Provincia di Viterbo Settore Cultura Turismo Sport

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Transcript della presentazione:

Provincia di Viterbo Settore Cultura Turismo Sport D.Lgs. 14/3/2013 n. 33, art. 25 Elenco tipologie di controllo e relativi obblighi ed adempimenti per le imprese Provincia di Viterbo Settore Cultura Turismo Sport

Normativa regionale di riferimento L.R. 06 Agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo – artt. 73 -77; L.R. 06 Agosto 2007, n. 13 - Organizzazione del sistema turistico laziale

Normativa regionale di riferimento Strutture ricettive – stabilimenti balneari Regolamento regionale 15 luglio 2009, n. 11 - Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico- ricreative e classificazione degli stabilimenti balneari Regolamento regionale 24 ottobre 2008 n. 16 e s.m.i. Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere. Regolamento regionale 24 ottobre 2008 n. 17 e s.m.i. Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere Regolamento regionale 24 ottobre 2008 n. 18 e s.m.i. Disciplina  delle Strutture Ricettive all’aria aperta

Normativa regionale di riferimento Agenzie di viaggio e professioni turistiche Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 19 - Disciplina delle Agenzie di viaggi e turismo L.R. 19 Aprile 1985, n. 50 - Disciplina della professione di guida, accompagnatore ed interprete turistico

Normativa regionale di riferimento Statistica L.R. n. 13 del 6 agosto 2007, art. 20 - Individuazione delle modalità di funzionamento e dei compiti dell’Osservatorio regionale del turismo. Modifica e integrazione della DGR 226 del 22/3/2010 Linee guida concernenti modalità e termini di comunicazione, per via telematica degli arrivi e delle presenze alla Regione Lazio e all’Amministrazione provinciale competente per territorio, da parte dei soggetti titolari di autorizzazione o gestori di esercizio ricettivo, ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale

Normativa regionale di riferimento Competenze comunali vigilanza sull'attività delle professioni turistiche (art. 77 L.R. 14/99 comma 1 lett. b); autorizzazione all'esercizio dell'attività delle strutture ricettive (ora SCIA) e relativa vigilanza (art. 77 comma 1 lett. c) L.R. 14/99 ed artt. 5 e 27 ss. L.R. 13/2007); provvedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca delle concessioni sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale quando l'utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative (art. 77 comma 2 lett. b) L.R. 14/99 ed artt. 5 e 47 ss. L.R. 13/2007); collaborazione con la provincia per la raccolta dei dati sul movimento turistico delle strutture ricettive (art. 5 L.R. 13/2007); collaborazione con l’Osservatorio regionale del turismo ed il sistema statistico regionale (art. 5 L.R. 13/2007)

Non più autorizzazioni, ma “SCIA” (Art. 19 L. 241/90 e s.m.i.) 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione di casi particolari (vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, ecc.). La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti di cui al DPR 445/2000, nonché, ove espressamente previsto, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’art. 38 comma 4 (“Impresa in un Giorno”) del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni in L.133/2008, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

Non più autorizzazioni, ma “SCIA” Art. 19 commi 2 e 3 L. 241/90 2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente. 3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Pertanto, si tenga conto che ove la normativa antecedente prevede una “autorizzazione” o simili, tali atti vanno sostituiti con Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA)

Professioni turistiche - Le sanzioni di competenza comunale (L. R Professioni turistiche - Le sanzioni di competenza comunale (L.R. 50/85 artt. 25 -29) Per esercizio abusivo della professione pagamento di una “somma da L. 200.000 a L. 1.000.000”, salva l’applicazione delle leggi penali. Sanzioni anche per i clienti. Divieto di attività di carattere commerciale, di concorrenza alle agenzie di viaggio, di procacciamento diretto od indiretto di clienti a favore di alberghi, imprese di trasporto, artigiane, ecc. Per applicazione di compensi differenti da quelli determinati dalla Provincia “sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a lire 1 milione raddoppiabile in caso di recidiva” (La vigilanza spetta al Comune)

Strutture ricettive - Le sanzioni di competenza comunale (L. R Strutture ricettive - Le sanzioni di competenza comunale (L.R. 13/2007 art. 31) 1. esercizio di un’attività ricettiva, anche in modo occasionale, senza autorizzazione (SCIA): da 5.000 a 10.000 euro ed immediata chiusura dell’attività. 3. mancata esposizione al pubblico dell’autorizzazione (SCIA) : da 500 a 2.000 euro. 5. mancata esposizione dell’apposito cartello indicante il percorso antincendio: da 500 a 2.000 euro. 9. dotazione, in modo permanente, di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato: da 500 a 2.000 euro per ogni posto letto in più. 10. mancata osservanza (per gli alberghi) dell’obbligo di rimuovere il posto letto aggiunto alla partenza del cliente: da 500 a 1.500 euro. 12. accoglienza, da parte delle strutture ricettive all’aperto, di un numero di persone superiore alla capacità ricettiva massima autorizzata: 500 euro per ogni persona ed ogni giorno in più.

Strutture ricettive - Le sanzioni di competenza comunale (L. R Strutture ricettive - Le sanzioni di competenza comunale (L.R. 13/2007 art. 31) In caso di reiterazione di una delle violazioni evidenziate, nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate. Le sanzioni dianzi illustrate sono irrogate dal comune competente e i relativi importi sono introitati e trattenuti dallo stesso ente e destinati alle funzioni conferite in materia di turismo.

Strutture ricettive - Le sanzioni di competenza comunale (L. R Strutture ricettive - Le sanzioni di competenza comunale (L.R. 13/2007 art. 27) Sospensione dell’attività, previa diffida, in caso di: carenze di alcuni requisiti oggettivi previsti attività ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui è stata autorizzata attività che ha dato luogo ad irregolarità tecnico amministrative, ad evasione fiscale o contributiva o ad inosservanza dell’applicazione delle norme contrattuali e di legge relative ai rapporti di lavoro e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, accertate dalle autorità competenti Decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ricettiva, in caso di : a) qualora il titolare non attivi l’esercizio entro centottanta giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione (o SCIA) ovvero ne sospenda l’attività per un periodo superiore a dodici mesi; b) qualora il titolare, alla scadenza del periodo di sospensione, non abbia ottemperato alle prescrizioni previste o non abbia consentito i necessari accertamenti; c) qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti dalla legge per l’esercizio delle relative attività; d) nel caso che nell’esercizio siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia comunque, un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini; e) in caso di reiterata violazione dell’obbligo, ove previsto, di comunicazione dei prezzi e dell’obbligo di applicazione di prezzi conformi a quelli comunicati. Il comune comunica contestualmente alla provincia e alla Regione ogni provvedimento adottato ai sensi del presente articolo.

Strutture ricettive e statistica - Le sanzioni di competenza provinciale (L.R. 13/2007 art. 31) 2. inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione: da 1.000 a 5.000 euro. 4. mancata esposizione del segno distintivo assegnato a seguito di classificazione, ovvero dei cartellini relativi alla pubblicità dei prezzi, nonché delle tabelle prezzi aggiornate: da 500 a 2.000 euro. 6. attribuzione alla propria struttura ricettiva di un’attrezzatura non corrispondente a quella autorizzata o di una denominazione o una classificazione diversa da quella approvata: da 1.000 a 5.000 euro. 7. mancata presentazione dei moduli di comunicazione dei prezzi: da 500 a 2.000 euro. 8. applicazione di prezzi difformi da quelli comunicati: da 500 a 5.000 euro. 11. mancata comunicazione del movimento degli ospiti (mod. Istat C59: da 1.000 a 2.000 euro.

L’inoltro telematico dei mod. ISTAT C59 Anche tramite postazioni internet situate presso gli sportelli PAASOL (Punto Accesso Assistito ai Servizi On Line) (elenco strutture disponibile su www.provincia.vt.it/lavoro/paasol.asp)

La conferma di classificazione Art. 13 Regolamento regionale 24 ottobre 2008 n. 17 (Disposizioni transitorie) Entro il 31 dicembre 2009, il titolare o il gestore delle strutture già in possesso dell'autorizzazione può richiedere alla provincia: a) la variazione della classificazione posseduta b) la conferma della classificazione posseduta mediante autocertificazione c) la conferma della classificazione posseduta, in mancanza dei requisiti funzionali previsti per la stessa (necessario adeguamento entro 90 gg.)

Aspetti di interesse comunale in materia di Strutture ricettive Necessario richiedere al Comune il n. protocollo SCIA (in sostituzione del n. autorizzazione per strutture ricettive) in quanto va citato, ad esempio, nel modello della tabella prezzi

Rapporto tra classificazione (provinciale) ed autorizzazione – ora SCIA (comunale) Denominazione e classificazione delle strutture ricettive: obbligo di utilizzare esclusivamente quelle indicate nella determinazione della Provincia (in sede di acquisizione SCIA per inizio attività necessaria verifica d’ufficio da parte del Comune presso la Provincia)

Agenzie di Viaggio- Le sanzioni di competenza provinciale (L. R Agenzie di Viaggio- Le sanzioni di competenza provinciale (L.R. 13/2007 art. 42) 1. Salva l’applicazione delle norme penali, chiunque intraprenda o svolga in forma continuativa od occasionale, anche senza scopo di lucro, le attività delle agenzie di viaggi e turismo senza aver ottenuto le autorizzazioni (o aver presentato la relativa SCIA) prescritte dalla presente legge è soggetto al pagamento di una somma da 5.000 a 10.000 euro, tenuto conto delle attività abusivamente esercitate. 2. L’inosservanza delle prescrizioni relative alla redazione dei programmi di viaggio comporta il pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro, tenuto conto delle attività che l’agenzia è autorizzata a svolgere. 3. Il titolare che con qualsiasi mezzo di comunicazione attribuisca alla propria agenzia una denominazione diversa da quella autorizzata è soggetto al pagamento di una somma da 3.000 a 6.000 euro. 4. La mancata esposizione al pubblico dell’autorizzazione (SCIA) di cui all’articolo 35 comporta il pagamento della sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. 5 La tardiva comunicazione dei mutamenti nell’organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo di cui all’articolo 35, comma 2 comporta il pagamento di una somma da 250 a 500 euro.

In particolare, i viaggi organizzati dalle Associazioni Art. 40 L.R. 13/2007 “Le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro, i gruppi sociali e le comunità, operanti a livello locale aventi finalità ricreative, culturali, religiose e sociali possono organizzare e realizzare, senza carattere di professionalità, gite occasionali riservate esclusivamente ai propri associati od appartenenti” senza ricorrere ad agenzie di viaggi e turismo, purché “venga stipulata un’assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dall’effettuazione di ogni singola iniziativa”. (La vigilanza spetta alla Provincia)

Viaggi organizzati da Associazioni - Le sanzioni di competenza provinciale (L.R. 13/2007 art. 41) 1. Salva l’applicazione delle norme penali, chiunque intraprenda o svolga in forma continuativa od occasionale, anche senza scopo di lucro, le attività delle agenzie di viaggi e turismo senza aver ottenuto le autorizzazioni prescritte dalla L.R. 13/2007 è soggetto al pagamento di una somma da 5.000 a 10.000 euro, tenuto conto delle attività abusivamente esercitate. … omissis … 7. La mancata stipula da parte delle associazioni e degli altri enti senza scopo di lucro di cui all’art. 40 della polizza assicurativa prescritta comporta il pagamento di una somma da 5.000 a 10.000 euro.

Turismo - informazioni Per informazioni indirizzo di posta elettronica turismo@provincia.vt.it