IMU 2012 COMUNE DI MONTIGNOSO Ufficio Tributi Tel. 0585/8271222 Fax 0585/821541 Email:andrea.edifizi@comune.montignoso.ms.it
che non rientrano nelle successive aliquote IMU 2012 ALIQUOTA DI BASE 1,06 PER CENTO (10,6 per mille) Da applicare a tutti gli immobili ed aree edificabili, che non rientrano nelle successive aliquote
IMU 2012 ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 0,40 PER CENTO (4,0 per mille) Per ABITAZIONE PRINCIPALE si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare “ 1 ”, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono considerate come abitazioni principali anche: - l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. l’unita immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’AIRE a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate . le abitazioni di proprietà di Cooperative Edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. gli alloggi di proprietà I.A.C.P. Sono considerate PERTINENZE dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di “ 1 ” unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate – quindi massimo 1 C/2 + 1 C/6 + 1 C/7
IMU 2012 DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE € 200 detrazione di base detrazione di € 200 fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e non per la percentuale di possesso (esempio : abitazione principale per n. 4 persone, che debbono essere comunque titolari di una quota di proprietà o diritto di godimento dell’immobile, la detrazione di € 200 va divisa per 4, € 50 ciascuno) € 50 maggiorazione detrazione per figli Maggiorazione detrazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni (limite di applicazione il compimento del 26° anno di età) purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base (esempio : 2 coniugi con 1 figlio minore di anni 26, residente e dimorante nella stessa abitazione principale, maggiorazione della detrazione di base pari ad € 25 per ciascuno coniuge). NON SI APPLICA PER GLI ALLOGGI I.A.C.P. E ABITAZIONI DI PROPRIETA’ DI COOP. EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISA ADIBITE AD ABITAZIONEPRINCIPALE DAI SOCI ASSEGNATARI
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE IMU 2012 ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE OPZIONE 1 VERSAMENTO IN 2 RATE prima rata “1/2” entro 16 giugno – seconda rata a conguaglio entro 16 dicembre OPZIONE 2 VERSAMENTO IN 3 RATE prima rata “1/3” entro 16 giugno – seconda rata “1/3” entro 16 settembre – terza rata a conguaglio entro 16 dicembre Il calcolo dell’imposta “IMU” per le RATE DI ACCONTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE dovrà essere effettuato obbligatoriamente sull’aliquota stabilita dallo Stato pari al 0,40 per cento (4 per mille) indipendentemente che il Comune abbia deliberato aliquote diverse o non le abbia deliberate..
ALTRI IMMOBILI ed AREE FABBRICABILI IMU 2012 ALTRI IMMOBILI ed AREE FABBRICABILI NON VI SONO ALTRE OPZIONI DI VERSAMENTO VERSAMENTO IN 2 RATE prima rata “1/2” entro 16 giugno – seconda rata a conguaglio entro 16 dicembre Il calcolo dell’imposta “IMU” per la RATA DI ACCONTO SU ALTRI IMMOBILI ED AREE FABBRICABILI dovrà essere effettuato obbligatoriamente sull’aliquota stabilita dallo Stato pari al 0,76 per cento (7,6 per mille) indipendentemente che il Comune abbia deliberato aliquote diverse o non le abbia deliberate..
Gruppo A (escluso A/10) e cat. C/2 – C/6 – C/7 IMU 2012 RENDITA CATASTALE RIVALUTAZIONE DEL 5% BASE IMPONIBILE CALCOLO IMU Prendere la Rendita Catastale riportata nella Visura Catastale Aggiornata esempio : R.C. € 500 Rivalutare la rendita catastale del 5 % esempio : R.C. € 500 calcolo da effettuare (500x5/100)+500 = 525 La base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata per i moltiplicatori sotto indicati 525 x 160 = 84.000 Il calcolo IMU si effettua moltiplicando la Base Imponibile per l’Aliquota IMU Esempio : Aliquota 0,76 per cento 84.000 x 0,0076 = 638,40 IMU dovuta € 638,40 (l’IMU dovuta va poi divisa in quota stato e quota comune, come da codici F24 riportati in seguito) MOLTIPLICATORI Gruppo A (escluso A/10) e cat. C/2 – C/6 – C/7 Gruppo B e cat. C/3 – C/4 – C/5 Cat. A/10 Cat. C/1 Gruppo D escluso D/5 Cat. D/5 X 160 X 140 X 80 X 55 X 60
IMU 2012 DICHIARAZIONI IMU Entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012. PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE Nella misura massima di 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2- C/6 - C/7 Sono inoltre considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell’abitazione principale. In presenza di più di 1 unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, il contribuente ha l’obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, e comunque entro il 30/09/2012, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della/e unità immobiliare/i da considerare pertinenza dell'abitazione principale. Le altre unità immobiliari saranno assoggettate al pagamento dell'imposta con aliquota di base.
CODICI TRIBUTO PER MODELLO F24 CODICE COMUNE DI MONTIGNOSO F679 IMU 2012 CODICI TRIBUTO PER MODELLO F24 CODICE COMUNE DI MONTIGNOSO F679 CODICE TRIBUTO DESCRIZIONE COMUNE STATO IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7. D.L.201/2011 3912 - IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale 3913 IMU - imposta municipale propria per terreni 3914 3915 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili 3916 3917 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati 3918 3919
Ipotesi del versamento in TRE rate Ipotesi del versamento in DUE rate IMU 2012 PER I VERSAMENTI RELATIVI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE IL CONTRIBUENTE NEL MODELLO F24 DOVRÀ COMPILARE ANCHE IL CAMPO RATEAZIONE/MESE RIF. NEL MODO DI SEGUITO RIPORTATO: Ipotesi del versamento in TRE rate Acconto IMU per l’abitazione principale versato entro il 18 giugno (33% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione): barrare la casella “Acc.” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare 0102 (pagamento della prima rata) Acconto IMU per l’abitazione principale versato entro il 17 settembre (33% dell’imposta seconda rata calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione): indicare 0202 (pagamento della seconda rata) Saldo versato entro il 17 dicembre: barrare la casella “Saldo” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare 0101 Ipotesi del versamento in DUE rate Acconto IMU per l’abitazione principale versato entro il 18 giugno (50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione): (0101 significa “pagamento dell’acconto in unica soluzione”)
IMU 2012 CONCESSIONI IN USO GRATUITO Aliquota 0,76 per cento Si applica agli immobili concessi ad uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado. Con obbligo di Comunicazione al Comune di Montignoso entro il 31 Dicembre 2012 su apposito stampato predisposto dall’Ufficio Tributi.
IMU 2012 AFFITTI CON CONTRATTO CONCORDATO Aliquota 0,86 per cento Si applica agli immobili locati mediante stipula di un contratto concordato (Art. 2 comma 3 Legge 43/1998). Con obbligo di Comunicazione al Comune di Montignoso entro il 31 Dicembre 2012 su apposito stampato predisposto dall’Ufficio Tributi.
IMU 2012 Categoria Catastale C1 Negozi e Botteghe C3 Lab. Arti e Mestieri D1 Opifici D2 Alberghi e Pensioni D7 Fabb. Vari a Scopo Ind. D8 Fabb. Vari a Scopo Comm D10 Edifici Attività Agricola Aliquota 0,90 per cento Si applica agli immobili inclusi nelle categorie catastali di fianco riportate.
IMU 2012 ALIQUOTA DELLO 0,2 PER CENTO ESENTI FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE ALIQUOTA DELLO 0,2 PER CENTO ESENTI nei comuni classificati montani o parzialmente montani ISTAT ESENZIONE FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE COMUNI MONTANI E PAZIALMENTE MONTANI - Art.9, comma 8 D Lgs 23/2011 - CONVERSIONE DL 16/2012 NOTA BENE Il Comune di Montignoso è un comune Parzialmente Montano
IMU 2012 TERRENI AGRICOLI ESENTI nelle aree montane o di collina CIRCOLARE N.9/93 ESENZIONE TERRENI AGRICOLI ELENCO COMUNI AREE MONTANE O COLLINARI ESENZIONE TERRENI AGRICOLI AREE MONTANE O COLLINARI - ART.7 - COMMA 1 - LETTERA h) D-Lgs 504/92 NOTA BENE Il Comune di Montignoso è un comune Parzialmente Montano
IMU 2012 ABITAZIONE PRINCIPALE COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI ALIQUOTA 0,40 PER CENTO le abitazioni principali e pertinenze dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli sono soggette all’imposta “IMU” come una qualsiasi altra civile abitazione, applicando aliquota ridotta e detrazioni. Codice tributo 3912
IMU 2012 AREE FABBRICABILI SU CUI I COLTIVATORI DIRETTI E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI ESERCITANO L’ATTIVITÀ DIRETTA ALLA COLTIVAZIONE DEL FONDO POSSIBILE ASSIMILAZIONE A TERRENI AGRICOLI Necessaria specifica richiesta e dimostrazione permanenza requisiti Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l’assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l’utilizzazione agro-silvo-pastorale;
IMU 2012 FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO ALIQUOTA 1,06 PER CENTO RIDUZIONE DEL 50% fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 codice tributo comune 3918 codice tributo stato 3919 FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione (vedi caratteristiche di fatiscenza stabilite da regolamento)
IMU 2012 COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA ALIQUOTA 0,40 PER CENTO DETRAZIONE € 200 per tali immobili non si applica la riserva della quota a favore dello stato. Pertanto va applicata l’aliquota di base e la sola detrazione di € 200 (qualora vi sia anche residenza e dimora abituale). La quota di imposta residua va versata a favore del Comune codice tributo comune 3918 ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (ex IACP ora ATER) per tali immobili non si applica la riserva della quota a favore dello stato. Pertanto va applicata l’aliquota di base e la sola detrazione di € 200 (qualora vi sia anche residenza e dimora abituale).. La quota di imposta residua va versata a favore del Comune
IMU 2012 Cittadini Italiani NON Residenti nel Territorio dello Stato “AIRE” ALIQUOTA 0,40 PER CENTO Assimilata ad abitazione principale con delibera comunale aliquota 0,40 con detrazioni - va applicata l’aliquota per abitazione principale e relative pertinenze e detrazione di legge – Pertanto, non essendo dovuta la quota stato, in funzione del chiarimento di cui alla circolare MEF n. 3/DF del 18 maggio 2012, va applicata l’aliquota per abitazione principale e relative pertinenze e detrazione di legge. La quota di imposta residua, qualora presente, va versata a favore del Comune. codice tributo comune 3912
IMU 2012 FABBRICATI SENZA RENDITA CATASTALE ALIQUOTA 1,06 PER CENTO (valore di ricostruzione ragguagliato come area edificabile) ALIQUOTA 1,06 PER CENTO per le categorie catastali F/2, F/3 – F/4 in zona agricola e rurale, F/4 in qualsiasi zona omogenea del PRG , e fabbricati censiti al N.C.T. con qualità “Ente Urbano” per i quali è stato effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, il valore venale in comune commercio per l’anno 2012, inteso come valore di ricostruzione e quindi potenziale edificatorio, è stabilito in €/mq. (vedi valore delibera comunale), da utilizzare ai fini del calcolo dell’Imposta Municipale Propria “IMU”, da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell’area di “sedime” (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata a sua volta per il numero dei piani. codice tributo comune 3916 codice tributo stato 3917
IMU 2012 FABBRICATI IN RISTRUTTURAZIONE CON RENDITA CATASTALE (valore di ricostruzione ragguagliato come area edificabile) ALIQUOTA 1,06 PER CENTO INTERVENTI EDILIZI Nel caso di interventi edilizi di cui all’art. 31 della L. 457/78, lett.c-d-e (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica), l’IMU dovrà essere pagata anziché sulla rendita catastale, sul valore “commerciale” dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato. codice tributo comune 3916 codice tributo stato 3917