LA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI (Titolo V Parte IV) Confindustria, 9 maggio 2006
I criteri direttivi specifici di delega Definizione degli obiettivi di bonifica (CSR - Concentrazione Soglia di Rischio) attraverso la valutazione dei rischi sanitari ed ambientali connessi agli usi previsti dai siti stessi, tenendo conto dell’approccio tabellare (CSC – Concentrazione Soglia di Contaminazione) Trattamento differenziato per siti in esercizio e siti dismessi: possibilità di attuare un intervento di messa in sicurezza operativa (contenimento della contaminazione all’interno del sito con monitoraggio delle matrici ambientali e bonifica a dismissione dell’attività) CSC Caratterizzazione E analisi di rischio CSR MONITORAGGIO AZIONI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO Sito potenzialmente contaminato Se > CSR Sito contaminato Se < CSR Sito non contaminato
Le 3 tipologie di Messa in sicurezza Messa in sicurezza d’emergenza: ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza: concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute; presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda; contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli; pericolo di incendi ed esplosioni. Messa in sicurezza operativa: interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria in siti con attività in esercizio, in attesa di ulteriori interventi da realizzarsi alla cessazione dell’attività; devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio. Messa in sicurezza permanente: l’insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti; devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d’uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;
Le nuove disposizioni Titolo V della Parte IV: artt. 239 - 253 Titolo VI: Sanzioni (art. 257) Abrogazione di norme (art. 264 c. 1, lett. i) Disposizioni transitorie (art. 265 c. 3 e 4) ABROGAZIONI Rifiuti (264): Decreto Ronchi 22/97 Bonifiche: (art. 17 del D.Lgs. 22/97, DM 471/99) Art. 264 c. 1 lettera i):“ il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto; “ Provvedimenti attuativi: regolamento aree agricole (241 c. 1); individuazione siti di interesse nazionale (252 c. 2), perimetrazione dell’ex discarica di Strillaie (252 c. 9), incentivazione nuove tecnologie di bonifica (265 c. 3)
BONIFICA DI SITI CONTAMINATI (artt. 239-253; 257) TITOLO V DM 471/99 PRINCIPI E CAMPO DI APPLICAZIONE Articolo 239 1 DEFINIZIONI Articolo 240 2 REGOLAMENTO AREE AGRICOLE Articolo 241 17 D.Lgs. 22/97 c. 15 PROCEDURE OPERATIVE ED AMMINISTRATIVE Articolo 242 7, 10 ACQUE DI FALDA Articolo 243 ORDINANZE Articolo 244 8 OBBLIGHI DI INTERVENTO E DI NOTIFICA DA PARTE DEI SOGGETTI NON RESPONSABILI DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE Articolo 245 9 ACCORDI DI PROGRAMMA Articolo 246 9 c. 4, 5, 6 SITI SOGGETTI A SEQUESTRO Articolo 247 17 D.Lgs. 22/97 c. 11 bis CONTROLLI Articolo 248 12 AREE CONTAMINATE DI RIDOTTE DIMENSIONI Articolo 249 13 BONIFICA DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE Articolo 250 14 CENSIMENTO ED ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE Articolo 251 17 SITI DI INTERESSE NAZIONALE Articolo 252 15 ONERI REALI E PRIVILEGI SPECIALI Articolo 253 17 D.Lgs. 22/97 c. 10, 11 BONIFICA DEI SITI (TITOLO VI) Articolo 257 51 bis D.Lgs. 22/97
Le principali novità MS emergenza solo in particolari condizioni: (art. 240 c. 1 lett. m e t) Comunicazione secondo le modalità prevista dal danno anche al Prefetto (art. 242 e 304) con tutti gli aspetti pertinenti della situazione (le generalità dell’operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire) Autocertificazione (art. 242 co.2): chiude il procedimento in caso di notifica e non superamento delle CSC Competenze: parzialmente variate. Approvazione dei progetti di competenza dalla Regione (art. 242). Siti di interesse nazionale restano di competenza del Ministero Ambiente ma è eliminato il concerto con Ministero Attività Produttive e Salute (art. 252) Trattamento acque di falda emunte nelle operazioni di bonifica (art. 243): si applicano i limiti di scarico in acque superficiali Sanzioni (art. 257): sanzionato il reato di inquinamento (nel decreto Ronchi era prevista anche la fattispecie di “pericolo concreto e attuale”). Prevista una condizione di non punibilità per i reati ambientali connessi alla situazione di contaminazione in caso di bonifica. Transitorio (art. 265): possibilità, su richiesta dell’operatore, di rimodulare gli obiettivi di bonifica già autorizzati entro 6 mesi dall’entrata in vigore del codice
La procedura ordinaria (art. 242) Comma 1 Evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito ovvero Contaminazione storiche con rischio di aggravamento della situazione Comma 2 Autocertificazione Comma 3 IMMEDIATA (?) Piano della caratterizzazione IL RESPONSABILE DELL’INQUINAMENTO Mette in opera le misure di prevenzione e ne dà immediata comunicazione a Comune, Provincia, Regione e Prefetto ENTRO 24 H Svolge l’indagine preliminare e se < CSC, provvede al ripristino e ne dà notizia al Comune e la Provincia con autocertificazione. ENTRO 48 H > CSC né da immediata notizia al Comune e alla Regione con le misure di prevenzione e messa in sicurezza d’emergenza. Presenta alla Regione il piano della caratterizzazione ENTRO 30 gg Verifica e controllo da parte dell’autorità competente ENTRO 15 gg LA REGIONE, convocata la CdS, autorizza il piano ENTRO 30 gg
analisi di rischio Comma 4 Documento di La CONFERENZA di SERVIZI, convocata dalla REGIONE, approva il documento di AdR ENTRO 60 gg Con l’approvazione del doc. AdR, si dichiara concluso positivamente il procedimento. La CdS può prescrivere un piano di monitoraggio La REGIONE, sentita la provincia, approva il piano di monitoraggio ENTRO 30 gg La REGIONE, sentito il parere del Comune e della Provincia mediante CdS e sentito il responsabile, approva il progetto IL RESPONSABILE DELL’INQUINAMENTO Presenta alla Regione i risultati dell’analisi di rischio (criteri in All. 1) ENTRO 180 gg < CSR Invia alla Provincia e alla Regione un piano di monitoraggio ENTRO 60 gg > CSR Sottopone alla Regione il progetto operativo degli interventi (bonifica, messa in sicurezza operativa o permanente) Comma 4 Documento di analisi di rischio Commi 5 e 6 Piano di monitoraggio Comma 7 Progetto operativo