Medici in formazione specialistica Aspetti fiscali
Il contratto di formazione specialistica All’atto dell’iscrizione alla scuola universitaria di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica, rinnovabile di anno in anno per tutta la durata del corso di specializzazione. Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo, che è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile.
Il contratto di formazione specialistica Il trattamento economico erogato ai titolari di un contratto di formazione specialistica dei medici è esente da IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche), in quanto assimilato ad una borsa di studio, e come tale non soggetto a tassazione per l’imposta sui redditi. Le borse di studio fruiscono sia delle detrazioni per carichi di famiglia che della detrazione per il lavoro dipendente e spettano per l’anno intero.
Il contratto di formazione specialistica Chi riceve solo redditi esenti, e quindi non ha un reddito imponibile, non può avere alcun tipo di detrazione fiscale. Se non si posseggono altri redditi, si può continuare ad essere considerati fiscalmente a carico (genitori, coniuge). Per quanto sopra, il medico in formazione specialistica non dovrà dichiarare il reddito percepito. Le borse di studio universitarie non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni (nazionali o straniere) utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.
Attività lavorative compatibili Per la durata della formazione a tempo pieno, al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. Quindi, non si possono svolgere attività lavorative di alcun tipo al di fuori della specialità. Le uniche eccezioni consentite, e quindi compatibili con gli obblighi propri della formazione specialistica (nei termini e modi previsti), sono le seguenti attività:
Attività lavorative compatibili Il medico in formazione specialistica può sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il SSN. Il medico in formazione specialistica può essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, ma occupato solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica. Il medico in formazione specialistica ha la facoltà dell’esercizio della libera professione intramuraria.
Prestazione occasionale Le prime due fattispecie rientrano nella forma della prestazione occasionale, che si può definire come segue. Rapporto di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno con lo stesso committente, a condizione che il compenso percepito sia non superiore a € 5.000,00 (per lo stesso committente). La prestazione è documentabile attraverso l’emissione, al momento del pagamento, di una ricevuta per prestazione occasionale con ritenuta d’acconto, pari al 20% del compenso totale pattuito.
Prestazione occasionale La ritenuta d'acconto rappresenta un “anticipo” sulle imposte sul reddito (non ulteriori imposte) che il datore di lavoro è obbligato a trattenere sul compenso del lavoratore e a versare allo Stato per conto dello stesso. Per via di questo particolare meccanismo procedurale, si dice che il datore di lavoro funge da “sostituto d'imposta”.
Prestazione occasionale Al momento del calcolo (“liquidazione”) delle imposte, in sede di dichiarazione dei redditi, le ritenute d’acconto, anticipate all’Erario dal datore di lavoro per conto del lavoratore, verranno “scomputate” dall’imposta sui redditi definitiva. Il datore di lavoro nei primi mesi dell’anno successivo rilascia al lavoratore una certificazione dei compensi corrisposti e dei versamenti delle ritenute d’acconto effettuati durante tutto l'anno.
Prestazione occasionale I redditi di collaborazione meramente occasionale sono qualificati quali “redditi diversi”. Tale indicazione andrà inserita nella ricevuta (“prestazione meramente occasionale, di cui all’art. 67, lettera L) del D.P.R. 917/86 - redditi diversi”). Inoltre, la prestazione occasionale è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 per difetto del presupposto soggettivo (che consiste nell’esercizio abituale di un’attività professionale); anche tale indicazione va evidenziata nella ricevuta.
Attività libero-professionale intramuraria (Alpi) L’Attività libero-professionale intramuraria (Alpi), la cosiddetta intramoenia, è la possibilità offerta ai medici del Servizio sanitario nazionale di esercitare la professione all’interno dell’ospedale. Una risoluzione del 2009 dell’Agenzia delle Entrate ha eliminato ogni dubbio sulla possibilità che il medico specializzando svolga attività intramoenia senza essere soggetto ad obblighi fiscali tipici del lavoro autonomo. La compatibilità con la borsa di studio sussiste qualora l’attività sia espletata fuori dall’orario di lavoro, nel limite del monte ore complessivo settimanale.
Attività libero-professionale intramuraria (Alpi) I medici intramoenisti operano nel quadro di un rapporto “assimilato” a quello di lavoro dipendente e pertanto non è necessario il possesso della partita IVA da parte di chi la esercita. L’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente, in linea di principio, comporta un trattamento tributario quasi identico a quello riservato a tali redditi, se si esclude il diritto alle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente.
Attività libero-professionale intramuraria (Alpi) Il medico riceverà una vera e propria busta paga. L’anno successivo riceverà dal committente il c.d. modello CUD (Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente), riassuntivo del trattamento fiscale cui è stato assoggettato il compenso percepito (decurtato a monte del 25% quale deduzione forfettaria delle spese sostenute dall’Azienda per l’attività intramuraria).
Imposte sui redditi – deduzioni e detrazioni L’IRPEF è l’imposta sui redditi dovuta dalle persone fisiche e si applica sul reddito complessivo percepito nell’anno dal soggetto (tra cui redditi degli immobili, da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, da impresa, redditi diversi, redditi da lavoro autonomo e d’impresa occasionali). È un’imposta che aumenta progressivamente con il crescere del reddito e si calcola applicando diverse aliquote % di imposta (che aumentano più che in proporzione all’aumentare del reddito) sulle quote aggiuntive di reddito, dette scaglioni.
Imposte sui redditi – deduzioni e detrazioni
Imposte sui redditi – deduzioni e detrazioni Le addizionali Irpef sono imposte sul reddito che vanno versate a Regioni e Comuni, per i quali, nell’anno di riferimento, risulta dovuta l’Irpef. Poiché la base imponibile per il calcolo delle addizionali è costituita dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef, se il contribuente non deve pagare l’Irpef, non deve versare alcuna addizionale. L’aliquota dell’addizionale regionale massima dell’1,4%. L’aliquota dell’addizionale comunale può essere stabilita dai Comuni fino allo 0,8%.
Imposte sui redditi – deduzioni e detrazioni Per determinare il reddito imponibile, è sufficiente sottrarre dal reddito complessivo gli oneri deducibili e la deduzione per l’abitazione principale. Una volta quantificato il reddito imponibile ai fini Irpef, si ottiene l’imposta (lorda) applicando a questo importo le aliquote fiscali. Una volta calcolata l’imposta lorda, si procede a sottrarre da essa le detrazioni (riduzione dell’imposta) per arrivare all’imposta netta (prelievo Irpef effettivo).
Imposte sui redditi – deduzioni e detrazioni
Imposte sui redditi – deduzioni Tra le principali spese deducibili rientrano: i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari, i contributi per la previdenza complementare e i premi e contributi versati alle forme pensionistiche individuali, oneri contributivi per gli addetti ai servizi domestici e familiari: fino all’importo di 1.549,37 euro, per la parte a carico del datore di lavoro.
Imposte sui redditi – detrazioni Le principali detrazioni d’imposta riconosciute sono: per familiari a carico per tipologia di reddito posseduto per spese sostenute
Imposte sui redditi – detrazioni PER I LAVORATORI DIPENDENTI Le detrazioni “base” (o teoriche) e le detrazioni effettive. Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell’anno (espresso in giorni), ma l’importo effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 euro. Se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva non può essere inferiore a 1.380 euro.
Imposte sui redditi – detrazioni Per beneficiare delle detrazioni per “tipo di reddito”, il lavoratore dipendente o collaboratore ha l’obbligo di presentare annualmente apposita richiesta al proprio datore di lavoro con la quale dichiarare di averne diritto. In sostanza, la dichiarazione non ha più effetto, come in passato, anche per i periodi d’imposta successivi, ma occorre presentarla ogni anno, anche quando non sono intervenute variazioni.
Imposte sui redditi – detrazioni
Imposte sui redditi – detrazioni PER I FAMILIARI A CARICO Le detrazioni vanno rapportate a mese e competono dal mese dell’anno in cui si verificano a quello in cui cessano le condizioni previste, indipendentemente dal numero esatto dei giorni. Per avere le detrazioni per carichi di famiglia in busta paga, i lavoratori dipendenti devono dichiarare annualmente al datore di lavoro di averne diritto e indicare il codice fiscale delle persone per le quali intendono usufruire delle detrazioni stesse.
Imposte sui redditi – detrazioni L’ammontare della detrazione spettante non è fisso, ma varia in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta. In sostanza, sono state stabilite detrazioni di base (o teoriche), ma l’importo effettivo diminuisce man mano che aumenta il reddito, fino ad annullarsi.
Imposte sui redditi – detrazioni figli e coniuge
Imposte sui redditi – detrazioni LE SPESE DETRAIBILI DALL’IRPEF A fronte di spese che hanno una particolare rilevanza sociale, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per gli interessi sul mutuo dell’abitazione o per gli studi, sono previste riduzioni dall’Irpef. Tra i principali oneri che danno diritto alla detrazione d’imposta del 19% troviamo:
Imposte sui redditi – detrazioni le spese sanitarie gli interessi passivi sui mutui destinati all’acquisto dell’abitazione principale le spese d’istruzione sostenute per la frequenza ai corsi di istruzione, perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso Università italiane o straniere, pubbliche o private i premi assicurativi: per le polizze stipulate entro il 2000, premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni; per i contratti stipulati dal 2001, rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%
CUD (Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente) Il Cud (Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente) è un documento che deve essere consegnato al lavoratore dipendente entro il 28 febbraio dal datore di lavoro, ed è relativo ai redditi che sono stati percepiti nell'anno precedente. Il datore di lavoro lo rilascia in duplice copia: una va conservata, l'altra va consegnata ad esempio al Caf (o altro professionista abilitato) per la dichiarazione dei redditi. Deve essere consegnato un Cud da ogni datore di lavoro (a meno di non far conguagliare tutto all'ultimo). Il Cud è diviso in quattro parti
CUD (Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente)
CUD (Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente) Punto 1: vanno indicati stipendi, mensilità aggiuntive, borse di studio, compensi derivanti da rapporti di collaborazione punto 2 vanno indicati i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente Le trattenute sono effettuate dal datore di lavoro per pagare sia l’imposta Irpef, sia le addizionali all’imposta Irpef a favore di regione e comune di residenza. Per il calcolo delle trattenute fiscali si tiene conto anche delle detrazioni d'imposta Irpef sia per il tipo di reddito (lavoro dipendente), sia per la presenza di familiari a carico.
CUD (Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente) Nel punto 3 va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di lavoro dipendente. Al punto 33 è indicata l’imposta lorda calcolata applicando le aliquote per scaglioni di reddito alla somma dei redditi evidenziati nei punti 1 e 2 della certificazione. Nel punto 34 va indicato l’importo totale delle detrazioni eventualmente spettanti per coniuge e familiari a carico Nel punto 39 va indicato l’importo della detrazione per lavoro dipendente eventualmente spettante
CUD (Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente) Con il CUD (o con la dichiarazione dei redditi) il contribuente può destinare una quota pari all’8 per mille dell’Irpef alle confessioni religiose o allo Stato per scopi di carattere sociale o umanitario. Inoltre è possibile destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef al sostegno: delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di associazioni e fondazioni che operano in particolari settori, delle attività sociali svolte dal Comune di residenza, al finanziamento della ricerca scientifica e dell’università al finanziamento della ricerca sanitaria. Queste scelte non aumentano le imposte da pagare, ma obbligano lo Stato a destinare alla finalità indicata una parte dell’Irpef riscossa.
Dichiarazioni dei redditi Il CUD potrebbe essere sufficiente alla giustificazione dei propri redditi davanti all’Erario, quando non si abbiano altri diversi redditi che obblighino alla dichiarazione dei redditi annuale. I lavoratori dipendenti (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il modello 730. Chi è in possesso di altre tipologie di reddito (tra cui, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA, determinati redditi “diversi”) non può utilizzare il modello 730 e deve presentare il modello UNICO Persone fisiche.
Dichiarazioni dei redditi Modello 730 Attraverso il modello 730 è possibile dichiarare esclusivamente i seguenti redditi: • redditi di lavoro dipendente; • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; • redditi dei terreni e dei fabbricati; • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA; • alcuni dei redditi “diversi”.
Dichiarazioni dei redditi Modello 730 (caso particolare) Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi nell’anno 2009 ha posseduto: un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale, non superiore a euro 4.800,00 nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (es. compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente).
Dichiarazioni dei redditi termini e le modalità di presentazione del Modello 730
Dichiarazioni dei redditi Modello UNICO Deve presentare la dichiarazione dei redditi attraverso il modello UNICO chi non può ricorrere al modello 730 e deve dichiarare il possesso di uno o più dei seguenti redditi: • redditi terreni e fabbricati; • redditi di capitale; • redditi di lavoro dipendente; • redditi di lavoro autonomo; • redditi di impresa; • redditi diversi.
Dichiarazioni dei redditi Modello UNICO Sono sempre tenuti a utilizzare il modello UNICO i contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (imprenditori ed esercenti arti e professioni). Ad eccezione di casi particolari, tutti i contribuenti persone fisiche sono obbligati alla presentazione telematica del Modello, tramite intermediario o direttamente, all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 settembre.
Dichiarazioni dei redditi Modello UNICO
Dichiarazioni dei redditi Modello UNICO Per stabilire se è dovuto il versamento dell’acconto Irpef per l’anno x, occorre controllare se vi era imposta a debito nella dichiarazione relativa all’anno x-1. In caso affermativo, occorre versare un acconto pari al 99% del suo ammontare, normalmente in due rate: – la prima, nella misura del 40%, entro il 16 giugno, o entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%; – la seconda, nella restante misura del 60%, entro il 30 novembre.
Dichiarazioni dei redditi Modello UNICO Per l’addizionale comunale è dovuto anche un acconto per l’anno successivo nella misura del 30%, calcolato sull’addizionale dovuta sull’imponibile dell’anno precedente. I versamenti a saldo risultanti dalla dichiarazione dell’anno x-1 vanno eseguiti insieme a quelli relativi al primo acconto (16 giugno/luglio).
Dichiarazioni dei redditi Pagamento delle imposte CUD Per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, le imposte (IRPEF e addizionali regionale e comunale all’Irpef) vengono determinate dai sostituti d’imposta (datore di lavoro) all’atto dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a tali redditi.
Dichiarazioni dei redditi Pagamento delle imposte 730 Per chi utilizza il modello 730, la determinazione delle imposte avviene in sede di dichiarazione dei redditi. Qualora dal calcolo delle imposte emerga un credito, si ottiene l’eventuale rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga, a partire dal mese di luglio; se sono dovute delle somme, invece, queste sono trattenute direttamente dalla retribuzione (a partire sempre dal mese di luglio).
Dichiarazioni dei redditi Pagamento delle imposte UNICO Per chi utilizza il modello UNICO, la determinazione delle imposte avviene in sede di dichiarazione dei redditi. Il versamento deve essere effettuato direttamente all’ente interessato mediante il modello F24, che si può pagare in via telematica oppure recandosi ad uno sportello bancario o postale.
Dichiarazioni dei redditi Pagamento delle imposte Il modello è definito “unificato” poiché permette al contribuente di effettuare con un’unica operazione il pagamento delle somme dovute, compensando il versamento di importi a debito con eventuali crediti. Si possono compensare gli importi a credito fino ad annullare gli importi a debito (F4 con saldo ZERO) I crediti eventualmente eccedenti potranno essere compensati in occasione dei pagamenti successivi, o chiesti a rimborso.
Dichiarazioni dei redditi Pagamento delle imposte RATEAZIONE È possibile versare le somme dovute a saldo e quale primo acconto (ad eccezione quindi dell’acconto di novembre) anche a rate mensili. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, nella misura del 4 per cento annuo (0,33% mensile). In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
Dichiarazioni dei redditi Pagamento delle imposte Imposta a credito Quando dalla dichiarazione dei redditi risulta un credito e nella compilazione del modello Unico il contribuente ha indicato di voler avere il rimborso (la scelta alternativa sarebbe quella del riporto del credito all’anno successivo o la compensazione del credito con altri tributi da versare), l’Agenzia delle Entrate, eseguiti i normali controlli, provvede a rimborsare la somma spettante, secondo diverse modalità in base alle preferenze espresse dal contribuente e all’importo da pagare.
Medici in formazione specialistica Aspetti fiscali marcella_milillo@hotmail.com