STATUTO della Regione Calabria

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STATUTO della Regione Calabria Consiglio Regionale della Calabria Nuovo STATUTO della Regione Calabria A cura di Piero Modafferi e Dominella Colla

Sottraendo al Consiglio Un accenno alle fonti/1 Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 Introduce le prime modifiche al Titolo V della Cost. e disegna, sia pure in via provvisoria, la nuova forma di governo In particolare Dispone l’elezione diretta del Presidente cui è attribuito il potere di nominare e revocare gli Assessori, anche al di fuori dei componenti del Consiglio Rafforza il ruolo del Presidente della Giunta che ora “dirige la politica della Giunta e ne è responsabile” Sottraendo al Consiglio Le sentenze della Corte Costituzionale n. 313 di ottobre 2003 e n. 324 di novembre 2003 hanno individuato nello Statuto regionale la fonte abilitata a stabilire quale sia l’organo regionale titolare della potestà regolamentare. Pertanto nelle more di adozione dei nuovi Statuti, tale competenza permane in capo al Consiglio Regionale. la titolarità esclusiva della potestà regolamentare L’elezione del Presidente della Giunta e degli Assessori L’approvazione del programma di governo

Stato/comma 2 lettere a)-s) Stato/comma 2 lettere a)-s) Un accenno alle fonti/2 Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 Pari dignità costituzionale Città metropolitane Regioni Stato Comuni Province Disegno di legge cost. n. 4862-A (Modifiche dell’art. 117 della Cost.) Concorrente o delegata Ribaltamento del criterio di attribuzione delle competenze legislative tra Stato e Regione (art. 117 Cost.) esclusiva residuale Potestà legislativa Stato/comma 2 lettere a)-s) Stato-Regione comma 3 Regione/comma 4 Potestà regolamentare Stato/comma 2 lettere a)-s) Regione/comma 4 Regione/comma 3 Province, Città metropolitane, Regioni e Stato Funzioni amministrative (art. 118 cost.) per assicurare l’esercizio unitario Comuni Secondo i principi a) Della sussidiarietà orizzontale b) Della sussidiarietà verticale Tenendo conto dei criteri di Differenziazione ed adeguatezza Favorendo le iniziative di singoli e delle associazioni per attività di interesse generale Consiglio delle autonomie principio della concertazione Rimodellamento del rapporto con le autonomie secondo il

Un accenno alle fonti/3 Statuto disciplina Novità introdotte dalla riforma in tema di potestà statutaria Statuto espressione di autonomia subordinata solo alla Costituzione fonte costituzionale di diritto regionale Corte Costituzionale competente a valutarne la legittimità su ricorso del Governo Legge regionale approvata con doppia lettura disciplina la forma di governo i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione l’esercizio del diritto di iniziativa il referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione di leggi e regolamenti regionali

Un accenno alle fonti/4 La forma di governo delineata dalla riforma In particolare… La forma di governo delineata dalla riforma Art. 123 cost. per approfondimento vedi il testo approvato dalla Camera dei Deputati il 30 settembre 2004,dell’art. 126 cost. nel Disegno di legge di revisione della parte seconda della Costituzione (n. 4862-A) Forma di governo Materia di competenza statutaria Art. 122 cost. Art. 126 cost. Valido anche in caso di rimozione, impedimento permanente, morte, dimissioni volontarie elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta <<salvo che lo Statuto non disponga diversamente>> Prevede l’istituto della mozione di sfiducia nei rapporti tra organo legislativo ed Esecutivo ed introduce il meccanismo del simul stabunt, simul cadent Forte asimmetria tra forma di governo Sistema elettorale Legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell’art. 122, primo comma, della Cost.) Competenza solo statutaria Potestà legislativa ripartita tra Stato e Regione

Lo Statuto della Regione Calabria com'è come sarà Qualche notizia utile…….. Il Nuovo Statuto, dopo il riesame, in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale n. 2 del 2004, è stato deliberato dal Consiglio Regionale, in prima lettura, nella seduta del 6 maggio 2004 e, in seconda lettura, nella seduta del 6 luglio 2004 E’ strutturato in 12 titoli e 59 articoli Lo Statuto vigente è stato deliberato dal Consiglio Regionale nelle sedute del 31 marzo, 22 giugno e 30 giugno 1971 ed approvato con legge 28 luglio 1971, n. 519 E’ composto da 10 titoli e 72 articoli

Breve cronologia/1 Viene insediata la Commissione riforme alla cui Presidenza è eletto Paolo Naccarato. L’Ufficio di Presidenza è completato con Giuseppe Bova Vicepresidente e Giuseppe Pezzimenti Segretario. Febbraio 2001 Viene presentata la prima bozza organica del nuovo Statuto. Il progetto di legge statutaria è d’iniziativa dell’Ufficio di Presidenza della Commissione. 27 Settembre 2001 La Commissione approva il progetto di legge statutaria dopo 35 sedute di lavoro. Il progetto passa adesso all’esame dell’Aula. 28 marzo 2003 13 maggio 2003 Il Consiglio regionale approva a maggioranza, (37 voti favorevoli, 2 contrari, 1 astenuto), in prima lettura, il nuovo statuto della Regione Calabria. 31 luglio 2003 La delibera di seconda lettura, nel testo identico alla prima, è assunta con 31 voti favorevoli e 3 contrari. 28 agosto 2003 Il governo promuove la questione di legittimità costituzionale dello Statuto calabrese dinanzi alla Corte Costituzionale, formulando 5 rilievi. (i rilievi formulati dal Governo- le controdeduzioni della Regione) 25 novembre 2003 La Corte Costituzionale discute in udienza pubblica il ricorso

(articoli cassati dalla sentenza della Corte Costituzionale) Breve cronologia/2 Sentenza della Corte Costituzionale che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, dell’art. 16 comma 2, lettere a) e b) dell’art. 33, commi 1,2,3,4,5 e 7, e dell’art. 38, comma 1, lettere a), c) ed e) (articoli cassati dalla sentenza della Corte Costituzionale) 13 gennaio 2004 6 maggio 2004 . Il Consiglio regionale riapprova in prima lettura a maggioranza ( con 3 voti contrari) il nuovo Statuto della Regione Calabria adeguandosi sostanzialmente alla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004 La delibera di seconda lettura, nel testo identico alla prima, è assunta a maggioranza ( con 3 voti contrari) 14 luglio 2004 Lo Statuto è pubblicato, ai fini notiziali, nel BUR (Suppl. Straord. n. 3 al n. 12 dell'1.7.2004) 14 ottobre 2004 Scadenza richiesta referendum popolare a norma dell’articolo 123,terzo comma della Costituzione e dell’art. 2 della legge regionale n. 35 del 10.12.2001 Legge regionale n. 25 19 ottobre 2004 Lo Statuto viene promulgato

Principi e finalità /1 come sarà com'è (Artt. 1-3) Autonomia nell’unità della Repubblica Autonomia della Regione nell’ambito dell’unità della Repubblica e dell’Unione Europea Rapporti con l’Unione Europea e gli altri Stati Calabria regione del Mediterraneo Libertà, democrazia, uguaglianza, giustizia, solidarietà, sussidiarietà, pari dignità sociale, pace e non violenza Democrazia ed uguaglianza

Principi e finalità /2 com'è come sarà Regione Soggetto autonomo della programmazione attuazione equilibrata del principio di sussidiarietà partecipazione popolare programmazione e concertazione Attua piani per realizzazione di un sistema integrato di servizi finalizzato particolarmente allo sviluppo della persona umana e alla tutela delle categorie più deboli l’istruzione, la formazione il pieno inserimento della donna nelle attività produttive rispetto dei diritti della persona e dei diritti sociali degli immigrati lo sviluppo della viabilità e delle comunicazioni la realizzazione di un sistema di sicurezza sociale sostegno della famiglia promozione della parità tra uomini e donne nella vita sociale e politica l’insediamento di piccole industrie la politica agraria tutela e valorizzazione delle minoranze etniche, linguistiche e religiose Per realizzare promozione di un sistema di istruzione e formazione volto ad assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile Piena occupazione decentramento tutela dell’ambiente e dei diritti degli animali Sviluppo culturale, sociale ed economico

Commissione pari opportunità Consulta dell’ambiente La partecipazione popolare (Artt. 4-13) La Regione promuove la partecipazione dei singoli, delle formazioni sociali e politiche e di tutte le componenti della Comunità calabrese, alla vita delle istituzioni regionali Per favorire La Regione riconosce il diritto all’informazione come presupposto fondamentale della partecipazione benessere e sviluppo civile e democratico del cittadino Predisponendo gli strumenti Di garanzia operativi Commissione pari opportunità Difensore civico sugli atti, sui programmi e sulle iniziative della Regione Informazione costante e tempestiva Sul funzionamento dei propri organi ed uffici Assistenza nella ricerca di informazioni URP Consulta dell’ambiente referendum Acquisizione di notizie in Italia e all’estero sulle esigenze e sulle aspirazioni dei calabresi Importanza delle tecnologie telematiche e radiotelevisive

Presidente della Giunta Presidente della Giunta com'è come sarà Consiglio regionale Consiglio regionale Organi della Regione Organi della Regione (Art. 14) Presidente della Giunta Giunta regionale Presidente della Giunta Giunta regionale Sono altresì organi della Regione, per l’esercizio delle funzioni loro attribuite dallo Statuto e dalla legge, il Presidente del Consiglio regionale e l’Ufficio di Presidenza. (art. 14, comma 2) Legittimazione a stare in giudizio

3 consiglieri per gruppo. Il Consiglio regionale com'è come sarà Ai sensi del combinato disposto dallo Statuto vigente e dalla L.cost. 1/99 quanti? Saranno 50, in totale, i Consiglieri che siederanno nel nuovo Consiglio regionale Attualmente il nostro Consiglio regionale è composto da 43 Consiglieri. (Art. 15) Ai sensi della legge elettorale regionale il numero dei Consiglieri dipende dagli abitanti della regione i gruppi 3 consiglieri per gruppo. Lo statuto vigente demanda al regolamento interno (Art. 27) Anche di meno se sono espressione di gruppi parlamentari nazionali o di liste che abbiano raggiunto almeno il 5% dei voti alle ultime elezioni altrimenti Per il periodo che intercorre tra l’inizio della VII legislatura e l’approvazione delle riforme istituzionali gruppi composti da 2 consiglieri Anche 1 purchè sia emanazione di liste presenti alle elezioni del 16 aprile 2000 Gruppo misto

Compiti e prerogative I Consiglieri (Art. 24) Nel nuovo Statuto Esercitano le funzioni consiliari senza vincolo di mandato Nell’esercizio delle loro funzioni non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse ed i voti dati Sono titolari di iniziativa legislativa I Consiglieri Per l’esercizio delle loro funzioni hanno il Diritto di avvalersi degli strumenti di Diritto di ottenere dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti copia degli atti e documenti, anche preparatori, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio se non nei casi espressamente previsti dalla legge indirizzo controllo mozioni Interrogazioni ed interpellanze

Le Commissioni consiliari come saranno (Artt. 28-32) Possibilità di convocare il Presidente della Giunta, gli Assessori o i titolari degli uffici per chiarimenti Le commissioni permanenti possono avere funzioni redigenti nel procedimento legislativo Le Commissioni d’inchiesta sono presiedute da un Consigliere di opposizione Esame ed emendamenti in Commissione e votazione finale in Consiglio Nuova Commissione:curerà i rapporti con l’Unione Europea e i paesi extra-europei e del Mediterraneo. Comitato per la qualità e fattibilità delle leggi

La forma di governo com'è Legge cost. 1/99 In caso di Elezione del Presidente della Giunta regionale a suffragio universale e diretto Legge cost. 1/99 Entro 10 giorni dalla sua proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta e può successivamente revocarli I candidati alla Presidenza regionale, capilista delle liste regionali, sono votati contestualmente alle elezioni del Consiglio E’ proclamato eletto Presidente della Giunta il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi In caso di Approvazione da parte del Consiglio, a maggioranza assoluta, di una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta Dimissioni contestuali della maggioranza dei Consiglieri Rimozione,dimissioni volontarie,impedimento permanente, morte del Presidente Nuove elezioni Il Consiglio si scioglie

All’atto della proclamazione entra nell’esercizio delle sue funzioni Entro 10 giorni dal suo insediamento, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta e può successivamente revocarli Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto, secondo le modalità dettate dalla legge elettorale All’atto della proclamazione entra nell’esercizio delle sue funzioni Art. 33 In caso di come sarà La forma di governo Rimozione,dimissioni volontarie,impedimento permanente, morte del Presidente Questione di fiducia posta dal Presidente della Giunta respinta a maggioranza assoluta o approvazione da parte del Consiglio, sempre a maggioranza assoluta, di una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta Dimissioni contestuali della maggioranza dei Consiglieri Il Consiglio si scioglie a meno che non intervenga modifica della Costituzione vedi art. 126 cost. nel Disegno di legge di revisione della parte seconda della Costituzione (n. 4862) approvato dalla Camera dei Deputati il 30 settembre 2004 . Nuove elezioni Art. 59, comma 5

La Giunta com'è come sarà (Art. 35) Il Presidente Il Presidente Ai sensi del combinato disposto dallo Statuto vigente e dalla L.cost. 1/99 (Art. 35) Il Presidente Il Presidente Nomina e revoca Nomina e revoca Il Vice Presidente e gli Assessori Assessori Tra 8 e 10 Tra 8 e 12 Non c’è un limite numerico di Assessori esterni Assessori esterni massimo 2

Il Presidente della Giunta La separazione dei poteri (Art. 34) Rappresenta la Regione Dirige la politica Pone la questione di fiducia davanti al Consiglio Regionale Il Consiglio La Giunta (Art. 36) (Art. 16) Esercita il potere esecutivo Concorre alla definizione dell’indirizzo politico Provvede all’attuazione del programma di governo Propone il documento economico e finanziario Esercita la potestà regolamentare nelle materie di competenza esclusiva della Regione Sovrintende all’ordinamento ed alla gestione delle imprese od aziende dipendenti dalla Regione, degli enti a partecipazione regionale e delle società interregionali, provvedendo a tutte le nomine di competenza regionale, con esclusione di quelle espressamente riservate alla competenza di altri organi esercita la potestà legislativa definisce l’indirizzo politico della Regione svolge funzioni di indirizzo e di controllo  sulla Giunta regionale Approva le dichiarazioni programmatiche rese dal Presidente eletto ed i relativi aggiornamenti Approva il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dalla Giunta Approva i regolamenti nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato nel caso di delega della potestà regolamentare alla Regione Delibera i criteri ed i limiti per la fissazione dei tributi e delle imposte regionali Approva su proposta della Giunta gli indirizzi generali dell’assetto ed utilizzazione del territorio Ratifica le intese della Regione con altre Regioni, nonché gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati

La legge elettorale deve inoltre garantire Sistema elettorale Art. 38 Anche in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale n. 2/2004 l’art. 38 si limita a stabilire che la legge elettorale deve disciplinare, nel rispetto della Legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell’art. 122, primo comma, della Cost.) Il sistema elettorale e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei Consiglieri regionale Le modalità di indizione delle elezioni politiche regionali Le modalità di proclamazione degli eletti al Consiglio La rappresentanza in Consiglio di ciascuna Provincia La legge elettorale deve inoltre garantire promozione della parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive

Il Procedimento legislativo com'è I progetti di legge non decadono con la fine della legislatura Presentazione progetto di legge redatto in articoli Secondo il combinato disposto Statuto vigente e L.cost. 3/2001 L’iniziativa Consigli provinciali Consigli comunali capoluogo di provincia o almeno tre Consigli comunali Consigliere regionale Giunta Elettori della Regione >5000 Entro 60 giorni dalla pubblicazione il Governo, qualora ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale Commissione consiliare competente Solo in sede referente La discussione Lo approva articolo per articolo e con votazione finale Consiglio L’approvazione Entro 10 giorni Entro 10 giorni Pubblicazione Bollettino Ufficiale della Regione promulgazione Al 15° giorno (salvo dichiarazione d’urgenza) Entra in vigore come legge della Regione Calabria

Le novità introdotte dallo Statuto calabrese Il Procedimento legislativo (Art. 39-45) Limite minimo complessivo di diecimila abitanti per l’iniziativa legislativa esercitata dai Consigli comunali Il progetto di legge presentato deve essere illustrato da una relazione descrittiva e da una relazione tecnico-finanziaria se comporta spese a carico del bilancio regionale I progetti di legge decadono con la fine della legislatura, tranne quelli d’iniziativa popolare L’iniziativa legislativa è conferita anche al Consiglio delle autonomie locali Comitato per la qualità e fattibilità delle leggi Le novità introdotte dallo Statuto calabrese Eventuale parere del Consiglio delle Autonomie Possibilità di esaminare in Commissione un progetto di legge in sede redigente Entrata in vigore della legge regionale 15 giorni dopo la sua pubblicazione, salvo che la stessa non disponga diversamente Possibilità di redigere testi unici Eventuale parere della Consulta statutaria

Enti locali Regione Calabria com'è Ruolo promozionale e coordinatore dell’attività degli enti locali per un equilibrato sviluppo territoriale ed economico Partecipano e collaborano all’attività legislativa e politico-amministrativa della Regione Pieno rispetto dell’autonomia degli enti locali Esercitano le funzioni amministrative delegate dalla Regione

Programmazione negoziata come sarà Enti locali Enti locali Regione Calabria Regione Calabria (Artt.46-47) decentramento Programmazione negoziata adeguatezza sussidiarietà solidarietà autonomia concertazione differenziazione Complementarità delle funzioni

Gli Enti locali nel nuovo Statuto La Regione attribuisce Conferisce le funzioni amministrative nell’esercizio della potestà legislativa e regolamentare Alle province Comuni Comunità montane Province rispetta Ruolo di coordinamento sul territorio nelle materie di loro competenza La Regione ne favorisce la costituzione Città metropolitane L’autonomia normativa dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane sussidiarietà Secondo i principi adeguatezza differenziazione I principi che costituiscono limite inderogabile all’autonomia normativa degli enti locali garantendo Il pieno esercizio della potestà organizzativa e regolamentare degli Enti locali Ed enunciando

Consiglio delle Autonomie locali Art. 48 Organo rappresentativo degli Enti locali , di consultazione e cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione Proposte di modifica dello Statuto Si esprime su È titolare dell’iniziativa legislativa regionale Proposte di legge riguardanti competenze tra Regione ed Enti locali o tra Enti locali Numero di membri non superiore a 35 Documento di programmazione economico-finanziaria, bilancio e programma regionale di sviluppo enti regionali La legge regionale Funzioni amministrative Disciplina le modalità ed i criteri di composizione tutelando Piccoli comuni, comuni montani, comuni delle minoranze linguistiche Pluralismo politico Secondo i principi Rappresentanza territoriale

Organizzazione amministrativa regionale ( art. 50) Adotta regolamenti di organizzazione Giunta U.d.P del Consiglio Gli incarichi dirigenziali devono essere conferiti entro 60 giorni dall’insediamento dei nuovi organi regionali struttura amministrativa regionale Struttura consiliare funzionalità Secondo criteri di operatività L’azione amministrativa è soggetta a controlli successivi e concomitanti flessibilità efficienza efficacia Analisi dei costi e dei rendimenti

contabilità Finanze Novità introdotte Rendiconto generale (Artt. 51,52,53) Novità introdotte Rendiconto generale Relazione della Giunta sullo stato di attuazione della programmazione economico-sociale della Regione dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi ed opere della Regione

Attività economiche regionali e soggetti privati (artt. 54,55,56) Regione istituisce Ruolo di indirizzo generale attua Una progressiva dismissione degli enti gestionali Riconosce, promuove e favorisce L’intervento delle autonomie locali, sociali e funzionali e dei soggetti privati allo sviluppo della Regione Consiglio regionale dell’economia e del lavoro La cooperazione ai fini dello sviluppo economico-sociale della Regione Il concorso delle Autonomie funzionali all’attività della Regione e degli enti locali Organo di consulenza studio e ricerca

Organo di consulenza e garanzia Consulta statutaria New Organizzazione e funzionamento demandate a legge regionale, regolamento interno Consiglio nonché regolamento della Consulta Art.57 Organo di consulenza e garanzia Ammissibilità del referendum abrogativo Applicazione ed interpretazione delle norme statutarie Si esprime su Conflitti tra gli organi della Regione e tra questa e gli enti locali Compatibilità di proposte di legge o di regolamento con lo Statuto