) gli effetti d) la finalità
BREVI NOTE SUL TRUST a) I SOGGETTI: Il Disponente Il Trustee Il Beneficiaro i Beneficiari (lo Scopo)
BREVI NOTE SUL TRUST b) L'OGGETTO L'oggetto del trust è ciò che il disponente conferisce nel FONDO IN TRUST Nel fondo in Trust può essere conferito ogni bene, sia materiale che immateriale, qualsiasi diritto di cui si possa disporre. Anche un'aspettativa giuridica può far parte del fondo in trust (più ampio di qualsiasi altro istituto). L'insieme di tutti questi “oggetti” prende il nome di Beni in Trust
BREVI NOTE SUL TRUST c) GLI EFFETTI (con particolare riferimento al Fondo) 1. Spossessamento 2. Segregazione 3. Protezione dei Beni secondo i “vincoli” imposti dall'atto di trust dal Disponente e dalla legge regolatrice scelta
BREVI NOTE SUL TRUST d) LA FINALITA' La causa concreta del Trust. É l'elemento centrale dal punto di vista giuridico: dalla chiarezza e dalla concretezza della finalità, che il Disponente si è prefisso, si valuta le “meritevolezza” dell'atto di trust.
BREVI NOTE SUL TRUST ELEMENTI NECESSARI DEL TRUST 1. La legge straniera di funzionamento del Trust; 2. La durata del Trust: non vi sono limiti minimi e la stessa va modulata secondo la finalità e le scelte dell'atto di trust. 3. Appointment of Trustee, la scelta del Trustee. 4. Il o i beneficiario/i: colui o coloro per i quali i beni sono custoditi e gestiti dal Trustee e ai quali vengono trasferiti alla fine del Trust. 5. In alternativa, lo scopo (caritatevole o meno).
BREVI NOTE SUL TRUST TIPI DI TRUST Le tipologie di trust possono essere così sintetizzate: Trust con beneficiari: categoria più ampia Trust di scopo (privato) Trust di scopo caritatevole.
BREVI NOTE SUL TRUST ALCUNI PRATICI UTILIZZI DEL TRUST Protezione patrimoniale; Pianificazione del passaggio generazionale (senza i meccanismi del patto di famiglia) Tutela dei disabili Pianificazione delle condizioni economiche di una separazione o di un divorzio Trust in luogo dei patti parasociali.
BREVI NOTE SUL TRUST I PRO La segregazione patrimoniale: presupposto per la protezione dei beni e diritti conferiti in trust. Il Fondo in trust può essere composto da ogni diritto e da qualsiasi bene materiale ed immateriale (diff. con il Fondo Patrimoniale) di cui il disponente o terzi possa disporre anche sottoposto a termine e condizione. In alcuni casi vi sono dei vantaggi fiscali.
BREVI NOTE SUL TRUST I CONTRA Lo spossessamento: caratteristica fondamentale perché un trust possa qualificarsi come tale Forma dell'atto: la Convenzione richiede la forma scritta ad probationem È il presupposto della segregazione. Strappo forte al nostro sentire. Trust autodichiarato dove disponente trustee coincidono L'atto pubblico è garanzia. Necessaria la forma solenne nel caso di immobili
BREVI NOTE SUL TRUST Irrevocabilità Tailored on the situation I vantaggi della segregazione non sono attribuibili ad un trust revocabile in nessun ordinamento. Necessità di un accurato lavoro di costruzione. Non esistono atti di trust in serie.
GRAZIE AVV. MARTINA MOSCARDI TEP VIALE DEL POGGIO IMPERIALE 18 FIRENZE ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI SINDACATO UNITARIO DI FIRENZE GRAZIE AVV. MARTINA MOSCARDI TEP VIALE DEL POGGIO IMPERIALE 18 FIRENZE martina@logosnet.it