NORMATIVA DI RIFERIMENTO

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NORMATIVA DI RIFERIMENTO L.R. 21 maggio 2007 n. 29 contiene: Norme per emergenza idrica per l’anno 2007; Modifiche L. 81/1995.

L.R. 21 maggio 2007 n. 29 Attribuisce all’Autorità di ATO la competenza: all’approvazione del Piano Operativo di emergenza per la crisi idropotabile; b. all’approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti dal piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile anche ai fini di cui art. 9 L.R. 30/2005 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità). Demanda alla Giunta Regionale l’emanazione di un regolamento finalizzato all’adozione di comportamenti miranti al conseguimento di obiettivi di risparmio e di tutela della risorsa destinata al consumo umano.

D.P.G.R. 26 maggio 2008 n. 29/R Contiene disposizioni per la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato (attuazione art. 8 bis L.R. 81/95 modificata dalla L.R. 29/2007). Attribuisce le funzioni di vigilanza e di controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nel regolamento, nonché le funzioni di applicazione della sanzione amministrativa all’Autorità di ATO. Fa salve le competenze dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti leggi

D.P.G.R. 26 maggio 2008 n. 29/R Art. 1 oggetto. Il regolamento definisce: a) i comportamenti miranti al conseguimento di obiettivi di risparmio e di tutela della risorsa destinata al consumo umano da parte degli utenti del servizio idrico integrato; b) norme generali finalizzate a promuovere comportamenti tendenti al risparmio; b) obblighi e divieti finalizzati a limitare usi impropri della risorsa destinata al consumo umano.

D.P.G.R. 26 maggio 2008 n. 29/R Art. 3 Misure per il risparmio idrico. detta norme comportamentali per gli utenti del servizio idrico integrato, volte a prevenire ed evitare ingiustificati sprechi della risorsa idrica, e dirette alla riduzione dei consumi della stessa. Dall’Art. 4 all’Art. 10 contiene divieti e prevede adempimenti destinati sia agli utenti del servizio idrico integrato, che al Gestore del medesimo, che a soggetti diversi

D.P.G.R. 26 maggio 2008 n. 29/R Art. 14 Sanzioni. 1. Fermo restando quanto disposto agli articoli 12 e 15, la violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 comporta l’applicazione delle sanzioni previste all’articolo 8 bis, comma 4 della l.r. 81/1995 (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600).

DIVIETI PER UTENTI PRIVATI Art. 4 Divieto di prelievo relativo a punti di approvvigionamento dedicati. E’ vietato prelevare acqua da fontane alimentate da pubblico acquedotto per usi diversi da quelli potabili e igienici ad esclusivo uso individuale. E’ comunque vietato il prelievo di acqua in quantità superiore a settanta litri per utente al giorno. E’ vietato prelevare acqua dagli idranti antincendio presenti nelle strade per scopi diversi da quelli per i quali gli idranti siano stati destinati. Esclusivamente il personale autorizzato ed allo scopo individuato può prelevare acqua: dalle bocche di innaffiamento di aree pubbliche e di pubblici giardini; Dalle bocche predisposte per il lavaggio delle fognature

DIVIETI PER UTENTI PRIVATI Art. 6 Dispositivi di limitazione del consumo di risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per gli edifici pubblici o aperti al pubblico. In tutti gli edifici pubblici o privati aperti al pubblico o comunque destinati a pubblico servizio è fatto obbligo di installare sistemi di ottimizzazione e limitazione delle portate prelevate dal rubinetto quali ad esempio limitatori di flusso, diffusori, limitatori di pressione, vaporizzatori, ovvero, qualora più rispondenti alla destinazione d’uso degli edifici, di sistemi di interruzione di flusso quali temporizzatori, pedivella e fotocellula. 2. Agli edifici di cui al comma 1, si applica il divieto di cui Art. 8 comma 1(Alimentazione impianti climatizzazione) In vigore dal 28 maggio 2009

DIVIETI PER UTENTI PRIVATI Art. 7 Limitazioni all’utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per scopi irrigui. 1. E’ vietato l’utilizzo di acqua proveniente da pubblico acquedotto per scopi irrigui connessi con attività produttiva. 2. E’ vietato alimentare con acqua proveniente da pubblico acquedotto gli impianti di irrigazione a servizio di superfici di orti e giardini privati o pubblici aventi superficie d’irrigazione complessiva superiore a cinquecento metri quadrati, ad esclusione dei giardini di particolare pregio storico o architettonico nel caso in cui sia dimostrata l’impossibilità di provvedere con altre fonti di approvvigionamento. (in vigore dal 28/11/08) 3. Fermo restando il limite stabilito al comma 2, gli impianti di irrigazione, alimentati da pubblico acquedotto, a servizio di orti e giardini pubblici o privati sono dotati di sistemi di automazione temporale e sono corredati da appositi sensori atti ad interrompere il flusso quando il terreno è sufficientemente umido. (in vigore dal 28/05/09) 4. E’ fatto divieto di utilizzare acqua proveniente dal pubblico acquedotto per innaffiare ed irrigare superfici adibite ad attività sportive sia pubbliche che private. (in vigore dal 28/05/09)

DIVIETI PER UTENTI PRIVATI Art. 8 Limitazioni all’utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto a fini privati. 1. E’ vietato l’utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per l’alimentazione di impianti di climatizzazione e in genere di qualsiasi altro tipo di impianto, se tale risorsa viene utilizzata come elemento scambiatore di calore in ciclo aperto, fatti salvi i casi in cui sia effettuato il riuso (in vigore dal 28/11/2008). 2. E’ vietato l’uso dell’acqua proveniente da pubblico acquedotto per il riempimento delle piscine private fatte salve quelle, di proprietà pubblica o privata, destinate ad un’utenza pubblica quali piscine pubbliche o ad uso collettivo inserite in strutture adibite ad attività turistico alberghiere o agrituristiche o ricettive. E’ fatto comunque obbligo di concordare modalità e tempi di riempimento con il soggetto gestore del servizio idrico integrato. 3. I privati dotano di impianti di ricircolo le vasche di arredo e i giochi d’acqua alimentati con acqua proveniente da pubblico acquedotto, situati in aree di loro proprietà.

DIVIETI PER UTENTI PRIVATI Art. 9 Limitazioni all’utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi. 1. E’ vietato l’uso dell’acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell’ambito di un’attività produttiva, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3. 2. L’uso di acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell’ambito di un’attività produttiva è consentito qualora tale attività sia direttamente connessa allo svolgimento di un servizio pubblico locale. 3. L’uso dell’acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell’ambito di un’attività produttiva è inoltre consentito, previo parere dell’autorità di ambito ottimale di cui all’articolo 4 della l.r. 81/1995, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) disponibilità di risorsa; b) impossibilità di utilizzare acque provenienti da reti duali; c) installazione di impianti e tecnologie di lavaggio che consentano di ottenere per ciascun ciclo consumi non superiori a novanta litri per autovettura. In vigore dal 28/05/2010

DIVIETI PER UTENTI PRIVATI Art. 10 Limitazioni all’utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio delle fosse biologiche 1. E’ vietato l’utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per le operazioni di pulizia e lavaggio delle fosse biologiche. In vigore dal 28/11/2008

DIVIETI PER COMUNI ED ALTRI SOGGETTI Art. 5 Dispositivi di limitazione del consumo di risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per le fontane pubbliche. Gli enti proprietari ovvero i soggetti a cui è affidata la gestione delle fontane pubbliche dotano le stesse di limitatori di portata e di sistemi di interruzione automatica di flusso, salvo che ciò sia incompatibile con le caratteristiche di particolare pregio storico ed architettonico della fontana pubblica medesima. I comuni dotano di impianti di ricircolo le vasche di arredo urbano e i giochi d’acqua alimentati con acqua proveniente da pubblico acquedotto installati in aree pubbliche. In vigore dal 28 maggio 2009

DIVIETI PER COMUNI ED ALTRI SOGGETTI Art. 6 Dispositivi di limitazione del consumo di risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per gli edifici pubblici o aperti al pubblico. 1. In tutti gli edifici pubblici o privati aperti al pubblico o comunque destinati a pubblico servizio è fatto obbligo di installare sistemi di ottimizzazione e limitazione delle portate prelevate dal rubinetto quali ad esempio limitatori di flusso, diffusori, limitatori di pressione, vaporizzatori, ovvero, qualora più rispondenti alla destinazione d’uso degli edifici, di sistemi di interruzione di flusso quali temporizzatori, pedivella e fotocellula. 2. Agli edifici di cui al comma 1, si applica il divieto di cui Art. 8 comma 1(Alimentazione impianti climatizzazione) In vigore dal 28 maggio 2009

DIVIETI PER COMUNI ED ALTRI SOGGETTI Art. 7 Limitazioni all’utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per scopi irrigui. 1. E’ vietato l’utilizzo di acqua proveniente da pubblico acquedotto per scopi irrigui connessi con attività produttiva. 2. E’ vietato alimentare con acqua proveniente da pubblico acquedotto gli impianti di irrigazione a servizio di superfici di orti e giardini privati o pubblici aventi superficie d’irrigazione complessiva superiore a cinquecento metri quadrati, ad esclusione dei giardini di particolare pregio storico o architettonico nel caso in cui sia dimostrata l’impossibilità di provvedere con altre fonti di approvvigionamento. (in vigore dal 28/11/08) 3. Fermo restando il limite stabilito al comma 2, gli impianti di irrigazione, alimentati da pubblico acquedotto, a servizio di orti e giardini pubblici o privati sono dotati di sistemi di automazione temporale e sono corredati da appositi sensori atti ad interrompere il flusso quando il terreno è sufficientemente umido. (in vigore dal 28/05/09) 4. E’ fatto divieto di utilizzare acqua proveniente dal pubblico acquedotto per innaffiare ed irrigare superfici adibite ad attività sportive sia pubbliche che private. (in vigore dal 28/05/09)

DIVIETI PER COMUNI ED ALTRI SOGGETTI Art. 10 Limitazioni all’utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio delle fosse biologiche 1. E’ vietato l’utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per le operazioni di pulizia e lavaggio delle fosse biologiche. In vigore dal 28/11/2008

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO NORMATIVA DI RIFERIMENTO: L. 689/81; L.R. 81/2000; Regolamento AATO 4

REGOLAMENTO AATO 4 PARTE III. Esercizio delle funzioni sanzionatorie per le violazioni di cui al D.P.G.R. 26 MAGGIO 2008 N. 29/R Disposizioni di attuazione dell’articolo 8 bis della legge regionale 21 luglio 1995 n. 81 “Norme di attuazione delle legge 5 gennaio 1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)”. Disposizioni per la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato.  In attuazione dell’Art. 8 bis della Legge Regionale 21 luglio 1995 n. 81 (Norme di attuazione della Legge 5 gennaio 1994 n. 36, Disposizioni in materia di risorse idriche), da ultimo modificata dalla legge regionale 21 maggio 2007 n. 29, il D.P.G.R. 26 maggio 2008 n. 29/R individua nell’Autorità di Ambito il soggetto competente alla vigilanza e al controllo sul rispetto degli obblighi e dei divieti ivi contenuti, e attribuisce alla stessa la competenza in ordine all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’Art.14, qualora ricorrano le fattispecie di illecito amministrativo contemplate negli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del Regolamento.

ILLECITI AMMINISTRATIVI Art. 2 Illeciti amministrativi ed importo della sanzione. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del Regolamento 29/R, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente Regolamento si applicano, fermo restando quanto disposto agli articoli 12 e 15 del Regolamento 29/R, ai casi di violazione degli obblighi e dei divieti di seguito elencati: Divieti di prelievo relativi a punti di approvvigionamento dedicati (art. 4); Dispositivi di limitazione del consumo di risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per le fontane pubbliche (art. 5); Dispositivi di limitazione del consumo di risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per gli edifici pubblici o aperti al pubblico (art. 6); Limitazioni all’utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per scopi irrigui (art. 7); Limitazioni all’utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto ai fini privati (art. 8); Limitazioni all’utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi (art. 9); Limitazioni all’utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio delle fosse biologiche (art. 10); 2. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui al comma 1, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 (art. 8 bis comma 4 L.R. Toscana 81/95).

AGENTI ACCERTATORI Art. 3. 1. Per l’esercizio delle funzioni di accertamento delle violazioni degli obblighi e divieti posti ai sensi del presente articolo, le Autorità di ATO si avvalgono degli organi di vigilanza comunale e provinciale; possono altresì avvalersi del personale del gestore del servizio idrico integrato, espressamente incaricato e munito di apposito documento di riconoscimento rilasciato dallo stesso gestore, che è tenuto a comunicare i nominativi dei dipendenti incaricati del controllo all’Autorità di ATO. 2. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti leggi.

ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE Art. 5 Le violazioni delle disposizioni contenute nella presente sezione sono accertate mediante verbale. Il verbale di accertamento deve essere redatto a cura dei soggetti accertatori, utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Autorità di Ambito n. 4.

FAC SIMILE VERBALE

FAC SIMILE VERBALE

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA Art. 6 Pagamento in misura ridotta. Il trasgressore o l’obbligato in solido, entro 60 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento e contestazione, possono effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, di cui all’Art. 4 della PARTE GENERALE del presente Regolamento.

PARTE GENERALE Art. 4 Pagamento in misura ridotta. Il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della L. 689/81, ove ammesso, determina l’estinzione del procedimento di applicazione della sanzione pecuniaria e delle eventuali sanzioni accessorie, salvo i casi espressamente dalla legge. Il trasgressore o l’obbligato in solido, entro 60 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento e contestazione, possono effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981 e s.m.i. e dell’Art. 8 della Legge Regionale 81/2000. Il pagamento in misura ridotta determina l’estinzione dell’obbligazione e conclude a tutti gli effetti di legge il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa.

RAPPORTO AUTORITA’ COMPETENTE Rapporto soggetto competente. 1. Fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 24 della L. 689/81, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, ovvero nei casi in cui la legge lo esclude, il soggetto accertatore della violazione, dopo avere contestato o notificato la violazione all’interessato nel termine sopra precisato, deve trasmettere all’Autorità di Ambito territorialmente competente (articolo 17 della L. n. 689/1981), con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, l’originale del processo verbale di accertamento e le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente ricevuti per conoscenza ai sensi dell’articolo 18 della L. 689/81, dell’articolo 9 della L.R. n. 81/00. Il verbale di accertamento è atto pubblico, che fa quindi piena prova fino a querela di falso della provenienza dello stesso dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta siano avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700 codice civile).

PARTE GENERALE Il procedimento sanzionatorio amministrativo Art. 6 Presentazione scritti difensivi e audizione. Art. 7 Istruttoria da parte dell’Autorità di Ambito. Art. 8 Decisione con ordinanza motivata: a. Ordinanza archiviazione b. ordinanza ingiunzione.

Si ringraziano i partecipanti “D.P.G.R. 26 maggio 2008 n. 29/R e Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale da parte dell’AATO 4 ” Si ringraziano i partecipanti