1 Imposta Municipale Propria ANNO 2013 Art.13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214) Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 COMUNI DELLA COMUNITA MONTANA DEL CATRIA E NERONE
INDICAZIONI GENERALI NON E DOVUTO il versamento della PRIMA RATA IMU SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER A.ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (nei limiti di legge), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 B.UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dellart. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 C.TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI di cui allart.13, commi 4,5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e successive modificazioni 2 PRINCIPALI NOVITA 2013
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI - 1° rata di ACCONTO entro 17 Giugno 2013, pari al 50% dellimposta dovuta sulla base delle ALIQUOTE 2012 riportate nella tabella seguente -2° rata SALDO/CONGUAGLIO entro 16 Dicembre 2013, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2013, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito sotto indicato alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta CONSULTA LE ALIQUOTE 3 PRINCIPALI NOVITA 2013
4 SCADENZE VERSAMENTO IMU 2013 ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE, ALLOGGI COOPERATIVE EDILIZIE, EX IACP, TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI VERSAMENTO IN 2 RATE N.B. NON E DOVUTO IL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA PER LABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE NEI LIMITI DI LEGGE, ALLOGGI COOPERATIVE EDILIZIE, EX IACP, TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI - prima rata 1/2 entro 17 giugno -(RATA NON DOVUTA) -seconda rata a saldo/conguaglio entro 16 dicembre
5 ALTRI IMMOBILI ed AREE FABBRICABILI DA VERSARE SEMPRE NON E PREVISTA NESSUNA SOSPENSIONE VERSAMENTO IN 2 RATE - prima rata 1/2 su aliquote 2012 entro 17 giugno - seconda rata a conguaglio entro 16 dicembre SCADENZE VERSAMENTO IMU 2013
6 COME CALCOLARE LIMU Programma di calcolo RENDITA CATASTALERIVALUTAZIONE DEL 5%BASE IMPONIBILECALCOLO IMU Prendere la Rendita Catastale riportata nella Visura Catastale Aggiornata esempio : R.C. 500 Rivalutare la rendita catastale del 5 % esempio : R.C. 500 calcolo da effettuare (500x5/100)+500 = 525 La base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata per i moltiplicatori sotto indicati calcolo da effettuare 525 x 160 = Il calcolo IMU si effettua moltiplicando la Base Imponibile per lAliquota IMU Esempio : Aliquota 0,76 per cento calcolo da effettuare x 0,0076 = 638,40 IMU dovuta 638,40 (lIMU dovuta va poi divisa in quota stato e quota comune, come da codici F24 riportati in seguito) MOLTIPLICATORI Gruppo A (escluso A/10) e cat. C/2 – C/6 – C/7 Gruppo B e cat. C/3 – C/4 – C/5 Cat. A/10 Cat. C/1 Gruppo D escluso D/5 Cat. D/5 X 160X 140X 80X 55X 65X 80
- rata di ACCONTO entro 17 Giugno 2013, pari al 50% dellimposta dovuta sulla base delle ALIQUOTE 2012 riportate nella tabella seguente (RATA NON DOVUTA) - rata SALDO/CONGUAGLIO entro 16 Dicembre 2013, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2013, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito sotto indicato alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta CONSULTA LE ALIQUOTE sceltaanno.htm sceltaanno.htm 7 COME VERSARE LIMU PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE, ALLOGGI COOPERATIVE EDILIZIE, EX IACP, TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI
- 1° rata di ACCONTO entro 17 Giugno 2013, pari al 50% dellimposta dovuta sulla base delle ALIQUOTE 2012 riportate nella tabella seguente - 2° rata SALDO/CONGUAGLIO entro 16 Dicembre 2013, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2013, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito sotto indicato alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta CONSULTA LE ALIQUOTE sceltaanno.htm sceltaanno.htm 8 COME VERSARE LIMU PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI
9 ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2013 Comune Aliquota di Base Aliquota Abitazione Principale e Pertinenze Detrazione di Base per Abitazione Principale e Pertinenze Maggiorazione della detrazione di base per figli di et à non superiore a ventisei anni (limite di applicazione il compimento del 26° anno di et à ) ACQUALAGNA0,90%0,50% APECCHIO0,96%0,50% CAGLI0,90%0,50% CANTIANO0,86%0,50% FRONTONE0,96%0,50% PIOBBICO0,96%0,40% SERRA SANT ABBONDIO0,96%0,50%
10 CODICI TRIBUTO DEI COMUNI PER IL VERSAMENTO CODICE COMUNE/ CODICE ENTE COMUNECODICE COMUNE F24 ACQUALAGNA A035 APECCHIO A327 CAGLI B352 CANTIANO B636 FRONTONE D808 PIOBBICO G682 SERRA SANT'ABBONDIO I654
11 CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24 DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO COMUNESTATO IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7. D.L.201/ IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale (NON in categoria D/10) IMU - imposta municipale propria per terreni IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
1) per lanno 2013 NON E DOVUTA LA PRIMA RATA ESCLUSIVAMENTE PER LE SEGUENTI CATEGORIE DI IMMOBILI : A.ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (nei limiti di legge), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 B.UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dellart. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 C.TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI di cui allart.13, commi 4,5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e successive modificazioni 12 PRINCIPALI NOVITA 2013
2) PER LANNO 2013 NON È DOVUTA LA SECONDA RATA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, RELATIVA AI FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI. 3) Ai fini dellapplicazione della disciplina in materia di IMU, LE UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA, ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE DEI SOCI ASSEGNATARI, SONO EQUIPARATE ALLABITAZIONE PRINCIPALE. (lagevolazione è applicabile a partire dalla rata di Saldo IMU 2013 scadenza 16/12/2013, come risultante da relazione tecnica al DL n.102/2013) (lagevolazione è applicabile a partire dalla rata di Saldo IMU 2013 scadenza 16/12/2013, come risultante da relazione tecnica al DL n.102/2013) 13 PRINCIPALI NOVITA 2013
4) Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dellapplicazione della disciplina in materia di IMU concernente labitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. (lagevolazione è applicabile a partire dalla rata di Saldo IMU 2013 scadenza 16/12/2013, come risultante da relazione tecnica al DL n.102/2013) (lagevolazione è applicabile a partire dalla rata di Saldo IMU 2013 scadenza 16/12/2013, come risultante da relazione tecnica al DL n.102/2013) 14 PRINCIPALI NOVITA 2013
5) limposta su tutti gli immobili e interamente versata al comune, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale D (immobili produttivi). 6) per gli immobili del gruppo catastale D (immobili produttivi) : a) la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello stato con codice tributo 3925 b) leventuale aumento sino ad un massimo di un ulteriore 0,30% (a discrezione del comune), quale quota variabile, è versata a favore del comune, con codice tributo ) gli immobili in categoria D/10 (immobili produttivi e strumentali agricoli) passano di intera competenza statale, con codice tributo 3925 (altri fabbricati), aliquota fissa 0,20%, senza possibilità di riduzione, e sono esenti nei comuni montani istat 15 PRINCIPALI NOVITA 2013
8) moltiplicatori redite catastali: d. 65 (dal 1 gennaio 2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione); 9) I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dellanno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. 16 PRINCIPALI NOVITA 2013
10) (MODIFICA IN SEDE DI CONVERSIONE DL 35/2013) Il versamento della prima rata, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 (Art. 9, comma 3 D Lgs 23/2011. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.), è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente PER CONSULTARE LE ALIQUOTE sceltaanno.htm sceltaanno.htm 17 PRINCIPALI NOVITA 2013
11) (MODIFICA IN SEDE DI CONVERSIONE DL 35/2013) Il versamento della seconda rata di cui all'articolo 9 (Art. 9, comma 3 D Lgs 23/2011. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.), è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. Per lanno 2013, in deroga a quanto previsto dallarticolo 13, comma 13- bis, del decreto-legge n.201 del 2011, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dellIMU, nonché i regolamenti dellimposta, acquistino efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune. 18 PRINCIPALI NOVITA 2013
Rimane comunque ferma la disposizione, contenuta nel medesimo articolo 13, comma 13-bis, secondo cui tali provvedimenti sono inviati, esclusivamente per via telematica, per linserimento nellapposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Inoltre, i comuni sono comunque tenuti a inserire, nella suddetta sezione del Portale, gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero delleconomia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita lAssociazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). PER CONSULTARE LE ALIQUOTE 12) In caso di mancata pubblicazione nei termini sopra indicati, si applicano gli atti adottati per lanno precedente, qualora pubblicati sul sito 19 PRINCIPALI NOVITA 2013
LUCIO GUERRA SERVIZI ASSOCIATI – COMUNITA MONTANA DEL CATRIA E NERONE TEL. 0721/ – MAIL – WEB - VISITARE IL SITO WEB : INFORMATIVA E RECAPITI INFORMATIVA E RECAPITI CALCOLO IMU, CODICI TRIBUTO e MODELLO DI VERSAMENTO F/24 compilabile on-line PER ULTERIORI INFORMAZIONI