Istituto Tecnico Aeronautico “F. De Pinedo” Roma a.s.2011/2012 Il nuovo diritto d’asilo: “Diritto del richiedente protezione internazionale” Classi III C e III H (Prof. Adriana Fazio)
La popolazione in Italia Dagli anni ’70 l’Italia, tradizionale paese di emigrazione, è diventato paese di immigrazione. Senza gli immigrati l’Italia sarebbe un paese con popolazione in diminuzione . Minori nascite significano minore produzione di reddito futuro e aumento in percentuale della popolazione anziana.
Dove sono gli stranieri in Italia? La popolazione straniera si distribuisce sul territorio italiano in modo fortemente disomogeneo. Gli stranieri risiedono prevalentemente nelle regioni del Nord e nel Centro. Per quanto riguarda la regione Lazio sono l’11,8%. È necessario precisare la differenza fra rifugiati, richiedenti e stranieri in generale!!
Il richiedente protezione internazionale (ex “diritto di asilo”) In base alla Convenzione di Ginevra (28 luglio 1951): rifugiato politico è: “Chi, a causa di un giustificato timore di essere perseguitato per la sua razza, religione, cittadinanza, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per timore, non vuole, domandare la protezione di detto Stato; oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio abituale in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi”.
Il rifugiato politico non può tornare nel proprio paese!!! Il rifugiato, a differenza del migrante straniero, non ha scelta, non può rientrare al suo paese! I rifugiati sono coloro che hanno ottenuto Il riconoscimento dello "status di rifugiato" in seguito all'accoglimento della loro domanda. I richiedenti asilo sono coloro che hanno fatto la domanda e sono in attesa dell’esito. Alla fine del 2010 vi erano complessivamente nel continente europeo 1,6 milioni di rifugiati, ma ogni guerra civile ne incrementa notevolmente il numero. Il Mar Mediterraneo rappresenta la principale porta di accesso all’Unione Europea.
Dove vanno i rifugiati politici? Germania e Svezia sono i paesi che ospitano più rifugiati: oltre 7 rifugiati ogni 1.000 abitanti. Nei paesi dell’Europa meridionale (Grecia, Portogallo, Spagna e Italia) si conta invece meno di 1 rifugiato ogni 1.000 residenti.
Come si diventa rifugiati? La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, promuove per la prima volta a livello internazionale il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali: “ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni”. La domanda viene accolta quando gli atti di persecuzione denunciati costituiscono una minaccia alla vita o alla libertà della persona.
Convenzione di Ginevra (1951) “Nessuno Stato contraente potrà espellere o respingere un rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate, a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad una determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche”. La Convenzione si riferiva a fatti avvenuti in Europa prima del 1951.
Il Protocollo di New York (1967) Il significato del termine “rifugiato “ si estende col protocollo di New York: la protezione internazionale viene concessa anche per le conseguenze degli avvenimenti accaduti dopo il 1° gennaio 1951 e anche fuori dall’Europa.
ALCUNI RIFUGIATI CELEBRI Albert Einstein Giuseppe Garibaldi, Victor Hugo il Dalai Lama Enrico Fermi
La legge italiana sul diritto di asilo La Costituzione della Repubblica Italiana all’art. 10 comma 3 sancisce: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. La prima in materia è la Legge Martelli ( L. 28 febbraio 1990, n. 39). Regola il riconoscimento dello status di rifugiato richiamando la Convenzione di Ginevra.
Legge Turco-Napolitano (l. n. 40 del 6 marzo 1998) Tale legge, confluita poi nel Testo Unico sull’immigrazione (D. Lgs. n. 286/98), disciplina l’immigrazione e la condizione dello straniero in generale. Non contiene norme che regolano espressamente la materia del diritto di asilo, ma introduce la possibilità di un permesso di soggiorno come protezione per motivi umanitari in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all’U.E.
Legge Bossi-Fini (l. n. 189 del 30 luglio 2002) Si introducono elementi d’innovazione nelle procedure per l’esame delle domande d’asilo. Si istituiscono i Centri di Identificazione, poi chiamati CARA, all’interno dei quali dovrà essere coattivamente trattenuta la quasi totalità dei richiedenti asilo in attesa dell’esito dell’esame della domanda.
Il diritto d’asilo in Italia: La normativa più recente Il diritto d’asilo oggi in Italia è disciplinato da: 1) decreto legislativo 19.11.2007, n. 251; 2) decreto legislativo 28 .1.2008, n. 25. Con tali decreti sono state recepite le direttive europee in materia di qualifiche e di procedure di riconoscimento.
Decreto qualifiche (D. Lgs. n. 251/2007): status di rifugiato Il D. Lgs. n. 251/2007, chiamato anche Decreto qualifiche, ha introdotto il concetto di protezione internazionale. Questa si compone dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria: a) Per quanto riguarda lo status di rifugiato, il decreto fa esplicitamente riferimento a quanto previsto dalla Convenzione di Ginevra: gli atti di persecuzione ( per motivi di razza, religione, nazionalità, particolare gruppo sociale, opinione politica), possono assumere la forma di atti di violenza fisica o psichica, provvedimenti di polizia o giudiziari discriminatori; azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; atti diretti contro un genere sessuale o contro l’infanzia.
Decreto qualifiche: protezione sussidiaria b) Per quanto riguarda la protezione sussidiaria, essa viene riconosciuta allo straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma, nei confronti del quale, sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe un grave rischio (es. condanna a morte, tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, minaccia grave e individuale alla vita o alla persona).
Il procedimento per richiedere la protezione internazionale Decreto procedure: d.lgs 28.1.2008 n. 25. Il cittadino straniero che intende chiedere protezione internazionale deve presentare la domanda al momento del suo arrivo presso la Polizia di frontiera o, in seguito, in Questura. Da questo momento assume lo status giuridico di richiedente protezione internazionale. Le Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale sono attualmente 10 (con sede a Torino, Milano, Gorizia, Roma, Caserta, Foggia, Bari, Crotone, Siracusa, Trapani).
Procedura per il richiedente Al momento della presentazione della richiesta, la Questura valuta se disporre l’accoglienza del richiedente in un Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA). Ciò accade se: 1) è necessario verificare o determinare la sua nazionalità o identità; 2) se ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera,; 3) se ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare. La Commissione territoriale provvede al colloquio con il richiedente entro trenta giorni e decide entro i tre giorni feriali successivi.
La decisione delle Commissioni Le Commissioni territoriali possono adottare diversi tipi di decisione: riconoscere lo status di rifugiato; riconoscere la protezione sussidiaria; rigettare la domanda e trasmettere gli atti al Questore per l’eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari; rigettare la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale stabiliti dal Decreto qualifiche o ricorra una delle cause di cessazione o esclusione; rigettare la domanda per manifesta infondatezza, quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal Decreto qualifiche, ovvero quando risulta che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.
I diversi tipi di permesso di soggiorno per i richiedenti asilo 1) Il richiedente protezione internazionale ha un permesso di soggiorno con validità temporanea, può essere rinnovato per tutta la durata della procedura ma non può mai essere convertito. 2) Il titolare dello status di rifugiato ha un permesso di soggiorno della durata di cinque anni, rinnovabile ad ogni scadenza. 3) Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria ha la durata di tre anni ed è rinnovabile ad ogni scadenza (a giudizio della Commissione territoriale ). Al momento del suo rinnovo, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 4) ll permesso di soggiorno per motivi umanitari ha la durata di un anno e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro alle stesse condizioni indicate per la protezione internazionale.
Quali diritti per i rifugiati? I rifugiati e i richiedenti protezione sussidiaria hanno: diritto all’accesso al lavoro, diritto al ricongiungimento familiare e al matrimonio diritto all’assistenza sanitaria e sociale, diritto ad avere il documento di viaggio e la patente di guida, diritto all’istruzione pubblica, diritto a chiedere la cittadinanza italiana dopo cinque anni di residenza in Italia, diritto a partecipare all’assegnazione degli alloggi pubblici,. diritto a circolare liberamente all’interno del territorio dell’Unione Europea (esclusi Danimarca e Gran Bretagna) senza alcun visto, per un periodo non superiore a tre mesi.
Chi si occupa dei rifugiati? L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) opera a livello internazionale, è parte integrante del sistema ONU ma il suo operato non è di natura politica ma umanitaria e sociale. Compiti dell’UNHCR Fornisce assistenza materiale in caso di crisi umanitarie gravi che comportino un esodo di massa; elabora programmi nei settori dell’istruzione, della sanità e dell’alloggio; dà assistenza per incoraggiare l’autosufficienza dei rifugiati e la loro accoglienza e integrazione nei Paesi d’asilo; sostiene nelle operazioni di rimpatrio volontario (per garantirne la sicurezza e dignità ).
Come si finanzia l’Alto commissariato? Le Nazioni Unite assicurano all’UNHCR una copertura di circa il 2% del bilancio, per il restante 98%, l’Agenzia attinge dai contributi di Governi donatori, associazioni non governative, imprese e privati. Dai dati dell’Agenzia emerge la grande generosità dei cittadini italiani, il cui contributo la porta al diciottesimo posto (circa 10 milioni di dollari).
Associazioni che si occupano di rifugiati e richiedenti asilo Nel territorio nazionale sono presenti varie associazioni che si occupano di rifugiati e richiedenti asilo. A Roma significativa è l’attività del Centro Astalli, a cui accedono ogni anno circa 16.000 persone. Obiettivo principale del centro è quello di contribuire a promuovere una cultura dell’accoglienza e della solidarietà, a partire dalla tutela dei diritti umani
Senza domicilio legale non c’è diritto di asilo! L’accettazione del Centro Astalli di Roma fornisce un indirizzo a migliaia di donne e uomini che, in fuga da guerre e persecuzioni, giungono in Italia privi di qualsiasi documento. Senza un domicilio non è possibile chiedere asilo.
I servizi offerti dal Centro Il Centro Astalli dà servizi di accoglienza e mensa. In particolare offre: centri di accoglienza e case famiglia, un centro di ascolto e orientamento legale, una scuola di italiano, un centro di accompagnamento al lavoro e ricerca alloggio, un servizio di accompagnamento persone vulnerabili, un ambulatorio centro SaMiFo (Salute Migranti Forzati).
Il dovere di solidarietà: dal Privato sociale alle Istituzioni pubbliche Nel privato sociale vi sono molte associazioni rivolte ad un’utenza disagiata e in difficoltà. Orientamento, ascolto e inserimento sociale sono tra gli obiettivi della Caritas, anche per le persone immigrate e per i rifugiati. Un supporto concreto all’integrazione socio-lavorativa della popolazione straniera è dato anche dagli Enti pubblici attraverso una serie di servizi (supporto giuridico, orientamento lavorativo, assistenza e informazione sanitaria).
Grazie per l’attenzione!