Il Presidente della Repubblica
Capo dello Stato e forma di governo Nei sistemi parlamentari il Capo dello Stato è un organo di non facile definizione: può assumere ruoli politico-costituzionali differenti, che oscillano tra i due estremi dell'organo di garanzia costituzionale e all’organo governante. la forma di governo parlamentare è nata, attraverso una lenta evoluzione, dai ceppo della monarchia costituzionale. Quest'ultima si caratterizzava per l'equilibrio tra due centri di potere - il Re ed il Parlamento - tra cui si ripartiva l'esercizio dei poteri sovrani. Il Capo dello Stato,
dell'organo di garanzia costituzionale Secondo la prima prospettiva, il Presidente della Repubblica (o il Re nelle monarchie parlamentari) dovrebbe restare rigorosamente estraneo alle scelte che riguardano l'indirizzo politico i suoi poteri dovrebbero servire a garantire il corretto funzionamento del sistema costituzionale
organo governante amplia la sfera di intervento del Presidente della Repubblica che, tutte le volte in cui la politica dei partiti non sa trovare una soluzione ai grandi problemi (formazione dei Governi, ricorso ad elezioni anticipate, ecc.), dovrebbe assumere il ruolo di decisore politico di ultima istanza.
Il Presidente della Repubblica nella forma di governo italiana Innanzitutto occorre considerare il ruolo che quest'organo è chiamato a svolgere nella nostra forma di governo di tipo parlamentare
Ma, la Costituzione non dice quale deve essere il complessivo ruolo del Presidente della Repubblica. Essa, infatti, si limita: a fissare alcune caratteristiche dell'organo, e cioè l'ampia rappresentatività che deriva dalle modalità di elezione che lo sganciano dalla maggioranza; ad attribuirgli alcuni poteri, di cui i più rilevanti sono nominare il Presidente del Consiglio, sciogliere anticipatamente il Parlamento, rinviare le leggi, nominare ad alcune alte cariche, ecc.; e) a porre alcuni sicuri limiti all'esercizio degli stessi poteri, che consistono principalmente nell'obbligo che i suoi atti siano controfirmati (art. 89) dal Governo (che esercita così un controllo sull'attività del Capo dello Stato, il quale perciò non può « in totale contrapposizione al Governo ed alla maggioranza) e nella necessità che il ( «governo dopo la sua nomina si presenti in Parlamento per ottenere la fiducia (art. 94), impedendo così la formazione di "Governi presidenziali", nominati dal Capo dello Stato contro il Parlamento; a sancire e garantire la sua irresponsabilità politica (art. 89).
Perciò i poteri del Capo dello Stato sono "a fisarmonica", … si espandono in certe fasi politiche e si contraggono in altre. Tutto ciò, ancor più delle caratteristiche umane delle singole persone che hanno rivestito la carica, può spiegare il differente grado di "interventismo" nella vita politico-costituzionale dei vari Presidenti. Dall'immagine del garante-imparziale di Einaudi, a quella del tutore attivo di un certo assetto della forma di governo di Scalfaro
L'elezione del Presidente della Repubblica Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune , integrato dai delegati regionali eletti dai rispettivi Consigli (tre per ogni Regione, ad eccezione della Val d'Aosta che ne ha uno solo), in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze (art. 83.1 Cost.). La presenza dei delegati regionali dovrebbe rafforzare la caratterizzazione del Presidente della Repubblica come "rappresentante dell'unità nazionale" (art. 87 Cost.). I requisiti per essere eletto Presidente della Repubblica sono indicati dall'art. 84 Cost.: la cittadinanza italiana, il compimento del cinquantesimo anno di età ed il godimento dei diritti civili e politici. Inoltre, la Costituzione dispone espressamente l'incompatibilità dell'ufficio di Presidente della Repubblica con qualsiasi altra carica. All'elezione si procede per iniziativa del Presidente della Camera che, 30 giorni prima della scadenza del mandato presidenziale, convoca il Parlamento in seduta comune e i delegati regionali per l'elezione del nuovo Presidente (art. 85.2). Analoga iniziativa è assunta dal Presidente della Camera entro 15 giorni, nelle ipotesi di impedimento permanente, di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica (art. 86.2). Nel caso in cui le Camere siano sciolte, o se manchino meno di tre mesi
requisiti L'elezione del Presidente della Repubblica avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea; dopo il terzo scrutinio, è richiesta solo la maggioranza assoluta, cioè il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto al voto. Il quorum elevato dovrebbe servire a evitare che il Presidente sia espressione della sola maggioranza politica prima di essere immesso nell'esercizio delle sue funzioni, presta giuramento di fedeltà di fronte al Parlamento in seduta comune
Il mandato presidenziale decorre dalla data del giuramento e dura per un periodo di sette anni. La cessazione dalla carica presidenziale avviene per: conclusione del mandato (la prassi politica ha sempre escluso la possibilità di rielezione del Presidente della Repubblica, anche se manca un esplicito divieto costituzionale); morte; impedimento permanente; dimissioni; decadenza per effetto della perdita di uno dei requisiti di eleggibilità; destituzione, disposta per effetto alla sentenza di condanna pronunciata dalla Corte costituzionale per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione Nei casi di dimissioni, scadenza naturale del mandato, impedimento permanente, il Presidente della Repubblica diviene di diritto senatore a vita, a meno che non vi rinunci .
La controfirma ministeriale La Costituzione stabilisce che "nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai Ministri proponenti che ne assumono la responsabilità" ed aggiunge che "gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri" (art. 89). La controfirma è, quindi, la firma apposta da un membro del Governo sull'atto adottato e sottoscritto dal Presidente della Repubblica; essa è requisito di validità dell'atto e la sua apposizione rende irresponsabile il Presidente per l'atto adottato, trasferendo la relativa responsabilità in capo al Governo.
Gli atti del presidente atti che sono formalmente adottati dal Capo dello Stato, anche se il loro contenuto è deciso sostanzialmente dal Governo (ed. atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi); (b) gli atti che non solo sono adottati formalmente dal Presidente della Repubblica, ma i cui contenuti sono sostanzialmente decisi dallo stesso Presidente (ed. atti formalmente e sostanzialmente presidenziali); (e) gli atti formalmente adottati dal Presidente della Repubblica, il cui contenuto è deciso dall'accordo tra Presidente della Repubblica e Governo (ed. atti complessi eguali).
La soluzione delle crisi di Governo: nomina del Presidente del Consiglio Per la soluzione delle crisi di Governo, il Capo dello Stato dispone di due poteri: il potere di nomina del Presidente del Consiglio (art. 92), ed il potere di sciogliere anticipatamente il Parlamento, senza aspettare la fine naturale della legislatura (art. 88). La rilevanza che essi assumono nel funzionamento concreto della forma di governo varia considerevolmente a seconda degli equilibri politico-istituzionali che si affermano. Nel parlamentarismo maggioritario, l'atto presidenziale di nomina del Premier e l'atto di scioglimento del Parlamento costituiscono una ratifica di decisioni sostanziali prese da altri: nella prima ipotesi, è il corpo elettorale che sostanzialmente sceglie la maggioranza; nella seconda ipotesi, è il Governo che propone lo scioglimento. Viceversa, nei sistemi parlamentari in cui maggioranze e Governi si formano dopo le elezioni, attraverso accordi tra i partiti, senza l'intervento del corpo elettorale, e con possibilità di mutamenti di Governi e persino di maggioranze nel corso della legislatura, i poteri presidenziali di nomina del Presidente del Consiglio e di scioglimento anticipato assumono una funzione politico-costituzionale diversa. In questi sistemi il problema cruciale è quello di fare in modo che si formino le maggioranze; che queste siano capaci di esprimere un Governo e che questo abbia un certo grado di stabilità.
La funzione di intermediazione politica dal diritto costituzionale: La Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica la nomina del Presidente del Consiglio, ma al contempo precisa che il Governo entro dieci giorni dalla sua formazione deve presentarsi alle Camere per ottenere la fiducia. Quest'ultimo vincolo esclude che il Capo dello Stato possa nominare "suoi" Governi, anche contro la volontà del Parlamento.
La funzione di intermediazione politica dal sistema politico: Il sistema politico pluripartitico con coalizioni post-elettorali, tipico di una gran parte dell'esperienza italiana, faceva sì che il Governo potesse formarsi attraverso laboriose trattative Ira i partiti fra cui si costruivano delicati equilibri.
La soluzione delle crisi: lo scioglimento anticipato del Parlamento il potere di scioglimento anticipato del Parlamento. Se ci limitiamo a leggere la disposizione costituzionale sullo scioglimento anticipato (art. 88), vediamo che: il Capo dello Stato può sciogliere entrambe le Camere o anche una sola di esse; prima di sciogliere le Camere deve sentire i loro Presidenti, che esprimono perciò un parere al riguardo, ritenuto unanimemente obbligatorio ma non vincolante il potere di scioglimento anticipato non può essere esercitato negli ultimi sei mesi del mandato presidenziale, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura (si parla a proposito di semestre bianco).
SCIOGLIMENTI ANTICIPATI E DURATA DELLE LEGISLATURE Legislatura Periodo Durata Quinta legislatura 1968-1972 4 anni Sesta legislatura 1972-1976 Settima legislatura 1976-1979 3 anni Ottava legislatura 1979-1983 Nona legislatura 1983-1987 Decima legislatura 1987-1992 4 anni e 10 mesi Undicesima legislatura 1992-1994 2 anni Dodicesima legislatura 1994-1996 Tredicesima legislatura 1996-2001 5 anni Quattordicesima legislatura 2001-2006 Quindicesima legislatura 2006-2008 Sedicesima legislatura 2008-
Ci sono varie classificazioni dei poteri del presidente La necessità di descrivere, seppur in modo sintetico, i numerosi poteri presidenziali enumerati in Costituzione, comporta la necessità di raggrupparli secondo uno dei possibili criteri adottabili: quello rappresentato dalla natura del potere esercitato, quello della appartenenza sostanziale del potere al Presidente o ad altro organo, quello della incidenza del potere sul funzionamento dei vari organi costituzionali o di rilievo costituzionale;
Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali Gli atti formalmente e sostanzialmente presidenziali sono i seguenti: a) gli atti di nomina, cioè gli atti con i quali il Presidente della Repubblica nomina: - cinque senatori a vita (art. 59.2 Cost).; -un terzo dei giudici costituzionali (art. 135.1 Cost.). b) il rinvio delle leggi. Il Presidente della Repubblica con un messaggio motivato può rinviare una legge alle Camere
Atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi Gli atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi sono i seguenti: a) emanazione degli atti governativi aventi valore di legge, e cioè dei decreti-legge e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti del Governo e) la promulgazione della legge è attribuita al Capo dello Stato, d) la ratifica dei trattati internazionali e) la concessione della grazia e la commutazione delle pene (art. 87 Cost.),
Ci sono varie classificazioni dei poteri del presidente rispetto al Parlamento rispetto al corpo elettorale rispetto al Governo rispetto alla magistratura rispetto alla Corte costituzionale
I requisiti per l'elezione. Secondo le disposizioni dell'art. 84 Cost., può essere eletto alla carica di Presidente della Repubblica italiana ogni cittadino in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; compimento dei cinquanta anni; godimento dei diritti civili e politici.
In Europa L'elezione del Presidente a opera del Parlamento caratterizza le repubbliche parlamentari (oltre all'Italia: Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria); un caso particolare è quello della Germania, dove il Presidente viene eletto da un'assemblea federale composta dai deputati e da membri eletti dai Parlamenti dei Lànder. In Bulgaria e Romania, anch'esse repubbliche parlamentari, il Capo dello Stato è invece eletto direttamente dal popolo.
nelle forme di governo semipresidenziali Anche nelle forme di governo semipresidenziali si ha l'elezione diretta del Capo dello Stato da parte dei cittadini. Generalmente il sistema elettorale adottato è quello a doppio turno con ballottaggio [Austria, Finlandia, Francia, Lituania, Polonia, Portogallo); in questo caso, nel secondo turno di elezione, i cittadini sono chiamati a scegliere tra i due candidati che hanno ottenuto maggiori consensi nel primo turno. In Slovenia è previsto il sistema maggioritario a turno unico.
Capo dello Stato e altri organi che fanno parte del potere esecutivo. Solo, infatti, tenendo presente come quest'organo si colloca attualmente nel complessivo quadro costituzionale può evitarsi il rischio di ricostruzioni anche fortemente inesatte, fondate su erronee letture delle singole disposizioni costituzionali.
Dal Re al Presidente il Presidente della Repubblica appare ancora titolare di alcuni poteri che rappresentano veri e propri residui storici (ad es., il potere di grazia, il comando delle Forze armate, l'autorizzazione alla presentazione alle Camere dei disegni di legge del Governo, per non parlare del potere in tema di amnistia ed indulto di cui il Presidente disponeva fino alla legge cost. 1/1992 )
rapporti con Parlamento e Governo alcuni fra i poteri del Presidente della Repubblica accentuano la possibilità che esso svolga un ruolo rilevante: si pensi, ad es., alla nomina del Governo prima della fiducia parlamentare, al potere di scioglimento anticipato delle Camere, alla possibilità di rinviare una legge al Parlamento manifestando i dubbi sorti in sede di promulgazione, agli analoghi poteri in tema di attività normativa del Governo, al potere di messaggio alle Camere, alla presidenza di due organi collegiali importanti come il ( Consiglio Superiore della magistratura ed il Consiglio supremo di difesa.
posizione complessiva la sua posizione complessiva resta quella del Presidente di una Repubblica parlamentare, massimo garante del corretto ed efficace svolgimento dei processi istituzionali posti in essere dai diversi organi e soggetti cui la Costituzione affida funzioni di indirizzo politico o di garanzia.