La Finanziaria 2007 Riccardo Petrignani Art. 1, commi da 736 a 740 OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO Legge 27.12.2006 n. 296, pubblicata sulla G.U. n. 299 del.

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La Finanziaria 2007 Riccardo Petrignani Art. 1, commi da 736 a 740 OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO Legge n. 296, pubblicata sulla G.U. n. 299 del , supplemento ordinario n Le operazioni di gestione del debito con lutilizzo di strumenti derivati, da parte delle Regioni e degli Enti di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, devono assicurare: la riduzione del costo finale del debito; la riduzione dellesposizione ai rischi del mercato. Gli Enti possono concludere tali operazioni solo in corrispondenza di passività effettivamente dovute, prestando attenzione al contenimento dei rischi di credito assunti.

La Finanziaria 2007 Riccardo Petrignani Art. 1, commi da 736 a 740 OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO Legge n. 296, pubblicata sulla G.U. n. 299 del , supplemento ordinario n Dal , gli enti interessati devono trasmettere, prima della sottoscrizione, i contratti di operazione di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati al Ministero dellEconomia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro. La trasmissione è elemento costitutivo di efficacia dei contratti. In caso di violazione dellobbligo deve essere inviata una comunicazione alla Corte dei Conti per ladozione dei provvedimenti di sua competenza.

La Finanziaria 2007 Riccardo Petrignani Art. 1, commi da 736 a 740 OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO Legge n. 296, pubblicata sulla G.U. n. 299 del , supplemento ordinario n Gli Enti tenuti alle comunicazioni sullindebitamento previste dallart. 41 della Legge 448/2001 devono conservare per almeno 5 anni gli elenchi aggiornati contenenti i dati di tutte le operazioni finanziarie e di indebitamento effettuate. Lorgano di revisione dellEnte vigila sulla corretta e tempestiva osservanza della norma.

La Finanziaria 2007 Riccardo Petrignani Art. 1, commi da 736 a 740 OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO Legge n. 296, pubblicata sulla G.U. n. 299 del , supplemento ordinario n Dal tra le operazioni che costituiscono indebitamento sono comprese anche le operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti lEnte assume in via diretta o indiretta nuove obbligazioni anche a mezzo di ristrutturazione dei piani di ammortamento. Dal , costituiscono indebitamento anche le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrate collegati a una attività patrimoniale preesistente.

La Finanziaria 2007 Riccardo Petrignani Art. 1, commi da 907 a 914 LEASING Legge n. 296, pubblicata sulla G.U. n. 299 del , supplemento ordinario n E consentito ai committenti, tenuti allapplicazione del codice dei contratti pubblici per la realizzazione, lacquisizione e il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, ricorrere anche a contratti di locazione finanziaria.

La Finanziaria 2007 Riccardo Petrignani Art. 1, commi da 907 a 914 LEASING Legge n. 296, pubblicata sulla G.U. n. 299 del , supplemento ordinario n Il bando (ferme restando le indicazioni previste dal codice di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) dovrà indicare: i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico- realizzativi ed organizzativi di partecipazione; le caratteristiche tecniche ed estetiche dellopera; i costi, i tempi e le garanzie delloperazione; i parametri di valutazione tecnica ed economico- finanziaria dellofferta economicamente più vantaggiosa. Lofferente può essere anche unassociazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore.