Il DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. così come modificato dal D.Lgs. 106/09
X X X X X X X D.Lgs. 81/08 modificato da D.Lgs. 106/09 D.Lgs. 626/94 D.P.R. 547/55 X X D.P.R. 164/56 D.Lgs. 81/08 modificato da D.Lgs. 106/09 D.P.R. 303/56 X X D.Lgs. 187/05 D.Lgs. 493/96 D.M. 10/03/98 antinc. D.P.R. 462/01 imp. el. D.M. 388/03 P.S. DPR 177/11 luoghi confinati D.Lgs. 758/94 sist. sanz. Legge 178/12 Ordigni bellici
Il DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 E’ costituito da XIII Titoli e 51 allegati.
Il DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 Titolo I: Principi comuni Titolo II: Luoghi di lavoro Titolo III: uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale Titolo IV: Cantieri temporanei e mobili Titolo V: Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro Titolo VI: Movimentazione manuale dei carichi Titolo VII: attrezzature munite di videoterminale
Il DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 Titolo VIII: Agenti fisici Titolo IX: Sostanze pericolose Titolo X: Esposizione ad agenti biologici Titolo XI: Protezione da atmosfere esplosive Titolo XII: Disposizioni in materia penale e di procedura penale Titolo XIII: Norme transitorie e finali
Il DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N Il DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 – provvedimenti applicativi (1) Accordo 21 dicembre 2011 sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del Datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34 c. 2 e 3 D.Lgs. 81/08 Accordo 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 c. 2 D.Lgs. 81/08 – lavoratori – preposti - dirigenti
Il DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N Il DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 – provvedimenti applicativi (2) Accordo 22 febbraio 2012 concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione in attuazione dell’art. 73 c. 5 D.Lgs. 81/08. Riguarda: Piattaforme di lavoro mobili elevabili Gru a torre Gru mobili Gru per autocarro Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo Trattori agricoli e forestali Macchine movimento terra Pompe per calcestruzzo
Il DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N Il DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 – provvedimenti applicativi (3) Decreto 11 aprile 2011 sulle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del D.Lgs. 81/08 nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici e privati e..…….
Il DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N Il DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 – provvedimenti applicativi (4) Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18/11/2010 prot. n. 15/segr/0023692 contenente indicazioni in merito alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato….. Art. 28 c. 1: “la valutazione tiene conto di tutti i rischi lavorativi, indirizza la scelta delle attrezzature, delle sostanze e dei preparati chimici, verifica la sistemazione dei luoghi di lavoro e comprende i rischi da stress lavoro-correlati ed il rischio per le lavoratrici in stato di gravidanza”.
Il DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N Il DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 – provvedimenti applicativi (5) Decreto-Legge 12 maggio 2012 n. 57 convertito con Legge 12 luglio 2012, n. 101 (in G.U. 13/07/2012, n. 162) di sostanziale proroga della possibilità di autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi in attesa dell’emanazione di Decreto Interministeriale che definisca le “procedure standardizzate di valutazione dei rischi” (e comunque non oltre il 31/12/2012)
Titolo IV – Capo I del D.Lgs. 81/08 modificato dal D.Lgs. 106/09 “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” Ha sostituito con modifiche il D.Lgs. 494/96 e sue integrazioni
La “storia” del Titolo IV Capo I D.Lgs. 81/08 X Modifiche sostanziali D.Lgs. 494 del 14/08/1996 Integrazioni alle verifiche dell’idoneità delle impresa da parte del committente Contenuti minimi Piani nei lavori pubblici Sostituisce ed abroga il D.Lgs. 494/96 D.P.R. 222/03 Titolo IV Capo I D.Lgs. 81/08 Modifica compiti del Coordinatore per la Progettazione Modifiche ed integrazioni sostanziali parziale DPR 177/11 luoghi confinati D.Lgs. 106/09 Ordigni bellici Legge 88/09 Legge 178/12
Gli argomenti 1. Campo di applicazione 2. Definizioni – figure della sicurezza 3. Compiti del Committente dell’opera 4. Compiti delle altre figure coinvolte 5. Piani di Sicurezza e loro contenuti 6. Sanzioni e sospensioni 7. L’opera dei Lavoratori Autonomi
Cosa norma – campo di applicazione Il Capo I del titolo IV nel contesto del D.Lgs. 81/08 tratta di argomenti prevalentemente organizzativi, che coinvolgono varie figure iniziando dai COMMITTENTI di opere edili, siano essi pubblici che privati, per i quali vengono stabiliti compiti di programmazione, organizzazione e controllo della sicurezza dei cantieri.
Cosa norma – campo di applicazione (2) Il Capo I si applica ai cantieri temporanei o mobili definiti dall’art. 89 c. 1 lett. a) e dall’allegato X E’ definito cantiere temporaneo o mobile qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ ALLEGATO X
Cosa norma – campo di applicazione (3)- allegato X Lavori di: costruzione manutenzione riparazione demolizione conservazione risanamento ristrutturazione o equipaggiamento trasformazione rinnovamento smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee in muratura cemento armato metallo legno altri materiali
Cosa norma – campo di applicazione (4)- allegato X comprese linee elettriche parti strutturali degli impianti elettrici opere stradali opere ferroviarie idrauliche marittime idroelettriche e solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile le opere di bonifica le opere di sistemazione forestale e di sterro Inoltre rientrano nel campo di applicazione gli scavi il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
2. Figure della sicurezza – Committente dell’opera il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto
2. Figure della sicurezza – Responsabile dei Lavori soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti del D.Lgs. 81/08. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento N.B. Sono abrogate le indicazioni relative alle figure che potevano essere incaricate (progettista e direttore dei lavori). Per la delega di funzioni vedere art. 16
REQUISITI ESSENZIALI PER LA VALIDITA’ DELLE DELEGHE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO – art.16 D.Lgs. 81/08 che essa risulti da atto scritto recante data certa; che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; che la delega sia accettata dal delegato per iscritto; che alla delega sia data tempestiva ed adeguata pubblicità La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al DdL anche attraverso i sistemi di verifica e controllo – art. 30 c. 4 D.Lgs. 81/08 (con efficace sistema di verifica e controllo).
2. Figure della sicurezza – Lavoratore Autonomo persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione
2. Figure della sicurezza – Coordinatore per la Sicurezza nella fase di progettazione coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91
2. Figure della sicurezza – Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzione coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie o esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità non operano in caso di coincidenza fra committente ed impresa esecutrice.
2. Figure della sicurezza – impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali
2. Figure della sicurezza – impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi N.B. Il D.Lgs. 494/96 definiva questa impresa come “aggiudicataria”.
2. Figure della sicurezza – impresa affidataria (continua): Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione
ESEMPI TIPICI DI IMPRESA AFFIDATARIA IMPRESA EDILE CAPOCOMMESSA può non eseguire nessuna lavorazione in cantiere, ma gestire unicamente le imprese subappaltatrici GENERAL CONTRACTOR può eseguire lavorazioni con proprio personale dipendente IMPRESA EDILE CAPOCOMMESSA (in tal caso sarà anche impresa esecutrice)
Impresa affidataria Articolo 89, DLgs. 81/2008 CONSORZIO DI IMPRESE CASO A UNA SOLA IMPRESA CONSORZIATA ASSEGNATARIA DEI LAVORI CASO B PIÙ IMPRESE CONSORZIATE ASSEGNATARIE DEI LAVORI È IMPRESA AFFIDATARIA L’IMPRESA CONSORZIATA INDICATA PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO È IMPRESA AFFIDATARIA L’IMPRESA CONSORZIATA INDICATA COME TALE DAL CONSORZIO, SEMPRE CHE VI SIA FORMALE ACCETTAZIONE
3. Compiti del Committente dell’opera I compiti del Committente sono riportati all’art. 90 del D.Lgs. 81/08. Compito generale: Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista N.B. Non è prevista sanzione per i due soggetti ma…..
3. Compiti del Committente dell’opera I compiti del Committente sono riportati all’art. 90 del D.Lgs. 81/08 e sono riconducibili principalmente a: Designazione del Coordinatore per la fase di progettazione Designazione del Coordinatore per la fase di esecuzione Verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese Invio notifica preliminare N.B. I compiti del Committente possono/devono essere assolti dal Responsabile dei Lavori se nominato
Nel valutare la presenza di più imprese sono ininfluenti 3. Compiti del Committente dell’opera – designazione Coordinatore nella fase di progettazione Il Coordinatore per la fase di Progettazione deve essere nominato nei seguenti casi: Cantieri nei quali è prevista la presenza di più imprese e, solo per i lavori privati, l’opera è soggetta a permesso di costruire e di importo non inferiore a 100.000 € – art. 90 c. 3 Nel valutare la presenza di più imprese sono ininfluenti la contemporaneità della presenza delle imprese eventuali frazionamenti della realizzazione dell’opera la coincidenza di una ditta con la committenza Non sono più influenti l’entità dei lavori in uomini/giorni e la presenza o meno di “lavori pericolosi”.
3. Compiti del Committente dell’opera – designazione Coordinatore nella fase di esecuzione Il Coordinatore per la fase di Esecuzione deve essere nominato nei seguenti casi: Cantieri nei quali è prevista la presenza di più imprese e l’opera è soggetta a permesso di costruire e di importo non inferiore a 100.000 € (solo per lavori privati) – art. 90 c. 3 (vedi Coord. Prog.) Cantieri nei quali è prevista la presenza di più imprese e l’opera è soggetta ad altro o nessun atto concessorio a prescindere dall’importo dell’opera; Cantieri ove inizialmente è prevista la presenza di una sola impresa ma nel corso dei lavori parte degli stessi sono affidati ad una o più altre imprese
La verifica dell’idoneità delle imprese si realizza: 3. Compiti del Committente dell’opera – verifica idoneità delle imprese La verifica dell’idoneità delle imprese si realizza: Verificando l’idoneità tecnico-professionale di imprese e L.A. con modalità previste dall’allegato XVII se l’opera prevede un cantiere di entità superiore a 200 uomini/giorno e senza lavori pericolosi (vedi allegato XI). Se l’opera prevede un cantiere inferiore a 200 uomini-giorno e senza lavori pericolosi la verifica viene effettuata acquisendo: Certificato iscrizione CCIAA; D.U.R.C. di cui al DM 24/10/07 Autocertificazione sul possesso requisiti allegato XVII
3. Compiti del Committente dell’opera – verifica idoneità delle imprese – allegato XVII - Imprese a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo c) D.U.R.C. in base a DM 24/10/07; l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo N.B. Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 106/09 hanno di molto snellito la documentazione da acquisire per la verifica. La verifica è a carico anche dell’impresa affidataria – all. XVII comma 3
Il documento di valutazione art. 17 c Il documento di valutazione art. 17 c. 1 da cosa è rappresentato per un’impresa edile? Al riguardo esistono due interpretazioni differenti: è il documento di valutazione dei rischi generale dell’impresa redatto a prescindere dal cantiere specifico; è sostanzialmente il Piano Operativo di Sicurezza.
Il documento di valutazione art. 17 c. 1 – cosa è? 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; ………………….. Il documento previsto dall’art. 28 cosa è e contiene ….La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione…………. . Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere….. ………………..
Quindi il documento di valutazione di cui all’art. 17 c Quindi il documento di valutazione di cui all’art. 17 c. 1 è quello di cui all’art. 28 sono la stessa cosa. Ma nelle costruzioni……. piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a)……….. Definizione riportata all’art. 89 c. 1 lett. h) del D.Lgs. 81/08 Quindi il documento che il committente richiede alle imprese esecutrici è il P.O.S. per quel cantiere che equivale al Documento richiamato all’art. 17 c. 1 lett.a) che equivale al documento di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/08 (vedi anche art. 96 c. 2).
La conferma??? L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all’articolo 29, comma 3. N.B. Art. 96 c. 2 del D.Lgs. 81/08 introdotto dal D.Lgs. 106/09.
Il documento di valutazione art. 17 c Il documento di valutazione art. 17 c. 1 da cosa è rappresentato per un’impresa edile? Quel che è certo è che, una volta valutata l’idoneità tecnico – professionale dell’impresa, il documento che regola la sicurezza e la salute dei lavoratori sul cantiere è il Piano Operativo di Sicurezza.
3. Compiti del Committente dell’opera – verifica idoneità delle imprese – allegato XVII – Lavoratori Autonomi a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 N.B. Nessuna modifica introdotta dal D.Lgs. 106/09. La verifica è a carico anche dell’impresa affidataria – all. XVII comma 3
L’allegato XVII prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 106/09 3. Compiti del Committente dell’opera – verifica idoneità delle imprese – allegato XVII - Imprese a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo i) documento unico di regolarità contributiva l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo L’allegato XVII prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 106/09
3. Compiti del Committente dell’opera – verifica idoneità delle imprese Il Committente – sempre, se si tratta di opera pubblica, e nei lavori privati se il cantiere : ha un’entità presunta superiore a 200 uomini-giorno ha un’entità inferiore a 200 uomini-giorno ma sono previsti lavori pericolosi chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Se l’opera non rientra nei casi sopra citati la richiesta può limitarsi al D.U.R.C. ed all’autocertificazione del contratto collettivo applicato.
3. Compiti del Committente dell’opera – verifica idoneità delle imprese Trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività: copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99 il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione sulla idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi.
3. Compiti del Committente dell’opera – Notifica preliminare Il Committente invia copia della notifica preliminare ad ASL e DPL competenti con i contenuti di cui all’allegato XII nonché gli eventuali aggiornamenti: Cantieri con obbligo di nomina del Coordinatore per la fase di progettazione Cantieri con obbligo di nomina del Coordinatore per la fase di Esecuzione anche se questo avviene in corso d’opera Cantieri che prevedendo la presenza di una sola impresa non ricadono nei casi precedenti ma l’entità dei lavori supera i 200 uomini/giorni
3. Compiti del Committente dell’opera – Contenuti della notifica preliminare 1. Data della comunicazione. 2. Indirizzo del cantiere. 3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)). 4. Natura dell'opera. 5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)). 6. Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome , cognome , codice fiscale e indirizzo). 7. Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo (i)). 8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere. 9. Durata presunta dei lavori in cantiere. 10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere. 11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere. 12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate. 13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).
4. Compiti delle altre figure coinvolte Coordinatore per la Progettazione Coordinatore per l’ Esecuzione Impresa Affidataria Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto Lavoratore Autonomo
4. Compiti del Cordinatore per la sicurezza nella fase di Progettazione Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’ Allegato XV; b) predispone un fascicolo, adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all‘ Allegato XVI c) coordina l’applicazione delle disposizioni in merito alla previsione delle misure generali di tutela al momento delle scelte progettuali ed all’atto della previsione della durata delle varie fasi di lavoro .
4. Compiti del Cordinatore per la sicurezza nella fase di Progettazione (2) Il Coordinatore per la fase di Progettazione esegue la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri. N.B. Introdotto dalla Legge 01/10/2012 n. 178 che entra in vigore il 02/11/2012 ma le modifiche acquisteranno efficacia decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del DM Difesa previsto dal comma 2 dell’art. 1 della L. 178/12
4. Compiti del Cordinatore per la sicurezza nella fase di Esecuzione (1) 1. Verificare, con azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte di imprese e L.A. delle disposizioni contenuto nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro 2. verificare l’idoneità dei POS, che devono essere coerenti con il PSC, adeguare il PSC ed il fascicolo
4. Compiti del Cordinatore per la sicurezza nella fase di Esecuzione (2) 3. Organizzare tra Datori di Lavoro e L.A. la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la reciproca informazione. 4. Verifica che il coordinamento tra RLS sia attuato
4. Compiti del Cordinatore per la sicurezza nella fase di Esecuzione (3) segnalare al Committente previa contestazione scritta alla imprese o lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni di legge e alle prescrizioni del piano di sicurezza e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento di un impresa o di un lavoratore autonomo o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il Committente non prendesse alcun provvedimento il Coordinatore dovrà dare comunicazione dell’inadempienza a ASL e Direzione Provinciale del Lavoro.
4. Compiti del Cordinatore per la sicurezza nella fase di Esecuzione (4) 6. sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, singole lavorazioni e non consentirne la ripresa se non dopo la verifica dell’ avvenuto adempimento.
4. Compiti del Cordinatore per la sicurezza nella fase di Esecuzione (5) redigere, nei casi in cui era prevista una sola impresa ed invece i lavori vengono eseguiti da più imprese (ma anche in tutti i casi in cui il cantiere prevede la presenza di più imprese ma non è richiesto il permesso di costruire) il Piano di Sicurezza e Coordinamento e predisporre il fascicolo dell’opera (tranne casi di ordinaria manutenzione).
Requisiti dei Coordinatori Sono stabiliti dall’art. 98. I criteri sono i seguenti: possesso di titolo di studio (tra gli altri laurea ingegneria – architettura – geologia – scienze agrarie – scienze forestali, diploma universitario ingegneria o architettura, diploma di geometra - perito industriale – perito agrario o agrotecnico); esperienza lavorativa nel settore costruzioni da un anno a tre anni a seconda del titolo di studio posseduto; possesso di attestato di frequenza a specifico corso (durata 120 ore) a meno che non si possiedano i requisiti indicati al comma 4 (scomparsa deroga per dipendenti amministrazioni pubbliche); Frequenza a corso/i di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore N.B. E’ fatta salva la validità degli attestati di frequenza dei corsi pre D.Lgs. 81/08
Nomina dei Coordinatori. Caso Particolare. Esiste la possibilità di nominare i Coordinatori a cantiere già aperto ? Il caso è previsto dall’art. 90 c. 5 che prevede la nomina del Coordinatore (per la fase di Esecuzione) nel caso in cui dopo l’affidamento dei lavori ad unica impresa, l’esecuzione dei lavori o parte di essi sia affidata a una o più imprese.
Nomina dei Coordinatori. Caso Particolare. Il Committente o Il Responsabile dei Lavori possono svolgere le funzioni di Coordinatori? Il caso è previsto dall’art. 90 c. 6 il quale prevede che i due soggetti possono, se in possesso dei titoli abilitativi, non solo svolgere le funzioni di Coordinatori ma anche sostituirsi in qualsiasi momento ai Coordinatori già nominati (art. 90 c. 8)
Nomina dei Coordinatori. Caso Particolare. Il Committente o Il Responsabile dei Lavori possono cambiare i Coordinatori? Il caso è previsto dall’art. 90 c. 8 il quale prevede che i due soggetti possono sostituire in qualsiasi momento i Coordinatori già designati.
4. Compiti dell’Impresa Affidataria Vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle prescrizioni del PSC Verifica l’idoneità delle imprese e dei Lavoratori Autonomi (art. 97 c. 2 – art. 26 – art. 90 c. 9) Coordina gli interventi derivanti dalla misure generali di tutela (art. 95) e sull’organizzazione di cantiere (art. 96) Verifica la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio e li trasmette al Coordinatore per l’Esecuzione Trasmette il PSC ad Imprese Esecutrici e L.A. (art. 101 c. 2)
Art. 95 Misure generali di tutela I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
Art. 95 Misure generali di tutela (segue) e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; f) l’adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.
Art. 96. Obblighi dei datori di lavoro, dei DIRIGENTI e dei PREPOSTI 1. I datori di lavoro delle IMPRESE AFFIDATARIE e delle IMPRESE ESECUTRICI, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII; b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento; d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute; e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori; f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
Art. 96. Obblighi dei datori di lavoro, dei DIRIGENTI e dei PREPOSTI g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h). 1-bis) La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26. 2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all’articolo 29, comma 3.
4. Compiti dell’Impresa Affidataria (2) In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione. N.B. Art. 97 commi 3-bis e 3-ter introdotti da D.Lgs. 106/09.
Ruolo attivo dell’ IMPRESA AFFIDATARIA DEI LAVORI all’interno del cantiere quindi…. L‘impresa affidataria deve possedere DIRIGENTI E/O PREPOSTI ADEGUATAMENTE FORMATI a gestire il cantiere infatti All. XVII - I nominativi del/dei soggetti (dirigenti e/o preposti) dell’impresa affidataria con specifiche mansioni devono essere comunicati al committente . All'art. 100 è stato inserito il comma 6 bis che affida al committente il compito di assicurarsi che l‘impresa affidataria abbia il personale idoneo a gestire il cantiere e che trasferisca gli oneri della sicurezza alle imprese in subappalto. 64
COORDINAMENTO A DUE LIVELLI COORDINAMENTO DI MACRO LIVELLO Con l’introduzione del ruolo dell’impresa affidataria il T.U. ha ribadito e reso esplicito il doppio livello di coordinamento esistente nei cantieri COORDINAMENTO DI MACRO LIVELLO Svolto dal coordinatore per la sicurezza in esecuzione COORDINAMENTO DI MICRO LIVELLO Svolto dall’impresa affidataria
COORDINAMENTO DI MICRO LIVELLO Svolto dall’impresa affidataria COORDINAMENTO DI MACRO LIVELLO Svolto dal Coordinatore per la sicurezza Ha la visione globale del cantiere Mantiene i rapporti con Committente, Direttori dei lavori, Impresa affidataria e ne conosce esigenze e priorità Verifica l’attuazione del PSC e ne fa attuare gli elementi progettuali Si concentra sulle interferenze fra le lavorazioni COORDINAMENTO DI MICRO LIVELLO Svolto dall’impresa affidataria Sceglie le imprese subappaltatrici Gestisce operativamente e giornalmente le imprese subappaltatrici (chi fa cosa, quando, dove e con quali attrezzature) Organizza e gestisce il cantiere scegliendo l’esatto modello di attrezzature ed opere provvisionali, le modalità di approvvigionamento materiali Verifica la sicurezza dei lavori e l’applicazione del PSC
4. Compiti dell’Impresa Affidataria (3) Il Punto 4 dell’allegato XV. Apprestamenti, impianti ed altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV apprestamenti previsti nel PSC; misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi; mezzi e servizi di protezione collettiva; procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva
4. Compiti dell’Impresa Affidataria – Committente nei lavori pubblici La verifica da parte dell’impresa affidataria, congiunta a quella del committente/responsabile dei lavori, nell’ambito dei lavori pubblici è regolata dall’art. 118 c. 4 del D.Lgs. 163/06 che recita: “L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente”
4. Compiti di Datori di Lavoro – Dirigenti – Preposti (1)- già visto per l’impresa affiadataria adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all‘ Allegato XIII (spogliatoi, docce, WC, luoghi di lavoro, vie di circolazione); b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; c) curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento; d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
4. Compiti di Datori di Lavoro – Dirigenti – Preposti (2) - già visto per l’impresa affiadataria e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori; f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h). Non si applica alle mere forniture di materiale o attrezzature. Si applica l’art. 26 D.Lgs. 81/08
4. Compiti del Lavoratore Autonomo Sono stabiliti dagli artt. 21 e 94. utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III; munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III; munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza.
4. Compiti del Lavoratore Autonomo La presenza e l’opera di uno o più lavoratori autonomi in un cantiere si sta dimostrando una criticità notevole nel realizzare l’obiettivo di avere un cantiere regolato e sicuro. Al proposito sono ormai numerosi gli interventi volti a chiarire l’accettabilità o meno dell’intervento – da attuarsi comunque secondo regole riportate nel d.Lgs. 81/08 – dei Lavoratori Autonomi in cantiere. 72
Obblighi – esercizio di fatto di poteri direttivi art. 299 D.Lgs. 81/08 Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. b = datore di lavoro d = dirigente e = preposto
5. Piani di Sicurezza e loro contenuti
Piano di Sicurezza e di Coordinamento L’obbligo di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento vige ogni qualvolta il committente è tenuto a nominare i Coordinatori, in fase di progettazione ovvero in fase di esecuzione. Piano di Sicurezza e di Coordinamento I Piani di sicurezza
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento è previsto dall’art. 100.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento – art. 100 “ Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’ Allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’Allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’ Allegato XV”.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento – art. 100 Integrazione L. 178/12 “ Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’ Allegato XI………….” con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo” N.B. Introdotto dalla Legge 01/10/2012 n. 178 che entra in vigore il 02/11/2012 ma le modifiche acquisteranno efficacia decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del DM Difesa previsto dal comma 2 dell’art. 1 della L. 178/12
Allegato XI – Rischi particolari E’ l’elenco che individuava (con D.Lgs. 494/96 in vigore) i “lavori pericolosi” che, se presenti, richiedevano spesso la nomina dei Coordinatori. Ora rappresenta un elenco di lavori “particolarmente a rischio” per i quali il PSC deve prevedere misure adeguate (oltre a rappresentare uno dei criteri per rientrare o meno negli obblighi di verifica puntuale sull’idoneità delle imprese). N.B. L’elenco è quello utilizzato per valutare la necessità di verificare l’idoneità di imprese e L.A. acquisendo la relativa documentazione.
Allegato XI ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI di cui all'articolo 100, comma 1 Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a metri 1.5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a metri 2 , se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro e dell’opera. 1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordingno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo N.B. Introdotto dalla Legge 01/10/2012 n. 178 che entra in vigore il 02/11/2012 ma le modifiche acquisteranno efficacia decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del DM Difesa previsto dal comma 2 dell’art. 1 della L. 178/12
Allegato XI ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI di cui all'articolo 100, comma 1 Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. Allegato XI ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI di cui all'articolo 100, comma 1 Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie ** Lavori subacquei con respiratori. Lavori in cassoni ad aria compressa. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi. Lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. ** luoghi confinati
l'identificazione e la descrizione dell'opera Contenuti minimi dei PSC – allegato XV 1 l'identificazione e la descrizione dell'opera l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed alla organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi
Contenuti minimi dei PSC – allegato XV 2 le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva
Contenuti minimi dei PSC – allegato XV 3 le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi; l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 104, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi; la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno; di esse effettua l’analisi dei rischi (ad esclusione dei rischi specifici delle lavorazioni dell’impresa la stima dei costi della sicurezza ai sensi del punto 4.1.
Contenuti minimi dei PSC – allegato XV 4 Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS. Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è parte integrante del contratto di appalto I Datori di Lavoro delle imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto dal Piano di Sicurezza e dai Piani Operativi da loro presentati I piani sono messi a disposizione dei RLS almeno dieci giorni prima dell’inizio del cantiere L’art. 100 non si applica nella necessità di prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire continuità in condizioni di emergenza nell’erogazione di servizi essenziali quali corrente elettrica, acqua, gas e reti di comunicazione INOLTRE IL PSC
L’impresa affidataria trasmette il PSC alle imprese esecutrici ed ai Lavoratori Autonomi e può proporre modifiche ed integrazione al Piano di Sicurezza da presentarsi al coordinatore per l’esecuzione ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere. Ciò non può giustificare modifiche dei prezzi pattuiti. INOLTRE IL PSC
I Piani di sicurezza Piano Operativo di Sicurezza L’obbligo di redazione del Piano Operativo di Sicurezza vige per tutti i cantieri, indipendentemente dalla presenza – nomina dei coordinatori per la Sicurezza. Piano Operativo di Sicurezza I Piani di sicurezza
IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA E L’IMPRESA ESECUTRICE Il POS è un documento redatto da ogni datore di lavoro di ogni impresa esecutrice in riferimento al singolo cantiere interessato ed inerente le lavorazioni di pertinenza dell’impresa stessa. Il POS dei subappaltatori viene consegnato all’Impresa Affidataria (se presente – art. 97) o direttamente al Coordinatore per l’Esecuzione (artt. 92) IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA E L’IMPRESA ESECUTRICE
IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA E L’IMPRESA ESECUTRICE Il POS è un documento redatto da ogni datore di lavoro di ogni impresa esecutrice ai sensi dell’art. 17 c. 1 lett.a) – cioè ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08 (valutazione del rischio e relativo documento). Il POS deve essere redatto anche dalla imprese che potrebbero utilizzare la forma dell’autocertificazione ai sensi dell’ art. 29 c. 5 D.Lgs. 81/08 (imprese familiari e fino a 10 addetti). Il POS non deve essere redatto dai Lavoratori Autonomi. IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA E L’IMPRESA ESECUTRICE
Contenuti minimi dei POS – allegato XV Contenuti ripetitivi e legati all’attività ed organizzazione aziendale Contenuti che possono in parte variare da un cantiere all’altro della stessa azienda Contenuti specifici e relativi all’azienda solo per quel cantiere
Contenuti minimi dei POS – allegato XV il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
Contenuti minimi dei POS – allegato XV 1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere; 2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari; 3)
Contenuti minimi dei POS – allegato XV 1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere; 2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari; 3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato; 4)
Contenuti minimi dei POS – allegato XV 1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere; 2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari; 3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato; 4) il nominativo del medico competente ove previsto; 5)
Contenuti minimi dei POS – allegato XV 1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere; 2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari; 3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato; 4) il nominativo del medico competente ove previsto; 5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
Contenuti minimi dei POS – allegato XV 1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere; 2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari; 3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato; 4) il nominativo del medico competente ove previsto; 5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 7)
Contenuti minimi dei POS – allegato XV 1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere; 2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari; 3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato; 4) il nominativo del medico competente ove previsto; 5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
Contenuti minimi dei POS – allegato XV 2 le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice; la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
l'esito del rapporto di valutazione del rumore; Contenuti minimi dei POS – allegato XV 3 l'esito del rapporto di valutazione del rumore; l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
Il Fascicolo dell’Opera L’obbligo di redazione del Fascicolo dell’opera vige ogni qualvolta il committente è tenuto a nominare i Coordinatori a meno che l’opera da realizzare non si limiti a lavori di manutenzione ordinaria. I Piani di sicurezza Il Fascicolo dell’Opera
Il fascicolo costituisce una sorta di piano di sicurezza per i lavori di manutenzione futuri, dopo la fase di esecuzione dell’opera. Il fascicolo con le caratteristiche dell’opera può assumere anch’esso la forma di schede di controllo . I contenuti sono fissati dall’allegato XVI tenendo conto dell’allegato II del Documento U.E. 26/05/93 Sul Fascicolo dell’Opera
Il Percorso dei Piani: PSC Valuta l’entità del cantiere Non necessita di PSC committente Impresa affidataria Redige il PSC Nei casi previsti redige il PSC Coordinatore per la Progettazione Mette a dispos. RLS Proposte di modifica Invia Consegna al Coordinatore per l’Esecuzione Coordinatore per l’Esecuzione ? Imprese esecutrici Invia o mette a disposizione delle imprese invitate Lavoratori Autonomi Fine cantiere??
Il Percorso dei Piani: il fascicolo dell’opera Valuta l’entità del cantiere Non necessita di PSC oppure è man. ord. Coordinatore per la Progettazione Redige il fascicolo committente Consegna al Coordinatore per l’Esecuzione Coordinatore per l’Esecuzione A fine cantiere consegna al Committente ??? Modifica ed aggiorna
Il Percoso dei Piani - POS Valuta e gestisce Coord. Esecuzione richiede modifiche trasmette trasmette Valuta POS altre imprese Redige proprio POS (se opera in cantiere) Impresa esecutrice consegna Impresa affidataria Redige proprio POS Lavoratori autonomi (?) che operano nell’ambito dell’impresa
6. Sanzioni e sospensioni Ciascun titolo ha le proprie sanzioni È previsto il principio di specialità (art. 298) Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale
6. Tipologia di sanzioni Sono previste sanzioni penali (contravvenzioni) ed amministrative pecuniarie Nella maggior parte dei casi è prevista l’alternatività tra arresto ed ammenda per le quali si applica la procedura di prescrizione e possibile estinzione del reato prevista dal D.Lgs. 758/94 – art. 301 Per i casi in cui è previsto solo l’arresto, l’art. 302 consente la regolarizzazione mediante pagamento di ammenda (minimo 2000 €) su decisione del giudice – art. 302 comma 1 (se la violazione non ha avuto un contributo causale con infortunio mortale o grave)
6. Tipologia di sanzioni (2) Anche per i casi in cui è prevista solo l’ammenda, si applica la procedura di prescrizione e possibile estinzione del reato prevista dal D.Lgs. 758/94 e l’Organo di Vigilanza rilascia la relativa prescrizione – art. 301 Nei casi di illeciti amministrativi il trasgressore è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista se regolarizza la sua posizione nei tempi previsti dall’Organo di Vigilanza – art. 301-bis
6. Tipologia di sanzioni (3) E’ prevista la misura della sospensione dell’attività imprenditoriale Per il solo Titolo IV è prevista la misura della sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo applicata dall’amministrazione concedente
6. Contravvenzioni A tutte le contravvenzioni punite con pena alternativa o della sola ammenda si applica il procedimento del D.lgs n. 758/1994 In mancanza, si può applicare - in sede processuale - l’oblazione speciale (art. 162bis codice penale) (metà massimo ammenda) Oppure: art. 303 (circostanza attenuante) - riduzione fino ad un terzo
6. Contravvenzioni: la procedura prevista dal D.Lgs. 758/94
Violazioni colpite da sanzione esclusiva - arresto Sono previste dall’ art. 55, commi 2 e 4, lett. c 2° periodo se l’entità del cantiere è di almeno 200 uomini-giorno. L’art. 55 c. 2 afferma che per una serie di violazioni si applica la sola pena dell’arresto nelle……… c)”attività disciplinate dal Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili) caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno
Violazioni colpite da sanzione esclusiva - arresto– se l’entità del cantiere è di almeno 200 uomini-giorno con compresenza di più imprese per omessa valutazione rischi ed omessa redazione documento (???) mancata nomina del RSPP (sia Datore di Lavoro nei casi previsti che altra persona)
6. Violazioni colpite da sanzione esclusiva – arresto/3 – Art. 302 Applicazione ammenda minimo 2.000,00 € su richiesta dell’imputato e decisione del giudice in sostituzione dell’arresto Condizioni: eliminazione irregolarità, fonti di rischio ed eventuali conseguenze dannose del reato violazione senza incidenza causale sull’infortunio Estinzione in assenza di recidiva specifica dopo tre anni
6. Contravvenzioni: estinzione del reato in base a D.Lgs. 758/94 Secondo il D.Lgs. 758/94 il reato si estingue se: Il contravventore ottempera nei modi e nei tempi fissati dall’Organo di Vigilanza alla prescrizione impartita Il contravventore provvede al pagamento di una sanzione amministrativa di importo pari ad un quarto dell’ammenda massima prevista per la singola violazione.
6. Contravvenzioni: estinzione del reato titolo IV in base a D. Lgs Le sanzioni amministrative cui si può accedere sono applicabili a: Committenti e Responsabili dei Lavori (art. 157); Coordinatori per la Progettazione (art. 158 comma 1); Coordinatori per l’ Esecuzione (art.158 comma 2); Datori di Lavoro (art. 159 commi 1 e 2); Dirigenti (art. 159 comma 2); Lavoratori Autonomi (art. 160 comma 1).
6. Contravvenzioni: Committente o Responsabile dei Lavori Violazione Sanzione in € Non nomina il Coordinatore per la Fase di Progettazione 1600 Non nomina il Coordinatore per la Fase di Esecuzione Non verifica l’idoneità tecnico professionale di Imprese e Lavoratori Autonomi 1200 Non si assicura che l’impresa affidataria verifichi l’idoneità delle imprese e L.A. cui sono affidati lavori in subappalto ed abbia dirigenti e preposti formati
6. Contravvenzioni: Coordinatore per la fase di Progettazione Violazione Sanzione in € Non redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento 1600 Redige il PSC senza i contenuti minimi dell’allegato XV Non redige il fascicolo dell’opera o lo predispone senza che abbia i contenuti di cui all’allegato XVI. Non si attiene ai principi e misure generali di tutela (art. 15) nella individuazione e pianificazione delle fasi di lavoro, in merito alle interferenze ed alla durata dei vari lavori e fasi
6. Contravvenzioni: Coordinatore per la fase di Esecuzione Violazione Sanzione in € Non verifica l’applicazione da parte di imprese e L.A. delle disposizioni del PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro 1600 Non verifica l’idoneità del POS delle imprese Non adegua il PSC ed il fascicolo all’evoluzione del cantiere Non organizza tra Datori di Lavoro e L.A. la cooperazione ed il coordinamento
6. Contravvenzioni: Coordinatore per la fase di Esecuzione (2) Violazione Sanzione in € Non segnala al Committente le inosservanze delle imprese a quanto disposto dal PSC e dalle norme e non propone la sospensione dell’attività di tali soggetti 1600 Non segnala all’organo di vigilanza l’inadempienza reiterata già segnalata al Committente senza che questo prenda provvedimenti Non sospende una fase di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato Non redige il PSC nel caso egli sia nominato Coordinatore per l’Esecuzione ed il PSC non sia già presente
6. Contravvenzioni: Coordinatore per la fase di Esecuzione (3) Violazione Sanzione in € Non attua quanto previsto negli accordi tra parti sociali per le attività degli RLS 1200
6. Contravvenzioni: Datore di Lavoro Impresa Affidataria Violazione Sanzione in € Non vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC 1600 Non verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese e del L.A. (art. 26 c. 1 lett.a) 1200 Non coordina gli interventi di organizzazione e gestione del cantiere 500 Non verifica la congruenza del POS o non trasmette i Piani al Coordinatore per l’Esecuzione Applica in cantiere dirigenti e/o preposti privi di adeguata formazione
6. Contravvenzioni: Datore di Lavoro e Dirigenti Violazione Sanzione in € Non assolvono le prescrizioni allegato XIII – WC spogliatoi – vie circolazione – docce – etc. 500 Non regolano accesso e realizzano recinzione Non curano il deposito dei materiali contro il crollo ed il ribaltamento Non curano la rimozione dei materiali pericolosi e lo stoccaggio e evacuazione dei detriti
6. Contravvenzioni: Datore di Lavoro e Dirigenti (2) Violazione Sanzione in € Non redigono il POS per il cantiere ove operano loro addetti da 1600 a 2000 Non redigono il POS con i contenuti di cui all’allegato XV 500 Non attuano le misure indicate nel PSC e nel POS 1600 L’impresa affidataria non verifica la coerenza del POS delle altre imprese o non lo trasmette al Coord. per l’Esecuzione (600) Se nel cantiere l’impresa svolge lavori pericolosi di cui all’allegato XI
6. Contravvenzioni: Lavoratori Autonomi Violazione Sanzione in € Non attuano le misure indicate nel PSC e nel POS 400 Non si adeguano alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l’Esecuzione ai fini della sicurezza 200 Non utilizzano attrezzature conformi al Titolo III, non utilizzano idonei DPI 150
6. Sanzioni amministrative Nei casi di illeciti amministrativi il trasgressore è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista se regolarizza la sua posizione nei tempi previsti dall’Organo di Vigilanza – art. 301-bis
6. Sanzioni amministrative Committente o Responsabile dei Lavori Soggetto Violazione Sanzione in € Committente o Resp. Lavori Non trasmettono il PSC a tutte le imprese inviate a presentare le offerte (lavori privati) 500 (600) Non trasmette all’amministrazione concedente la documentazione su idoneità tecnico professionale di imprese e L.A. e copia della notifica preliminare Non è prevista alcuna sanzione pecuniaria in caso di non invio della notifica preliminare agli organi di vigilanza ma solo per omessa trasmissione all’Amministrazione concendente.
6. Sanzioni amministrative Soggetto Violazione Sanzione in € Datore di Lavoro e Dirigente Non mettono a disposizione degli RLS PSC e POS almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori 500 (600) L’impresa affidataria non trasmette il PSC ad imprese e Lav. Aut. I lavoratori non sono muniti della tessera di riconoscimento (dati lavoratore- sua fotografia – dati azienda) 100 per ogni lavoratore (133,33)
6. Sospensioni titolo abilitativo Nel Titolo IV è prevista la misura della sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo applicata dall’amministrazione concedente – art. 90 c. 10 nei seguenti casi: Assenza del PSC (quando necessario) Assenza del fascicolo (quando obbligatorio) Assenza della notifica preliminare (quando obbligatoria) Assenza di DURC di imprese e L.A. (sempre)
6. Sospensione attività imprenditoriale E’ prevista dall’ articolo 14 Vengono abrogati l’ art. 36 bis cd decreto Bersani (l. 248/2006) e art. 5 legge n. 123/2007 (art. 304, comma 1)
6. Sospensione: chi la adotta Servizio ispezione del lavoro (DPL) Organi vigilanza ASL (per violazioni in materia di salute e sicurezza)
6. Sospensione: presupposti (1) Impiego di lavoratori in nero in percentuale superiore al 20% del totale del personale occupato nel luogo di lavoro
6. Sospensione: presupposti (2) Gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza Cosa sono??? - violazioni da individuare con futuro DM (senza scadenza) - provvisoriamente: le violazioni comprese nell’ Allegato I
6. Sospensione: allegato I Elaborazione DVR (documento valutazione dei rischi) Elaborazione Piano di Emergenza ed Evacuazione Formazione ed addestramento Costituzione SPP e nomina RSPP Elaborazione Piano Operativo di Sicurezza …..continua
6. Sospensione: allegato I Mancato fornitura dei dispositivi anticaduta Mancanza di protezioni verso il vuoto Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno …..continua
6. Sospensione: allegato I Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale). …..continua
6. Sospensione: allegato I Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto. …………..fine
6. Sospensione: opposizione Entro 30 giorni Direzione regionale del lavoro o Presidente della Giunta regionale Pronuncia, a pena di inefficacia del provvedimento, entro 15 giorni Al procedimento di sospensione non si applica la legge 241/1990
6. Sospensione: conseguenze Comunicazione della sospensione all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori e Ministero infrastrutture Interdizione alla contrattazione con PA e partecipazione a gare Durata pari alla sospensione più ulteriore eventuale periodo max 2 anni
6. Sospensione: revoca Regolarizzazione dei lavoratori Ripristino delle regolari condizioni di lavoro in merito alla sicurezza Pagamento di una somma aggiuntiva unica di 1.500,00 € (per lavoro irregolare) o di 2.500,00 per violazioni su salute e sicurezza
6. Sospensione: inosservanza del provvedimento Arresto fino a sei mesi nei casi di volazioni norme di salute e sicurezza Arresto da tre a sei mesi per lavoro irregolare
7. L’opera dei Lavoratori Autonomi. Documento predisposto dal gruppo Interregionale Edilizia approvato il 29/11/2011; Circolare n. 16/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 04/07/2012 143
7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – definizione Lavoratore Autonomo : persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione (art. 89 c. 1 lett. d D.Lgs. 81/08) e Contratto d’Opera: quando una persona si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un’opera, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente…. (art. 2222 c.c.) …queste due definizioni consentono di individuare il soggetto titolare degli obblighi di cui all’art. 21 del D.Lgs. 81/08 che può svolgere un lavoro che rientra nella necessità di definire un contratto d’opera (eseguibile da un L.A.) 144
7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – definizione -- 2 - La categoria del “Lavoratore Autonomo” non è contemplata dalla Camera di Commercio che utilizza la dicitura di “impresa individuale” che individua un soggetto titolare che però può avere o meno dipendenti. 145
7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Documento Regioni del 29/11/2012 – caso A L.A. che assume incarico ed è in grado di portarlo a termine autonomamente con le proprie forze ed attrezzature. Situazione regolare 146
L.A. al servizio di un’altra impresa: 7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Documento Regioni del 29/11/2012 – caso B L.A. al servizio di un’altra impresa: Il L.A. svolge la propria attività in modo indipendente e con reale autonomia operativa. Il L.A. diventa lavoratore dipendente per il periodo in cui svolge attività con vincolo di subordinazione Situazione regolare 147
Situazione irregolare 7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Documento Regioni del 29/11/2012 – caso B L.A. al servizio di un’altra impresa: Il L.A. svolge la propria attività, mantenendo la sua qualifica di impresa individuale ma con un vincolo di subordinazione Situazione irregolare Il Datore di Lavoro dell’impresa è, ai sensi dell’art. 299 D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro anche del L.A. con relativi oneri e responsabilità. 148
Situazione non regolare 7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Documento Regioni del 29/11/2012 – caso C Lavoratori autonomi associati di fatto ed uno di essi ha assunto le obbligazioni contrattuali e gli altri operano con vincolo di subordinazione nei confronti del primo obbligato, con o senza contratto formale Situazione non regolare Il L.A. contraente è da individuarsi, ai sensi dell’art. 299 D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro degli L.A. con relativi oneri e responsabilità. 149
7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Documento Regioni del 29/11/2012 – caso D Lavoratori autonomi associati di fatto con contratti formalmente disgiunti ma con un unico fine Situazione regolare Se l’opera è formalmente ripartita in origine in singole lavorazioni che vengono poi assegnate a singoli autonomi. Le singole lavorazioni devono essere chiaramente identificate nei contratti, disgiunte le une dalle altre e devono poter essere realizzate in piena autonomia organizzativa. 150
Situazione irregolare 7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Documento Regioni del 29/11/2012 – caso D Lavoratori autonomi associati di fatto con contratti formalmente disgiunti ma con un unico fine Situazione irregolare Se le lavorazioni vengono svolte nel concreto congiuntamente da più lavoratori autonomi. Si crea così un’impresa di fatto che porterà ad individuare uno (se c’è preminenza di un L.A. sugli altri) o più Datori di Lavoro ai sensi dell’art. 299 D.Lgs. 81/08. 151
Situazione irregolare 7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Documento Regioni del 29/11/2012 – caso D Lavoratori autonomi associati di fatto con contratti formalmente disgiunti ma con un unico fine Situazione irregolare Se le singole lavorazioni non possono essere portate a termine in piena autonomia. Oltre alla individuazione di uno o più Datori di Lavoro ai sensi dell’art. 299 D.Lgs. 81/08 si ravvisa anche una non corretta valutazione dell’idoneità tecnico professionale da parte del Committente o del Responsabile dei Lavori. 152
7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Documento Regioni del 29/11/2012 – caso E Imprese individuali senza dipendenti associate in raggruppamento temporaneo d’imprese individuali (R.T.I.) finalizzata a realizzare lavori di una stessa categoria (un soggetto individuato come mandatario). Ai fini della gestione dell’appalto la situazione può essere corretta ma può presentare irregolarità riguardo gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro. 153
La situazione è da considerarsi regolare se: 7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Documento Regioni del 29/11/2012 – caso E La situazione è da considerarsi regolare se: il mandatario assume la qualifica di datore di Lavoro. I mandanti sono da considerarsi lavoratori subordinati. Si stipula un contratto formale di lavoro dipendente ovvero si costituisce una società ad hoc. 154
La situazione è da considerarsi irregolare se: 7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Documento Regioni del 29/11/2012 – caso E La situazione è da considerarsi irregolare se: Il mandatario anche senza assumersi la qualifica di datore di Lavoro lo è “di fatto” ai sensi dell’art. 299 (supremazia derivante dalla stipula del contratto con il committente). Il committente in questo caso incorre nella responsabilità di non aver correttamente valutato l’idoneità tecnico-professionale del mandatario. 155
7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Circolare Min. Lavoro n. 16/2012 Fornisce indicazioni al personale di vigilanza concernenti la verifica della genuinità delle prestazioni qualificate come autonome. 156
7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Circolare Min. Lavoro n. 16/2012 La prestazione autonoma nel campo dell’edilizia è facilmente individuabile per quelle attività che intervengono nella fase di “completamento” dell’opera ovvero in fase di finitura e realizzazione impiantistica (lavori idraulici, elettrici, posa in opera di rivestimenti, operazioni di decorazione e di restauro architettonico, montaggi di infissi, etc.) 157
7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Circolare Min. Lavoro n. 16/2012 Si rileva la sussistenza di un rapporto di subordinazione nei confronti del reale beneficiario della prestazione, le prestazioni dei L.A., pur regolarmente iscritti al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane, adibiti ad attività consistenti nella realizzazione di opere strutturali del manufatto - sbancamento, costruzione fondamenta, opere in cemento armato e di strutture in elevazione in genere. 158
7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Circolare Min. Lavoro n. 16/2012 Si rileva la sussistenza di un rapporto di subordinazione nelle seguenti attività: Manovalanza Muratura Carpenteria Rimozione amianto Posizionamenti di ferri e ponti Addetti a macchine edili fornite dall’impresa committente o appaltatore In caso di disconoscimento della natura autonoma della prestazione il datore di lavoro di fatto il personale ispettivo può contestare anche gli illeciti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, anche quelli legati alla sorveglianza sanitaria, alla formazione ed informazione, etc. 159
Il cantiere “tipo” del Titolo IV Committente Impresa affidataria Impresa esecutrice Impresa esecutrice Impresa esecutrice Lav. Aut. Impresa esecutrice Lav. Aut.
Un cantiere “reale” Committente Impresa esecutrice Impresa esecutrice Lav. Aut. Lav. Aut.
Altro esempio di cantiere Committente Lav. Aut. Impresa esecutrice Lav. Aut. Impresa esecutrice Lav. Aut. Lav. Aut.
Altro esempio di cantiere Committente Lav. Aut. Impresa esecutrice Lav. Aut. Impresa esecutrice Impresa esecutrice Lav. Aut. Lav. Aut.
Altro esempio di cantiere Committente Lav. Aut. Lav. Aut. Impresa esecutrice Impresa esecutrice
Il L.A. “affidatario”?????? Committente Lav. Aut. Lav. Aut. Lav. Aut.
Altro soggetto “affidatario”????? Committente Partita IVA Lav. Aut. Lav. Aut. Lav. Aut. Impresa esecutrice